CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34603/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5493-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato c difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso la sentenza n. 978/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglia non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza n. 978 del 2021, la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA], ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2008; in particolare, la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione ed ha condannato l'appellata alla rifusione delle spese, reputando inapplicabile il disposto di cui all'art. 152 disp. att. cod. civ.; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha presentato procura in calce alla copia notificata del ricorso senza svolgere attività difensiva; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di censura si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; - allega, in particolare, parte ricorrente l'assimilabilità della fattispecie oggetto del giudizio, nella quale è stata formulata istanza di esenzione dalle spese - allegandosi documentazione in tal senso alla generalità delle fattispecie attinenti all'assistenza ed alla previdenza nelle quali può essere disposta l'esenzione; - come affermato da questa Corte (cfr., Cass. n. 16676 del 2020), il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; -nella specie considerata in sede di legittimità è stato, quindi, escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli; - nel caso che qui ne occupa, del tutto sovrapponibile, l'accertamento verteva sulla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione ed era volto ad ottenere la dichiarazione della illegittimità della cancellazione per l'anno 2008; - corretto deve, pertanto, considerarsi l'iter decisorio del giudice di secondo grado che, in accoglimento dell'impugnazione dell'Istituto, ha condannato l'appellata alla rifusione delle spese di lite; - il ricorso deve, quindi, essere respinto; - nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del