Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22422/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1439/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore Nunzio de Masi, domiciliata per legge in cassazione , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domiciliazione e studio in Milano piazza Sicilia

6. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 3724/45/14, depositata in data 8 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto: avv. accer.

IRES altro

1. Con l’avviso numero TB03IL0495/2010, l’Agenzia delle Entrate di Milano accertava induttivamente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un reddito complessivo imponibile ai fini IRES pari ad € 383.588,00, un valore della produzione netta ai fini Irap di € 383.588,00 ed un’imposta sul valore aggiunto pari ad € 317.516,00; invero, la società contribuente non aveva risposto al questionario inviato ex art. 32, terzo comma, del D.P.

R. n. 600 del 1973.

2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano lamentando l’utilizzo del metodo induttivo e che tutti gli addebiti che avevano dato luogo all’accertamento non erano imputabili al contribuente ma al consulente fiscale della società, ragioniere [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ottemperato alle richieste del questionario dell’Agenzia delle Entrate né aveva adempiuto agli incarichi professionali di competenza tra i quali la presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006; ed, invero, a seguito di tali fatti, la società aveva presentato atto di citazione denuncia querela presso il P rocuratore della Repubblica del tribunale di Milano nei confronti del professionista per comportamento negligente L’ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Con sentenza n.285/41/13, la C.t.p. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la pretesa erariale, sostanzialmente condividendo la tesi secondo cui tutti gli atti richiamati nell’avviso stesso non potessero imputarsi al contribuente ma al consulente della società e, quindi, non era possibile applicarsi il metodo analitico. 4.

Avverso la decisione C.t.p., l’Ufficio proponeva appello sulla base del rilievo dell’argomentazione che comunque il contribuente era incorso in colpa grave perché non aveva provveduto ad accertarsi se e come la dichiarazione dei redditi fosse stata effettivamente presentata.

In giudizio si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza numero 3274/45/14, confermava la decisione impugnata sostanzialmente ricalcando l’argomentazione della non imputabilità dell’omissione alla società ma al consulente, così ritenendo sussistenti i presupposti di un accertamento analitico pur sanzionando l’omissione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

6. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un solo motivo.

Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., così lamentando l’error in iudicando laddove nella sentenza impugnata si siano ritenuti insussistenti i presupposti per un accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, pur nella ritenuta attribuzione di responsabilità al consulente contabile. 2.Il motivo è fondato.

Deve premettersi che la C.t.r. ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti per una ricostruzione induttiva del reddito, e ciò in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale norma attribuisce all'amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; di poi, l'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione.

Ancora, l'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che «I soggetti di cui ai commi 2 – bis e 3 rilasciano al contribuente, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la suapredisposizione».

Sotto questo profilo sussiste l’errore di diritto nella sentenza impugnata nella misura in cui, ammesso anche quanto asserito dalla società circa il proprio incolpevole affidamento al professionista abilitato – per come statuito dal giudice di appello allorquando afferma che «le omissioni non sono imputabili alla società ma al consulente che è stato regolarmente denunziato»- tanto non rende legittimo l’annullamento dell'atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società.

Sul punto, si osserva come questa Corte (Cass. 15/05/2019, n. 12901) abbia anche di recente e in plurime occasioni confermato (in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie), ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

L’arresto testè enunciato – sebbene non afferente il caso concreto –è peraltro indicativo del principio immanente contenuto dall’art. 3 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 che prevede al comma 10 che «la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5» e quanto all'adempimento degli obblighi dichiarativi questa Corte ha precisamente statuito (Cass. 09/06/2016, n. 11832) che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Ne consegue che, in presenza della inutilizzabilità della documentazione, la P.A. non poteva che applicare il metodo induttivo.

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame sulla questione illustrata quanto all’accertamento induttivo.

Al giudice del rinvio va demandata la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA per nuovo esame in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1439/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore Nunzio de Masi, domiciliata per legge in cassazione , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domiciliazione e studio in Milano piazza Sicilia 6. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3724/45/14, depositata in data 8 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: avv. accer. IRES altro 1. Con l’avviso numero TB03IL0495/2010, l’Agenzia delle Entrate di Milano accertava induttivamente a carico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ai sensi degli artt. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un reddito complessivo imponibile ai fini IRES pari ad € 383.588,00, un valore della produzione netta ai fini Irap di € 383.588,00 ed un’imposta sul valore aggiunto pari ad € 317.516,00; invero, la società contribuente non aveva risposto al questionario inviato ex art. 32, terzo comma, del D.P. R. n. 600 del 1973. 2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla C.t.p. di Milano lamentando l’utilizzo del metodo induttivo e che tutti gli addebiti che avevano dato luogo all’accertamento non erano imputabili al contribuente ma al consulente fiscale della società, ragioniere [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ottemperato alle richieste del questionario dell’Agenzia delle Entrate né aveva adempiuto agli incarichi professionali di competenza tra i quali la presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006; ed, invero, a seguito di tali fatti, la società aveva presentato atto di citazione denuncia querela presso il P rocuratore della Repubblica del tribunale di Milano nei confronti del professionista per comportamento negligente L’ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Con sentenza n.285/41/13, la C.t.p. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la pretesa erariale, sostanzialmente condividendo la tesi secondo cui tutti gli atti richiamati nell’avviso stesso non potessero imputarsi al contribuente ma al consulente della società e, quindi, non era possibile applicarsi il metodo analitico. 4. Avverso la decisione C.t.p., l’Ufficio proponeva appello sulla base del rilievo dell’argomentazione che comunque il contribuente era incorso in colpa grave perché non aveva provveduto ad accertarsi se e come la dichiarazione dei redditi fosse stata effettivamente presentata. In giudizio si è costituita la contribuente chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza numero 3274/45/14, confermava la decisione impugnata sostanzialmente ricalcando l’argomentazione della non imputabilità dell’omissione alla società ma al consulente, così ritenendo sussistenti i presupposti di un accertamento analitico pur sanzionando l’omissione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. 6. Avverso la sentenza della C.t.r., ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un solo motivo. Si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 5 maggio 2022, per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., così lamentando l’error in iudicando laddove nella sentenza impugnata si siano ritenuti insussistenti i presupposti per un accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, pur nella ritenuta attribuzione di responsabilità al consulente contabile. 2.Il motivo è fondato. Deve premettersi che la C.t.r. ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti per una ricostruzione induttiva del reddito, e ciò in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tale norma attribuisce all'amministrazione finanziaria la possibilità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, di ricorrere alla ricostruzione induttiva del reddito avvalendosi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; di poi, l'Ufficio determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione. Ancora, l'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che «I soggetti di cui ai commi 2 – bis e 3 rilasciano al contribuente, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la suapredisposizione». Sotto questo profilo sussiste l’errore di diritto nella sentenza impugnata nella misura in cui, ammesso anche quanto asserito dalla società circa il proprio incolpevole affidamento al professionista abilitato – per come statuito dal giudice di appello allorquando afferma che «le omissioni non sono imputabili alla società ma al consulente che è stato regolarmente denunziato»- tanto non rende legittimo l’annullamento dell'atto impugnato sulla base di una ricostruzione secondo il metodo induttivo del reddito della società. Sul punto, si osserva come questa Corte (Cass. 15/05/2019, n. 12901) abbia anche di recente e in plurime occasioni confermato (in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie), ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, che grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Più in generale, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. L’arresto testè enunciato – sebbene non afferente il caso concreto –è peraltro indicativo del principio immanente contenuto dall’art. 3 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 che prevede al comma 10 che «la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5» e quanto all'adempimento degli obblighi dichiarativi questa Corte ha precisamente statuito (Cass. 09/06/2016, n. 11832) che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Ne consegue che, in presenza della inutilizzabilità della documentazione, la P.A. non poteva che applicare il metodo induttivo. 3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame sulla questione illustrata quanto all’accertamento induttivo. Al giudice del rinvio va demandata la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA per nuovo esame in diversa c
Sentenza Cassazione n. 22422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris