CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20742/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controDe [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 155/2023depositata il 12/05/2023;Numero registro generale 17042/2023Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 20742/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/05/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in forza di ordinanza del 5 gennaio 1998 delPretore di Ruvo di Puglia, in funzione di giudice del lavoro, che avevadisposto il sequestro conservativo di beni e di crediti della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. dovuti da terzi sino all’importo di lire 70.000.000, sulpresupposto della esistenza di un credito di quest’ultima società neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] semplice agricolain seguito S.s.a., instaurava nei confronti delle predette società giudizio diaccertamento dell’obbligo di terzo ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ., nellaformulazione all’epoca vigente, avendo il terzo pignorato dichiaratol’esistenza di un credito di lire 120.000.000, quale saldo del corrispettivodovuto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in forza di contratto di appalto, negandone,tuttavia, la liquidità ed esigibilità.2. Disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione diquello di merito relativo al sequestro conservativo, a seguito diriassunzione, il Tribunale di Larino rigettava la domanda proposta dal DePalma, ritenendo provata, sulla base di una scrittura privata sottoscritta indata 22 dicembre 1997 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.s.a., ildiritto di quest’ultima di ottenere, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., unariduzione del corrispettivo dell’appalto a causa della presenza di vizidell’opera, nella misura corrispondente al saldo non ancora versato allasocietà appaltatrice.3. Avverso siffatta sentenza proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’appello di Campobasso, la quale, con la sentenza n. 155del 12/05/2023, riformando la sentenza impugnata, accertava l’obbligodella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.s.a. di pagare, in favore diDegola [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di euro 61.974,83, rilevando che la scritturadel 27 dicembre 1997 non era opponibile al creditore per carenza di datacerta ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e che la prova testimoniale assunta,r.g. 17042/2023ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 6Numero registro generale 17042/2023Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 20742/2026Data pubblicazione 18/06/2026dalla quale era effettivamente emersa l’esistenza di infiltrazioni d’acquanella serra oggetto di appalto, non provava che tra le parti fosse statoraggiunto un accordo in merito alla riduzione del corrispettivo dell’appalto.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.s.a. ha proposto ricorso,affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello, cuiha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA].r.l., non ha svolto attività difensiva in questa sede come di seguitospecificato.5. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale laricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21332 del 25/07/2025ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod.proc. civ., nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che aveva partecipato alleprecedenti fasi del giudizio.7. Espletati gli incombenti di rito e previa nomina di un curatore speciale,la causa è stata nuovamente fissata per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la ricorrente e il controricorrente hanno depositatonuovamente memoria.8. All’adunanza camerale il Collegio ha trattenuto la causa in decisionee riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non ha svolto attività difensiva pura seguito dell’ordinanza interlocutoria ai fini dell’integrazione delcontraddittorio e che risulta ritualmente notificata a mani delnominato curatore avvocato G. [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo di ricorso unico è per violazione e (o) falsa applicazionedell’art. 324 cod. proc. civ., nonché dell’art. 100 cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e con esso èdetto un errore nel procedimento con conseguente nullità dellasentenza.r.g. 17042/2023ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 6Numero registro generale 17042/2023Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 20742/2026Data pubblicazione 18/06/2026La censura è incentrata sulla mancata impugnazione in appello, daparte del [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore autonoma ragione del decidere delTribunale di Larino consistente nella mancanza di collaudo dell’opera,ossia della serra realizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cosicchécomunque il saldo non poteva essere erogato dalla SIG p.a. (Societàper l’[OSCURATO:PERSONA]), con conseguente insussistenza delcredito sul quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto trovare soddisfazionedelle proprie ragioni.3. Il motivo, a prescindere dall’essere quella evocata quale autonomaulteriore ragione del decidere, ossia il mancato collaudo conconseguente mancata erogazione del saldo da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,non è meritevole di favorevole seguito, atteso che, ad un’attentalettura dell’atto di gravame, vi era stata, da parte della difesa diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], un’esplicita impugnativa di detta, ulteriore,ragione del decidere del giudice di primo grado, così come prospettatodalla difesa del controricorrente.4. In controricorso è, infatti, riportato un passo dell’atto di appello, cosìtestualmente richiamato:«né, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, alcun elementoprobatorio può trarsi dalla circostanza che “lo stesso contratto del9.3.1996 condiziona il pagamento del corrispettivo dell’appalto alcollaudo funzionale della serra, collaudo non avvenuto, sicché il saldonon sarebbe comunque esigibile”, ribadendosi che se l’impianto nonfosse stato completo e funzionale (così come confermato dal testeMAURO MAGGIALETTI), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ottenuto ifinanziamenti previsti dalla legge cui la stessa era stata ammessa,che risultano dalla documentazione esibita da quest’ultima (sopraindicata) - ovverosia quella esibita con le deduzioni istruttorie del29.04.2000 ed, in particolare, dalla scheda riassuntiva secondo S.A.L.e dalla comunicazione della S.I.G. in data 17.09.1997, prot. n.18203/A1 (così come riportato nell’atto di appello alla pag. 16).-».r.g. 17042/2023ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 6Numero registro generale 17042/2023Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 20742/2026Data pubblicazione 18/06/2026Dal detto passaggio dell’atto di impugnazione di merito è possibiledesumere che anche la detta ulteriore ragione del decidere delTribunale era stata impugnata.[OSCURATO:PERSONA] ritiene sul punto, e conclusivamente, che un motivo diappello, in ordine alla questione del mancato collaudo, era statoformulato dal [OSCURATO:PERSONA], e la Corte d’appello ha, pertanto sì errato nelnon esaminarlo, ritenendolo evidentemente assorbito, ma non vi ècensura in questa in ordine alla decisione sull’altro motivoespressamente formulato: sicché il motivo di ricorso per cassazioneche si appunta solo contro la mancata formulazione di quello diappello è di per sé infondato.5. Il motivo unico di impugnazione, in conclusione, è disatteso.6. Il ricorso è, pertanto, rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.s.a. e,tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valoredella controversia, sono liquidate come da dispositivo.8. Nulla per le spese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che è rimastaintimata nonostante le sia stata notificata l’ordinanza perl’integrazione del contraddittorio.9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deveversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00, ed agli accessori di legge.r.g. 17042/2023ad. 6/05/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 6Numero registro generale 17042/2023Numero sezionale 1637/2026Numero di raccolta generale 20742/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 6/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 17042/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 6