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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24859/2026

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ina accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].n.c. avverso l’avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta2008, con il quale, per quanto ancora qui rileva, veniva recuperatal’IVA in relazione ad operazioni ritenute dalla contribuente esenti exart. 10, comma 1 n. 14) del d.P.R. n. 633/72);Numero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026- il primo giudice annullava l’atto impositivo impugnato per difettodella delega di firma;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Sicilia accoglievaparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservandoche:- dalla documentazione prodotta dall’Agenzia in appello si evinceva laritualità della delega conferita al funzionario che aveva sottoscrittol’atto impositivo;- era infondata la censura formulata genericamente dallacontribuente in ordine all’asserito difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, essendo stati indicati i criteri di quantificazione dellapretesa;- nel merito andavano parzialmente accolti i rilievi dell’Agenzia delleentrate che, in relazione alle operazioni contestate, aveva ritenutoapplicabile l’IVA al 20%, in quanto “la società non effettuavatrasporto pubblico in senso proprio ma attività stagionale di trasportopasseggeri verso le Eolie anche con prelievo dei viaggiatori pressoalberghi con pulmini e minibus”;- sebbene l’esenzione applicata fosse errata perché la contribuentenon esercitava trasporto “di piazza”, l’attività doveva comunqueessere qualificata quale “mero trasporto” con conseguenteapplicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, non essendo a ciòostativa l’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso lestrutture alberghiere, che poteva considerarsi quale prestazioneaccessoria nell’analisi della complessiva attività svolta, in relazioneallo scopo e all'interesse economico sottostante al contratto stipulato;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo;- la contribuente rimaneva intimata.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026- Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1972; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter e Tabella A,Parte III, n. 127-novies, allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonchédell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel qualificarel’attività svolta dalla contribuente quale “trasporto pubblico”, postoche dalla documentazione allegata al PVC si evinceva che si trattavadi attività stagionale, prettamente turistica e di tipo complesso, inquanto consisteva nell’organizzazione di escursioni alle isole Eolie,mediante tour in luoghi di particolare interesse turistico e conl’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutturealberghiere, sicchè l’obbligo assunto riguardava l’esecuzione di undiverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differentie ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cuirealizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro apparivameramente strumentale; la CTR non ha, dunque, considerato che erail contribuente ad essere onerato della prova dei fatti costitutivi e nonl’Amministrazione finanziaria, dato che si controverteva del diritto allafruizione di agevolazioni o esenzioni tributarie;- il motivo è infondato;- la CTR, nel disattendere la richiesta della contribuente diapplicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1982, ha riconosciuto l’assoggettamento delleprestazioni all’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 127-novies della Tabella A Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972,che, nella versione ratione temporis vigente, riguarda “prestazioni ditrasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelleesenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto”;- secondo l’Agenzia delle entrate, invece, tali prestazioni andavanoassoggettate ad aliquota IVA ordinaria in quanto non consistevano inNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026un mero servizio di trasporto di persone, ma configuravano unafattispecie complessa rientrante nella previsione di cui all’art. 3 deld.P.R. n. 633 del 1972;- al riguardo occorre precisare che è intervenuta la norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022,conv. con modificazioni dalla l. n. 91 del 2022, la quale prevede che«Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, edella tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anchequando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalitàturistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggettoche le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggettoesclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendanola fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensidell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferiscealle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.»;- l’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022 riguarda tutte le disposizioni deld.P.R. n. 633 del 1972, dedicate al trasporto di persone: sia l’art. 10,comma 1, n. 14, del d.P.R. cit., che prevede l’esenzione dall’IVA, sia iln. 1-ter della parte II-bis della tabella A e il n. 127-novies della parteIII della medesima tabella, che stabiliscono le aliquote ridotte;- si tratta di disposizione applicabile in via retroattiva (con il limite deirapporti esauriti), come ha precisato questa Corte, nell’affermareche: «In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione dellealiquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10,comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione ancheove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto conNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, invirtù dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, inconformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando ilsignificato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla lucedei principi del diritto dell'UE, dispiega efficacia retroattiva,enunciando una regola di giudizio destinata da operare in terminigenerali sia per le controversie pendenti che per quelle future, conesclusione dei soli rapporti esauriti.» (Cass. n. 35054 del 2023; n.19781 del 2024);- a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica, quindi, sia l’esenzione stabilita nell’art. 10, comma 1, n.14) cit. che le riduzioni delle aliquote, previste dalla Tabella A delmedesimo d.P.R., trovano applicazione anche nel caso di trasporti confinalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in viaesclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulterioriservizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n.633 del 1972, nel senso che deve trattarsi comunque di serviziaccessori;- la finalità turistico – ricreativa, quindi, non modifica la naturaoggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che siconfiguri una prestazione “complessa” nell’ambito della quale ilservizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento,non aventi carattere accessorio nei termini prima delineati, rispettoalle quali il trasporto risulta meramente strumentale (cfr. Cass. n.13205 del 2026);- per quanto riguarda la verifica sulla posizione di accessorietà omeno di una prestazione rispetto alla prestazione principale, varammentato che, secondo la giurisprudenza unionale, ai fini dell'IVA,ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta eNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026indipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, secondo comma,della direttiva IVA (Corte giust.

C-42/14, Wojskowa AgencjaMieszkaniowa w Warszawie, punto 30);- quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti,si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali sisvolge l'operazione considerata per determinare se tale operazionecomporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unicaprestazione (CGUE sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09,C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 52 e giurisprudenza ivi citata,nonché sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk, C-18/12, punto 27e giurisprudenza ivi citata; da ultimo Corte giustizia UE, sentenza del18 gennaio 2018, causa C-463/16);- i giudici unionali hanno rilevato che, da un lato, dall'art. 2 dellasesta direttiva discende che ciascuna operazione dev'essereconsiderata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro,l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profiloeconomico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per nonalterare la funzionalità del sistema dell'IVA.

Questa Corte, poi, haprecisato che si è al cospetto di un'unica prestazione quando due opiù elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a talpunto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una solaprestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificiale (Cass. n. 19792 del 2022; cfr. anche sentenzeCGUE del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 eC-502/09, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 70 e giurisprudenza ivicitata);- la prestazione è, quindi, unica quando uno o più elementi devonoessere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altrielementi devono invece essere considerati come una o più prestazioniNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria dellaprestazione principale: pertanto, una prestazione è considerataaccessoria ad una prestazione principale quando costituisce per laclientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nellemigliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore(sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché del10 novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 71 e giurisprudenza ivicitata; cfr. anche Cass. n. 40725 del 2021);- nella specie, la CTR si è attenuta ai principi sopra indicatiaffermando che “La richiesta di esenzione avanzata dalla Eolian vadisattesa perché essa non esercita trasporto “di piazza” potendosi,viceversa qualificare l’attività svolta quale “mero trasporto” a cuiapplicare l’aliquota agevolata del 10%.

All’indicata qualificazione nonosta l’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutturealberghiere potendosi considerare la stessa quale prestazioneaccessoria nell’analisi della complessiva attività svolta ed in relazioneallo scopo e all'interesse economico sottostante al contrattostipulato.”;- i giudici di appello hanno, dunque, accertato che l’ulteriore attivitàsvolta dalla contribuente, relativa al prelievo dei turisti presso lestrutture alberghiere, si poneva in posizione di accessorietà rispettoalla prestazione principale di trasporto degli stessi;- la ricorrente tenta di contrapporre a tale valutazione una letturaalternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivodi ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza direvisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito,volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U. n. 24148 del2013, Cass. n. 10927 del 2024), posto che l’esame degli elementiNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n.12362 del 2006; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014);- in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spesenei confronti della controparte, non avendo la stessa svolto difese.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].n.c. avverso l’avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta2008, con il quale, per quanto ancora qui rileva, veniva recuperatal’IVA in relazione ad operazioni ritenute dalla contribuente esenti exart. 10, comma 1 n. 14) del d.P.R. n. 633/72);Numero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026- il primo giudice annullava l’atto impositivo impugnato per difettodella delega di firma;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Sicilia accoglievaparzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate osservandoche:- dalla documentazione prodotta dall’Agenzia in appello si evinceva laritualità della delega conferita al funzionario che aveva sottoscrittol’atto impositivo;- era infondata la censura formulata genericamente dallacontribuente in ordine all’asserito difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, essendo stati indicati i criteri di quantificazione dellapretesa;- nel merito andavano parzialmente accolti i rilievi dell’Agenzia delleentrate che, in relazione alle operazioni contestate, aveva ritenutoapplicabile l’IVA al 20%, in quanto “la società non effettuavatrasporto pubblico in senso proprio ma attività stagionale di trasportopasseggeri verso le Eolie anche con prelievo dei viaggiatori pressoalberghi con pulmini e minibus”;- sebbene l’esenzione applicata fosse errata perché la contribuentenon esercitava trasporto “di piazza”, l’attività doveva comunqueessere qualificata quale “mero trasporto” con conseguenteapplicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, non essendo a ciòostativa l’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso lestrutture alberghiere, che poteva considerarsi quale prestazioneaccessoria nell’analisi della complessiva attività svolta, in relazioneallo scopo e all'interesse economico sottostante al contratto stipulato;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato ad un unico motivo;- la contribuente rimaneva intimata.CONSIDERATO CHENumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026- Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1972; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter e Tabella A,Parte III, n. 127-novies, allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonchédell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR errato nel qualificarel’attività svolta dalla contribuente quale “trasporto pubblico”, postoche dalla documentazione allegata al PVC si evinceva che si trattavadi attività stagionale, prettamente turistica e di tipo complesso, inquanto consisteva nell’organizzazione di escursioni alle isole Eolie,mediante tour in luoghi di particolare interesse turistico e conl’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutturealberghiere, sicchè l’obbligo assunto riguardava l’esecuzione di undiverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differentie ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cuirealizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro apparivameramente strumentale; la CTR non ha, dunque, considerato che erail contribuente ad essere onerato della prova dei fatti costitutivi e nonl’Amministrazione finanziaria, dato che si controverteva del diritto allafruizione di agevolazioni o esenzioni tributarie;- il motivo è infondato;- la CTR, nel disattendere la richiesta della contribuente diapplicazione dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14) deld.P.R. n. 633 del 1982, ha riconosciuto l’assoggettamento delleprestazioni all’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 127-novies della Tabella A Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972,che, nella versione ratione temporis vigente, riguarda “prestazioni ditrasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelleesenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto”;- secondo l’Agenzia delle entrate, invece, tali prestazioni andavanoassoggettate ad aliquota IVA ordinaria in quanto non consistevano inNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026un mero servizio di trasporto di persone, ma configuravano unafattispecie complessa rientrante nella previsione di cui all’art. 3 deld.P.R. n. 633 del 1972;- al riguardo occorre precisare che è intervenuta la norma diinterpretazione autentica di cui all’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022,conv. con modificazioni dalla l. n. 91 del 2022, la quale prevede che«Le disposizioni dell’articolo 10, primo comma, numero 14), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, edella tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblican. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anchequando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalitàturistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggettoche le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggettoesclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendanola fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensidell’articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972. L’interpretazione di cui al primo periodo non si riferiscealle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.»;- l’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022 riguarda tutte le disposizioni deld.P.R. n. 633 del 1972, dedicate al trasporto di persone: sia l’art. 10,comma 1, n. 14, del d.P.R. cit., che prevede l’esenzione dall’IVA, sia iln. 1-ter della parte II-bis della tabella A e il n. 127-novies della parteIII della medesima tabella, che stabiliscono le aliquote ridotte;- si tratta di disposizione applicabile in via retroattiva (con il limite deirapporti esauriti), come ha precisato questa Corte, nell’affermareche: «In tema di IVA, il regime di esenzione e di riduzione dellealiquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall'art. 10,comma 1, n. 14, del d.P.R. n. 633 del 1973, trova applicazione ancheove siano effettuate esclusivamente prestazioni di trasporto conNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026finalità turistico-ricreative, senza la fornitura di ulteriori servizi, invirtù dell'art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica, inconformità alla rubrica ed al tenore letterale, e precisando ilsignificato già attribuibile alla disposizione interpretata anche alla lucedei principi del diritto dell'UE, dispiega efficacia retroattiva,enunciando una regola di giudizio destinata da operare in terminigenerali sia per le controversie pendenti che per quelle future, conesclusione dei soli rapporti esauriti.» (Cass. n. 35054 del 2023; n.19781 del 2024);- a seguito dell’entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica, quindi, sia l’esenzione stabilita nell’art. 10, comma 1, n.14) cit. che le riduzioni delle aliquote, previste dalla Tabella A delmedesimo d.P.R., trovano applicazione anche nel caso di trasporti confinalità turistico-ricreativa, purché abbiano per oggetto, in viaesclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulterioriservizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 d.P.R. n.633 del 1972, nel senso che deve trattarsi comunque di serviziaccessori;- la finalità turistico – ricreativa, quindi, non modifica la naturaoggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che siconfiguri una prestazione “complessa” nell’ambito della quale ilservizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento,non aventi carattere accessorio nei termini prima delineati, rispettoalle quali il trasporto risulta meramente strumentale (cfr. Cass. n.13205 del 2026);- per quanto riguarda la verifica sulla posizione di accessorietà omeno di una prestazione rispetto alla prestazione principale, varammentato che, secondo la giurisprudenza unionale, ai fini dell'IVA,ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta eNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026indipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, secondo comma,della direttiva IVA (Corte giust. C-42/14, Wojskowa AgencjaMieszkaniowa w Warszawie, punto 30);- quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti,si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali sisvolge l'operazione considerata per determinare se tale operazionecomporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unicaprestazione (CGUE sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09,C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 52 e giurisprudenza ivi citata,nonché sentenza del 21 febbraio 2013, Žamberk, C-18/12, punto 27e giurisprudenza ivi citata; da ultimo Corte giustizia UE, sentenza del18 gennaio 2018, causa C-463/16);- i giudici unionali hanno rilevato che, da un lato, dall'art. 2 dellasesta direttiva discende che ciascuna operazione dev'essereconsiderata di regola come autonoma e indipendente e che, dall'altro,l'operazione costituita da un'unica prestazione sotto il profiloeconomico non dev'essere artificialmente divisa in più parti per nonalterare la funzionalità del sistema dell'IVA. Questa Corte, poi, haprecisato che si è al cospetto di un'unica prestazione quando due opiù elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono a talpunto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una solaprestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbecarattere artificiale (Cass. n. 19792 del 2022; cfr. anche sentenzeCGUE del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 eC-502/09, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 10novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 70 e giurisprudenza ivicitata);- la prestazione è, quindi, unica quando uno o più elementi devonoessere considerati costitutivi della prestazione principale, mentre altrielementi devono invece essere considerati come una o più prestazioniNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026accessorie, cui si applica la stessa disciplina tributaria dellaprestazione principale: pertanto, una prestazione è considerataaccessoria ad una prestazione principale quando costituisce per laclientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nellemigliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore(sentenze del 10 marzo 2011, Bog e a., C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, punto 54 e giurisprudenza ivi citata, nonché del10 novembre 2016, Bastovà, C-432/15, punto 71 e giurisprudenza ivicitata; cfr. anche Cass. n. 40725 del 2021);- nella specie, la CTR si è attenuta ai principi sopra indicatiaffermando che “La richiesta di esenzione avanzata dalla Eolian vadisattesa perché essa non esercita trasporto “di piazza” potendosi,viceversa qualificare l’attività svolta quale “mero trasporto” a cuiapplicare l’aliquota agevolata del 10%. All’indicata qualificazione nonosta l’ulteriore prestazione del prelievo dei turisti presso le strutturealberghiere potendosi considerare la stessa quale prestazioneaccessoria nell’analisi della complessiva attività svolta ed in relazioneallo scopo e all'interesse economico sottostante al contrattostipulato.”;- i giudici di appello hanno, dunque, accertato che l’ulteriore attivitàsvolta dalla contribuente, relativa al prelievo dei turisti presso lestrutture alberghiere, si poneva in posizione di accessorietà rispettoalla prestazione principale di trasporto degli stessi;- la ricorrente tenta di contrapporre a tale valutazione una letturaalternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivodi ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza direvisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito,volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allanatura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U. n. 24148 del2013, Cass. n. 10927 del 2024), posto che l’esame degli elementiNumero registro generale 18949/2023Numero sezionale 5400/2026Numero di raccolta generale 24859/2026Data pubblicazione 30/08/2026istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite chequello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti irilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente,sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n.12362 del 2006; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014);- in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spesenei confronti della controparte, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
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