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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30647/2025

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ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4553-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]..

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5

1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che il credito azionato dall’opponente era stato dichiaratamente fondato sul pagamento operato dalla Banca del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito dell’escussione della garanzia prestata dalla stessa relativamente a duefinanziamenti erogati da una banca alla società poi fallita, ha, in sostanza, ritenuto che: - l’istanza di insinuazione al passivo, proposta in via autonoma a norma dell’art. 101 l.fall e non in surroga ai sensi dell’art. 115, comma 2°, l.fall., ha avuto ad oggetto “un diritto diverso ed autonomo rispetto a quello della Banca garantita”, “che risulta ancora ammesso, seppure parzialmente, nel passivo del Fallimento”opposto; - l’insinuazione proposta, non avendo argomentato alcunché “in ordine all’intervenuta surrogazione di Mediocredito contrale s.p.a. in parte del credito insinuato” della banca finanziatrice, è, di conseguenza, inammissibile “ in quanto” avrebbe comportato “la duplicazione del medesimo credito”, laddove, al contrario, nel caso, come quello di specie, in cui “la garanzia risulti valida ed efficace, il pagamento da parte del garante impone necessariamente l’applicazione” dell’art. 115 l.fall..

1.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con ricorso notificato il24/2/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, documentandone la comunicazione in data 25/1/2023.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo ed il secondo motivo, l ’Agenzia ricorrente, lamentando, rispettivamente,la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998 , de gli art t . 1203 e 1292 c.c., degli art. 61, 62 e 63 l.fall. nonché dell’art.

Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 24, comma 33, della l. n. 449/1997, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo proposta dalla stessa era inammissibile sul rilievo che, a seguito dell’escussione della garanzia, l’agente della riscossione, facendo valere i diritti del garante che ha provveduto al pagamento,avrebbe dovuto agire in giudizio in surroga a norma dell’art. 115 l.fall. e non a mezzo di unadomanda di ammissione al passivo, la quale, come tale, avrebbe finito per duplica re il credito già ammesso in modo parziale in favore della banca finanziatrice.

2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]., allora in bonis , aveva beneficiato di un finanziamento ad opera di una banca; - tale finanziamento era stato garantito, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 662/1996, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; -il gestore del Fondo di garanzia, a seguito dell’inadempimento dell’impresa debitrice all’obbligazione di restituzione del finanziamento e della conseguente escussione della garanzia concessa dal Fondo ad opera della banca fina nzia trice , ha , quindi, provveduto ad erogare a quest’ultima l’importo garantito ; - la domanda di insinuazione per l’importo versato non determina, tuttavia, la duplicazione delle somme già insinuate dalla banca finanziatrice; -il gestore, infatti, a seguito dell’escussione della garanzia, che ha estinto il credito della banca per la somma erogata, ha acquisito, per conto del Fondo stesso, un automomo diritto di rivalersi, nei confronti de ll ’ impresa beneficiaria inadempiente , per le somme erogate, che, ai sensi del comb.disp. degli artt.1203 e 1204 c.c. e dell’art. 2, comma 4, del d.m. 20/6/2005, si Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 surroga, nei limiti delle somme erogate, a quello già ammesso della banca.

2.3. l motivi, da trattare congiuntamente, sonofondati.

2.4. Non v’è dubbio che: - in caso di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, chi subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa; -nel caso in cui , al contrario,il credito azionato è già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di “surrogazione”) deve procedere nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell’atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale, con atto suscettibile di reclamo (al pari dell’eventuale omissione) a norma dell’art. 36 l.fall., provvede, poi, alla rettifica formale dello stato passivo(cfr. Cass. n. 10454 del 2014, in motiv.)

2.5. Nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024).

2.6. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: -l’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 pubblico di un Fondo di garanzia presso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

“allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”; - l’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che: a) la “garanzia diretta è concessa” alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria”; c) “nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese” (comma 2); d) “la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolgead una singola esposizione” (comma 3); e) “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale”; f) “ai sensi dell’art. 1203 del c odice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”; g)“nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (comma 4).

Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5

2.7. Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: - “ nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessaversa il relativo importo maggiorato di un interesse …” (art. 9, comma 4); -“per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;- “al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (art. 9, comma 2.8.

Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato; - in caso d’in adempimento dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti; - il Fondo, a sua volta, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell’impresa inadempiente.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce della natura “pubblicistica” del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali.

2.10. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la “restituzione” delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme “rimborsate” dal predetto Fondo di garanzia, si è comunque estinto ed è, in parte qua, surrogato, ai sensi dell’art.

Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al Fondo stesso (cfr. Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle imprese coperti da garanzia pubblica, ha ritenuto che: - la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex legedella beneficiaria nei confronti del garante; - tale obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; -in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo).

2.11. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: - tale “azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del dirittoprecedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussione della garanzia, … ma trovando fondamento nell’atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno dellacausa giustificatrice dell’erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l’insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”; -“l’inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 dell’azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l’inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l’ente concedente può insinuare il proprio creditoal passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l’ammissione al passivo” (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguenteestinzione in parte qua del credito ammesso .

2.12. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rimini che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4553-2023proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 14/10/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che il credito azionato dall’opponente era stato dichiaratamente fondato sul pagamento operato dalla Banca del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito dell’escussione della garanzia prestata dalla stessa relativamente a duefinanziamenti erogati da una banca alla società poi fallita, ha, in sostanza, ritenuto che: - l’istanza di insinuazione al passivo, proposta in via autonoma a norma dell’art. 101 l.fall e non in surroga ai sensi dell’art. 115, comma 2°, l.fall., ha avuto ad oggetto “un diritto diverso ed autonomo rispetto a quello della Banca garantita”, “che risulta ancora ammesso, seppure parzialmente, nel passivo del Fallimento”opposto; - l’insinuazione proposta, non avendo argomentato alcunché “in ordine all’intervenuta surrogazione di Mediocredito contrale s.p.a. in parte del credito insinuato” della banca finanziatrice, è, di conseguenza, inammissibile “ in quanto” avrebbe comportato “la duplicazione del medesimo credito”, laddove, al contrario, nel caso, come quello di specie, in cui “la garanzia risulti valida ed efficace, il pagamento da parte del garante impone necessariamente l’applicazione” dell’art. 115 l.fall.. 1.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con ricorso notificato il24/2/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto, documentandone la comunicazione in data 25/1/2023. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo ed il secondo motivo, l ’Agenzia ricorrente, lamentando, rispettivamente,la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del d.lgs. n. 123/1998 , de gli art t . 1203 e 1292 c.c., degli art. 61, 62 e 63 l.fall. nonché dell’art. Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 24, comma 33, della l. n. 449/1997, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo proposta dalla stessa era inammissibile sul rilievo che, a seguito dell’escussione della garanzia, l’agente della riscossione, facendo valere i diritti del garante che ha provveduto al pagamento,avrebbe dovuto agire in giudizio in surroga a norma dell’art. 115 l.fall. e non a mezzo di unadomanda di ammissione al passivo, la quale, come tale, avrebbe finito per duplica re il credito già ammesso in modo parziale in favore della banca finanziatrice. 2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]., allora in bonis , aveva beneficiato di un finanziamento ad opera di una banca; - tale finanziamento era stato garantito, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 662/1996, dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; -il gestore del Fondo di garanzia, a seguito dell’inadempimento dell’impresa debitrice all’obbligazione di restituzione del finanziamento e della conseguente escussione della garanzia concessa dal Fondo ad opera della banca fina nzia trice , ha , quindi, provveduto ad erogare a quest’ultima l’importo garantito ; - la domanda di insinuazione per l’importo versato non determina, tuttavia, la duplicazione delle somme già insinuate dalla banca finanziatrice; -il gestore, infatti, a seguito dell’escussione della garanzia, che ha estinto il credito della banca per la somma erogata, ha acquisito, per conto del Fondo stesso, un automomo diritto di rivalersi, nei confronti de ll ’ impresa beneficiaria inadempiente , per le somme erogate, che, ai sensi del comb.disp. degli artt.1203 e 1204 c.c. e dell’art. 2, comma 4, del d.m. 20/6/2005, si Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 surroga, nei limiti delle somme erogate, a quello già ammesso della banca. 2.3. l motivi, da trattare congiuntamente, sonofondati. 2.4. Non v’è dubbio che: - in caso di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, chi subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già ammessa; -nel caso in cui , al contrario,il credito azionato è già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di “surrogazione”) deve procedere nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., dando comunicazione dell’atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale, con atto suscettibile di reclamo (al pari dell’eventuale omissione) a norma dell’art. 36 l.fall., provvede, poi, alla rettifica formale dello stato passivo(cfr. Cass. n. 10454 del 2014, in motiv.) 2.5. Nei casi di sostegno pubblico erogato in forma di concessione di garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’avvenuta escussione della garanzia da parte del creditore determina la surrogazione del predetto Fondo nella posizione del garantito, con la nascita di un autonomo e distinto diritto, avente natura privilegiata, volto non già al recupero del credito originato dal primigenio finanziamento bensì a riacquisire le risorse pubbliche impiegate per il versamento della somma garantita alla banca finanziatrice (cfr. Cass. n. 1005 del 2023; Cass. n. 6508 del 2020; Cass. n. 36495 del 2023; Cass. n. 9657 del 2024). 2.6. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: -l’art. 2, comma 100, della l. n. 662/1996 ha previsto il finanziamento Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 pubblico di un Fondo di garanzia presso il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “allo scopo di assicurare una Parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”; - l’art. 2 del d.m. attività produttive del 20/6/2005 (che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), prevede, a sua volta, che: a) la “garanzia diretta è concessa” alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria”; c) “nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese” (comma 2); d) “la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolgead una singola esposizione” (comma 3); e) “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale”; f) “ai sensi dell’art. 1203 del c odice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”; g)“nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (comma 4). Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 2.7. Il d.lgs. n. 123/1998 (che reca le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c), della l. n. 59/1997), prevede, inoltre, che: - “ nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessaversa il relativo importo maggiorato di un interesse …” (art. 9, comma 4); -“per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;- “al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonche delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni” (art. 9, comma 2.8. Dal predetto complesso assetto normativo si evince, quindi, che: - la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca (o al soggetto finanziatore) in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato; - in caso d’in adempimento dell’impresa che ha ricevuto il finanziamento, il soggetto finanziatore (anziché continuare a perseguire il debitore principale) può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti; - il Fondo, a sua volta, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sull’impresa inadempiente, per le somme dallo stesso pagate, in Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 surroga ai sensi dell’art. 1203 c.c.; - i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita (vedi, sul punto, Cass. n. 33369 del 2023); - il credito del Fondo di garanzia presuppone soltanto l’intervenuto pagamento (nella percentuale prevista) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, non occorrendo, invece, un formale provvedimento di revoca del beneficio a carico dell’impresa inadempiente. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] di garanzia previsto dalla l. 662 cit., non avendo garantito il soggetto finanziato ma il soggetto finanziatore, non assume, dunque, la posizione di coobbligato solidale ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c., con la conseguenza che, tanto alla luce della natura “pubblicistica” del credito del Fondo garante, avente ex lege natura privilegiata (a differenza della natura chirografaria del credito dell’istituto di credito finanziatore), quanto in ragione della natura autonoma di tale diritto, sorto al momento dell’escussione della predetta garanzia, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2°, l.fall., che disciplina esclusivamente i rapporti tra coobbligati solidali. 2.10. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, nel momento in cui adempie per l’intero la propria obbligazione, ha realizzato il presupposto legale per insinuare al passivo, in collocazione privilegiata, il credito, verso il debitore inadempiente poi fallito, ad ottenere la “restituzione” delle somme erogate al creditore garantito, a prescindere dal fatto che la banca finanziatrice, già insinuatasi al passivo, abbia o meno ottenuto la soddisfazione integrale di tale credito (chirografario), il quale, nella misura corrispondente alle somme “rimborsate” dal predetto Fondo di garanzia, si è comunque estinto ed è, in parte qua, surrogato, ai sensi dell’art. Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 1203 c.c., dal (diverso) diritto spettante al Fondo stesso (cfr. Cass. n. 1453 del 2022, la quale, in tema di finanziamenti alle imprese coperti da garanzia pubblica, ha ritenuto che: - la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione ex legedella beneficiaria nei confronti del garante; - tale obbligazione, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, è sottratta alle norme in tema di fideiussione ordinaria, di surroga e di regresso nonche alla disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall.; -in caso di fallimento della beneficiaria, pertanto, la garante è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo). 2.11. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che: - tale “azione, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all’esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del dirittoprecedentemente spettante al creditore garantito, nel quale l’ente concedente subentra a seguito dell’escussione della garanzia, … ma trovando fondamento nell’atto di concessione o nella convenzione che costituiscono il presupposto della garanzia, e postulando la revoca del beneficio, che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno dellacausa giustificatrice dell’erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l’insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo”; -“l’inoperatività del vincolo di solidarietà, in conseguenza del mancato esercizio Ric. 2023 n.4553 - Sez. 1 – CC d el 14 ottobre 20 2 5 dell’azione di surrogazione o di regresso, comporta inoltre l’inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 61 e 62 della legge fall., con la conseguenza che, in caso di fallimento del beneficiario, l’ente concedente può insinuare il proprio creditoal passivo, anche nel caso in cui il pagamento, effettuato dopo l’apertura della procedura concorsuale, non sia risultato interamente satisfattorio per l’istituto di credito, il quale abbia a sua volta ottenuto l’ammissione al passivo” (Cass. n. 1453 del 2022) e, per la somma erogata, è stato soddisfatto, con la conseguenteestinzione in parte qua del credito ammesso . 2.12. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Rimini che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cas
Decreto Cassazione n. 30647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris