CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13010/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la C:ci-te d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stat3 :ondannata, alla pena di anni uno di reclusione e C 1.500,00 di multa, in relazione al reato di C Ji all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di assenza di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale è manifestamente infondato. La corte territoriale ha, pur in modo succinto, reso una motivazione che non appare apparente/assenteYo:Infermato la responsabilità della Torsellini avendo la stessa consegnato agli operanti, d momento dell'ingresso nella sua abitazione, la sostanza stupefacente) sia eroina che cocaina / che era detenuta in varie parte dell'appartamento nel quale eral l-invenutì altresì tre bilanc n e materiale per il confezionamento, da cui la prova dellkdetenzione a fini di spaccididestinazione a terzi. La agitata omessa valutazione di una alternativa ricostruzione dei fatti (la sostanza tupefacente potrebbe essere di altri) è estranea al sindacato di legittimità. Il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio appare manifestamente infondato. La corte territoriale ha ccinfermato il trattamento sanzionatorio, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., in ragione della detenzione di sostanze di tipo diverso, del quantitativo, e dei precedenti penali. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovericipsi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in Ec: ncreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi riterk ti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criter li cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Inammissibile è la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. non avendo dedotto la questione in appello. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, aric:ie a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes.c processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così d