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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 06111/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 20/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 640 cod. pen.

Il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale.

Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. 11, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione)<sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (il quale era l'intestatario di diversi numeri di telefono utilizzati nel corso dell'attività truffaldina e beneficiario di vaglia effettuati dalle persone offese a titolo di caparra), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico e manifestamente infondato.

La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, i quali, peraltro, hanno determinato la pena base nel minimo edittale e concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata recidiva.

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 27/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in data 20/07/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 640 cod. pen. Il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. Va sottolineato, inoltre, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. 11, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione)<sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di appello, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (il quale era l'intestatario di diversi numeri di telefono utilizzati nel corso dell'attività truffaldina e beneficiario di vaglia effettuati dalle persone offese a titolo di caparra), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste e non essendosi il ricorrente confrontato con il percorso argomentativo con il quale la Corte di merito ha confutato i motivi di appello (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Il secondo motivo di ricorso con cui si censura la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico e manifestamente infondato. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, i quali, peraltro, hanno determinato la pena base nel minimo edittale e concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata recidiva. La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 06111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris