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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2025

ECLI:EU:T:2025:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0127_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2025 – eClear/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑127/23) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti – Diniego di accesso – Nozione di “documento” – Investimento rilevante – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 30)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, 3, a), e 4] (v. punti 36, 41, 44‑46)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Esame che si riveli particolarmente gravoso e incongruo – Deroga all’obbligo di esame – Portata limitata – Onere della prova gravante sull’istituzione – Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7, § 3, e 8, § 2) (v. punti 48, 62)

4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Deroga all’obbligo di procedere a un siffatto esame – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 58‑60, 69, 77)

5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 61, 82)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento 2018/1725 – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi – Portata [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, art. 9, § 1, a) e b)] (v. punto 67)

7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Ambito di applicazione – Informazioni relative alla denominazione commerciale e ai dati complementari – Nozione – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 82, 83, 86‑92)

8. Istituzioni dell’Unione europea – Obblighi – Rispetto del segreto professionale – Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale – Criteri (Art. 339 TFUE) (v. punto 84)

9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Obbligo di previa consultazione dei terzi interessati – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 4) (v. punto 114) Dispositivo 1) La sezione 2.4 e la sezione 4, unicamente nella parte in cui quest’ultima riguarda le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti non valide, della decisione C(2023) 3193 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 maggio 2023, sono annullate. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0127_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2025 – eClear/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑127/23) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti – Diniego di accesso – Nozione di “documento” – Investimento rilevante – Eccezione relativa alla protezione dei dati personali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Esistenza dei documenti oggetto della richiesta di accesso – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 30) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Ambito di applicazione – Domanda di accesso volta ad ottenere una ricerca in banche dati – Inclusione – Limiti – Comunicazione di informazioni che non possono essere estratte da tali banche dati mediante gli strumenti di ricerca esistenti – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, 3, a), e 4] (v. punti 36, 41, 44‑46) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Esame che si riveli particolarmente gravoso e incongruo – Deroga all’obbligo di esame – Portata limitata – Onere della prova gravante sull’istituzione – Obbligo per l’istituzione di concertarsi con il richiedente (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7, § 3, e 8, § 2) (v. punti 48, 62) 4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Deroga all’obbligo di procedere a un siffatto esame – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 58‑60, 69, 77) 5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Diniego di accesso – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2) (v. punti 61, 82) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento 2018/1725 – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi – Portata [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, art. 9, § 1, a) e b)] (v. punto 67) 7. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Ambito di applicazione – Informazioni relative alla denominazione commerciale e ai dati complementari – Nozione – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali che si applicano a determinate categorie di documenti – Limiti (Art. 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino) (v. punti 82, 83, 86‑92) 8. Istituzioni dell’Unione europea – Obblighi – Rispetto del segreto professionale – Determinazione delle informazioni protette dal segreto professionale – Criteri (Art. 339 TFUE) (v. punto 84) 9. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti provenienti da terzi – Obbligo di previa consultazione dei terzi interessati – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 4) (v. punto 114) Dispositivo 1) La sezione 2.4 e la sezione 4, unicamente nella parte in cui quest’ultima riguarda le decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti non valide, della decisione C(2023) 3193 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 maggio 2023, sono annullate. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
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