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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23715/2026

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icorrente -contro2026SCASCITELLI GIULIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati2214GENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S.

SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1764/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 1765/2022;Numero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado GiulianoScascitelli, premesso di essere stato assunto in data 1.6.2016alle dipendenze di Libra L.S.

Soc. coop. (da ora Libra) conmansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile pressol’impianto Ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], che l’assunzione eraavvenuta a seguito dell’affidamento da parte del ConsorzioNazionale [OSCURATO:PERSONA] (da ora CNCP), cui Trenitaliaaveva appaltato il servizio, alla consorziata Libra, che ilrapporto era cessato in data 30.6.2020 a causa della cessazionedell’appalto, che la datrice di lavoro Libra non gli avevacorrisposto la indennità sostitutiva del preavviso per cui erarimasto creditore dell’importo di euro 6.844,74, ha chiesto lacondanna dei convenuti Libra, CNCP e [OSCURATO:SOCIETA], al pagamentodella somma in oggetto, oltre accessori.

A fondamento dellainvocata responsabilità solidale dei convenuti diversi dalladatrice di lavoro ha richiamato l’art. 29 comma 2 d. lgs. n.276/2003, e, in via subordinata, l’art. 118 comma 6 d. lgs n.163/20062.

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda perdifetto di prova dell’asserito licenziamento ritenendoNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026configurabile piuttosto, alla luce della complessiva vicNeunmderoa d i era ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’assunzione dello Scascitelli da parte della impresasubentrante nell’appalto, un’ipotesi di risoluzione per mutuoconsenso.3.

La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione diprimo grado ha condannato le società appellate, in solido alpagamento della somma di € 6.844,74 a titolo di indennitàsostitutiva del preavviso, oltre accessori.

A fondamento deldecisum il giudice di appello, richiamati i principi di dirittoespressi da Cass. 940/2024 , ha osservato che: a) la risoluzionedel rapporto di lavoro con Libra era avvenuta in conseguenzadella cessazione dell’appalto commissionato a Libra e nelsubentro della relativa titolarità da parte della impresa cheaveva provveduto a riassumere lo Scascitelli, in conformità dellaprocedura prevista dal contratto collettivo per l’ipotesi di cambioappalto; b) in assenza di elementi dai quali desumere lavolontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapportola volontà risolutiva dello stesso doveva farsi risalire alla datricedi lavoro, in quanto connessa alle vicende organizzative eproduttive della società Libra; c) tanto determinava il diritto dellavoratore all’indennità di preavviso; d) sussisteva, infine laresponsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 29 d. lgs n.276/2003 alla luce della natura retributivo/indennitariadell’emolumento in oggetto; e) l’accordo del 17.9.29020 traLibra e il [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbesurrogato a Libra nei suoi rapporti debitori non era opponibile allavoratore, che era terzo rispetto al negozio con il quale le partiavevano regolato il loro rapporto.4.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoTrenitalia s.p.a. sulla base di sei motivj, illustrati con memoria;Numero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026il lavoratore ha depositato controricorso; Libra e C.N.CN.uPm.e rno odi nra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026hanno svolto attività difensiva5.

Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso .6.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto (seppur implicitamente) chesussistesse un provvedimento di licenziamento senza indagarnei relativi presupposti; in particolare si duole che la cessazionedel rapporto di lavoro era stata collegata all’iniziativa datorialepur in difetto di intimazione scritta del licenziamento.2.

Con il secondo motivo deduce, violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché dall’art. 16-bisdel C.C.N.L. della mobilità/area contrattuale delle attivitàferroviari in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per aver la Corte di Appelloritenuto di poter mutuare i principi espressi da Cass., Sez.

Lav.,10/1/2024 n. 940 sebbene inconferenti rispetto al caso dispecie.3.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere affermato ildiritto dello Scascitelli all’indennità sostitutiva del preavviso purNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026in presenza di una ipotesi di risoluzione consensuaNulmee rod dei ral ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026rapporto di lavoro.4.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2118, 2732, 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnatainvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio; il giudice diappello aveva fatto risalire all’iniziativa datoriale la risoluzionedel rapporto di lavoro laddove la circostanza avrebbe dovutoessere provata dallo Scascitelli.5.

Con il quinto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. denunziando la errata interpretazionedell’accordo di risoluzione tra la società Libra e il lavoratore6.

Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, secondo comma, d.

Lgs .276/2003 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per aver la Cortedi Appello, in contrasto con l’indirizzo maggioritario dilegittimità, ritenuto ricompresa la indennità sostitutiva delpreavviso nell’ambito della solidarietà ex art. 29 D. Lgs.276/2003 prefigurata a carico del soggetto committente.7.

I primi quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamenteper connessione, devono essere respinti7.1.

La sentenza impugnata ha affermato la esistenza di uncircostanze che avevano portato alla cessazione del rapporto dilavoro, circostanze che erano riconducibili alle vicendeorganizzative e produttive che avevano interessato la societàdatrice ed ha soggiunto che non emergeva dagli atti di causa laNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026prova della volontà del lavoratore di risolvere consensuaNlummeeron dti era ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026il rapporto obbligatorio, volontà di certo non palesata dal solofatto che lo Scascitelli si era avvantaggiato della procedurasindacale di cambio appalto; ha osservato che le parti appellatenon avevano offerto elementi che anche nella loro convergenzaconsentivano di attribuire alla condotta del lavoratore ilsignificato concludente preteso.7.2.

In tal modo, la Corte distrettuale ha operato unconcreto accertamento, frutto di ragionamento presuntivo,tratto da una molteplicità di circostanze, all’esito del quale haritenuto riferibile esclusivamente alla società datrice la volontàdi porre fine al rapporto di lavoro.

Quanto ora osservato escludela pretesa violazione, denunziata con il quarto motivo, delcriterio di riparto dell’onere probatorio posto che la riferibilitàalla parte datoriale della volontà di recedere non è frutto dellaapplicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c. ma dellaricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanzedi causa; la Corte di merito, diversamente da quanto sostenutoda parte ricorrente, non ha quindi posto ab origine, a carico delleoriginarie convenute, l’onere di dimostrare la esistenza dellavolontà di recedere in capo al lavoratore ma si è limitata, afronte di elementi che deponevano per la riferibilità alla datricedi lavoro della volontà di far cessare il rapporto, vale a direquando il lavoratore aveva già assolto al proprio onere, aritenere che le convenute avrebbero dovuto offrire elementi checonsentivano di ricondurre al lavoratore la volontà di addivenirealla risoluzione consensuale del rapporto.7.3.

A riguardo va inoltre precisato, così disattendendo lecensure formulate con il primo motivo, che la mancata indaginecirca la esistenza di una formale lettera di licenziamento nonNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026vale ad incrinare l’accertamento alla base della decisionNuem,e rbo edi nra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026potendo, in relazione ai fini di causa (vale a dire ai fini dellaverifica del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso), lavolontà della parte datoriale di porre comunque fine al rapportodi lavoro, essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sullascorta di una pluralità di elementi in tal senso convergenti, deiquali inammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi7.4.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la prospettazionedella inconferenza dei principi enunciati dalla sentenzaimpugnata sulla base di un precedente di questa Corte riferitoad un contratto collettivo diverso da quello applicabile alrapporto in oggetto, non vale ad escludere la correttezza indiritto della decisione qui impugnata, secondo la quale nellavicenda del cambio appalto si era verificata un’ipotesi dicessazione del precedente rapporto con l’impresa cessatadall’appalto e di successiva instaurazione di un nuovo rapportocon l’impresa subentrante .7.5.

La necessità di esame del terzo motivo, il quale si fondasu un accertamento (mutuo consenso alla risoluzione delrapporto di lavoro) non coincidente con quello alla base delladecisione è assorbita dal rigetto dei motivi precedenti7.6.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto ladenunzia di violazione delle regole legali di interpretazionerisulta affidata alla mera prospettazione contrappositiva di unpossibile diverso approdo ermeneutico della documentazioneesaminata ed in particolare dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026quale veniva disciplinato il “passaggio” dei dipendenti dNui mLeriob dri ara ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026alla impresa subentrata nell’appalto .7.7.

Ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è infatti sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010).8.

Il sesto motivo di ricorso è infondato.

Si premette che laquestione posta con il motivo in esame ha giustificato la allaNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026trattazione della causa in pubblica udienza per la necesNsumiteàro ddi ria ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026comporre un contrasto maturato all’interno della IV Sezionecivile della S.C. in ordine alla riconducibilità o meno dellaindennità sostitutiva del preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per i quali in via solidale èchiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 276/2003 ilcommittente.

Ed infatti, a fronte di un orientamento che ritienericompresa nella solidarietà ex art. 29 cit. anche la indennitàsostitutiva del preavviso (v.

Cass. n. 27140/2024 egiurisprudenza ivi richiamata) si pone la recente pronunzia a diCass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversa, affermato chela indennità sostitutiva esula dall’ambito della garanzia dellasolidarietà prefigurata dalla richiamata disposizione.8.1.

Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito dellaresponsabilità solidale del committente l’indennità sostitutivadel preavviso valorizzano la natura retributiva che, unitamenteal profilo indennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass.n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass.n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez.

Un.7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione- costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità -secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art.29 comma d. lgs cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nelsenso della natura strettamente retributiva degli emolumentiche il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propridipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, dellesomme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parteNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026del datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero delN uvmaelroo drie ra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).8.2.

Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie, occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l'istituto del preavviso, comune allamaggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (siveda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto disomministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto diagenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto correnteetc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per laparte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio diesercizio di un diritto potestativo - le conseguenzepregiudizievoli della cessazione del contratto.

Costituiscecomune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempoindeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare infunzione della considerazione della parte non recedente; incaso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia lafunzione di garantire al lavoratore la continuità della percezionedella retribuzione in un certo lasso di tempo al fine diconsentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in casodi dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità diassicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare lasostituzione del lavoratore recedente.

In tema di efficacia delpreavviso la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nelsenso della efficacia obbligatoria dello stesso, configurato qualemero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio delrecesso; la parte recedente è infatti libera di optare tra laprosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e laNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026corresponsione a controparte di un’indennità (con immNuemdeirao dtio ra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026effetto risolutivo del rapporto); ricostruzione in capo alla partenon recedente si configura un diritto di credito dalla stessaliberamente rinunziabile.8.3.

La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di undiritto potestativo della parte recedente, comportante a caricodella stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso.

In questa prospettiva l’indennità sostitutiva delpreavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativodella parte recedente di determinare la immediata cessazionedel rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratoreavrebbe avuto diritto alla retribuzione.

Ed è proprio il nesso trail mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, overesa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamentericompresa nell’ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio deldiritto di recesso con effetto immediato da parte del datore dilavoro, che giustifica, ai fini di causa, l’accentuazione del profiloretributivo dell’emolumento in oggetto con riguardo allaresponsabilità solidale del soggetto committente.8.4.

Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine diNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026scoraggiare forme occulte di illecita interposizioNnumee ro ddi ria ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026manodopera e comunque di sollecitare il committenteall’attenta selezione, ab origine, delle imprese alle quali affidarel’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c..

Non vi è quindiragione di escludere l’indennità sostitutiva dall’ambito di talegaranzia venendo in rilievo un emolumento che trova la suaorigine nell’ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si ponein stretta connessione con la mancata percezione dellaretribuzione.

Il connotato retributivo non è attenuato dallafunzione indennitaria generalmente riconosciuta all’indennità inoggetto, funzione che va “letta” in contrapposizione alle ipotesidi ristoro connesse ad una illegittima condotta datoriale.9.

In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, il ricorso deve essere respinto.10.

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.11.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione.Numero registro generale 26230/2024Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002N umero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 23715/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Dila ta pubblicazione 21/07/2026versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro2026SCASCITELLI GIULIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati2214GENNARO ZICCARDI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], LIBRAL.S. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 1764/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 11/06/2024 R.G.N. 1765/2022;Numero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la domanda di cui al ricorso di primo grado GiulianoScascitelli, premesso di essere stato assunto in data 1.6.2016alle dipendenze di Libra L.S. Soc. coop. (da ora Libra) conmansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile pressol’impianto Ferroviario di [OSCURATO:PERSONA], che l’assunzione eraavvenuta a seguito dell’affidamento da parte del ConsorzioNazionale [OSCURATO:PERSONA] (da ora CNCP), cui Trenitaliaaveva appaltato il servizio, alla consorziata Libra, che ilrapporto era cessato in data 30.6.2020 a causa della cessazionedell’appalto, che la datrice di lavoro Libra non gli avevacorrisposto la indennità sostitutiva del preavviso per cui erarimasto creditore dell’importo di euro 6.844,74, ha chiesto lacondanna dei convenuti Libra, CNCP e [OSCURATO:SOCIETA], al pagamentodella somma in oggetto, oltre accessori. A fondamento dellainvocata responsabilità solidale dei convenuti diversi dalladatrice di lavoro ha richiamato l’art. 29 comma 2 d. lgs. n.276/2003, e, in via subordinata, l’art. 118 comma 6 d. lgs n.163/20062. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda perdifetto di prova dell’asserito licenziamento ritenendoNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026configurabile piuttosto, alla luce della complessiva vicNeunmderoa d i era ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026dell’assunzione dello Scascitelli da parte della impresasubentrante nell’appalto, un’ipotesi di risoluzione per mutuoconsenso.3. La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione diprimo grado ha condannato le società appellate, in solido alpagamento della somma di € 6.844,74 a titolo di indennitàsostitutiva del preavviso, oltre accessori. A fondamento deldecisum il giudice di appello, richiamati i principi di dirittoespressi da Cass. 940/2024 , ha osservato che: a) la risoluzionedel rapporto di lavoro con Libra era avvenuta in conseguenzadella cessazione dell’appalto commissionato a Libra e nelsubentro della relativa titolarità da parte della impresa cheaveva provveduto a riassumere lo Scascitelli, in conformità dellaprocedura prevista dal contratto collettivo per l’ipotesi di cambioappalto; b) in assenza di elementi dai quali desumere lavolontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapportola volontà risolutiva dello stesso doveva farsi risalire alla datricedi lavoro, in quanto connessa alle vicende organizzative eproduttive della società Libra; c) tanto determinava il diritto dellavoratore all’indennità di preavviso; d) sussisteva, infine laresponsabilità solidale di [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 29 d. lgs n.276/2003 alla luce della natura retributivo/indennitariadell’emolumento in oggetto; e) l’accordo del 17.9.29020 traLibra e il [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbesurrogato a Libra nei suoi rapporti debitori non era opponibile allavoratore, che era terzo rispetto al negozio con il quale le partiavevano regolato il loro rapporto.4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoTrenitalia s.p.a. sulla base di sei motivj, illustrati con memoria;Numero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026il lavoratore ha depositato controricorso; Libra e C.N.CN.uPm.e rno odi nra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026hanno svolto attività difensiva5. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso .6. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della sentenza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2118 e 2697 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata per avere ritenuto (seppur implicitamente) chesussistesse un provvedimento di licenziamento senza indagarnei relativi presupposti; in particolare si duole che la cessazionedel rapporto di lavoro era stata collegata all’iniziativa datorialepur in difetto di intimazione scritta del licenziamento.2. Con il secondo motivo deduce, violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché dall’art. 16-bisdel C.C.N.L. della mobilità/area contrattuale delle attivitàferroviari in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.censurando la sentenza impugnata per aver la Corte di Appelloritenuto di poter mutuare i principi espressi da Cass., Sez. Lav.,10/1/2024 n. 940 sebbene inconferenti rispetto al caso dispecie.3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere affermato ildiritto dello Scascitelli all’indennità sostitutiva del preavviso purNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026in presenza di una ipotesi di risoluzione consensuaNulmee rod dei ral ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026rapporto di lavoro.4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2118, 2732, 2697 c.c. in relazione all’art.360, comma primo, n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnatainvertito il criterio di riparto dell’onere probatorio; il giudice diappello aveva fatto risalire all’iniziativa datoriale la risoluzionedel rapporto di lavoro laddove la circostanza avrebbe dovutoessere provata dallo Scascitelli.5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. denunziando la errata interpretazionedell’accordo di risoluzione tra la società Libra e il lavoratore6. Con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 29, secondo comma, d. Lgs .276/2003 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per aver la Cortedi Appello, in contrasto con l’indirizzo maggioritario dilegittimità, ritenuto ricompresa la indennità sostitutiva delpreavviso nell’ambito della solidarietà ex art. 29 D. Lgs.276/2003 prefigurata a carico del soggetto committente.7. I primi quattro motivi di ricorso, trattati congiuntamenteper connessione, devono essere respinti7.1. La sentenza impugnata ha affermato la esistenza di uncircostanze che avevano portato alla cessazione del rapporto dilavoro, circostanze che erano riconducibili alle vicendeorganizzative e produttive che avevano interessato la societàdatrice ed ha soggiunto che non emergeva dagli atti di causa laNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026prova della volontà del lavoratore di risolvere consensuaNlummeeron dti era ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026il rapporto obbligatorio, volontà di certo non palesata dal solofatto che lo Scascitelli si era avvantaggiato della procedurasindacale di cambio appalto; ha osservato che le parti appellatenon avevano offerto elementi che anche nella loro convergenzaconsentivano di attribuire alla condotta del lavoratore ilsignificato concludente preteso.7.2. In tal modo, la Corte distrettuale ha operato unconcreto accertamento, frutto di ragionamento presuntivo,tratto da una molteplicità di circostanze, all’esito del quale haritenuto riferibile esclusivamente alla società datrice la volontàdi porre fine al rapporto di lavoro. Quanto ora osservato escludela pretesa violazione, denunziata con il quarto motivo, delcriterio di riparto dell’onere probatorio posto che la riferibilitàalla parte datoriale della volontà di recedere non è frutto dellaapplicazione della regola residuale dell’art. 2697 c.c. ma dellaricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanzedi causa; la Corte di merito, diversamente da quanto sostenutoda parte ricorrente, non ha quindi posto ab origine, a carico delleoriginarie convenute, l’onere di dimostrare la esistenza dellavolontà di recedere in capo al lavoratore ma si è limitata, afronte di elementi che deponevano per la riferibilità alla datricedi lavoro della volontà di far cessare il rapporto, vale a direquando il lavoratore aveva già assolto al proprio onere, aritenere che le convenute avrebbero dovuto offrire elementi checonsentivano di ricondurre al lavoratore la volontà di addivenirealla risoluzione consensuale del rapporto.7.3. A riguardo va inoltre precisato, così disattendendo lecensure formulate con il primo motivo, che la mancata indaginecirca la esistenza di una formale lettera di licenziamento nonNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026vale ad incrinare l’accertamento alla base della decisionNuem,e rbo edi nra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026potendo, in relazione ai fini di causa (vale a dire ai fini dellaverifica del diritto alla indennità sostitutiva del preavviso), lavolontà della parte datoriale di porre comunque fine al rapportodi lavoro, essere tratta, come avvenuto, in via presuntiva, sullascorta di una pluralità di elementi in tal senso convergenti, deiquali inammissibilmente in questa sede parte ricorrente tende arimettere in discussione il significato probatorio agli stessi7.4. Quanto al secondo motivo di ricorso, la prospettazionedella inconferenza dei principi enunciati dalla sentenzaimpugnata sulla base di un precedente di questa Corte riferitoad un contratto collettivo diverso da quello applicabile alrapporto in oggetto, non vale ad escludere la correttezza indiritto della decisione qui impugnata, secondo la quale nellavicenda del cambio appalto si era verificata un’ipotesi dicessazione del precedente rapporto con l’impresa cessatadall’appalto e di successiva instaurazione di un nuovo rapportocon l’impresa subentrante .7.5. La necessità di esame del terzo motivo, il quale si fondasu un accertamento (mutuo consenso alla risoluzione delrapporto di lavoro) non coincidente con quello alla base delladecisione è assorbita dal rigetto dei motivi precedenti7.6. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto ladenunzia di violazione delle regole legali di interpretazionerisulta affidata alla mera prospettazione contrappositiva di unpossibile diverso approdo ermeneutico della documentazioneesaminata ed in particolare dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026quale veniva disciplinato il “passaggio” dei dipendenti dNui mLeriob dri ara ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026alla impresa subentrata nell’appalto .7.7. Ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è infatti sufficiente l'astratto riferimento alleregole legali di interpretazione, ma è necessaria laspecificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazionedel modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice sene è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazionedev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazionedelle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ognicaso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessarioche quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile,o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola sianopossibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte,che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice,dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiataun'altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, inmotivazione, Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che lasemplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dalricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai finidell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318//2013, Cass.n. 23635/2010).8. Il sesto motivo di ricorso è infondato. Si premette che laquestione posta con il motivo in esame ha giustificato la allaNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026trattazione della causa in pubblica udienza per la necesNsumiteàro ddi ria ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026comporre un contrasto maturato all’interno della IV Sezionecivile della S.C. in ordine alla riconducibilità o meno dellaindennità sostitutiva del preavviso nell’ambito dei trattamenti retributivi per i quali in via solidale èchiamato a rispondere ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 276/2003 ilcommittente. Ed infatti, a fronte di un orientamento che ritienericompresa nella solidarietà ex art. 29 cit. anche la indennitàsostitutiva del preavviso (v. Cass. n. 27140/2024 egiurisprudenza ivi richiamata) si pone la recente pronunzia a diCass. n. 11577/2025 nella quale si è, viceversa, affermato chela indennità sostitutiva esula dall’ambito della garanzia dellasolidarietà prefigurata dalla richiamata disposizione.8.1. Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggonol’uno e l’altro orientamento, è sufficiente osservare che mentrele pronunzie che ricomprendono nell’ambito dellaresponsabilità solidale del committente l’indennità sostitutivadel preavviso valorizzano la natura retributiva che, unitamenteal profilo indennitario, connota l’emolumento in oggetto (Cass.n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass.n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez. Un.7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione- costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità -secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art.29 comma d. lgs cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nelsenso della natura strettamente retributiva degli emolumentiche il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propridipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, dellesomme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parteNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026del datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero delN uvmaelroo drie ra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).8.2. Ciò posto, al fine del corretto inquadramento giuridicodella fattispecie, occorre muovere, in linea generale, dallaconsiderazione che l'istituto del preavviso, comune allamaggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (siveda, ad es., l'art. 1569 cod. civ. per il contratto disomministrazione, l'art. 1750 cod. civ. per il contratto diagenzia, l'art. 1833 cod. civ. per il contratto di conto correnteetc.)., adempie alla funzione economica di attenuare per laparte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio diesercizio di un diritto potestativo - le conseguenzepregiudizievoli della cessazione del contratto. Costituiscecomune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempoindeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118cod. civ.- adempie ad una funzione destinata a variare infunzione della considerazione della parte non recedente; incaso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia lafunzione di garantire al lavoratore la continuità della percezionedella retribuzione in un certo lasso di tempo al fine diconsentirgli il reperimento di una nuova occupazione; in casodi dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità diassicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare lasostituzione del lavoratore recedente. In tema di efficacia delpreavviso la giurisprudenza di legittimità è ormai attestata nelsenso della efficacia obbligatoria dello stesso, configurato qualemero obbligo (accessorio e alternativo) dell'esercizio delrecesso; la parte recedente è infatti libera di optare tra laprosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e laNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026corresponsione a controparte di un’indennità (con immNuemdeirao dtio ra ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026effetto risolutivo del rapporto); ricostruzione in capo alla partenon recedente si configura un diritto di credito dalla stessaliberamente rinunziabile.8.3. La giurisprudenza di legittimità, dopo risalentipronunzie che configuravano la indennità sostitutiva delpreavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria,ponendola in relazione con l’inadempimento contrattuale (v. trale altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costantenell’escludere la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delpreavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato inquanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavorocon effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di undiritto potestativo della parte recedente, comportante a caricodella stessa solo l’obbligo accessorio della indennità sostitutivadel preavviso. In questa prospettiva l’indennità sostitutiva delpreavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativodella parte recedente di determinare la immediata cessazionedel rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratoreavrebbe avuto diritto alla retribuzione. Ed è proprio il nesso trail mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, overesa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamentericompresa nell’ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 d.lgs n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio deldiritto di recesso con effetto immediato da parte del datore dilavoro, che giustifica, ai fini di causa, l’accentuazione del profiloretributivo dell’emolumento in oggetto con riguardo allaresponsabilità solidale del soggetto committente.8.4. Tale soluzione si rivela coerente con il disegnocomplessivo del legislatore del 2003 il quale, anche al fine diNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026scoraggiare forme occulte di illecita interposizioNnumee ro ddi ria ccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026manodopera e comunque di sollecitare il committenteall’attenta selezione, ab origine, delle imprese alle quali affidarel’appalto, volle prefigurare in favore dei dipendenti del soggettoappaltatore una garanzia ulteriore e più ampia di quella giàsancita a livello codicistico dall’art. 1676 c.c.. Non vi è quindiragione di escludere l’indennità sostitutiva dall’ambito di talegaranzia venendo in rilievo un emolumento che trova la suaorigine nell’ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si ponein stretta connessione con la mancata percezione dellaretribuzione. Il connotato retributivo non è attenuato dallafunzione indennitaria generalmente riconosciuta all’indennità inoggetto, funzione che va “letta” in contrapposizione alle ipotesidi ristoro connesse ad una illegittima condotta datoriale.9. In conclusione, in base alle considerazioni cheprecedono, il ricorso deve essere respinto.10. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 percompensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione.Numero registro generale 26230/2024Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002N umero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 23715/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per Dila ta pubblicazione 21/07/2026versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 maggio2026La Consigliera est.Antonella PagettaLa PresidenteAdriana DoronzoNumero registro generale 26230/2024Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 23715/2026Data pubblicazione 21/07/2026