CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14660/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto; rilevato che con il primo motivo il ricorso denunzia la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità e sia manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2-3 della sentenza impugnata); rilevato che con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce l'inosservanza della legge penale in ordine al calcolo del termine di prescrizione del reato, richiamando una pronuncia secondo cui, in tema di prescrizione, è possibile tenere conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, diversamente ponendosi a carico dell'imputato lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (così Sez. 6, n. 47269 del 09/09/2015, Fallani, Rv. 265518 - 01); ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato alla luce dell'orientamento del tutto maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaraglí, Rv. 272015 - 01; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214 - 01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802 - 01); orientamento, questo, che non comporta alcuna violazione del ne bis in idem in senso sostanziale (essendo sempre il legislatore a indicare i criteri per applicare l'elemento astrattamente suscettibile di assumere doppia valenza), né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine vs. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 5, n. 32679 del 16/07/2018, Píreddu, Rv. 273490 - 01); ritenuto, infatti, che nel caso di specie il tempo necessario a prescrivere ex art. 157 cod. pen. sia di 6 anni, muovendo dalla pena detentiva inflitta per il reato di furto (pari a 3 anni di reclusione ex art. 624, primo comma, cod. pen.), considerato l'aumento di due terzi fino a 5 anni in applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e specifica ex art. 99, quarto comma, ultima parte, cod. pen., e giungendosi quindi 6 anni; termine che deve essere aumentato in relazione alle interruzioni, ex art. 161, secondo comma, cod. pen., in considerazione della ritenuta recidiva, nella misura di 4 anni, pari a due terzi rispetto al termine di 6 anni individuato ai sensi dell'art. 157 cod. pen., giungendosi così a un termine complessivo di 10 anni e a un termine di prescrizione che maturerà, dunque, il 24 maggio 2026; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende