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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21926/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30924/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] melina Adamo (PEC: car- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Vaccaro in Roma, [OSCURATO:PERSONA],19 (PEC: francescovaccaro @ordineavvocatiroma.org) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Oggetto:processo tributario –revocazionestraordinaria – richiesta sospensione pro- cesso -condizioni legalerappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Av- vocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- ghesi,n. 12 ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 1135 / 3 /20 1 9 , depositata il 1 2 . 3 .20 1 9 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardian. 1135 / 3 /201 9 , depositata il 12.3.2019 veniva rigettato l’ ap- pello propost o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 7167/16 /20 1 6 che aveva rigettato il ricorso introduttivo , avente ad oggetto l’ intima- zione di pagamento notificat a a lla società dall’agente della riscos- sione,in relazione ad un credito tributario dell’Agenzia delle entrate portatoda 10 cartelle di pagamento .

2. Nella sentenza impugnata si legge che i l ricorso introduttivo la- mentava, tra l’altro, la nullità della notifica dell’atto effettuata a mezzo PEC, la mancata indicazion e del responsabile del procedi- mentoe la prescrizione dei crediti portati dalle dieci cartelle di paga- mento sottese .

La decisione del giudice di prime cure veniva inte- gralmenteconfermata dal giudice di secondo grado. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica no l’Agenzia dell e e ntrate e l’agentedella riscossione con un unico controrico rso .

Consideratoche: 1.In via pregiudiziale, il Collegio osserva che la ricorrente rende noto di aver proposto alla CTR domanda di revocazione della sentenza impugnatae chiede a questa Corte la sospensione del processo re- lativoal ricorso per c assazione. 1.1.Nel diritto tributario, la materia della revocazione è disciplinata essenzialmente dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il quale all'art. 64, rubricato "sentenze revocabili e motivi di revocazione" il cui primo commaè stato sostituito dall'art. 9 comma 1 lett. cc) del d.lgs. 24 settembre2015, n. 156, a decorrere dal 10 gennaio 2016, per effetto dell'art.12 comma 1 del citato d.lgs. n. 156 del 2015 e, dal la data indicata, prevede ora: «1.

Le sentenze pronunciate in grado d'ap- pello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnateai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile». 1.2.La revocazione straordinaria avverso le sentenze del giudice tri- butarioè regolata dall'art. 64 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 ai commi 2e 3 il quale dispone: «2.

Le sentenze per le quali è scaduto il ter- mineper l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché lascoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del docu- mento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art.395 del codice di procedura civile siano posteriori alla sca- denzadel termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma pre- cedenteavvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessantagiorni da esso.».

Questaformulazione non è stata interessata dalla riforma del comma 1di detto art. 64 - disposta dall'art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ch e, a suavolta, riproduce nel processo tributario esattamente quanto pre- visto dal codice di rito ordinario nei due commi dell'art. 396 cod. proc. civ., a conferma della perfetta simmetria sul punto dei due sistemiprocessuali.

Infatti,la disciplina della revocazione dettata dal codice di rito pre- vede,per i " c asi di revocazione" all'art. 395 cod. proc. civ., che: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1. se sono l'effetto del dolo di unadelle parti in danno dell'altra;

2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o di- chiaratetali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'av- versario;4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fa tto risultante dagliatti o documenti della causa.

Vi è questo errore quando la de- cisioneè fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incon- trastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fattola cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altrocaso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare;

5. se la sentenza è contraria ad altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbiapronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto deldolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato».

1.3. Orbene, s ussiste una pregiudizialità non tecnica bensì mera- mente logica tra i due processi, pendenti in due gradi di giudizio diversi,perché se il ricorso per revocazione fosse accolto dal giudice del merito, la pronuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sen- tenza oggetto del presente ricorso per Cassazione e, dunque, sull’esitodel presente giudizio.

Tuttavia,l'art. 398, comma 4, cod. proc. civ. sancisce la tendenziale noninterferenza tra giudizio di revocazione in sede di merito e pro- cessoper Cassazione, principio temperato dalla previsione che il solo giudicedavanti a cui è proposta la revocazione, su ist anza di parte, possa sospendere o il ricorso per Cassazione o il procedimento per revocazione relativo, entro un limite temporale preciso, costituito dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla re- vocazione, e sempre che ritenga non manifestamente infondata la revocazioneproposta (cfr. Cass. n.21169 del 2022).

La previsione del codice ordinario di rito è applicabile, a norma dell'art.1 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale al comma 2 detta: «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codicedi procedura civile.».

Sullabase della cornice normativa sopra ricostruita, il Collegio os- servache i l ricorso sotto un primo profilo erra a richiedere la sospen- sione processuale in questione alla Corte di cassazione anziché al giudiceche ha emesso la sentenza oggetto di domanda revocazione; sottoun secondo profilo , il ricorso non fa neppure menzione di aver indirizzatola richiesta di sospensiva al giudice della revocazione.

Alla lucedi quanto precede , la richiesta di sospensione del processo per Cassazioneè priva di giustificazione .

1.4. Oltretutto, nella memoria illustrativa da ultimo depositata, la contribuente rende anche noto che la domanda di revocazione sa- rebbestata rigettata con sentenza della CTR n.3185/22/2021 , sep- puresenza produrre copia del provvedimento, e non precisa neppure seha impugnat o tale decisione o se sia divenuta definitiva . 1.5.Per tutte le ragioni sopra esposte, l a richiesta di sospensione del processonon può essere accolta e si deve provveder e ad esaminare lecensure. 2.Con il primo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la « nullità della sentenza impugnataper mancanza di motivazione e/o motivazione apparente suun fatto decisivo del giudizio in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. letto assieme all'art. 1 comma 2 d . l gs. n. 546/1992 e dell'art. 36comma 2 n. 4 del d . l gs. n. 546/1992, con riferimento ai puntuali especifici motivi d'impugnazione sulla non provata regolare notifica dellecartelle sottostanti all'intimazione, sia per la notifica cartacea, siaper quella con pec » (cfr. p. 9 del ricorso).

3. La doglianza è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. 3.1.Il motivo è, anzitutto, inammissibile q uanto alla tecnica di for- mulazione, poiché la censura è onnicomprensiva e compendia un coacervo di paradigmi processuali che spaziano dalla violazione di legge,all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente.

Va riba- ditoal proposito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,nel quale le censure alla pronuncia di merito devono tro- varecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale edesercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che nonconsente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito dellacausa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazio ne delle risultanze processuali contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa in- terpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). 3.2.Infatti, il giudizio di cassazione è delimitato e vincolato dai mo- tivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass.22 settembre 2014 n. 19959). 3.3.Il mezzo di impugnazione in disamina è inestricabilmente con- traddittoriosul piano logico fin dalla sua formulazione, perché se vi èmotivazione apparente non vi è omessa pronuncia e se la censura è declinata come vizio motivazionale non può logicamente e util- mentecontenere anche una deduzione di violazione di legge.

4. Si deve ribadire, altresì, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, ben- chè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- damento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- mente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture (Sez.

U, Sentenza n. 22232del 03/11/2016).

La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Per- tanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4.1. La motivazione del giudice di seconde cure, lungi dall’essere tamquam non esset, rispetta il minimo costituzionale, esponendo chiaramente una dupliceratio decidendi, individuata in primo luogo nella statuizione di regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'impugnata intimazione essendo facoltà dell’agente della riscos- sione ricorrere alla notifica diretta postale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973(v. p. 4 della sentenza impugnata .

La statuizione è in linea con la giurisprudenza della Corte (cfr. ad es.

Cass.

Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024), per la quale in tema diriscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante inviodiretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postaleordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per lariscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. 4.2.In secondo luogo, a p.3 della sentenza il giudice ha anche ac- certato che nella fattispecie la notificazione ha raggiunto lo scopo.

Secondo il giudice o pera perciò , nella fattispecie, l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. egiurisprudenza ivi citata), secondo cui il principio, sancito in via generale dall'articolo 156del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pro- nunciatase l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche perle notificazioni, in relazione alle quali - pe rtanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità dellanotificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario .

Infatti, ladenuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito nontutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garan- tisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa dellaparte in conseguenza della denunciata v iolazione.

Ne consegue cheè inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,senza prospettare anche le ragioni per le quali l'er- roneaapplicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pre- giudizioper la decisione finale della Corte.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ., 115, 140, 143, 145 cod. proc. civ., 1 comma 2 e 36 comma 2 n. 4 del d . l gs. n. 546/1992 e 26 del d.P.R. n. 602/1973,per avere la CTR considerato valida la notifica di cinque cartelle ( nn. 06820090090560131, 0682010016531816, 06820110020539985, 06820110031579388000, 06820110206722147)anche se effettuata presso la sede legale della societàcontribuente.

6. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 1 , comma 2 , e 36 , comma 2, n. 4 del d . l gs. n. 546/1992, 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 6 del d.P.R.n. 68/2005, per avere il Giudice di seconde cure ritenuto va- lida la notifica di due cartelle ( nn. 06820130133628153000 e 06820140059615706000)nonostante l’agente della riscossione non abbiaprodotto le copie delle cartelle , ma solo le relative ricevute di consegna. 7.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi,sono anch'essi affetti da duplici profili di inammissibilità. 7.1.Entrambi i motivi sono, anzitutto, inammissibili q uanto alla tec- nica di formulazione, poiché le censure sono onnicomprensive e compendiano un coacervo di paradigmi processuali tra loro logica- mente incompatibili: si richiamano a l riguardo le considerazioni in dirittogià svolte con riferimento al primo motivo e da ritenersi qui trascritte per brevità (cfr. Cass. n. 25332/2014 e n. 19959 /2014 cit.).Le doglianze in disamina sono inestricabilmente contraddittorie sulpiano logico fin dalla loro formulazione, perché se le censure sono declinatecome vizio motivazionale non possono logicamente e util- mentecontenere anche una deduzione di violazione di legge. 8.Entrambe le censure sono, inoltre, inammissibili per difetto di spe- cificità.Le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare neiriguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in terminitali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato.

Il motivo che non ri spetti tale re- quisitodeve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolven- dosinella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzio- natacon l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4 (cfr.a riguardo Cass. n. 359/2005).

Orbene,l a critica avanzata nei due motivi non è orientata alla con- testazionedella pronuncia impugnata e, quindi, alla prospettazione dellachiara e specifica indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe errata,non venendo censurate le due concorrenti rationes decidendi espressedel giudice di seconde c ure sulla questione delle notifica- zionidelle cartelle, né la ricorrente, sebbene onerata, ha riprodotto néallegato al ricorso le relative relazioni di notifica.

9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite tengonoconto del fatto che le controricorrenti sono costituite con un unicocontroricorso, e sono liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30924/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R . L . , in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] melina Adamo (PEC: car- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Vaccaro in Roma, [OSCURATO:PERSONA],19 (PEC: francescovaccaro @ordineavvocatiroma.org) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Oggetto:processo tributario –revocazionestraordinaria – richiesta sospensione pro- cesso -condizioni legalerappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall’Av- vocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- ghesi,n. 12 ; –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 1135 / 3 /20 1 9 , depositata il 1 2 . 3 .20 1 9 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardian. 1135 / 3 /201 9 , depositata il 12.3.2019 veniva rigettato l’ ap- pello propost o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 7167/16 /20 1 6 che aveva rigettato il ricorso introduttivo , avente ad oggetto l’ intima- zione di pagamento notificat a a lla società dall’agente della riscos- sione,in relazione ad un credito tributario dell’Agenzia delle entrate portatoda 10 cartelle di pagamento . 2. Nella sentenza impugnata si legge che i l ricorso introduttivo la- mentava, tra l’altro, la nullità della notifica dell’atto effettuata a mezzo PEC, la mancata indicazion e del responsabile del procedi- mentoe la prescrizione dei crediti portati dalle dieci cartelle di paga- mento sottese . La decisione del giudice di prime cure veniva inte- gralmenteconfermata dal giudice di secondo grado. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lacontribuente deducendo tre motiv i , che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica no l’Agenzia dell e e ntrate e l’agentedella riscossione con un unico controrico rso . Consideratoche: 1.In via pregiudiziale, il Collegio osserva che la ricorrente rende noto di aver proposto alla CTR domanda di revocazione della sentenza impugnatae chiede a questa Corte la sospensione del processo re- lativoal ricorso per c assazione. 1.1.Nel diritto tributario, la materia della revocazione è disciplinata essenzialmente dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546, il quale all'art. 64, rubricato "sentenze revocabili e motivi di revocazione" il cui primo commaè stato sostituito dall'art. 9 comma 1 lett. cc) del d.lgs. 24 settembre2015, n. 156, a decorrere dal 10 gennaio 2016, per effetto dell'art.12 comma 1 del citato d.lgs. n. 156 del 2015 e, dal la data indicata, prevede ora: «1. Le sentenze pronunciate in grado d'ap- pello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnateai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile». 1.2.La revocazione straordinaria avverso le sentenze del giudice tri- butarioè regolata dall'art. 64 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 ai commi 2e 3 il quale dispone: «2. Le sentenze per le quali è scaduto il ter- mineper l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché lascoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del docu- mento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art.395 del codice di procedura civile siano posteriori alla sca- denzadel termine suddetto. 3. Se i fatti menzionati nel comma pre- cedenteavvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessantagiorni da esso.». Questaformulazione non è stata interessata dalla riforma del comma 1di detto art. 64 - disposta dall'art. 9, comma 1, lett. cc), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ch e, a suavolta, riproduce nel processo tributario esattamente quanto pre- visto dal codice di rito ordinario nei due commi dell'art. 396 cod. proc. civ., a conferma della perfetta simmetria sul punto dei due sistemiprocessuali. Infatti,la disciplina della revocazione dettata dal codice di rito pre- vede,per i " c asi di revocazione" all'art. 395 cod. proc. civ., che: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. se sono l'effetto del dolo di unadelle parti in danno dell'altra; 2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o di- chiaratetali prima della sentenza; 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrrein giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'av- versario;4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fa tto risultante dagliatti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la de- cisioneè fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incon- trastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fattola cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altrocaso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare; 5. se la sentenza è contraria ad altra precedenteavente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbiapronunciato sulla relativa eccezione; 6. se la sentenza è effetto deldolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato». 1.3. Orbene, s ussiste una pregiudizialità non tecnica bensì mera- mente logica tra i due processi, pendenti in due gradi di giudizio diversi,perché se il ricorso per revocazione fosse accolto dal giudice del merito, la pronuncia sarebbe suscettibile di incidere sulla sen- tenza oggetto del presente ricorso per Cassazione e, dunque, sull’esitodel presente giudizio. Tuttavia,l'art. 398, comma 4, cod. proc. civ. sancisce la tendenziale noninterferenza tra giudizio di revocazione in sede di merito e pro- cessoper Cassazione, principio temperato dalla previsione che il solo giudicedavanti a cui è proposta la revocazione, su ist anza di parte, possa sospendere o il ricorso per Cassazione o il procedimento per revocazione relativo, entro un limite temporale preciso, costituito dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla re- vocazione, e sempre che ritenga non manifestamente infondata la revocazioneproposta (cfr. Cass. n.21169 del 2022). La previsione del codice ordinario di rito è applicabile, a norma dell'art.1 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale al comma 2 detta: «I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codicedi procedura civile.». Sullabase della cornice normativa sopra ricostruita, il Collegio os- servache i l ricorso sotto un primo profilo erra a richiedere la sospen- sione processuale in questione alla Corte di cassazione anziché al giudiceche ha emesso la sentenza oggetto di domanda revocazione; sottoun secondo profilo , il ricorso non fa neppure menzione di aver indirizzatola richiesta di sospensiva al giudice della revocazione. Alla lucedi quanto precede , la richiesta di sospensione del processo per Cassazioneè priva di giustificazione . 1.4. Oltretutto, nella memoria illustrativa da ultimo depositata, la contribuente rende anche noto che la domanda di revocazione sa- rebbestata rigettata con sentenza della CTR n.3185/22/2021 , sep- puresenza produrre copia del provvedimento, e non precisa neppure seha impugnat o tale decisione o se sia divenuta definitiva . 1.5.Per tutte le ragioni sopra esposte, l a richiesta di sospensione del processonon può essere accolta e si deve provveder e ad esaminare lecensure. 2.Con il primo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., la « nullità della sentenza impugnataper mancanza di motivazione e/o motivazione apparente suun fatto decisivo del giudizio in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. letto assieme all'art. 1 comma 2 d . l gs. n. 546/1992 e dell'art. 36comma 2 n. 4 del d . l gs. n. 546/1992, con riferimento ai puntuali especifici motivi d'impugnazione sulla non provata regolare notifica dellecartelle sottostanti all'intimazione, sia per la notifica cartacea, siaper quella con pec » (cfr. p. 9 del ricorso). 3. La doglianza è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. 3.1.Il motivo è, anzitutto, inammissibile q uanto alla tecnica di for- mulazione, poiché la censura è onnicomprensiva e compendia un coacervo di paradigmi processuali che spaziano dalla violazione di legge,all'omessa pronuncia e alla motivazione apparente. Va riba- ditoal proposito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata,nel quale le censure alla pronuncia di merito devono tro- varecollocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale edesercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che nonconsente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito dellacausa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazio ne delle risultanze processuali contenuta nellasentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa in- terpretazione,al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fattocompiuti (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). 3.2.Infatti, il giudizio di cassazione è delimitato e vincolato dai mo- tivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass.22 settembre 2014 n. 19959). 3.3.Il mezzo di impugnazione in disamina è inestricabilmente con- traddittoriosul piano logico fin dalla sua formulazione, perché se vi èmotivazione apparente non vi è omessa pronuncia e se la censura è declinata come vizio motivazionale non può logicamente e util- mentecontenere anche una deduzione di violazione di legge. 4. Si deve ribadire, altresì, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, ben- chè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fon- damento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- mente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture (Sez. U, Sentenza n. 22232del 03/11/2016). La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 4.1. La motivazione del giudice di seconde cure, lungi dall’essere tamquam non esset, rispetta il minimo costituzionale, esponendo chiaramente una dupliceratio decidendi, individuata in primo luogo nella statuizione di regolarità delle notifiche delle cartelle sottese all'impugnata intimazione essendo facoltà dell’agente della riscos- sione ricorrere alla notifica diretta postale ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973(v. p. 4 della sentenza impugnata . La statuizione è in linea con la giurisprudenza della Corte (cfr. ad es. Cass. Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024), per la quale in tema diriscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante inviodiretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postaleordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per lariscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. 4.2.In secondo luogo, a p.3 della sentenza il giudice ha anche ac- certato che nella fattispecie la notificazione ha raggiunto lo scopo. Secondo il giudice o pera perciò , nella fattispecie, l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. egiurisprudenza ivi citata), secondo cui il principio, sancito in via generale dall'articolo 156del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pro- nunciatase l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche perle notificazioni, in relazione alle quali - pe rtanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità dellanotificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario . Infatti, ladenuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito nontutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garan- tisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa dellaparte in conseguenza della denunciata v iolazione. Ne consegue cheè inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,senza prospettare anche le ragioni per le quali l'er- roneaapplicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pre- giudizioper la decisione finale della Corte. 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ., 115, 140, 143, 145 cod. proc. civ., 1 comma 2 e 36 comma 2 n. 4 del d . l gs. n. 546/1992 e 26 del d.P.R. n. 602/1973,per avere la CTR considerato valida la notifica di cinque cartelle ( nn. 06820090090560131, 0682010016531816, 06820110020539985, 06820110031579388000, 06820110206722147)anche se effettuata presso la sede legale della societàcontribuente. 6. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt.2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 1 , comma 2 , e 36 , comma 2, n. 4 del d . l gs. n. 546/1992, 26 del d.P.R. n. 602/1973 e 6 del d.P.R.n. 68/2005, per avere il Giudice di seconde cure ritenuto va- lida la notifica di due cartelle ( nn. 06820130133628153000 e 06820140059615706000)nonostante l’agente della riscossione non abbiaprodotto le copie delle cartelle , ma solo le relative ricevute di consegna. 7.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi,sono anch'essi affetti da duplici profili di inammissibilità. 7.1.Entrambi i motivi sono, anzitutto, inammissibili q uanto alla tec- nica di formulazione, poiché le censure sono onnicomprensive e compendiano un coacervo di paradigmi processuali tra loro logica- mente incompatibili: si richiamano a l riguardo le considerazioni in dirittogià svolte con riferimento al primo motivo e da ritenersi qui trascritte per brevità (cfr. Cass. n. 25332/2014 e n. 19959 /2014 cit.).Le doglianze in disamina sono inestricabilmente contraddittorie sulpiano logico fin dalla loro formulazione, perché se le censure sono declinatecome vizio motivazionale non possono logicamente e util- mentecontenere anche una deduzione di violazione di legge. 8.Entrambe le censure sono, inoltre, inammissibili per difetto di spe- cificità.Le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare neiriguardi della decisione impugnata debbono essere formulate in terminitali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non ri spetti tale re- quisitodeve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolven- dosinella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzio- natacon l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4 (cfr.a riguardo Cass. n. 359/2005). Orbene,l a critica avanzata nei due motivi non è orientata alla con- testazionedella pronuncia impugnata e, quindi, alla prospettazione dellachiara e specifica indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe errata,non venendo censurate le due concorrenti rationes decidendi espressedel giudice di seconde c ure sulla questione delle notifica- zionidelle cartelle, né la ricorrente, sebbene onerata, ha riprodotto néallegato al ricorso le relative relazioni di notifica. 9. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite tengonoconto del fatto che le controricorrenti sono costituite con un unicocontroricorso, e sono liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso
Sentenza Cassazione n. 21926/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris