CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1993
Cassazione n. 09100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1993 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1967 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18/02/2021, confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che la credibilità della persona offesa era stata ribadita dai giudici distrettuali senza nemmeno prendere in considerazione gli specifici spunti critici devoluti in appello, con i quali si sollecitava un esame critico e puntuale della coerenza intrinseca ed estrinseca della testimonianza della parte offesa sotto i vari profili dei rapporti conflittuali con l'imputato, della ricostruzione stessa del fatto, del contrasto con le testimonianze rese dagli altri testimoni e con la dichiarazione resa dallo stesso imputato. 1.2 Con il secondo motivo il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione all'affermata assenza di ipotesi alternative, posto che la genuina convinzione degli Schinocca di aver subito un danno non era stata adeguatamente valutata; osserva che con il secondo motivo di appello si era chiesta la derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: Schinocca, rifiutando di pagare la consegna del foraggio, aveva perseguito un profitto nella ragionevole convinzione di esercitare un suo diritto, ritenendo di aver subito il torto dell'incendio dell'autovettura. 1.3 Con il terzo motivo il difensore eccepisce la violazione dell'art. 164 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto alla ritenuta sussistenza di cause ostative alla concessione dei benefici di legge. 2. Il medesimo difensore propone ricorso anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], identico a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo, si deve infatti rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che ha fornito una descrizione dettagliata dei fatti e le cui dichiarazioni sono state confermate dal teste Farruggio. Deve poi rilevarsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità, rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364). Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello, che ha osservato come fosse del tutto inverosimile che Iapichello fosse stato autore del danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] sia perché non avrebbe avuto senso presentarsi la mattina dopo presso l'abitazione degli Schinocca, ma A \‘' soprattutto perché il teste Giambianco, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco, ha escluso la natura dolosa dell'incendio dell'autovettura. 1.2 Pertanto, neppure può ritenersi che il reato avrebbe dovuto essere derubricato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, visto che gli Schinocca non potevano vantare alcun controcredito nei confronti di Iapichino, stante la natura non dolosa dell'incendio. 1.3 Del tutto generico è, infine, il motivo relativo alla determinazione della pena, che consiste in considerazioni di carattere generale, senza critiche specifiche alla decisione impugnata, così come generico è il riferimento all'art. 164 cod.pen., relativamente al quale si deve rilevare come il motivo sia inammissibile per non essere stato proposto in appello. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]