CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18360/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LI-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delleMARCHE n. 670/2018 depositata il 29/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14419/2019Numero sezionale 4712/2026Numero di raccolta generale 18360/2026Data pubblicazione 07/06/2026L’allora Comune di Saltara (PU) notificò alla società ricorrente un avvisod’accertamento in relazione all’ICI 2008 liquidando l’imposta riguardo aun’area fabbricabile, oltre sanzione per omesso versamento.La società propose ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] diPesaro lamentando carenze motivazionali nell’avviso, l’incongruenza delvalore venale dichiarato dalla parte (adeguandosi ai valori individuati dalComune) e di quello accertato dal Comune al fine dell’imposta el’inapplicabilità delle sanzioni.Il primo giudice, nel contraddittorio con l’ente locale, con sentenza319/2012 respinse il ricorso ritenendo congruo il valore di cui all’avvisodovendo ritenersi corretto il riferimento al valore venale del terrenoutilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico e ciòindipendentemente dall’approvazione regionale o dalla presenza distrumenti attuativi.Su appello della contribuente, sempre nel contraddittorio con il Comune,con la sentenza 670/18 indicata in epigrafe la Commissione TributariaRegionale delle Marche ha respinto il gravame.Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che non rilevasse, ai fini delvalore succitato, la cessione gratuita di una porzione del terreno in areaesterna al comparto e comunque fuori dall’ambito di strumenti attuativi.Ha pertanto ritenuto idonea la motivazione dell’avviso, tenuto conto dellamodalità partecipativa delle modifiche urbanistiche, respingendol’eccezione relativa all’asserita insussistenza del valore accertato,ritenendo non offerta prova contraria all’assunto dell’ente impositore.Nelle more del giudizio e dal 1° marzo 2017 il Comune di Saltara si è fusocon altri Comuni nell’odierno Comune di Colli al Metauro (PU).Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di tre motivi.Resiste il Comune con controricorso.Il 19 maggio 2026 l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ha depositatoNumero registro generale 14419/2019Numero sezionale 4712/2026Numero di raccolta generale 18360/2026Data pubblicazione 07/06/2026Leonardo Guidi per il Comune resistente, con accordo per lacompensazione delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONEAtteso che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sulla rinuncia e conseguenteestinzione provvede la Corte in camera di consiglio; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio;spese compensate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026tenutasi da remoto.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]