CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18416/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 16/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Biella in data 14/05/2019, ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura ad essi rispettivamente ascritti. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con lo stesso atto. Con un unico motivo hanno eccepito il vizio di motivazione circa la ricostruzione della condotta delittuosa. Il motivo non è consentito in sede di legittimità, consistendo nella valutazione alternativa delle prove dichiarative acquisite, valutate dai giudici di merito in termini conformi, immuni da vizi rilevanti in questa sede (pagine 10 e 11 della sentenza impugnata). I ricorsi devono essere dichiarati, quindi, inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023 [OSCURATO:PERSONA]