Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:57
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA] riunite T-228/99 e T-233/99
[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] – Violazione dei diritti della difesa – Violazione di forme sostanziali – Nozione di aiuto – Violazione degli artt. 87 CE e 295 CE – Investitore operante in un'economia di mercato – Tasso di remunerazione adeguato – Violazione dell'obbligo di motivazione»
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 6 marzo 2003
Massime della sentenza
1..
[OSCURATO:PERSONA] – Gestione degli affari di ordinaria amministrazione – Delimitazione – Svolgimento del compito di sorveglianza in materia di aiuti statali – Inclusione
(Artt. 87, n. 1, CE e 211 CE)
2..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Procedimento amministrativo – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni – Esclusione degli interessati dal beneficio dei diritti della difesa
(Artt. 88, n. 2, CE e 253 CE)
3..
Ricorso di annullamento – Motivi – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso proposto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune – Diritto del beneficiario dell'aiuto e dell'entità che lo ha erogato di far valere la violazione del diritto dello Stato membro
interessato di essere sentito
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, secondo comma, CE)
4..
Procedura – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti, ma che sviluppa un'altra argomentazione – Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma)
5..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Errore di fatto figurante nella motivazione, per il resto sufficiente, di una decisione – Irrilevanza per la legittimità della decisione
(Art. 253 CE)
6..
Diritto comunitario – Principi giuridici generali – Diritto ad una buona amministrazione – Trattamento diligente e imparziale dei fascicoli
7..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Concessione, imputabile allo Stato, di un vantaggio mediante risorse statali
(Art. 87, n. 1, CE)
8..
Concorrenza – Applicazione delle regole di concorrenza – Parità di trattamento tra imprese pubbliche e private – Regime della proprietà pubblica – Irrilevanza – Possibilità di deroghe a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale
(Artt. 86, nn. 1 e 2, CE, 87, n. 1, CE e 295 CE)
9..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Valutazione in base al criterio dell'investitore privato – Criterio applicabile ai provvedimenti di cui fruiscono imprese redditizie
(Art. 87, n. 1, CE)
10..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Contributi finanziari concessi dalle pubbliche autorità ad un'impresa – Criteri di valutazione – Interesse di un investitore privato ad effettuare un investimento analogo alle medesime condizioni
(Art. 87, n. 1, CE)
11..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Criterio dell'investitore privato – Valutazione alla luce del rendimento medio dei capitali investiti nel settore di cui trattasi – Ammissibilità – Limiti
(Art. 87, n. 1, CE)
12..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Applicazione agli investitori pubblici del criterio dell'investitore privato accorto – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Art. 87, n. 1, CE)
13..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Nozione – Applicazione del criterio dell'investitore privato – Potere di valutazione della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 87, n. 1, CE)
14..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti statali – Gravità del pregiudizio alla concorrenza e dell'incidenza sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri
(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)
15..
Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Incidenza sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri – Pregiudizio alla concorrenza – Criteri di valutazione
(Art. 87, n. 1, CE)
16..
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Scelta del valore del tasso di rendimento base nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore privato
(Art. 253 CE)
1.
Una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che statuisce sulla compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune applicando il
principio dell'investitore operante in un'economia di mercato rientra nell'espletamento del compito di sorveglianza attribuito
alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 211 CE e, in particolare, nel suo obbligo di vigilare sull'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE
in modo da garantire che gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma non falsino né minaccino
di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Pertanto, anche se applica detto principio ad un'impresa sana, tale decisione
non costituisce un'iniziativa politica nuova che oltrepassa la gestione degli affari di ordinaria amministrazione. v. punti 96, 98, 100
2.
Il procedimento amministrativo in materia di aiuti statali è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le
imprese beneficiarie degli aiuti e le entità territoriali infrastatali che concedono gli aiuti sono considerate, allo stesso
modo dei concorrenti dei beneficiari degli aiuti, solo come
interessate in tale procedimento. Nel corso della fase di esame contemplata dall'art. 88, n. 2, CE la [OSCURATO:PERSONA] ha il dovere di intimare agli interessati
di presentare le loro osservazioni. A questo proposito la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo
d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento. Detta comunicazione mira soltanto a ottenere, da parte degli
interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la [OSCURATO:PERSONA] circa il suo successivo comportamento. Nell'ambito del predetto procedimento amministrativo il ruolo sostanzialmente assegnato agli interessati è quello di fonti
d'informazione per la [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti
a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo
in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. v. punti 122-125
3.
Il procedimento amministrativo di esame degli aiuti statali è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Soltanto
quest'ultimo è destinatario delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla fine di questo procedimento. Inoltre, ai sensi
dell'art. 88, n. 2, CE, lo Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione dell'eventuale decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di sopprimere o di modificare l'aiuto di Stato di cui trattasi. Alla luce di questi rilievi, tenuto conto del ruolo centrale dello Stato membro interessato in questo procedimento, l'audizione
di questo Stato nello stesso procedimento costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta l'annullamento
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ordinano di sopprimere o di modificare un aiuto. Di conseguenza, l'impresa beneficiaria dell'aiuto nonché entità territoriale infrastatale che lo ha concesso hanno un legittimo
interesse ad avvalersi di un tale vizio della decisione della [OSCURATO:PERSONA], poiché l'eventuale mancato rispetto del diritto
dello Stato membro di essere sentito può aver avuto un'incidenza sulla legittimità dell'atto impugnato. v. punti 140-142
4.
L'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte non osta a che l'interveniente presenti argomenti diversi da quelli della
parte che esso sostiene, sempre che miri a sostenere le conclusioni di questa parte. v. punto 145
5.
Anche se un
considerando di un atto controverso contiene una menzione erronea in fatto, tale vizio di forma non può tuttavia portare all'annullamento
di tale atto, se gli altri
considerando forniscono una motivazione sufficiente in se stessa. v. punto 162
6.
L'obbligo di esame diligente e imparziale di un fascicolo è imposto alla [OSCURATO:PERSONA] segnatamente nell'ambito dell'art. 88 CE.
Questo obbligo trova riscontro nel diritto ad una buona amministrazione, che rientra tra i principi generali dello Stato di
diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. v. punto 167
7.
Determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, debbono, da un lato,
essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato. Tuttavia, questa disposizione non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce
in funzione dei loro effetti. La nozione di aiuto è così una nozione obiettiva che è funzione soltanto della questione se
una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese. Le risorse statali non smettono di essere tali per il semplice fatto che il loro uso è analogo a quello fatto da un investitore
privato. Infatti, la questione se lo Stato si sia comportato come un imprenditore rientra nella determinazione dell'esistenza
di un aiuto statale e non nell'esame del carattere, pubblico o no, delle risorse in questione. v. punti 179-181
8.
Anche se il regime della proprietà continua ad essere disciplinato da ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 295 CE, questa
disposizione non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai principi fondamentali posti
dal Trattato. [OSCURATO:PERSONA], e conformemente all'art. 86, n. 1, CE, le regole di concorrenza del Trattato, che sono regole fondamentali,
sono applicabili indistintamente alle imprese pubbliche e private. Non si può quindi ritenere che l'art. 295 CE limiti la
portata della nozione di aiuto statale ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. L'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese indipendentemente dal regime di proprietà al quale sono soggette non
ha l'effetto di limitare l'ambito di protezione dell'art. 295 CE e di fare in modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongano praticamente
più di alcuna libertà nella gestione delle imprese pubbliche, nella conservazione delle partecipazioni che hanno in queste
ultime oppure nel tenere conto di considerazioni diverse da criteri meramente lucrativi. Infatti, supponendo che siffatti
interessi possano ostare all'applicazione delle regole di concorrenza, essi sono presi in considerazione dall'art. 86, n. 2,
CE, in quanto questa disposizione stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale possono sottrarsi all'applicazione delle regole di concorrenza, qualora queste ultime
ostino all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, dello specifico compito affidato a queste imprese. v. punti 192-196
9.
L'applicazione del criterio dell'investitore privato operante in un'economica di mercato allo scopo di giudicare se un dato
provvedimento statale costituisca un aiuto non è limitata alle imprese in perdita o in ristrutturazione, ma è applicabile
anche alle imprese redditizie. v. punti 209-210
10.
Per determinare se l'intervento dei poteri pubblici nel capitale di un'impresa, in qualsiasi forma, presenti il carattere
di aiuto statale si deve valutare se, in circostanze simili, un investitore privato operante in condizioni normali di un'economia
di mercato e che abbia dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere
indotto a procedere ad un apporto di capitali di tale entità. In particolare, è opportuno chiedersi se un investitore privato
avrebbe realizzato l'operazione di cui trattasi alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali
condizioni egli avrebbe potuto realizzarla. Inoltre, il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e quello dell'investitore
privato deve essere fatto in considerazione dell'atteggiamento che avrebbe tenuto, all'atto dell'operazione di cui trattasi,
un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili a quel momento. v. punti 244-246
11.
Nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, il valore del rendimento medio dei capitali investiti
nel settore di cui trattasi costituisce uno strumento analitico ─ ma solo uno strumento fra tanti ─ che consente di determinare
se, e all'occorrenza in che misura, un'impresa beneficiaria di un provvedimento statale riceva un vantaggio economico che
non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Poiché il comportamento di un investitore privato in un'economia di mercato è guidato da prospettive di redditività, l'uso
del rendimento medio corrisponde all'idea che un investitore privato accorto ─ cioè un investitore che desideri massimizzare
i suoi profitti, ma senza correre troppi rischi rispetto agli altri operatori sul mercato ─ nel suo calcolo della remunerazione
adeguata attesa per il suo investimento persegua, in via di principio, un rendimento minimo equivalente al rendimento medio
del settore considerato. Inoltre, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare sempre tutti gli elementi rilevanti dell'operazione controversa e il
suo contesto, essa deve prendere in considerazione la questione se un investitore privato accorto, al posto dell'ente pubblico
che ha conferito fondi presentandoli come investimento, avrebbe accettato come remunerazione adeguata un rendimento inferiore
al rendimento medio del settore considerato, per considerazioni economiche diverse dall'ottimizzazione del suo rendimento.
v. punti 254-255, 270
12.
Infatti, il principio di parità vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe, con la conseguenza di arrecare un pregiudizio
a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive
di un certo rilievo. Orbene, l'investitore pubblico non si trova nella stessa situazione dell'investitore privato. Quest'ultimo
può contare solo sulle proprie risorse per finanziare i suoi investimenti e risponde quindi con il suo patrimonio delle conseguenze
delle sue scelte, mentre l'investitore pubblico ha accesso a risorse derivanti dall'esercizio del potere pubblico, segnatamente
quelle provenienti dalle imposte. Pertanto, poiché le situazioni di questi due tipi di investitori non sono identiche, la
presa in considerazione del comportamento dell'investitore privato accorto per valutare il comportamento dell'investitore
pubblico ─ mentre il comportamento di un qualsiasi investitore privato non è soggetto a tale restrizione ─ non può costituire
una discriminazione nei confronti dell'investitore pubblico. v. punti 271-272
13.
La valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se un investimento soddisfi il criterio dell'investitore privato
implica una valutazione economica complessa. Ora, la [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un atto che implica una valutazione economica
complessa di questo tipo, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo
in linea di principio completo per quanto riguarda la questione se un provvedimento rientri nel campo di applicazione dell'art. 87,
n. 1, CE, si limita alla verifica del rispetto delle norme riguardanti la procedura e la motivazione, dell'esattezza materiale
dei fatti presi in considerazione per compiere la scelta contestata, dell'assenza di errori manifesti nella valutazione di
tali fatti oppure dell'assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione
economica a quella dell'autore della decisione. v. punto 282
14.
Anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze in cui è stato concesso un aiuto statale che esso è atto a incidere
sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quanto meno a
menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare gli effetti concreti che detto aiuto ha avuto sulla concorrenza e sugli
scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli
[OSCURATO:PERSONA] membri che concedono aiuti in violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE, danneggiando quegli
[OSCURATO:PERSONA] che notificano gli aiuti ancora in fase di progetto. v. punti 292, 296
15.
Persino un aiuto statale di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri qualora il settore nel
quale opera l'impresa che ne fruisce sia caratterizzato da una forte concorrenza. Quando un aiuto finanziario concesso da uno Stato o mediante risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti
di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Aiuti diretti ad alleviare le imprese beneficiarie da tutte o parte delle spese che esse avrebbero dovuto normalmente sostenere
nell'ambito della loro gestione corrente o delle loro normali attività falsano in linea di principio la concorrenza. v. punti 298-300
16.
Quando, per stabilire se un contributo finanziario fornito a un'impresa costituisca un aiuto statale ai sensi dell'art. 87,
n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] si avvale del criterio dell'investitore privato, la determinazione del valore del tasso di rendimento
base che può essere ottenuto da tale investitore costituisce un elemento centrale del calcolo della remunerazione adeguata
per l'operazione di cui trattasi. Pertanto l'obbligo di motivare detto valore ha importanza fondamentale. Quest'obbligo non è adempiuto quando la [OSCURATO:PERSONA] si limita a elencare le fonti d'informazione sulle quali ha basato la
sua scelta, senza riprodurne il contenuto in modo da spiegare l'uso che ne ha fatto, a richiamarsi in generale a documenti
contraddittori ─ fra i quali quello contenente gli elementi più vicini alla scelta infine effettuata non è stato portato a
conoscenza degli interessati ─ e a riferirsi alla propria esperienza in materia e a precedenti decisioni in materia di aiuti,
senza però spiegare la pertinenza dell'unica decisione richiamata con precisione. A tale difetto di motivazione consistente nel non aver esposto esplicitamente le considerazioni essenziali che hanno indotto
la [OSCURATO:PERSONA] a scegliere un determinato valore del tasso di rendimento normale non può ovviare il fatto che gli interessati
hanno partecipato al procedimento amministrativo sfociato nell'adozione della decisione e che il beneficiario dell'aiuto è
un operatore economico del settore di cui trattasi. Analogo difetto di motivazione dev'essere rilevato per quanto riguarda la determinazione, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], del
valore del tasso di maggiorazione per eventuali rischi idonei a incidere sul tasso di rendimento normale. Infatti la decisione
si limita a far riferimento, in talune note a pié di pagina, ad una perizia ordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed a una lettera relativa
alla prassi della medesima, documenti ai quali gli interessati non hanno avuto accesso. v. punti 395-405, 414-419
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
6 marzo 2003
(1)
«Aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] – Incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] – Violazione dei diritti della difesa – Violazione di forme sostanziali – Nozione di aiuto – Violazione degli artt. 87 CE e 295 CE – Investitore operante in un'economia di mercato – Tasso di remunerazione adeguato – Violazione dell'obbligo di motivazione»
Nelle cause riunite T-228/99 e T-233/99,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Düsseldorf ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall'avv. F. Montag, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dall'avv. M. Schütte, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
sostenuti da
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-F. Wissel,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
Bundesverband deutscher Banken eV,
con sede in Berlino ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dall'avv. H.-J. Niemeyer,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla
misura alla quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] ─ [OSCURATO:PERSONA]
(GU 2000, L 150, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata),
composto dal sig. R.M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra V. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA] e A.W.H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 e 6 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti della controversia
I ─
Ambito della controversia
1
I presenti procedimenti hanno ad oggetto l'integrazione della [OSCURATO:PERSONA] des [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la
WfA), nella [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il
trasferimento o la
transazione controversa).
A ─
Requisiti in materia di capitali propri imposti dalla direttiva sui fondi propri e dalla direttiva sulla solvibilità
2
Conformemente alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1989, 89/647/CEE, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti
creditizi (GU L 386, pag. 14), e alla direttiva del Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE, concernente i fondi propri degli
enti creditizi (GU L 124, pag. 16), le banche devono disporre di una copertura di capitale pari all'8% dei loro attivi ponderati
in base al rischio e delle operazioni a rischio fuori bilancio. A seguito di tali direttive, modifiche al Kreditwesengesetz
(legge tedesca sugli istituti di credito) sono state effettuate il 1° gennaio 1992 e i nuovi requisiti sono entrati in vigore
il 30 giugno 1993.
3
Per quanto riguarda la nuova soglia dell'8%, stabilita da queste direttive, almeno metà deve consistere in
fondi propri del nucleo originale, che comprendono quote di capitale a disposizione dell'ente creditizio per uso immediato ed illimitato allo scopo di coprire
perdite eventuali. Il nucleo centrale dei fondi propri è di importanza decisiva per la dotazione totale di fondi propri di
una banca ai fini della legislazione prudenziale, poiché i fondi propri complementari o capitale di livello due sono riconosciuti,
ai fini della copertura delle operazioni di rischio di una banca, solo per un importo pari a quello del nucleo centrale.
4
Inoltre, le dimensioni dei fondi propri limitano la capacità di una banca ad assumere grandi rischi. All'epoca del trasferimento
della Wfa, ai sensi dell'art. 13 del Kreditwesengesetz, un grande fido singolo non poteva superare il 50% dei fondi propri
della banca ed il totale dei fidi che superavano il 15% dei fondi propri non poteva essere superiore ad otto volte i fondi
propri dell'ente creditizio. Una modifica al Kreditwesengesetz nel 1994 per allinearlo alla direttiva del Consiglio 21 dicembre
1992, 92/121/CEE, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU 1993, L 29, pag. 1), ha ridotto
il fido massimo al 25% dei fondi propri di una banca e stabilisce che la somma dei fondi dei grandi fidi che superano il 10%
dei fondi propri di una banca non possa essere superiore ad otto volte il totale dei fondi propri.
5
Inoltre, l'art. 12 della seconda direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, 89/646/CEE, sul coordinamento di leggi, regolamenti
e disposizioni amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e recante modifica
della direttiva 77/780/CEE (GU L 386, pag. 1) limita la dimensione delle partecipazioni negli altri istituti di credito e
finanziari. L'art. 12 del Kreditwesengesetz, una disposizione che non si basa sulla legislazione europea, ma che vige anche
in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, limita l'importo totale degli investimenti a lungo termine, incluse le partecipazioni in istituti non
finanziari, all'importo totale dei fondi propri. Le banche tedesche avevano tempo fino al 30 giugno 1993 per adeguarsi ai
nuovi requisiti di capitale.
B ─
La [OSCURATO:PERSONA]
6
La [OSCURATO:PERSONA], è un istituto di credito di diritto pubblico ai sensi della legislazione del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
il
[OSCURATO:PERSONA]). Il 31 dicembre 1991 i fondi propri riconosciuti della [OSCURATO:PERSONA] ammontavano a DEM 5,1 miliardi. Ai sensi della legislazione
di tale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha una tripla funzione. Funge da banca centrale per le casse di risparmio locali di questo [OSCURATO:PERSONA] e
dal 17 luglio 1992, anche per quelle del [OSCURATO:PERSONA]. Essa svolge le funzioni di una banca statale e comunale, effettuando,
in particolare, operazioni finanziarie per conto dei suoi azionisti. Essa svolge, infine, le normali attività di banca.
7
La [OSCURATO:PERSONA] è al 100% di proprietà pubblica. Il suo principale azionista è il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (43,2%), gli altri azionisti
sono il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]Lippe (consorzio di comuni dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Lippe)
che detengono ciascuna l'11,7% del capitale, nonché il [OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband e il Westfälisch-[OSCURATO:PERSONA]- und Giroverband (consorzio di casse di risparmio dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Lippe) che detengono il 16,7%
ciascuna. Questa struttura proprietaria esistente al momento del trasferimento è rimasta immutata fino alla data del trasferimento
e almeno fino all'8 luglio 1999.
8
Al momento del trasferimento, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] si collocava al terzo posto fra gli istituti di credito tedeschi dietro la
[OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG per il suo volume patrimoniale. Il gruppo [OSCURATO:PERSONA] offre servizi finanziari alle imprese
ed alle istituzioni pubbliche ed è attivo anche sui mercati dei capitali internazionali, in parte con operazioni in proprio
ed in parte operando con titoli di altri emittenti. Come molte altre banche universali tedesche, la [OSCURATO:PERSONA] detiene partecipazioni
in istituti finanziari e in imprese. Peraltro nel 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto una parte importante delle sue attività fuori della
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
C ─
La WfA
9
[OSCURATO:PERSONA] venne costituita nel 1957 e fino al 31 dicembre 1991 funzionava come un'ente di diritto pubblico tedesco: come tale
aveva personalità giuridica. Il suo capitale nominale era di DEM 100 milioni, e il [OSCURATO:PERSONA] ne era l'unico azionista. Ai sensi
della legislazione la Wfa si dedicava esclusivamente alla promozione dell'edilizia abitativa concedendo mutui a basso tasso
di interesse o a tasso zero. In quanto ente non a scopo di lucro, essa era esentata dal pagamento dell'imposta sul reddito
delle società, dell'imposta sul patrimonio e dell'imposta sul capitale di esercizio.
10
In quanto ente di diritto pubblico la WfA godeva della responsabilità istituzionale e della responsabilità del garante per
la totalità delle sue passività. Queste garanzie non sono venute meno in seguito al trasferimento.
D ─
Integrazione della WfA nella [OSCURATO:PERSONA]
11
Conformemente al Gesetz zur Regelung der Wohnungsbauförderung (legge che disciplina la promozione edilizia) adottato il 18
dicembre 1991 dal parlamento del [OSCURATO:PERSONA], la WfA è stata trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] il 1° gennaio 1992.
12
Secondo la motivazione della legge di trasferimento, la ragione risiedeva nella necessità di aumentare i fondi propri della
[OSCURATO:PERSONA] allo scopo di consentire all'istituto di credito di conformarsi ai requisiti di capitale più rigidi che entravano in
vigore il 30 giugno 1993. Inoltre combinando le attività di promozione dell'edilizia della WfA e della [OSCURATO:PERSONA], veniva indicato
un aumento della loro efficienza.
13
Nell'ambito del trasferimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha cancellato la garanzia della Wfa per circa DEM 7,4 miliardi per le sue passività
in relazione ai fondi raccolti per la promozione dell'edilizia.
14
La [OSCURATO:PERSONA] è divenuta il successore legale universale della Wfa (eccetto per la responsabilità della Wfa nei confronti del
[OSCURATO:PERSONA] per debiti contratti ai fini della promozione edilizia, che è stata cancellata precedentemente al trasferimento). [OSCURATO:PERSONA] è diventata un ente giuridico pubblico indipendente dal punto di vista organizzativo ed economico senza capacità giuridica
all'interno della [OSCURATO:PERSONA]. Il capitale nominale e le riserve della Wfa devono essere indicati nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] come
riserva speciale. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto responsabile per il passivo della Wfa a norma della sua responsabilità istituzionale e
del garante.
15
Il patrimonio della Wfa trasferito, vale a dire il capitale nominale, le riserve di capitale, il fondo per la promozione dell'edilizia
ed i rimanenti crediti della Wfa, nonché i futuri rimborsi di prestiti alla costruzione, continuano a mantenere la vocazione
di promozione per l'edilizia ai sensi dell'art. 2, n. 16, secondo comma, della legge menzionata supra al punto 11, anche dopo
il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA]. La stessa norma ha stabilito che le attività trasferite servono al tempo stesso come capitale
di copertura ai sensi del Kreditwesengesetz e, di conseguenza, della direttiva 89/299, sulla cui base viene effettuato il
calcolo per il coefficiente di solvibilità di una banca. Pertanto, esse servono anche a sostenere le attività commerciali
e competitive della [OSCURATO:PERSONA].
16
In occasione del trasferimento, gli azionisti della [OSCURATO:PERSONA] hanno modificato l'accordo di copertura e deciso di mantenere costante
il patrimonio finalizzato al sostegno dell'edilizia, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto subire perdite che intaccassero il capitale
iniziale. Il capitale della Wfa doveva essere destinato a garanzia sul piano interno solo dopo che il capitale restante della
[OSCURATO:PERSONA] fosse stato destinato a garanzia. E' stato chiarito nell'accordo che la responsabilità istituzionale degli azionisti
della [OSCURATO:PERSONA] copriva anche la riserva speciale dalla Wfa. In caso di chiusura della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe un diritto privilegiato
sull'importo del capitale della Wfa. E' stato anche dichiarato che l'aumento della base di capitale della [OSCURATO:PERSONA] attraverso
l'integrazione della Wfa costituisce una prestazione in equivalente monetario del [OSCURATO:PERSONA] e che il livello della remunerazione
doveva essere convenuto tra gli azionisti una volta disponibili i primi risultati finanziari per gli esercizi a partire dal
1992. Tale decisione è stata successivamente oggetto di un avviso di protocollo all'accordo di copertura in data 11 novembre
1993. Vi era previsto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe versato al [OSCURATO:PERSONA], in caso di utili, una remunerazione annuale dello 0,6% al netto
delle imposte per la parte di capitale della Wfa utilizzabile a titolo di garanzia delle operazioni della [OSCURATO:PERSONA].
17
Nonostante questo accordo interno a garanzia del patrimonio della Wfa non viene data alcuna priorità all'una o all'altra delle
sue funzioni, cioè da un lato la vocazione al sostegno della costruzione di abitazioni e dall'altro la qualità di capitale
di copertura dei rischi della [OSCURATO:PERSONA], che verrebbe attivata nelle relazioni esterne dalla [OSCURATO:PERSONA], cioè nei rapporti tra questa
e i suoi creditori. La [OSCURATO:PERSONA] può disporre del patrimonio della Wfa in maniera illimitata ed immediata per coprire perdite
o, in caso di fallimento, per soddisfare creditori.
18
Nel contratto di gestione per quanto riguarda la legge che disciplina la promozione dell'edilizia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
è stabilito che quest'ultima utilizzerà la riserva speciale per sostenere la propria attività solo in quanto viene assicurato
il rispetto delle funzioni legali della Wfa.
19
[OSCURATO:PERSONA] ha perso la propria autonomia giuridica divenendo un comparto della [OSCURATO:PERSONA] per il sostegno della costruzione di abitazioni.
Tuttavia, la sua attività non è stata inserita operativamente nella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta un'entità distinta all'interno
della [OSCURATO:PERSONA] sotto la denominazione
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ─ Anstalt der [OSCURATO:PERSONA] (istituto per la promozione dell'edilizia ─ istituto della [OSCURATO:PERSONA]). Questa nuova divisione
promozione dell'edilizia è inclusa nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA], ma pubblica anche conti separati propri. Il dipartimento per la promozione edilizia
della [OSCURATO:PERSONA] esistente precedentemente è stato fuso con la Wfa.
20
Il patrimonio della Wfa trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] costituito da capitale sociale, riserve, altri elementi dell'attivo ed utili
futuri, è rimasto finalizzato al sostegno della costruzione di abitazioni, comportando quindi una gestione separata dalle
altre attività della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale separazione è necessaria affinché l'attività svolta nel quadro del sostegno alla
costruzione di abitazioni continui ad essere riconosciuta come socialmente utile ai sensi della normativa fiscale tedesca.
Le agevolazioni fiscali di cui godeva la Wfa non sono state eliminate.
II ─
Procedimento amministrativo
21
Con una denuncia del 23 marzo 1993, il Bundesverband deutscher Banken eV (federazione delle banche tedesche; in prosieguo:
il
BdB), che rappresenta circa 300 banche private con sede in [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura ai sensi
dell'art. 226 CE nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Il BdB sosteneva che il Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
(ufficio federale di vigilanza) avrebbe violato l'art. 4, n. 1, della direttiva 89/299, nel riconoscere come fondi propri
della [OSCURATO:PERSONA] il patrimonio della Wfa, che si era fusa con la [OSCURATO:PERSONA].
22
Con lettera 31 maggio 1994, il BdB aveva informato la direzione generale
Concorrenza ([OSCURATO:PERSONA]), della [OSCURATO:PERSONA], del trasferimento patrimoniale in questione che rappresentava anche un'alterazione delle condizioni
di concorrenza a favore della [OSCURATO:PERSONA]. In data 21 dicembre 1994 presentava una denuncia formale alla [OSCURATO:PERSONA] invitandola
ad avviare una procedura ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]. Nel febbraio
e nel marzo 1995 e nel dicembre 1996 dieci banche, membri del BdB, si associavano alla denuncia di quest'ultima.
23
Per poter giudicare se il suddetto trasferimento patrimoniale configuri un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni
alle autorità federali tedesche con lettere 12 gennaio, 9 febbraio, 10 novembre e 13 dicembre 1993, e poi 16 gennaio 1996.
Queste informazioni sono state comunicate con lettere 2 febbraio e 16 marzo 1993, 8 marzo 1994, 12 e 26 aprile 1996 e 14 gennaio
1997. Varie parti interessate hanno inviato a loro volta lettere e documentazione. Rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] si sono
incontrati a più riprese con rappresentanti delle autorità tedesche, della [OSCURATO:PERSONA] e di altre Landesbanken, nonché degli autori
della denuncia.
24
Dopo questo scambio di informazioni la [OSCURATO:PERSONA], con decisione 1° ottobre 1997, ha avviato il procedimento previsto dall'art. 88,
n. 2, CE (in prosieguo: la
decisione di avvio del procedimento). In tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] era giunta alla conclusione che la misura in questione costituiva verosimilmente un aiuto
ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE e che essa aveva bisogno di ulteriori informazioni per poter procedere all'esame dei fatti.
Si trattava anzitutto di indicazioni concernenti le iniziative prese dal [OSCURATO:PERSONA] per assicurare una adeguata partecipazione ai
profitti che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ulteriormente generare sulla base dell'aumento di capitale; informazioni sugli effetti dell'assenza
di liquidità del capitale trasferito, poiché l'influenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:PERSONA] non è aumentata e per la natura preferenziale
della remunerazione fissata e informazioni su qualsiasi altro aspetto determinante un appropriato livello di remunerazione;
infine, informazioni sul livello del capitale della Wfa disponibile per sostenere le attività commerciali della [OSCURATO:PERSONA], sul
valore del relativo importo che figura nello stato patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA], sulle esenzioni fiscali, sulla cancellazione
dei debiti, sulla redditività della [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo delle presunte sinergie.
25
La decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE venne trasmessa al governo tedesco con lettera 23
ottobre 1997. La rimozione dei dati riservati in vista della pubblicazione è stata decisa con lettere 7 e 25 novembre e 2
dicembre 1997. Il governo tedesco ha presentato le sue osservazioni con lettera 27 febbraio 1998, dopo una proroga del termine,
richiesta con lettera 19 novembre e concessa con lettera 1° dicembre 1997.
26
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
il 5 maggio 1998 (GU C 140, pag. 9). [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni
sulla misura in questione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto osservazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (19 maggio 1998), dell'[OSCURATO:PERSONA]
française des banques (26 maggio 1998), della [OSCURATO:PERSONA] (2 giugno 1998) e del BdB (4 giugno 1998). Essa
le ha trasmesse al governo tedesco con lettera 15 giugno 1998, per consentire a quest'ultimo di prendere posizione, che sono
pervenute con lettera in data 11 agosto 1998.
27
Il 15 gennaio e il 16 settembre 1998 si sono svolte riunioni con i rappresentanti del BdB e il 9 settembre 1998 con i rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera 22 settembre 1998 i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno invitato le autorità tedesche, la [OSCURATO:PERSONA] e il
BdB ad una riunione comune sui vari aspetti del caso. Il BdB ha fornito ulteriori informazioni con lettera 30 ottobre 1998.
La riunione con queste tre parti si è svolta il 10 novembre 1998.
28
In seguito a tale riunione i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ulteriori informazioni e documenti alle autorità tedesche,
nonché al BdB con lettera 16 novembre 1998. Dopo una proroga del termine, il BdB ha fornito le informazioni richieste con
lettera 14 gennaio 1999. Dopo una proroga del termine le autorità tedesche hanno fornito informazioni con due lettere 15 gennaio
1999 e con una lettera 7 aprile 1999. Dato che le autorità tedesche rifiutavano di fornire alcuni dati alla [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima
ha invitato il governo tedesco a fornire tali informazioni con decisione 3 marzo 1999, notificata al governo tedesco con lettera
24 marzo 1999. Dopo una proroga del termine, il governo tedesco ha dato seguito a tale decisione con lettera 22 aprile 1999.
29
[OSCURATO:PERSONA] ha ordinato uno studio indipendente sull'adeguata remunerazione che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto chiedere per il
trasferimento della Wfa alla [OSCURATO:PERSONA]. La società di consulenza prescelta ([OSCURATO:PERSONA]) ha inoltre partecipato alla riunione
con le tre parti in causa il 10 novembre 1998.
III ─
La decisione impugnata
30
In data 8 luglio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua decisione 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2000, L 150, pag. 1;
in prosieguo: la
decisione impugnata). La decisione è stata notificata il 4 agosto 1999 alla [OSCURATO:PERSONA] che l'ha comunicata al [OSCURATO:PERSONA] con lettera 6 agosto 1999. [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] con lettera 9 agosto 1999 la quale è pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno. Nel suo dispositivo
la decisione recita:
Articolo 1
L'aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], per un importo
totale di 1 579 700 000 DEM (807 700 000 EUR) negli anni dal 1992 al 1998, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui
all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno. L'aiuto da recuperare comprende gli
interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.
Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nell'ambito
degli aiuti a finalità regionali.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [OSCURATO:PERSONA] informa la [OSCURATO:PERSONA], circa i provvedimenti presi per
conformarvisi.(...).
A ─
Analisi generale
31
Nei punti della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone la sua valutazione del provvedimento di cui trattasi. Può essere
riassunta come segue.
32
Innanzi tutto, quanto alla distorsione di concorrenza e agli effetti sul commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA] offre i propri servizi bancari in concorrenza con altre banche europee fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] e all'interno della
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], è certo che l'aiuto dato alla [OSCURATO:PERSONA] distorce la concorrenza e incide sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Ad
avviso della convenuta poiché una banca, per operare ed espandere le proprie attività commerciali deve possedere un capitale
riconosciuto sufficiente, le possibilità operative offerte alla [OSCURATO:PERSONA] sono state direttamente influenzate dalla misura di
Stato, che garantisce la solvibilità della [OSCURATO:PERSONA].
33
[OSCURATO:PERSONA], poi, ritiene che l'operazione di cui trattasi costituisca un trasferimento di capitali pubblici ad un'impresa.
Questi capitali, poiché hanno un valore commerciale, e non sono accompagnati da remunerazione sufficiente, sono risorse statali
ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
34
Allo scopo di accertare se il trasferimento di risorse statali ad un'impresa pubblica favorisca tale impresa e possa costituire
quindi un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] applica il cosiddetto
principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
35
[OSCURATO:PERSONA] spiega allora in dettaglio la sua analisi dell'operazione effettuata nella prospettiva del principio dell'investitore
operante in un'economia di mercato.
36
[OSCURATO:PERSONA] dichiara, in primo luogo, che anche se l'art. 295 CE dispone che il Trattato CE protegge i sistemi nazionali
della proprietà esso non giustifica una violazione delle regole di concorrenza del Trattato. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
di non rimettere in questione il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di creare fondi speciali allo scopo di soddisfare compiti di interesse
economico generale. Tuttavia, quando tali fondi pubblici vengono utilizzati per attività concorrenziali commerciali, le regole
di mercato devono essere applicate ad essi. Questo significa che quando lo Stato ha deciso di utilizzare sempre per fini commerciali
gli attivi per finalità pubbliche, lo Stato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe chiedere una remunerazione corrispondente alle
condizioni del mercato.
37
In secondo luogo, quanto al carattere particolare dell'operazione, la convenuta sostiene che, se un'operazione come quella
di cui trattasi viene scelta da uno Stato membro, è necessario esaminare in dettaglio in che misura essa possa presentare
un vantaggio economico per la parte concorrenziale dell'impresa.
38
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che un modo per assicurare una remunerazione adeguata del capitale fornito sarebbe
stato un aumento della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. Poiché ciò non è stato fatto, il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della decisione
impugnata, avrebbe dovuto esigere, in base al principio di un investitore operante in un'economia di mercato, di ricevere
una remunerazione adeguata per il trasferimento sotto un'altra forma. In caso contrario, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA]
accorderebbe alla [OSCURATO:PERSONA] un vantaggio che costituirebbe un aiuto di Stato.
39
In quarto luogo, la convenuta spiega come essa ha determinato la base del capitale utilizzata per il calcolo della remunerazione.
Per fissare una remunerazione adeguata dovrebbe essere effettuata una distinzione tra le parti della riserva speciale della
Wfa secondo il loro uso per la [OSCURATO:PERSONA].
40
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], un importo totale di DEM 5, 9 miliardi è stato registrato come capitale nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia, il Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen ha riconosciuto come fondi propri di base solo DEM 4 miliardi. Di quest'ultimo
importo, solo DEM 2,5 miliardi possono essere effettivamente utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per ampliare le sue attività concorrenziali,
come dotazione di fondi propri e ai sensi delle disposizioni sulla solvibilità, e dovevano quindi essere utilizzati come base
primaria di remunerazione del [OSCURATO:PERSONA]. I restanti DEM 1,5 miliardi sono necessari per sostenere le attività di promozione dell'edilizia
della Wfa. DEM 1,9 miliardi figurano ancora nel bilancio, ma non sono riconosciuti come corrispondenti a fondi propri per
ragioni di solvibilità. Quindi l'importo indicato nel bilancio di [OSCURATO:PERSONA], ma non utilizzabile da [OSCURATO:PERSONA] per espandere le proprie
attività commerciali, ammonta a DEM 3,4 miliardi. Tuttavia, poiché tale importo contribuisce a migliorare la situazione della
banca agli occhi dei creditori, esso può essere a tal riguardo, anche se figura come capitale nel bilancio, paragonato almeno
ad una garanzia. Poiché tale importo ha anche un'utilità economica per la [OSCURATO:PERSONA], un'investitore in un'economia di mercato
avrebbe chiesto una remunerazione per esso. Tuttavia questa sarebbe inferiore alla remunerazione per DEM 2,5 miliardi che
possono essere utilizzati per ampliare le attività concorrenziali della [OSCURATO:PERSONA].
41
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega in dettaglio come ha calcolato la remunerazione adeguata del capitale.
B ─
Analisi relativa alla remunerazione adeguata del capitale
42
In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato del Trattato CE, la transazione
deve essere considerata un apporto di capitale e non come garanzia e che occorre valutare la remunerazione dei capitali di
conseguenza. Tuttavia, per il calcolo di una remunerazione adeguata la [OSCURATO:PERSONA] può equiparare una parte di questi capitali
ad una garanzia, poiché essa non può essere utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo di un capitale normale, a causa delle
sue particolarità.
43
Poi, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che la peculiarità dell'integrazione della WfA nella [OSCURATO:PERSONA] rende difficile
il raffronto con uno strumento finanziario esistente sul mercato, spiega perché essa sostiene che il raffronto con strumenti
di capitale ibridi presentato dal governo tedesco è, a causa delle peculiarità del capitale della WfA, non appropriato per
stabilire la remunerazione adeguata che deve essere versata per il capitale della WfA.
44
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle ripercussioni dell'assenza di liquidità sul calcolo della remunerazione
del capitale. Il capitale della WfA non fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] la liquidità iniziale in quanto gli attivi trasferiti e tutti
i redditi della Wfa restano destinati per legge alla promozione edilizia. La [OSCURATO:PERSONA] affronta, allo scopo di avvantaggiarsi
pienamente delle possibilità commerciali che si aprono con il capitale addizionale, costi di finanziamento addizionali per
un importo pari al capitale allo scopo di raccogliere i fondi necessari sui mercati finanziari. A causa di questi costi extra
che non sorgono nel caso di capitale normale, la remunerazione adeguata deve essere ridotta di conseguenza.
45
Tuttavia, a differenza del governo tedesco e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non bisogna tener conto del tasso di
interesse dell'intero rifinanziamento. Solo i costi netti dovrebbero essere presi in considerazione come onere addizionale
per la [OSCURATO:PERSONA] a causa della natura speciale del capitale trasferito. In sostanza, questo significa che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce
che per la [OSCURATO:PERSONA] sorgono dei
costi di liquidità addizionali ad un livello di
costi di rifinanziamento meno imposta. [OSCURATO:PERSONA] accetta gli studi presentati dal governo tedesco sul livello di remunerazione che indica la percentuale dell'8,26%
come tasso di rifinanziamento a lungo termine appropriato. Sulla base delle aliquote fiscali tedesche, questo porterebbe ad
un tasso di costi di rifinanziamento netto del 4,2%.
46
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega come essa ha effettuato il calcolo della remunerazione adeguata per l'importo di DEM
2,5 miliardi corrispondenti all'aumento di capitali propri disponibili della [OSCURATO:PERSONA].
47
Essa ricorda che la società di consulenza della [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la base dovrebbe essere il tasso normale di rendimento
dell'investimento nel settore bancario ─ adattato alle diverse caratteristiche speciali della transazione. Inoltre, durante il suo esame la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione anche diverse dichiarazioni e studi di banche di investimento
e consulenti economici sulle cifre del rendimento atteso e generato sul capitale e gli investimenti, nonché le dichiarazioni
presentate dalle diverse parti in causa.
48
[OSCURATO:PERSONA] dichiara che sulla base di queste informazioni, della sua esperienza, delle statistiche di mercato e delle
decisioni prese in passato sul capitale fornito dallo Stato, essa si basa su una remunerazione minima attesa per questo investimento
con carattere patrimoniale al momento del trasferimento del 12% al netto delle tasse.
49
Per calcolare la remunerazione adeguata, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione anche il fatto che un investitore operante
in un'economia di mercato avrebbe preteso una maggiorazione del rendimento conforme al mercato del capitale apportato, a causa
delle peculiarità della transazione.
50
Tale maggiorazione è spiegata da tre fattori. Innanzi tutto la dimensione dell'importo trasferito è stato considerevole, l'effetto
è stato decisivo sulla [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di solvibilità e tale banca faceva profitti inferiori alle altre banche. [OSCURATO:PERSONA],
poi, si è esposto ad un rischio più elevato in caso di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] in seguito al trasferimento della WfA. D'altro
canto, il trasferimento della Wfa non ha fornito al [OSCURATO:PERSONA] diritti di voto supplementari. Per compensare lo squilibrio derivante
dall'accettazione di un rischio più elevato senza un aumento corrispondente di influenza sulla società, un investitore operante
in un'economia di mercato avrebbe chiesto una remunerazione più elevata. Infine, l'investimento del [OSCURATO:PERSONA] ha carattere di un
investimento perpetuo in titoli non quotati. A causa delle condizioni particolari del trasferimento della WfA, il [OSCURATO:PERSONA] non
ha la possibilità di ritirare il capitale e di porre così fine al suo investimento. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] considera
un premio dell'1,5% come un tasso ragionevole minimo, in ragione della particolarità della transazione.
51
Essa è giunta alla conclusione che una remunerazione appropriata per l'investimento in questione ammonterebbe al 9,3%, vale
a dire: 12% di rendimento normale sul capitale, più un premio dell'1,5% per le particolarità dell'operazione, meno un 4,2%
per spese di finanziamento che la [OSCURATO:PERSONA] doveva sostenere per liquidità inadeguata.
52
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] spiega in che modo essa ha calcolato la remunerazione adeguata per l'importo di DEM 3,4 miliardi,
importo indicato nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], ma che non può essere utilizzato per ampliare le sue attività concorrenziali.
Essa ricorda che, nella decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, essa ha indicato un tasso dello
0,3%, indicato dalle autorità tedesche, come la remunerazione adeguata sulla garanzia bancaria per una banca come la [OSCURATO:PERSONA].
Essa ritiene che questo importo superi quello che è normalmente coperto da tali garanzie bancarie e che, inoltre, benché le
garanzie bancarie siano normalmente associate a talune transazioni e limitate nel tempo, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, d'altra parte,
di riserve speciali della WfA senza limitazioni nel tempo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] questi due fattori richiedono un aumento
del tasso di remunerazione che si situerebbe tra 0,5 e 0,6%. Questi premi di garanzia normalmente contano come spese operative
e quindi riducono il reddito imponibile, ma la remunerazione per il [OSCURATO:PERSONA] per il capitale della Wfa viene versata partendo
dagli utili al netto delle tasse e quindi tale compensazione deve essere adeguata di conseguenza. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] un
tasso dello 0,3% al netto delle tasse, quindi, costituisce una remunerazione adeguata per questo tipo di capitale.
53
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che le eventuali sinergie e risparmi di costi che risultano per il [OSCURATO:PERSONA] e la WfA
dal trasferimento di quest'ultima e della sua integrazione nella [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerati una remunerazione versata
dalla [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura dei fondi propri originali. Dato che queste sinergie né riducono per la [OSCURATO:PERSONA] l'utilizzabilità
del capitale trasferito né aumentano i costi della [OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento, essi non dovrebbero influenzare la remunerazione
appropriata che può essere chiesta alla banca da un investitore operante in un'economia di mercato per il capitale fornito.
[OSCURATO:PERSONA], invece, riconosce che l'importo di DEM 33 milioni versato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1992 per costi pensionistici della
Wfa fa parte della remunerazione versata dalla [OSCURATO:PERSONA] per il trasferimento.
54
Infine, sulla base dei calcoli sopra effettuati relativi al capitale da considerare e alla sua remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA]
definisce l'elemento di aiuto di Stato esistente nella transazione di cui trattasi. Essa ritiene conforme alle condizioni
di mercato una remunerazione del 9,3% al netto delle tasse per la parte del capitale che può essere utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]
per sostenere le attività commerciali, vale a dire DEM 2,5 miliardi a fine 1993 e dello 0,3% al netto delle tasse per la differenza
tra questa parte e l'importo di DEM 5,9 miliardi, indicato come capitale nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire DEM 3,4 miliardi
a fine 1993. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] occorre, ancora, tener conto della remunerazione dello 0,6% che la [OSCURATO:PERSONA] versa dal 1993
sull'importo che essa può utilizzare per sostenere le sue attività commerciali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] accetta il pagamento
della [OSCURATO:PERSONA] nel 1992 per diritti pensionistici della WfA come remunerazione supplementare per il [OSCURATO:PERSONA] per il capitale trasferito.
L'elemento di aiuto può essere calcolato come la differenza tra i pagamenti veri e propri e i pagamenti che dovrebbero corrispondere
alle condizioni di mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il totale dell'aiuto così calcolato è di DEM 1 579 700 000 dal 1992 al
1998.
55
Avendo terminato le sue osservazioni sull'applicazione del principio di un investitore operante in un'economia di mercato
alla transazione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] espone ancora la sua analisi su altri aspetti di tale transazione prima di
presentare le sue conclusioni finali.
56
Per quanto riguarda le esenzioni fiscali di cui beneficiano le attività di sostegno all'edilizia abitativa del
settore WfA della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esse aumentano i profitti della WfA (o riducono le sue perdite), e quindi che il
suo capitale netto potrebbe aumentare. [OSCURATO:PERSONA] anche per la [OSCURATO:PERSONA] la parte disponibile per sostenere le sue attività competitive
potrebbe aumentare. Tuttavia, se questa quota aumenta, anche la base per il calcolo della remunerazione che deve essere versata
al [OSCURATO:PERSONA] aumenterà. [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito conclude che se la remunerazione viene fissata ad un livello appropriato,
dalle esenzioni fiscali dell'attività di promozione dell'edilizia non risulterà alcuna distorsione di concorrenza a favore
della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ricorda che secondo i calcoli di cui sopra ai punti 51 e 52 una remunerazione appropriata è 9,3% per quanto
riguarda l'importo corrispondente all'aumento di capitali propri disponibili della [OSCURATO:PERSONA] e 0,3% in relazione all'importo
che è stato indicato nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA], ma che non può essere utilizzato per ampliare le sue attività concorrenziali.
57
Quanto alla cancellazione della responsabilità, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa ha certamente aumentato il valore della WfA.
Tuttavia, dato che la remunerazione che la [OSCURATO:PERSONA] deve versare è stata calcolata sulla valutazione della Wfa successiva alla
rinuncia, vale a dire tenendo conto di questo aumento di valore, la cancellazione non costituisce un vantaggio per la [OSCURATO:PERSONA]
se la valutazione è conforme al mercato.
58
[OSCURATO:PERSONA], sulla base delle considerazioni che precedono, conclude che vengono soddisfatti tutti gli elementi dell'art. 87,
n. 1, CE e che poiché nessuna delle disposizioni derogatorie previste agli artt. 86, n. 2, CE e 87, nn. 2 e 3, CE è applicabile
al presente caso, l'aiuto non può essere considerato compatibile con il Trattato.
Procedimento e conclusioni delle parti
59
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1999, i ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
60
Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 22 agosto 2000, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti e il BdB è stato ammesso ad intervenire a sostegno
delle conclusioni della convenuta.
61
Con la medesima ordinanza, il Tribunale ha esaminato una domanda di trattamento riservato proposta dai ricorrenti e ha accordato
tale trattamento riguardo ad alcune informazioni contenute nel fascicolo. Tale ordinanza è stata modificata con ordinanza
23 ottobre 2000.
62
Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 11 luglio 2001, dopo aver sentito le parti, è stata
disposta la riunione delle cause ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.
63
A causa della modifica della composizione delle Sezioni del Tribunale a partire dal 20 settembre 2001, il giudice relatore
è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata e le presenti cause, di conseguenza, sono state attribuite a tale Sezione.
64
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. I ricorrenti,
la convenuta e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale e la convenuta ha prodotto
i documenti chiesti nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento.
65
Con ordinanza 29 maggio 2002, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha provvisoriamente concesso il trattamento
confidenziale chiesto dai ricorrenti riguardo al alcuni elementi figuranti in un documento menzionato al punto precedente.
66
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 5 e 6 giugno 2000.
67
Durante tale udienza, le parti intervenienti, espressamente sollecitate in tal senso, non hanno presentato osservazioni riguardo
alla domanda dei ricorrenti di trattamento confidenziale di taluni elementi figuranti in un documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA]
su domanda del Tribunale. Si deve confermare, così, l'ordinanza che ha concesso, in via provvisoria, il trattamento confidenziale
riguardo a tali elementi.
68
La [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
69
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
─
condannare il BdB a sopportare le proprie spese.
condannare il BdB a sopportare le proprie spese.
70
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione impugnata;
annullare la decisione impugnata;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
71
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare infondati i due ricorsi;
dichiarare infondati i due ricorsi;
─
condannare i ricorrenti alle spese.
condannare i ricorrenti alle spese.
72
Il BdB, parte interveniente, chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare infondati i due ricorsi;
dichiarare infondati i due ricorsi;
─
condannare i ricorrenti alle spese, comprese le sue.
condannare i ricorrenti alle spese, comprese le sue.
Nel merito
73
A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere cinque motivi relativi all'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] dimissionaria ad
adottare la decisione impugnata, alla composizione irregolare della [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dei diritti della difesa,
alla violazione dell'obbligo di motivazione e alla violazione dell'art. 87, n. 1, CE. [OSCURATO:PERSONA] fa valere quattro motivi relativi
all'incompetenza e alla composizione irregolare della [OSCURATO:PERSONA], alla violazione dei diritti della difesa, alla violazione
di forme sostanziali e alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE.
74
In udienza, i ricorrenti, interrogati dal Tribunale a tal proposito, hanno dichiarato di rinunciare al motivo relativo alla
composizione irregolare della [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'adozione della decisione impugnata.
75
Il Tribunale esaminerà, in primo luogo, il motivo relativo all'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, il motivo
relativo alla violazione dei diritti della difesa e, in terzo luogo, il motivo relativo alla violazione di forme sostanziali,
per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita, gli asseriti
erronei accertamenti delle circostanze di fatto e l'asserita violazione del principio di neutralità.
76
In quarto luogo, il Tribunale esaminerà il motivo relativo alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE, per quanto riguarda
l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Infine, il Tribunale
esaminerà il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione congiuntamente al motivo, presentato in subordine,
relativo alla violazione delle due disposizioni citate, per quanto riguarda l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del
principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (in prosieguo anche: il
principio dell'investitore privato).
I ─
Sul primo motivo, relativo all'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare la decisione impugnata
A ─
Argomenti delle parti
77
I ricorrenti sostengono che, a causa delle sue dimissioni in data 16 marzo 1999, al momento dell'adozione della decisione
impugnata, l'esercizio delle funzioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato circoscritto agli atti di ordinaria amministrazione
e urgenti. Poiché la decisione non rientra in tale ambito, ciò comporterebbe il suo annullamento.
78
In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che dato che le conseguenze giuridiche delle dimissioni volontarie di tutti i membri
della [OSCURATO:PERSONA] non sono espressamente definite nel Trattato CE, va applicato per analogia l'art. 201, secondo comma, seconda
frase, CE, poiché questa è la sola disposizione del Trattato che riguarda le dimissioni collettive della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza,
le funzioni di quest'ultima sarebbero state circoscritte agli affari di ordinaria amministrazione.
79
L'art. 215 CE non potrebbe essere applicato alla fattispecie. Le dimissioni della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state volontarie,
poiché il loro unico scopo era quello di anticipare l'adozione di una mozione di censura del Parlamento europeo. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge
che, se il Trattato limita le competenze della [OSCURATO:PERSONA] agli affari di ordinaria amministrazione in caso di adozione di
una mozione di censura, contrasta certamente con l'effetto utile dell'art. 201 CE il consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi
a tale limitazione mediante dimissioni preventive volontarie. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per evitare che l'art. 201 CE
venga eluso, in caso di dimissioni collettive, si deve applicare la stessa limitazione che si applica in caso di adozione
di una mozione di censura.
80
Inoltre, la limitazione delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] dimissionaria agli affari di ordinaria amministrazione risulterebbe
anche da un principio generale di diritto comunitario derivante dagli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tal proposito,
il [OSCURATO:PERSONA] rinvia ad un parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 1995.
81
I ricorrenti sostengono inoltre che le dimissioni di tutti i membri della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerate come
una serie di dimissioni individuali. L'art. 215 CE riguarderebbe solo le dimissioni di uno solo o di diversi membri della
[OSCURATO:PERSONA] e presuppone quindi una [OSCURATO:PERSONA] ancora in funzione e che quindi può essere completata. Essi ritengono che
considerare le dimissioni collettive della [OSCURATO:PERSONA] come la somma di dimissioni individuali equivale ad ampliare illecitamente
l'ambito di applicazione dell'art. 215 CE e a limitare i diritti del Parlamento nel procedimento di nomina di una nuova [OSCURATO:PERSONA].
Essi contestano il fatto che il Parlamento possa adottare una mozione di censura della [OSCURATO:PERSONA] anche in seguito a dimissioni
di tutti i membri di quest'ultima e ricordano che un progetto di una mozione di tale tipo è stato dichiarato irricevibile
dal presidente del Parlamento.
82
In subordine, i ricorrenti fanno valere che le funzioni della convenuta erano limitate agli affari di ordinaria amministrazione
e urgenti anche perché la [OSCURATO:PERSONA] era vincolata dalla sua stessa dichiarazione del 17 marzo 1999, nonché dai suoi orientamenti
del 23 marzo 1999 relativi alle attività alle quali essa voleva limitarsi in seguito alle sue dimissioni. A tal proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] fa presente che la Corte ha spesso affermato che dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] di portata generale hanno natura
vincolante nei confronti di quest'ultima anche se non hanno la forma di un atto giuridico previsto all'art. 249 CE (sentenza
della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punti 34-36; sentenze del Tribunale
12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2169, punto 57, e 5 novembre 1997, causa T-149/95,
Ducros/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2031, punto 61).
83
In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è un esempio e un precedente in materia di aiuti di
Stato e non è quindi né un affare di ordinaria amministrazione, né un affare urgente.
84
Essi ritengono che la decisione impugnata si situi ben oltre gli atti di gestione quotidiana. L'integrazione della WfA nella
[OSCURATO:PERSONA], per la sua particolare struttura, si distinguerebbe da qualsiasi altro provvedimento idoneo ad essere qualificato
come aiuto di Stato. Inoltre, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato il principio dell'investitore operante
in un'economia di mercato ad un'impresa sana richiedendo dalla stessa un rendimento medio nel settore considerato sui capitali
apportati dall'investitore pubblico (in prosieguo: il
rendimento medio). Inoltre, si tratterebbe di un procedimento il cui esito è determinante per altri casi simili.
85
Essi aggiungono che la questione se il detto procedimento sia stato avviato prima delle dimissioni non ha alcuna importanza;
altrimenti, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe lavorare come ha lavorato prima delle dimissioni. All'argomento della convenuta secondo
cui non era necessario valutare fatti o circostanze nuove durante il procedimento formale di esame, il [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, al
contrario, è durante tale procedimento che è apparsa la vera importanza dell'indagine e che è determinante solo la decisione
di chiusura del procedimento. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle particolarità e dell'importanza fondamentale della causa di cui trattasi,
la decisione impugnata, che chiude il procedimento, non potrebbe essere qualificata come decisione costituente parte integrante
degli affari di ordinaria amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].
86
La decisione non riguarderebbe nemmeno un affare urgente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto agire per evitare danni supplementari
alla [OSCURATO:PERSONA] o a individui. Il procedimento di aiuti di Stato non sarebbe soggetto a termine. Inoltre, il procedimento sarebbe
già in corso dal 1994.
87
[OSCURATO:PERSONA] osserva anche che la prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA] in caso di un interim conferma la sua opinione secondo cui
la [OSCURATO:PERSONA] non era più competente ad adottare la decisione impugnata poiché non si trattava di un affare ordinario rientrante
nella gestione quotidiana degli affari pubblici e che la sua adozione non era neppure urgente. [OSCURATO:PERSONA] il cui
mandato era terminato e che è rimasta in funzione sino alla designazione di una nuova [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata la [OSCURATO:PERSONA]
presieduta dal sig. J. Delors che, durante il periodo di transizione, si sarebbe attenuto strettamente al principio di adottare
solo decisioni relative ad affari di ordinaria amministrazione e realmente urgenti. Nessuna decisione di chiusura di un procedimento
formale di esame di aiuti di Stato è stata adottata durante il detto periodo di transizione.
88
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta la circostanza che le dimissioni della [OSCURATO:PERSONA] presieduta dal sig. J. Santer
nel marzo 1999 abbiano avuto come conseguenza giuridica la limitazione dei suoi poteri di compiere atti di ordinaria amministrazione
e, in subordine, sostiene che la decisione impugnata è stata adottata in tale contesto.
89
La convenuta ritiene irricevibile la presentazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA],
menzionato supra al punto 80, poiché si tratta di un documento interno ottenuto illegalmente. Essa chiede al Tribunale l'eliminazione
di tale elemento anche dal fascicolo della causa T-233/99, ai sensi dell'art. 64, n. 4, del regolamento di procedura.
B ─
Giudizio del Tribunale
90
In via preliminare, ai sensi degli artt. 49 e 64, n. 4, del regolamento di procedura, occorre esaminare la richiesta della
[OSCURATO:PERSONA] diretta a far ordinare l'eliminazione dal fascicolo della causa T-233/99 del parere del servizio giuridico della
[OSCURATO:PERSONA] relativo all'ampiezza dei poteri di tale istituzione dopo la scadenza del mandato dei suoi membri.
91
Poiché il documento di cui trattasi è un documento interno della [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non è stato in grado di dimostrare
di averlo ottenuto regolarmente, occorre accogliere la domanda della convenuta (v., per analogia, ordinanza della Corte 15
ottobre 1986, causa 31/86, LAISA/Consiglio, non pubblicata in Raccolta, punto 5, e ordinanza del presidente del Tribunale
3 marzo 1998, causa T-610/97 R, Carlsen e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-485, punti 36-41 e 45-49).
92
Inoltre, il Tribunale afferma che tale parere non presenta alcun aspetto decisivo per il controllo di legalità che il giudice
comunitario deve effettuare (v., in tal senso, ordinanze della Corte 11 dicembre 1986, causa 212/86, ICI/[OSCURATO:PERSONA], non
pubblicata in Raccolta, punti 5-8, e 20 marzo 1991, causa C-308/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata in
Raccolta, punto 12; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-499, punti 85 e 86).
93
Con il presente motivo, i ricorrenti in sostanza fanno valere l'illegittimità della decisione impugnata in virtù della circostanza
che la [OSCURATO:PERSONA] era limitata, nell'esercizio delle sue funzioni, agli affari di ordinaria amministrazione e urgenti e che
la decisione non riguardava un affare di tale tipo.
94
Occorre esaminare se, indipendentemente dalla questione se i poteri della [OSCURATO:PERSONA] fossero limitati al momento dell'adozione
della decisione impugnata, questa decisione possa essere qualificata come atto relativo ad un affare di ordinaria amministrazione.
95
I ricorrenti hanno fatto valere che la decisione riguardava un provvedimento che si distingueva per la sua peculiare struttura
dagli altri provvedimenti sottoposti alla [OSCURATO:PERSONA] e che, per la prima volta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato il principio
dell'investitore operante in un'economia di mercato ad un'impresa sana richiedendo dalla stessa un rendimento medio. Inoltre,
la decisione impugnata avrebbe valore di precedente per casi simili.
96
Innanzi tutto, occorre rilevare che la decisione impugnata non costituiva un'iniziativa politica nuova che oltrepassava così
i poteri di una [OSCURATO:PERSONA] limitata alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione.
97
Infatti, occorre constatare che anche se la presente causa presentava talune differenze rispetto a quelle trattate precedentemente
dalla convenuta in materia di aiuti di Stato, in ogni caso, con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a fare
applicazione nella fattispecie di un regime giuridico costituito da norme e principi ben consolidati da molto tempo.
98
Una tale applicazione rientra nel compito di sorveglianza attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 211 CE e, in particolare,
nel suo obbligo di vigilare sull'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE in modo da garantire che gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA]
o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma non falsino né minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese.
99
Un tale obbligo s'inserisce nella realizzazione di uno dei compiti essenziali della [OSCURATO:PERSONA], che è quello di garantire che
la concorrenza non venga falsata nel mercato interno, come previsto all'art. 3, n. 1, lett. g), CE.
100
Pertanto si deve considerare che la decisione impugnata riguarda un affare rientrante nella gestione degli affari di ordinaria
amministrazione.
101
Inoltre, i ricorrenti non possono pretendere che il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il diritto comunitario nel caso
di specie eliminerebbe un tale carattere dalla presente causa.
102
Infatti, quanto all'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato ad imprese sane, si deve
rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già esaminato in passato la conformità di talune misure a questo principio, nonostante il
fatto che l'impresa beneficiaria di tali misure avesse generato utili (decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE,
in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost, GU 1998, L 164, pag. 37, punti I.B e II),
e che d'altra parte, un tale orientamento era stato annunciato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 22 e 23 della sua comunicazione
agli [OSCURATO:PERSONA] membri del 1993 relativa all'applicazione degli articoli [87] e [88] del Trattato [CE] e dell'articolo 5 della
direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 80/723/CEE alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU C 307, pag. 3; in prosieguo:
la
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 1993, v. punto 211, infra).
103
Riguardo al requisito relativo al rendimento medio, si deve considerare che quest'ultimo costituisce solo uno strumento analitico
per l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (v. punti 243-277, infra). Premesso ciò, il fatto che la decisione impugnata poteva avere valore di precedente per casi simili non esclude nemmeno la
conclusione secondo la quale la presente causa deve essere considerata come rientrante nella gestione degli affari di ordinaria
amministrazione.
105
Il presente motivo deve dunque essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sul merito dell'argomento relativo all'asserita
limitazione dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle sue dimissioni.
II ─
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa
A ─
Argomenti delle parti
106
I ricorrenti, sostenuti dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto dei ricorrenti
ad essere sentiti, nonché quello della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rifiutando loro l'accesso allo studio della [OSCURATO:PERSONA], nonché alle due lettere del BdB 30 ottobre 1998 e 14 gennaio 1999 (in prosieguo: le
due lettere del BdB), e dunque la possibilità di presentare le loro osservazioni su questi documenti, compreso sullo studio del professor Schulte-Mattler
allegato all'ultima di tali lettere. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fa presente che la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione ha considerato un
tasso di rendimento adeguato al netto delle tasse e quindi molto più elevato di quello che ci si doveva aspettare secondo
la denuncia del BdB all'origine del procedimento e secondo il progetto di decisione di avvio del procedimento formale di esame,
che menzionerebbe un tasso al lordo delle tasse. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non hanno potuto presentare le loro osservazioni
a questo proposito, vi sarebbe una violazione dei diritti della difesa.
107
Quanto alla relazione della [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, i ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sottolineano
che essa costituisce un elemento essenziale della decisione impugnata.
108
In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che sono titolari del diritto ad essere sentiti non solo lo Stato membro destinatario
della decisione adottata nell'ambito del procedimento di aiuti di Stato, ma anche l'impresa presunta beneficiaria dell'aiuto
(sentenza della Corte 12 febbraio 1992, cause riunite C-48/90 e C-66/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-565, punti 50
e segg.). Benché tale diritto sia stato riconosciuto riguardo all'applicazione dell'art. 86 CE, esso dovrebbe esserlo a maggior
ragione nel procedimento in materia di aiuti di Stato, basato sull'art. 87 CE. Essi respingono l'argomento della [OSCURATO:PERSONA]
relativo alla sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2405, punti 57-64), in quanto il riferimento ivi contenuto agli interessati riguarderebbe
solo i concorrenti, ad esclusione dei beneficiari dell'aiuto.
109
In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], ritiene di non essere stata associata al procedimento
amministrativo in modo adeguato tenendo conto delle circostanze della fattispecie (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60, e sentenza del Tribunale 16 dicembre 1999, causa T-158/96, Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3927, punto 45). Essa fa valere anche che i principi della prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] relativi
al diritto dei terzi ad essere sentiti, nell'ambito del controllo delle concertazioni, vanno trasposti, per analogia, al settore
degli aiuti di Stato. Solo in questo modo può essere soddisfatta la condizione formulata dal Tribunale nella sua citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
110
Inoltre, i ricorrenti sostengono che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere se determinati documenti contengano oppure no informazioni
utili per gli interessati, ma che essa deve rendere accessibile alle imprese interessate tutti i documenti a carico e a favore
raccolti nel corso dell'indagine, con riserva dei documenti confidenziali (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa
T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 54; 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1775,
punto 101, e causa T-36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1847, punto 111).
111
Quanto al diritto di presentare osservazioni previsto all'art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659,
recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti solo di
una derivazione del diritto generale ad essere sentiti e che questo articolo si applica senza poterne limitare la portata
nel diritto in materia di aiuti di Stato.
112
[OSCURATO:PERSONA] sostiene di poter far valere una violazione dei propri diritti della difesa, poiché il presente procedimento ha ad
oggetto esclusivamente un atto che esso ha adottato e, così, essendo l'unico erogatore dell'aiuto, la sua posizione nel procedimento
si differenzierebbe da quella di un'altra parte interessata dal procedimento.
113
In secondo luogo, quanto alla portata del diritto ad essere sentiti, i ricorrenti fanno valere la giurisprudenza della Corte
per contestare la valutazione secondo cui un diritto ad essere sentiti può essere esercitato utilmente ed efficacemente solo
se si riferisce a fatti ma non sulle valutazioni degli stessi da parte della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 10 luglio 1986,
causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2263, punto 27, e causa 40/85, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2321, punto 28).
114
Contestando l'argomento secondo cui la relazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere comunicata poiché ha carattere di documento
interno, i ricorrenti sostengono che tale rapporto non può essere classificato in tal modo. La [OSCURATO:PERSONA], a sostegno del suo
punto di vista, fa valere la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle regole procedimentali interne per l'esame delle
domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato CE, degli artt. 65 e 66 del
Trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU 1997, C 23, pag. 3), che rientra nell'ambito di applicazione
del diritto delle intese e del controllo sulle concertazioni.
115
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ricordano che, durante la riunione 10 novembre 1998, il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore della [OSCURATO:PERSONA], aveva promesso l'accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] prima della chiusura del procedimento
amministrativo e chiedono al Tribunale di sentire, nell'ambito della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di partecipanti a questa riunione, come testimoni su tale questione.
116
Quanto alle due lettere del BdB, menzionate ai punti 9 e 10 della decisione, i ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
sottolineano la loro importanza ai fini dell'adozione della decisione impugnata e contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle
comunicate.
117
[OSCURATO:PERSONA] asserisce che la semplice eventualità di un'influenza negativa sul procedimento basta a che la violazione dei diritti
della difesa comporti l'annullamento della decisione (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
detta
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punto 31, e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs su questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-328, paragrafo
24). Esso ritiene che solo questa interpretazione sia conforme al significato fondamentale del principio dei diritti della
difesa, poiché qualsiasi parte interessata al procedimento deve essere sentita su tutte le questioni principali e deve poter
presentare la propria difesa nelle migliori condizioni possibili.
118
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta l'argomento dei ricorrenti e fa valere, in primo luogo, che essi non hanno il
diritto ad essere sentiti durante il procedimento in materia di aiuti di Stato, in secondo luogo, che nella fattispecie essi
sono stati associati in modo adeguato al procedimento e, in terzo luogo, che la conoscenza delle eventuali osservazioni dei
ricorrenti o della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] e alle lettere del BdB non
l'avrebbe portata ad adottare una decisione diversa da quella impugnata.
B ─
Giudizio del Tribunale
119
Innanzi tutto, ai sensi degli artt. 49 e 65 del regolamento di procedura, occorre esaminare la domanda diretta a sentire i
sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di partecipanti alla riunione 10 novembre 1998, in quanto testimoni
riguardo alla questione se durante tale riunione il sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore della [OSCURATO:PERSONA], abbia promesso ai ricorrenti
e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] l'accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] prima della chiusura del procedimento
amministrativo.
120
Il Tribunale afferma che l'audizione di tali testimoni non sarebbe per nulla decisiva per il controllo di legittimità che
il giudice comunitario è tenuto ad effettuare, poiché la questione rilevante per determinare l'esistenza di una eventuale
violazione dei diritti dei ricorrenti o della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non è quella se il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha promesso
loro l'accesso a questo documento, ma se la [OSCURATO:PERSONA] aveva l'obbligo di concedere loro tale accesso (v., per analogia,
la giurisprudenza citata supra al punto 92).
121
Secondo una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti
di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario
e dev'essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica. Tale principio impone che la persona interessata sia
stata messa in grado, già durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il suo punto di vista
sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegate dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale
30 marzo 2000, causa T-65/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1885, punto 32).
122
Orbene, il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato.
Le imprese beneficiarie degli aiuti e le entità territoriali infrastatali che concedono gli aiuti, come i ricorrenti, sono
considerate, allo stesso modo dei concorrenti dei beneficiari degli aiuti, solo come
interessate in tale procedimento (v., in tal senso, sentenza Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
123
Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, nel corso della fase di esame contemplata dall'art. 88, n. 2, CE la [OSCURATO:PERSONA]
ha il dovere di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91,
Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3203, punto
16, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1719, punto 59).
124
Per quanto riguarda più in particolare tale obbligo, la Corte ha giudicato che la pubblicazione di una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento
(sentenza della Corte 14 novembre 1994, causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809, punto 17), pur precisando che
ciò mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la [OSCURATO:PERSONA] circa
il suo successivo comportamento (sentenze della Corte 12 luglio 1973, causa 70/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 813, punto 19, e del Tribunale 22 ottobre
1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1399, punto 256).
125
Tale giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d'informazione per la [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi
valere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto
di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 59 e 60).
126
Nella fattispecie, i ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il loro diritto di essere sentiti e quello della
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, rifiutando loro l'accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA], alle due lettere
del BdB e allo studio del professor Schulte-Mattler allegato a una di tali lettere e, dall'altra, in quanto, nella sua decisione
ha preso in considerazione un tasso di rendimento al netto delle tasse senza averlo menzionato precedentemente.
127
Quanto ai ricorrenti, si deve considerare che, nonostante il carattere limitato dei diritti alla partecipazione e all'informazione
sopra menzionati, essi hanno tuttavia avuto la possibilità di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla realtà
e pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze allegate dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la transazione controversa.
128
Infatti, gli elementi a disposizione del Tribunale, relativi alla partecipazione diretta e indiretta dei ricorrenti al procedimento
amministrativo, indicano chiaramente che essi hanno avuto l'opportunità di esporre la loro opinione sui fatti e sulle censure
fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
129
A questo riguardo occorre rilevare, in particolare, che i ricorrenti hanno avuto la possibilità, da una parte, di discutere
i diversi aspetti della causa in occasione di diversi incontri con alcuni rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra,
di presentare alla convenuta documenti per suffragare le loro posizioni. Ad esempio, per quanto riguarda la remunerazione
adeguata della transazione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] uno studio di una banca d'investimenti alla
quale essa aveva dato l'incarico di valutare questa remunerazione. In tale contesto, a maggior ragione, i ricorrenti non hanno
ragione a sostenere che il rifiuto di accesso ai documenti di cui trattasi, o la scelta del tasso di rendimento adottato hanno
impedito che fossero associati al procedimento amministrativo in modo adeguato alle circostanze del caso di specie. Questa constatazione è confermata dal fatto che la decisione impugnata analizza e si riferisce spesso agli argomenti dei ricorrenti.
Essa è confermata anche dal fatto che, come verrà esposto infra, nemmeno il diritto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
ad essere sentita è stato violato nella fattispecie.
131
Ciò premesso, il presente motivo deve essere respinto per quanto riguarda la censura riguardante l'asserita violazione del
diritto dei ricorrenti ad essere sentiti.
132
Tuttavia, va ricordato che il carattere limitato dei diritti degli interessati non incide sul dovere che incombe alla [OSCURATO:PERSONA],
ai sensi dell'art. 253 CE, di motivare in modo sufficiente la sua decisione finale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 64 e 94).
133
Quanto alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la censura relativa alla violazione del suo diritto ad essere sentita sarà analizzato
sotto nell'ambito dell'esame del rispetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle forme sostanziali.
III ─
Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle forme sostanziali
134
I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è viziata da una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 230,
secondo comma, CE. A questo titolo, il Tribunale esaminerà tre aspetti. Il primo riguarda il diritto della Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] a essere sentita, il secondo è relativo agli asseriti accertamenti erronei delle circostanze di fatto, e il terzo
si riferisce all'asserita violazione del principio di neutralità.
A ─[OSCURATO:PERSONA] aspetto: il diritto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ad essere sentita
1. Argomenti delle parti
135
I ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il diritto di quest'ultima ad essere sentita è stato violato
in quanto l'accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] e alle lettere del BdB le è stato rifiutato. A tal riguardo, queste
parti fanno riferimento agli argomenti esposti supra ai punti 106, 107, 110, 113, 114, 116 e 117. LA [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il
rifiuto di accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] è contrario all'art. 6, n. 2, del regolamento n. 659/1999, il quale
prevede che le osservazioni delle parti interessate che la [OSCURATO:PERSONA] riceve in seguito alla pubblicazione della decisione
di avvio del procedimento nella Gazzetta ufficiale vengono comunicate allo Stato membro interessato. Questa disposizione dovrebbe
essere interpretata nel senso che lo Stato membro deve essere in grado di far conoscere il suo punto di vista su tutti i dati
determinanti per l'adozione della decisione finale. La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in quanto beneficiaria dell'aiuto, essa dispone
di un diritto proprio a che la [OSCURATO:PERSONA] rispetti il procedimento previsto nel regolamento n. 659/1999, poiché il regolare
svolgimento del procedimento disciplinato dalla legislazione in materia di aiuti risponde anche all'interesse dell'impresa
interessata. Non si può escludere che, sulla base delle osservazioni presentate dal governo federale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
riconosciuto i suoi errori e avrebbe adottato una decisione diversa da quella infine adottata.
136
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo diritto ad essere sentita deve essere esaminato nell'ambito del presente
procedimento dinanzi al Tribunale, facendo valere l'ordinanza della Corte 8 febbraio 2000, causa C-376/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(non pubblicata in Raccolta), che, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte, ha sospeso il procedimento
relativo al ricorso che essa ha proposto dinanzi alla Corte contro la decisione impugnata. Essa sostiene che solo a tale condizione
il presente procedimento solleverà le stesse questioni di interpretazione, ai sensi di questa disposizione, che nel procedimento
dinanzi alla Corte.
137
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, sostiene che i ricorrenti possono far valere solo la violazione dei propri diritti procedurali
e che l'eccezione stabilita dal Tribunale nella sua sentenza 19 giugno 1997, causa T-260/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-997),
relativa alla violazione di forme obbligatorie, non è applicabile alla fattispecie, non essendosi verificata una tale violazione.
138
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possa fare valere nel presente procedimento il suo diritto ad essere
sentita, riferendosi a tal proposito all'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, all'art. 116, n. 3, del regolamento
di procedura del Tribunale, alla sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-245/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4643),
e all'ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8343).
2. Giudizio del Tribunale
139
In via preliminare, il Tribunale esaminerà la questione relativa all'esistenza di un diritto dei ricorrenti e della Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] di far valere il diritto di questo Stato membro ad essere sentito nell'ambito del presente procedimento
dinanzi al Tribunale.
140
Da una parte, per quanto riguarda il diritto dei ricorrenti di far valere il diritto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
ad essere sentita, si deve ricordare che il procedimento amministrativo di esame degli aiuti di Stato è avviato solo nei confronti
dello Stato membro interessato e che le decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla fine di questo procedimento hanno come destinatari
gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 45). Inoltre, ai sensi dell'art. 88,
n. 2, CE, lo Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione dell'eventuale decisione della [OSCURATO:PERSONA] di sopprimere
o di modificare l'aiuto di Stato di cui trattasi.
141
Alla luce di ciò, con riferimento al ruolo centrale dello Stato membro interessato in questo procedimento, occorre considerare
che l'audizione di questo Stato nello stesso procedimento costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta
l'annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che ordinano la soppressione o la modificazione di un aiuto (v., per analogia,
sentenze della Corte 7 maggio 1991, causa C-291/89, Interhotel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2257, punto 17; causa C-304/89, Oliveira/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2283, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).
142
Di conseguenza, l'impresa beneficiaria dell'aiuto nonché entità territoriale infrastatale che lo ha concesso hanno un legittimo
interesse ad avvalersi di un tale vizio della decisione della [OSCURATO:PERSONA], poiché l'eventuale mancato rispetto del diritto
dello Stato membro di essere sentito può aver avuto un'incidenza sulla legittimità dell'atto impugnato 8 (v., per analogia,
sentenza Oliveira/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
143
In ogni caso, va ricordato che dalla giurisprudenza emerge che il giudice comunitario può esaminare d'ufficio la violazione
delle forme sostanziali (sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 7; causa 2/54,
Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 73; 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89; Interhotel/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 14, e Oliveira/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18).
144
D'altra parte, per quanto riguarda la possibilità per la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di far valere nella fattispecie il
proprio diritto ad essere sentita, si deve constatare che non esiste alcuna disposizione di diritto comunitario o alcun precedente
giurisprudenziale che sia contrario a questa possibilità.
145
Risulta, invece, da una giurisprudenza costante che l'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte non osta a che l'interveniente
presenti argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, sempre che miri a sostenere le conclusioni di questa parte
(sentenze della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, [OSCURATO:PERSONA] in Limburg/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1;
19 novembre 1998, causa C-150/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7235, punto 36, e 8 luglio 1999, causa C-200/92 P, ICI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4399, punti 31-33, 37 e 38). Orbene, nella fattispecie è chiaro che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non presenta
conclusioni diverse da quelle dei ricorrenti. Peraltro, quanto alla presente questione, i ricorrenti e la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] presentano esattamente lo stesso argomento, cioè: che il diritto di quest'ultima di essere sentita è stato violato.
146
Gli argomenti della convenuta a tal riguardo sono irrilevanti. Oltre l'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte, già
menzionato, l'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale si limita a disporre che
[l]'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento. Inoltre, la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] applica la giurisprudenza costante secondo la quale l'interveniente
può sostenere le conclusioni di un ricorrente, anche con argomenti diversi da quest'ultimo, ma non può presentare conclusioni
che non corrispondono alle conclusioni del ricorrente (v. anche sentenza 8 luglio 1999, ICI/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 22-33).
Infine, l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. (punti 92-97), si limita a dichiarare che, nell'ambito di una domanda
di sospensione dell'esecuzione di un atto, l'interveniente, se può far valere i suoi interessi, non può ampliare l'oggetto
della causa reclamando un proprio diritto ad una tutela giurisdizionale provvisoria in suo favore.
147
Occorre dunque riconoscere ai ricorrenti e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] il diritto di far valere nel presente procedimento
la violazione del diritto di questo Stato membro ad essere sentito, in quanto violazione di una forma sostanziale del procedimento
amministrativo controverso.
148
Quanto alla pertinenza della censura di cui trattasi, si deve ricordare che come menzionato supra al punto 121, il rispetto
dei diritti della difesa in tutti i procedimenti avviati contro una persona e che possono sfociare in un atto per essa lesivo
costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario e deve essere garantito anche in assenza di una normativa specifica.
Tale principio richiede che la persona contro cui la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento amministrativo sia stata in grado,
durante tale procedimento, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla realtà e pertinenza dei fatti, delle censure
e delle circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA].
149
Nella fattispecie, i ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il diritto
di questo Stato membro ad essere sentito, da una parte, rifiutando al governo tedesco l'accesso alla relazione della [OSCURATO:PERSONA], alle due lettere del BdB e allo studio del professor Schulte-Mattler allegato a una di queste lettere e, dall'altra,
a causa del fatto che essa nella sua decisione ha adottato un tasso di rendimento al netto delle tasse e quindi molto più
elevato di quello che ci si doveva aspettare secondo la denuncia del BdB all'origine del procedimento e secondo il progetto
di decisione di avvio del procedimento formale di esame, che menzionavano un tasso al lordo delle tasse.
150
Si deve quindi esaminare se il rifiuto di accesso della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a questi documenti e la scelta di
un tasso di rendimento al netto delle tasse abbiano impedito alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di far conoscere utilmente
il suo punto di vista sulla realtà e pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA]
a sostegno della sua conclusione quanto all'esistenza della violazione del diritto comunitario accertata dalla decisione impugnata.
151
Quanto ai documenti sopra citati, si deve constatare che la relazione della [OSCURATO:PERSONA] è stata elaborata quasi alla
fine del procedimento amministrativo. Essa ha riassunto e commentato le posizioni delle diverse parti a questo procedimento
e, su più punti essenziali, la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dal punto di vista fatto valere nella stessa. La lettera del BdB
30 ottobre 1998 risponde a quesiti posti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la riunione bilaterale con il BdB che aveva avuto luogo
il 16 settembre 1998 e prende posizione su taluni aspetti di uno studio fornito dalla [OSCURATO:PERSONA].
152
La lettera del BdB 14 gennaio 1999 torna su una questione discussa durante la riunione multilaterale di esperti 10 novembre
1998, presentando a questo proposito lo studio del professor Schulte-Mattler che è stato allegato a tale lettera. La stessa
lettera si sofferma molto brevemente su taluni punti dell'analisi della transazione controversa e ripete la domanda diretta
a che il procedimento si concluda con una decisione. Lo studio del professor Schulte-Mattler esamina la questione relativa
al rendimento dei capitali propri nell'ambito dell'analisi della transazione controversa.
153
L'importanza dell'accesso a questi documenti deve essere esaminata nel contesto dell'insieme del procedimento amministrativo
(v. la descrizione di questo procedimento supra ai punti 23 e 25-28). Orbene, prima ancora dell'apertura del procedimento
previsto all'art. 88, n. 2, CE, la convenuta ha chiesto alle autorità tedesche di fornirle informazioni e i suoi rappresentanti
hanno incontrato più volte rappresentanti delle autorità tedesche. Inoltre, la decisione di avvio del procedimento ha esposto
in dettaglio l'analisi provvisoria da parte della [OSCURATO:PERSONA] della transazione controversa, in particolare, per quanto riguarda
la remunerazione adeguata per i capitali provenienti dalla WfA e ha concluso, in via provvisoria, che la transazione conteneva:
probabilmente elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'art. [87], paragrafo 1, [CE] (decisione di avvio del procedimento, punto 11). In seguito all'avvio di tale procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al
governo tedesco le osservazioni che gli interessati le avevano presentato, sulle quali questo governo ha formulato i suoi
commenti. Le autorità tedesche sono anche state invitate, e sono state presenti ad una riunione multilaterale che si è svolta
il 10 novembre 1998 per discutere diversi aspetti della transazione controversa. In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] ha ancora chiesto
e ottenuto informazioni supplementari dal governo tedesco.
154
Tutti questi contatti tra le autorità tedesche e la [OSCURATO:PERSONA] riguardavano diversi aspetti della transazione controversa,
inclusi quelli relativi alle questioni alle quali si riferiscono essenzialmente i documenti descritti supra ai punti 151 e
152. Questa constatazione è confermata dall'analisi dettagliata effettuata nella decisione impugnata delle posizioni del governo
tedesco, compreso per quanto riguarda tali questioni.
155
Quanto all'utilizzo nella decisione impugnata di un tasso di rendimento al netto delle imposte, si deve sottolineare, innanzi
tutto, che la decisione di avvio del procedimento menziona un rendimento al netto delle tasse e esponeva, sempre con riferimento
a questo tipo di rendimento, che
[era] estremamente dubbio che un operatore privato, visto il guadagno che può normalmente ottenere da un investimento, [abbia]
accettato una remunerazione fissa dello 0,6% per il capitale apportato alla [OSCURATO:PERSONA] specificando che
[s]enza stabilire fin da ora un termine di paragone definitivo si può affermare che tale valore è chiaramente inferiore a
quello che un investitore privato esigerebbe per mettere a disposizione un capitale analogo (punto 7.2).
156
Inoltre, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], né la denuncia del BdB, né il progetto di decisione di avvio del procedimento
formale d'esame costituiscono atti idonei a far sorgere aspettative rilevanti sul piano giuridico e che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
tenuta a prendere in considerazione nell'elaborazione della decisione finale. Infine, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha
effettivamente potuto presentare le sue osservazioni riguardo al rendimento adeguato della transazione controversa e non può
far valere una violazione del suo diritto ad essere sentita basandosi solo sul fatto che essa non è venuta a conoscenza, prima
dell'adozione della decisione impugnata, del tipo di tasso di rendimento utilizzato in tale decisione.
157
Non si può nemmeno sostenere che l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 659/1999 è stato violato, in quanto le osservazioni delle
parti interessate che la convenuta ha ricevuto nel caso di specie, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della decisione di avvio del procedimento, sono state effettivamente comunicate dalla [OSCURATO:PERSONA] al governo tedesco e in
quanto i documenti menzionati dai ricorrenti a sostegno e delle loro censure sono stati presentati alla [OSCURATO:PERSONA] in una
fase successiva del procedimento amministrativo. D'altra parte, tali documenti, essenzialmente, costituiscono solo uno sviluppo
o si limitavano ad effettuare precisazioni riguardo a posizioni già espresse dalle parti del procedimento amministrativo,
come sopra esposto ai punti 151 e 152.
158
Da quanto precede risulta che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la possibilità di far conoscere utilmente il suo
punto di vista sulla realtà e pertinenza dei fatti, delle censure e delle circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno
della sua conclusione quanto all'esistenza della violazione del diritto comunitario accertata dalla decisione impugnata.
159
Ne consegue che la decisione impugnata non è stata viziata da illegittimità a causa della violazione di una forma sostanziale
che deriverebbe dal disconoscimento del diritto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di essere sentita. La censura dei ricorrenti
e della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a questo riguardo deve, quindi, essere respinta.
B ─Secondo aspetto: accertamenti erronei delle circostanze di fatto
1. Argomenti delle parti
160
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per certi aspetti, la descrizione dei fatti effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata
è incompleta o erronea. Esso ritiene, in primo luogo, che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 13 e segg. della decisione
impugnata sono incomplete per quanto riguarda la struttura del sistema bancario tedesco, le missioni e la funzione della [OSCURATO:PERSONA],
nonché le missioni di diritto pubblico che quest'ultima deve eseguire. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nella decisione
impugnata vi sono accertamenti erronei di circostanze di fatto che svolgono un ruolo determinante nell'errore di valutazione
commesso nella presente causa. Esso contesta che la [OSCURATO:PERSONA] sia un'impresa che necessita misure di risanamento, che l'apporto
della WfA alla [OSCURATO:PERSONA] sia irrevocabile e che il trasferimento del patrimonio della WfA sia stato il solo modo per la [OSCURATO:PERSONA]
di soddisfare i nuovi requisiti prudenziali senza ridurre gli attivi a rischi ponderati.
161
[OSCURATO:PERSONA] contesta l'argomento secondo cui la presa in considerazione nella decisione impugnata degli elementi menzionati
dal [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato una valutazione giuridica diversa da quella contenuta in questa decisione. Quanto agli asseriti
accertamenti erronei dei fatti, la convenuta contesta di aver affermato, nella decisione impugnata, che il caso della [OSCURATO:PERSONA]
rappresentava un caso di risanamento. Essa spiega perché è legittimo affermare che il [OSCURATO:PERSONA] perde, almeno parzialmente, il
suo diritto a disporre degli attivi della WfA e riafferma che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva altre possibilità a parte l'integrazione
degli attivi della WfA per soddisfare i nuovi criteri di solvibilità senza ridurre gli attivi a rischi ponderati.
2. Giudizio del Tribunale
162
Laddove la censura critica una motivazione erronea in fatto, va ricordato che emerge dalla giurisprudenza che, anche se un
punto di un atto controverso contiene un'indicazione erronea in fatto, tale vizio di forma non può tuttavia portare all'annullamento
di tale atto, se gli altri punti forniscono una motivazione sufficiente in se stessa (sentenze della Corte 20 ottobre 1987,
causa 119/86, Spagna/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4121, punto 51, e del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-129/95,
T-2/96 e T-97/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-17, punto 160). Orbene, la questione
della motivazione della decisione impugnata sarà analizzata in seguito, nell'ambito dell'esame del quinto motivo.
163
Inoltre, laddove la censura critica la presentazione dei fatti sottostanti all'applicazione al caso di specie del principio
dell'investitore operante in un'economia di mercato, si deve considerare che, da una parte, il [OSCURATO:PERSONA] non ha mostrato in che
modo l'asserita presentazione erronea dei fatti della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato la convenuta ad effettuare una valutazione
giuridica o economica erronea della transazione controversa e, dall'altra, tale questione rientra nell'esame di merito della
causa di cui trattasi, che viene fatto in prosieguo nell'ambito dell'esame del sesto motivo (v., in particolare, i punti 336,
350 e 351, 405 e 419, infra).
C ─
Terzo aspetto: violazione del principio di neutralità
1. Argomenti delle parti
164
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo obbligo d'imparzialità avvantaggiando il BdB durante il procedimento
e descrivendo in modo tendenzioso le circostanze di fatto. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il suo obbligo di imparzialità chiedendo
solo al BdB, oltre alla sua domanda alle autorità tedesche, di mettere a sua disposizione taluni documenti e rifiutando di
divulgare i documenti forniti dal BdB tra gli altri interessati. Quanto alla descrizione tendenziosa delle circostanze di
fatto, esso contesta, in particolare, l'equiparazione della [OSCURATO:PERSONA] ad una banca commerciale indipendente che deriverebbe dalla
decisione impugnata.
2. Giudizio del Tribunale
165
Quanto alla supposta descrizione tendenziosa delle circostanze di fatto, tale censura si riduce a quella relativa agli accertamenti
erronei delle circostanze di fatto, che è appena stata analizzata nell'ambito del secondo aspetto del presente motivo.
166
Quanto all'allegazione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha divulgato taluni documenti del BdB, tale censura si riduce all'argomento
relativo alla violazione dei diritti della difesa, già analizzato e respinto sopra, o a quello relativo all'obbligo di motivazione,
da esaminare in seguito, nell'ambito del quinto motivo.
167
Per quanto riguarda l'obbligo di imparzialità è vero che l'obbligo di esame diligente ed imparziale di un fascicolo è imposto
alla [OSCURATO:PERSONA] segnatamente nell'ambito dell'art. 88 CE. Questo obbligo trova riscontro nel diritto ad una buona amministrazione,
che rientra tra i principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T-54/99, max.mobil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-313, punti 48 e 49,
e giurisprudenza ivi citata).
168
Orbene, nella fattispecie, l'argomento relativo ad una violazione dell'obbligo d'imparzialità non può essere accolto. Infatti,
la [OSCURATO:PERSONA] non ha avvantaggiato il BdB durante il procedimento amministrativo. Da una parte essa ha chiesto più volte
informazioni alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altra, ai ricorrenti non è stato impedito di fornire documenti e
informazioni, avendo avuto, al contrario, l'opportunità di presentare e suffragare le loro posizioni. D'altra parte, il procedimento
amministrativo in materia di aiuti di Stato non è un procedimento contraddittorio per quanto riguarda i ricorrenti.
169
Alla luce di quanto precede, il primo e il terzo aspetto del presente motivo devono essere respinti. Il secondo aspetto sarà
esaminato infra, in sede di esame del quinto e sesto motivo.
IV ─Sul quarto motivo relativo alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE, per quanto riguarda l'interpretazione della
nozione di aiuto di Stato
170
I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola gli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE, in quanto essa effettua un'interpretazione
erronea della nozione di aiuto di Stato.
171
Nell'ambito del primo aspetto di questo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la transazione controversa non costituisce un aiuto concesso
mediante risorse statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Nell'ambito del secondo aspetto, i ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA]
di aver ampliato la nozione di aiuto di Stato applicando il principio di investitore operante in un'economia di mercato ad
un'impresa redditizia e interpretando tale principio in modo da richiedere almeno un rendimento medio nel settore considerato
sui capitali apportati dall'investitore pubblico.
A ─
[OSCURATO:PERSONA] aspetto: esistenza di risorse statali
1. Argomenti delle parti
172
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la transazione controversa non costituisce un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell'art. 87,
n. 1, CE. Esso sostiene che non vi sono risorse statali quando lo Stato, non uscendo dal suo ruolo di proprietario o di imprenditore,
effettui un apporto di capitali ad un'impresa che realizzi durevolmente utili e a fini esclusivamente imprenditoriali. Esso
fa valere che la transazione è avvenuta perché, dal suo punto di vista in quanto imprenditore, essa permetteva di utilizzare
il patrimonio della WfA nel modo più giudizioso dal punto di vista economico.
173
Per il [OSCURATO:PERSONA] la dimostrazione dell'esistenza di un aiuto concesso mediante risorse statali deve essere preliminare alla questione
se l'effetto di tale misura sia di indurre un trattamento di favore.
174
[OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], fa valere che si può valutare se un apporto di capitale costituisca
un aiuto concesso mediante risorse statali solo se lo si paragona alle transazioni effettuate da un investitore in condizioni
normali di un'economia di mercato, e quindi solo adottando il punto di vista di quest'ultimo. Nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA]
si sarebbe tuttavia limitata a constatare che l'impresa è stata favorita, richiedendo, erroneamente, che l'apporto di capitali
basato su considerazioni imprenditoriali da parte delle pubbliche autorità sia sempre accompagnato da un'adeguata controprestazione.
175
A questo riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'idea della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui occorrerebbe assicurarsi una remunerazione adeguata
è estranea all'essenza stessa dell'apporto di capitali basato su considerazioni imprenditoriali. In un tale apporto non vi
sarebbe un rapporto sinallagmatico e una
remunerazione da stabilire fermamente. L'investitore conterebbe solo sul fatto che l'impresa beneficiaria realizzerà utili su tali capitali,
che andranno quindi all'investitore. Nel frattempo l'aumento del valore dell'impresa costituirebbe una parte essenziale del
rendimento che spetta all'investitore per il suo apporto di capitali. Il fatto che le risorse siano esposte a taluni rischi
e che questa remunerazione non possa essere garantita caratterizzerebbe proprio l'apporto di capitali basato su considerazioni
imprenditoriali.
176
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che le risorse statali restano tali, anche se sono state utilizzate nell'ambito di un'
attività imprenditoriale esercitata dallo Stato. Se l'apporto di risorse statali non costituisce un aiuto, ciò non avverrebbe perché tale apporto
viene effettuato nell'ambito di un'attività imprenditoriale esercitata dallo Stato, ma solo perché quest'ultimo si assicurerebbe
una remunerazione adeguata per tale apporto. Occorrerebbe quindi controllare che lo Stato, durante l'attuazione di risorse
finanziarie, agisca esattamente come un imprenditore privato in una situazione paragonabile.
177
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sua impostazione per determinare l'esistenza di un aiuto di Stato non ha escluso la prospettiva
dell'investitore in un'economia di mercato, benché siano stati presi in considerazione anche i punti di vista dell'impresa
beneficiaria e dei suoi concorrenti. Inoltre, al contrario di quanto sostengono il [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
questa posizione non sarebbe contraria né alla sua prassi decisionale, né alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale 14 dicembre
2000, causa T-613/97, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4055, punto 69).
2. Giudizio del Tribunale
178
In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 87, n. 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, laddove incidano
sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, gli aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
179
Determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, debbono, da un lato, essere
concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato (sentenza della
Corte 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4397, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).
180
Tuttavia, questa disposizione non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce
in funzione dei loro effetti (v. sentenza della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4551,
punti 19 e 20). La nozione di aiuto è così una nozione obiettiva che è funzione soltanto della questione se una misura statale
conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese (sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 52, e 10 maggio 2000, causa T-46/97, SIC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2125, punto
78).
181
Orbene, l'argomento del [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, equivale a sostenere che se risorse statali vengono utilizzate nel modo economicamente
più saggio, tali risorse non hanno più il carattere di risorse statali. Tuttavia, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le risorse
non smettono di essere tali per il semplice fatto che il loro uso è analogo a quello fatto da un investitore privato. Infatti,
la questione se lo Stato si sia comportato come un imprenditore rientra nella determinazione dell'esistenza di un aiuto di
Stato non nell'esame del carattere, pubblico o no, delle risorse in questione.
182
Nella fattispecie, è pacifico che la WfA era un ente di diritto pubblico che disponeva di fondi pubblici e di cui il [OSCURATO:PERSONA]
era l'unico azionista. Il suo capitale è stato incorporato nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] da una legge emanata dal parlamento del
[OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di ciò, la transazione controversa implica la messa a disposizione di risorse statali.
183
Di conseguenza, il presente aspetto del quarto motivo deve essere respinto.
B ─Secondo aspetto: illegittimo ampliamento della nozione di aiuto di Stato
184
I ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver illegittimamente ampliato la nozione di aiuto di Stato, in primo luogo, in
violazione dell'art. 295 CE e, in secondo luogo, in quanto essa applica il principio dell'investitore operante in un'economia
di mercato ad un'impresa redditizia e, in terzo luogo, in quanto essa interpreta questo principio in modo da richiedere perlomeno
un rendimento medio nel settore considerato sui capitali apportati dall'investitore pubblico.
1. Violazione dell'art. 295 CE
a) Argomenti delle parti
185
I ricorrenti fanno valere che l'art. 295 CE costituisce una limitazione della competenza in favore degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che
occorre conciliare il diritto comunitario della concorrenza e il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di definire in modo autonomo i
loro regimi di proprietà. Se la libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri risultante dall'art. 295 CE non può servire a sottrarsi agli altri
obblighi del Trattato CE, le disposizioni del Trattato CE non potrebbero essere interpretate in modo talmente ampio che l'ambito
di protezione dell'art. 295 venga limitato al punto che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongano praticamente più di alcuna libertà
nella gestione di imprese pubbliche o nella conservazione delle partecipazioni che possiedono in queste ultime. Questa disposizione
imporrebbe, quindi, limiti impliciti alla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE.
186
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea l'impossibilità di distinguere nettamente tra i settori di attività, pubblici e privati, delle imprese
pubbliche e fa valere che, anche ai sensi dell'art. 295 CE, in quanto investitore o imprenditore, lo Stato può lasciarsi guidare
da considerazioni diverse da criteri meramente lucrativi, in particolare da considerazioni di ordine strategico o a lungo
termine, come il rafforzamento o l'ampliamento di una partecipazione esistente e la realizzazione di sinergie.
187
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la relazione tra l'art. 295 CE e il regime comunitario degli aiuti di Stato sia disciplinato dall'art. 86 CE.
In generale, gli atti dello Stato che beneficiano della protezione dell'art. 295 CE possono essere sottratti all'applicazione
dell'art. 87 CE solo se sono soddisfatte le condizioni previste all'art. 86, n. 2, CE. Se tali condizioni non sono soddisfatte,
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non comporta alcuna ingerenza nel contenuto essenziale dell'art. 295 CE,
poiché l'applicazione di tali norme non impedisce allo Stato di continuare a dirigere imprese di diritto pubblico o di partecipare
a tali imprese.
188
Per la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l'impresa pubblica assuma anche missioni pubbliche non è considerato come una peculiarità
per il calcolo della remunerazione adeguata dell'investimento, poiché lo svolgimento di tali missioni è protetto in modo sufficiente
ed esaustivo dall'art. 86, n. 2, CE.
189
Quanto alle considerazioni commerciali che giustificano una misura finanziaria statale, come le considerazioni strategiche
o a lungo termine, esse non beneficiano di una protezione particolare ai sensi dell'art. 295 CE. Esse costituiscono solo elementi
da prendere in considerazione per determinare se l'apporto di capitale sia stato realizzato o meno secondo le condizioni normali
di mercato.
b) Giudizio del Tribunale
190
L'art. 295 CE dispone quanto segue: Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli [OSCURATO:PERSONA] membri.
191
L'art. 86, n. 1, CE stabilisce che: 1. [OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti
speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli
12 e da 81 a 89 inclusi.2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione
di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo
degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della [OSCURATO:PERSONA].(...).
192
Dalla giurisprudenza della Corte emerge che se il regime della proprietà continua ad essere disciplinato da ciascuno Stato
membro ai sensi dell'art. 295 CE, questa disposizione non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli
[OSCURATO:PERSONA] membri ai principi fondamentali posti dal Trattato (v. sentenze della Corte 6 novembre 1984, causa 182/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3677,
punto 7; 1° giugno 1999, causa C-302/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3099, punto 38, e 4 giugno 2002, causa C-367/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4756, punto 48).
193
[OSCURATO:PERSONA], e conformemente all'art. 86, n. 1, CE, le regole di concorrenza del Trattato, che sono regole fondamentali, sono applicabili
indistintamente alle imprese pubbliche e private (sentenza del Tribunale 13 giugno 2000, cause riunite T-204/97 e T-270/97,
EPAC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2267, punto 122).
194
Non si può quindi ritenere che l'art. 295 CE limiti la portata della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1,
CE.
195
Inoltre, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, questa applicazione delle regole di concorrenza alle imprese, indipendentemente
dal regime di proprietà al quale sono soggette, non ha l'effetto di limitare l'ambito di protezione dell'art. 295 CE e di
fare in modo che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongano praticamente più di alcuna libertà nella loro gestione di imprese pubbliche,
nella conservazione delle partecipazioni che hanno in queste ultime, oppure nel tenere conto di considerazioni diverse da
criteri meramente lucrativi.
196
Infatti, supponendo che gli interessi a cui si riferisce tale argomento possano ostare all'applicazione delle regole di concorrenza,
essi sono presi in considerazione dall'art. 86, n. 2, CE, in quanto questa disposizione prevede che le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale possono sottrarsi all'applicazione
delle regole di concorrenza, qualora queste ultime ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, dello specifico
compito affidato a queste imprese.
197
Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno fatto valere che le condizioni previste al n. 2, dell'art. 86 CE per esentare la
[OSCURATO:PERSONA] dall'applicazione delle regole della concorrenza erano soddisfatte.
198
Infine, si deve osservare che l'argomento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in quanto investitore o imprenditore, lo Stato può lasciarsi
guidare da considerazioni diverse dai criteri lucrativi a breve termine, deve essere analizzato, non alla luce dell'art. 295 CE,
ma nell'ambito dell'esame del comportamento del [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva di un investitore operante in un'economia di mercato.
199
Da quanto precede emerge che l'argomento relativo ad una violazione dell'art. 295 CE, è infondato.
2. Applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato ad un'impresa redditizia
a) Argomenti delle parti
200
I ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver applicato il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato
ad un'impresa redditizia. Essi sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto utili per anni e che essa si aspettava di realizzare
tali utili in futuro. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questo principio, come applicato nel contesto di misure statali dirette a risanare
imprese, non può essere trasposto indistintamente a misure dirette ad imprese redditizie. La questione della redditività a
lungo termine perderebbe la sua rilevanza ogni volta che un'impresa abbia già provato la sua redditività distribuendo regolarmente
dividendi. Inoltre, l'investimento in un'impresa non più redditizia sarebbe soggetto ad un rischio maggiore rispetto all'investimento
in un'impresa sana e, in tal modo, i rendimenti attesi da un investitore operante in un'economia di mercato sarebbero diversi
a seconda se egli si trovi nell'una o nell'altra situazione.
201
I ricorrenti affermano che il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato è stato applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]
ed accettato dalla Corte solo per quanto riguarda le imprese in ristrutturazione. [OSCURATO:PERSONA] nega la pertinenza della giurisprudenza
citata dal BdB a questo proposito e sostiene che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare, in sede di controllo di un comportamento,
che nessun investitore operante in un'economia di mercato avrebbe agito in tal modo, altrimenti vi sarebbe un'inversione dell'onere
della prova. Esso fa valere a sostegno dei suoi argomenti i punti 2 e 16 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1993 e
il punto 20 della sentenza 21 marzo 1991, causa C-305/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], detta
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1603). Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l'art. 295 CE osta ad un controllo positivo dei poteri pubblici che richiederebbe da
questi ultimi che essi dimostrino che anche un qualsiasi investitore operante in un'economia di mercato avrebbe agito nello
stesso modo.
202
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dei ricorrenti e sottolinea che l'importante è di determinare se l'apporto di capitali
da parte dello Stato in un'impresa pubblica debba essere considerato una transazione commerciale
normale o se lo Stato vada oltre il suo ruolo d'imprenditore. Se lo Stato fornisse capitali ad un'impresa pubblica a condizioni che
non sono quelle di mercato, non agirebbe come imprenditore ma favorirebbe questa impresa pubblica avvantaggiandola rispetto
ai suoi concorrenti che possono procurarsi nuovi capitali solo a condizioni di mercato. Questo vantaggio sarebbe rilevante
ai sensi della legislazione in materia di aiuti, indipendentemente dagli eventuali utili realizzati dall'impresa pubblica.
203
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il non applicare questo principio alle imprese che realizzano utili avrebbe come conseguenza che
lo Stato potrebbe, senza alcun controllo mettere a disposizione delle sue imprese non deficitarie mezzi finanziari illimitati
senza controprestazione adeguata, provocando in tal modo distorsioni di concorrenza contrarie all'art. 87, n. 1, CE.
204
Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] ammette che i requisiti relativi alle prove che essa deve apportare quando applica tale principio
a imprese che realizzano utili sono più restrittivi che nel caso in cui essa lo applica ad imprese che subiscono perdite o
necessitano una ristrutturazione.
205
[OSCURATO:PERSONA] ammette che il principio dell'investitore in un'economia di mercato, nella prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA]
e nella giurisprudenza della Corte, è stato applicato soprattutto nel caso in cui lo Stato ha apportato capitali a imprese
che subivano perdite o che necessitavano una ristrutturazione. Ma fa valere che tale circostanza non esclude la sua applicazione
a imprese che realizzano utili e che ciò è già stato sottolineato sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dalla Corte.
b) Giudizio del Tribunale
206
Come ricordato supra, al punto 178, l'art 87, n. 1, CE, è diretto ad evitare che gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri siano pregiudicati
da vantaggi accordati dai poteri pubblici che, in forme diverse, falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune
imprese o talune produzioni.
207
Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve pertanto determinare se l'impresa beneficiaria riceva un
vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze della Corte 11 luglio 1996, causa
C-39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3547, punto 60; 29 aprile 1999, causa C-342/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2459, punto
41; 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3913, punto 22, e sentenza SIC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 78).
208
Orbene, in via di principio, la questione se l'impresa beneficiaria di un aiuto sia redditizia oppure no non è di per sé determinante
al fine di stabilire se esista un tale vantaggio. Questa posizione deve invece essere presa in considerazione nell'ambito
della questione se l'investitore pubblico si sia comportato come un investitore operante in un'economia di mercato o se l'impresa
beneficiaria abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
209
Inoltre, l'argomento dei ricorrenti secondo cui la prassi della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza della Corte contengono casi
di applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato solo per quanto riguarda imprese in ristrutturazione
non è né esatto, né idoneo a mettere in questione la legittimità della decisione impugnata.
210
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte, occorre ricordare che, a parte il fatto che essa non ha mai esplicitamente
limitato l'applicazione di questo principio alle imprese che subiscono perdite, la giurisprudenza ha spesso usato formulazioni
relative alla nozione di aiuto di Stato che non escludono ma al contrario presuppongono l'applicazione del principio dell'investitore
operante in un'economia di mercato a imprese redditizie (a tal riguardo, oltre la giurisprudenza citata supra al punto 207,
v. sentenze della Corte 15 marzo 1994, causa C-387/92, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-877, punto 13, e SFEI e a.,
cit., punti 58-62).
211
Quanto alla prassi della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che al punto 22 della sua comunicazione del 1993 essa dichiara che
occorre applicare il diritto comunitario degli aiuti
alle imprese pubbliche in tutte le situazioni e non solo, come finora, alle imprese in perdita. Di conseguenza, l'argomento che i ricorrenti farebbero derivare dai punti 2 e 16 delle medesima comunicazione non può escludere
l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato a imprese redditizie.
212
Inoltre, come ricordato dal BdB, nella decisione 98/365, citata, relativa alla SFMI-Chronopost, nonostante il fatto che le
imprese beneficiarie delle misure in questione avessero generato utili contabili, la convenuta ha esaminato se le transazioni
di cui trattasi erano conformi al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
213
Infine, si deve sottolineare che, anche se l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato
a imprese redditizie costituiva uno sviluppo rispetto alla prassi abituale precedente della [OSCURATO:PERSONA] e alla giurisprudenza
comunitaria, la base giuridica di questa applicazione non verrebbe tuttavia messa in questione. Infatti, questa applicazione
non è contraria ad alcuna norma giuridica comunitaria ma, come è stato spiegato sopra, è pienamente conforme alle norme del
Trattato applicabili in questo settore.
214
Di conseguenza, l'argomento dei ricorrenti, relativo al fatto che la decisione impugnata è illegittima perché applica il principio
dell'investitore operante in un'economia di mercato ad un'impresa redditizia, deve essere respinto.
3. Requisiti di un rendimento medio nel settore considerato sui capitali apportati dall'investitore pubblico
a) Argomenti delle parti
215
I ricorrenti fanno valere che il requisito posto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, di un rendimento minimo corrispondente
al rendimento medio nel settore considerato sui capitali apportati dall'investitore pubblico è, in primo luogo, incompatibile
con l'art. 87, n. 1, CE, in particolare, in quanto ignora l'effetto provocato dalla qualità del proprietario, in secondo luogo,
è contrario sia alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1993 che alla sua prassi precedente e alla giurisprudenza della Corte
e, in terzo luogo, è contrario all'art. 295 CE.
i) Sull'incompatibilità del requisito di un rendimento medio con l'art. 87, n. 1, CE
216
I ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di basarsi esclusivamente su un rendimento medio per determinare il rendimento adeguato
dei capitali apportati e di ritenere così che l'investitore operante in un'economia di mercato sia interessato solo ad un'ottimizzazione
del rendimento, disconoscendo che vi sono investitori privati che perseguono altri scopi, come quelli legati a considerazioni
relative a strategie imprenditoriali, sociali, culturali o altre. Inoltre, fanno valere che l'applicazione del rendimento
medio impedisce illecitamente la valutazione delle circostanze particolari della causa, per quanto riguarda l'investitore,
l'impresa e la transazione controversa, nonché il paragone di questa transazione con il comportamento di altre imprese in
situazioni paragonabili. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] abusa del potere discrezionale che le viene riconosciuto in casi
economici complessi, quando si basa sul rendimento medio come criterio di paragone, senza tener conto della paragonabilità
delle imprese. Esso afferma che un rendimento medio è molto difficile da determinare nel settore bancario, date le differenze
esistenti tra gli istituti bancari.
217
La [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sviluppi un'immagine erronea dell'investitore privato. Essa sostiene che anche un investitore
che si basa su un principio di redditività applicherà ugualmente una strategia di diversificazione dei rischi e ripartirà
i suoi capitali sul mercato. Realizzerà anche investimenti che si situano ad un livello medio o inferiore della scala di rendimento
e che, per questo, presentano un livello di rischio relativamente basso. In tal modo, lo Stato riceverà una controprestazione
adeguata per il suo investimento se, all'interno delle forcelle osservabili sul mercato, ottiene dal suo investimento un rendimento
corrispondente al rischio corso.
218
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che molte imprese per anni generano utili minori rispetto a quelli dei loro concorrenti, senza che ciò
comporti la loro eliminazione dal mercato, ma solo una remunerazione minore del capitale apportato, circostanza che spetta
all'investitore valutare.
219
Secondo i ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere di aver utilizzato il criterio del rendimento medio solo come
valore di base. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare l'esistenza di un aiuto di Stato senza aver dimostrato che nessun investitore
privato in una situazione paragonabile avrebbe effettuato l'investimento alle stesse condizioni della transazione controversa.
Ciò significherebbe, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe dimostrare che il rendimento atteso dal [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente
inferiore al margine all'interno del quale un investitore privato avrebbe messo a disposizione i capitali nella stessa situazione.
Per il [OSCURATO:PERSONA] solo il limite inferiore di tale margine e non una media di tale margine può, a rigore, essere considerato valore
minimo.
220
La [OSCURATO:PERSONA] fa valere anche che il requisito di un rendimento medio porta ad una monopolizzazione del mercato contraria agli
obiettivi del diritto comunitario della concorrenza. Se gli investitori non investissero più in imprese che non offrono un
rendimento almeno medio, qualsiasi apporto di capitali a tali imprese comporterebbe un aumento supplementare del rendimento
medio del settore considerato. Orbene, ogni aumento del rendimento medio ridurrebbe il numero di imprese che sarebbero ancora
in grado di offrirlo e che potrebbero ancora ottenere apporti di capitali. Al termine di un tale aumento costante della redditività
media, resterebbe una sola impresa.
221
In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che esso non ha mai apportato capitali rinunciando parzialmente o totalmente ad una remunerazione
adeguata. Al contrario, esso fa presente di essere il socio più importante della [OSCURATO:PERSONA], di aver ottenuto il versamento dei
dividendi, che i suoi utili sono aumentati con l'apporto della WFA e, infine, che ha beneficiato dell'anticipo sugli utili
convenuto dello 0,6%. Inoltre, l'investimento non comporterebbe per il [OSCURATO:PERSONA] praticamente alcun costo ed esso ne trarrebbe
un profitto che altrimenti non avrebbe ottenuto. Qualsiasi investitore privato in una situazione paragonabile avrebbe agito
allo stesso modo.
222
La [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] contestano inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] di non prendere in considerazione nella
decisione impugnata l'effetto provocato dalla qualità di proprietario, effetto che si manifesta quando un investitore, che
ha già una partecipazione in un'impresa nella quale vuole investire, aumenta mediante l'apporto di un nuovo capitale il valore
del vecchio. Tale effetto spesso comporta che un investitore che abbia già effettuato investimenti in un'impresa apporta a
quest'ultima capitali supplementari, anche se, al momento di questo investimento, essa presenta solo una redditività inferiore
alla media.
223
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge in particolare che, se l'investitore detiene una partecipazione maggioritaria in un'impresa, si deve presumere
l'esistenza di un interesse durevole che motiva l'investimento e non una semplice ricerca di profitto a breve termine.
224
La presa in considerazione dell'effetto provocato dalla qualità di proprietario consentirebbe anche di effettuare una distinzione
tra aiuti e apporti che non costituiscono aiuti. In tal modo, quando dal punto di vista di un acquirente potenziale, il valore
di un'impresa aumenta, in seguito ad un apporto, almeno del valore di questo apporto, allora anche un investitore operante
in un'economia di mercato avrebbe effettuato questo apporto, almeno nell'ipotesi in cui egli sia il proprietario di tale impresa.
Se in seguito all'apporto il valore dell'impresa aumenta di un importo inferiore al valore dell'apporto, allora si tratterebbe
di un aiuto. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, ai fini di tale calcolo, è irrilevante che il [OSCURATO:PERSONA] non sia l'unico
proprietario della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver fatto questo calcolo.
225
In risposta alle osservazioni del BdB a tal proposito, i ricorrenti sottolineano che l'effetto provocato dalla qualità di
proprietario non si applica solo a taluni proprietari, ma a tutti gli apporti di capitali in imprese in cui l'investitore
detiene già partecipazioni.
226
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che in un'economia dinamica sorgono continuamente nuove opportunità di investimento lucrativo
dal rendimento superiore al rendimento del mercato dei capitali proporzionale al rischio. Il proprietario di una banca che,
con riferimento all'accresciuta severità delle disposizioni relative ai fondi propri, si trovi dinanzi all'alternativa tra
l'apportare nuovi fondi propri dall'esterno o di essere impossibilitato a fornire alla sua clientela gli stessi crediti che
in passato si troverebbe tra quelli che possono ottenere un rendimento eccedente rispetto a queste nuove opportunità d'investimento.
227
[OSCURATO:PERSONA] contesta l'argomento dei ricorrenti e fa valere che il rendimento medio non costituisce il punto finale dell'esame
diretto a determinare l'esistenza di un aiuto, ma un valore di base, a partire dal quale si effettua una valutazione concreta
delle altre peculiarità dell'investimento per determinare una
remunerazione adeguata. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nella fattispecie, essa ha effettuato questa valutazione concreta e ha considerato le peculiarità
della transazione controversa. Ciò emergerebbe per esempio dalla deduzione da essa effettuata per tener conto degli inconvenienti
legati all'assenza di carattere liquido dei capitali (punti 202-205 della decisione impugnata) o della maggiorazione operata
per prendere in considerazione altre peculiarità, come quella relativa all'importo del capitale della WFA in relazione agli
altri fondi propri di garanzia della [OSCURATO:PERSONA] (punti 220 e 221).
228
[OSCURATO:PERSONA] fa ancora valere che essa non doveva prendere in considerazione l'effetto provocato dalla qualità di proprietario,
almeno secondo la formulazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa fa valere che una tale impostazione non tiene
conto delle alternative di investimento al di fuori dell'impresa, che ogni investitore esaminerebbe tenendo conto del valore
assoluto e relativo dell'investimento di cui trattasi nella transazione controversa. Essa fa valere anche che non è sufficiente
che i poteri pubblici detengano una partecipazione in una data impresa affinché qualsiasi nuovo apporto di capitali venga
automaticamente considerato conforme ai principi dell'economia di mercato. Un investitore operante in un'economia di mercato
vorrà sapere, in ogni caso, se il suo investimento globale, composto dai mezzi già investiti e da nuovi apporti di capitale,
gli permetterà di aspettarsi un rendimento adeguato.
ii) Sulla contraddizione tra la decisione impugnata e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1993, la sua prassi precedente
e la giurisprudenza
229
In primo luogo, i ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il requisito di un rendimento medio è in
contraddizione con il margine discrezionale riconosciuto all'investitore pubblico dai punti 27-29 della comunicazione del
1993. Per quanto riguarda l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui questo margine discrezionale è presente soprattutto quando
il rendimento futuro è variabile, ad esempio quando apporti di fondi propri vengono remunerati in forma sotto forma di dividendi
e di plusvalori, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale prospettiva non corrisponde al margine discrezionale
di cui gode un investitore operante in un'economia di mercato, che trova su questo mercato, anche nell'ambito delle remunerazioni
fisse, una varietà di rendimenti diversi.
230
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] cita diverse decisioni della [OSCURATO:PERSONA] per concludere che, per negare l'esistenza di un aiuto,
questa istituzione si riferisce prevalentemente al fatto che l'impresa che beneficia dell'apporto di capitale è redditizia
a lungo termine [v., in particolare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 31 gennaio 1996, 96/278/CE, concernente la ricapitalizzazione
della società Iberia (GU L 104, pag. 25), e la decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all'impresa [OSCURATO:PERSONA] riprodotta
nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
del 22 gennaio 1998 (GU C 20, pag. 3)].
231
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il requisito di un rendimento medio come rendimento minimo non è compatibile con la
giurisprudenza della Corte, che ha già ammesso che quando le misure statali consentono di garantire una redditività dell'impresa
a lungo termine, l'investimento non costituisce un aiuto. Essa fa valere, in particolare, la giurisprudenza secondo cui la
Corte ha ammesso l'importanza di taluni obiettivi che possano motivare un investitore privato, oltre la redditività, come
una politica strutturale, globale o settoriale guidata da prospettive di redditività a lungo termine (sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 20); o la preoccupazione di conservare un'immagine di marchio, o di riorientare le sue attività (sentenza della
Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433, punto 21); o ancora considerazioni legate alla
localizzazione, come quelle menzionate dall'avvocato generale van Gerven al paragrafo 14 delle sue conclusioni all'ultima
sentenza citata ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1451), quando fa riferimento al fatto che una holding privata importante non potrà restare completamente
insensibile all'impiego e allo sviluppo economico nella regione in cui opera. In tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che anche la
transazione controversa è basata su considerazioni di localizzazione e che, per il [OSCURATO:PERSONA], una [OSCURATO:PERSONA] forte è un elemento
importante per l'economia e l'immagine di marca del gruppo di imprese pubbliche del [OSCURATO:PERSONA].
232
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, secondo la Corte, occorre valutare se, in circostanze simili, un investitore di dimensioni paragonabili
avrebbe proceduto all'apporto di capitali alle condizioni in questione (sentenza 10 luglio 1986, causa 40/85, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 13). Nello stesso senso la Corte avrebbe recentemente indicato che il comportamento di un ente pubblico dovrebbe
distinguersi manifestamente da quello di un investitore privato nella stessa situazione per essere qualificato aiuto di Stato
(sentenza DM [OSCURATO:PERSONA], cit.).
233
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta che vi sia una contraddizione tra la decisione impugnata e la comunicazione della
[OSCURATO:PERSONA] del 1993 perché il margine discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di apporti di fondi verrebbe preservato.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale margine discrezionale non può coprire il caso di decisioni che non sono state manifestamente
prese a condizioni di mercato, come avviene nella transazione controversa. Questo margine discrezionale viene lasciato agli
[OSCURATO:PERSONA] membri soprattutto quando il rendimento futuro dipende dai risultati economici reali dell'impresa, come quando apporti
di fondi propri vengono remunerati sotto forma di dividendi e di plusvalori.
iii) Sulla violazione dell'art. 295 CE tramite il requisito di un rendimento medio
234
I ricorrenti fanno valere, in primo luogo, che il requisito di un rendimento minimo sotto forma di rendimento medio costituisce
una discriminazione delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private e una discriminazione dei poteri pubblici, in quanto
investitori, in relazione agli investitori privati.
235
Contrariamente alla giurisprudenza della Corte, che avrebbe espressamente riconosciuto che le attività delle imprese pubbliche
e private potevano perseguire obiettivi fondamentalmente diversi [sentenza della Corte 6 luglio 1982, cause riunite 188/80-190/80,
Francia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2545, punto 21, relativa alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 1980, 80/723/CEE,
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35)],
la [OSCURATO:PERSONA] si lascerebbe guidare esclusivamente da un principio di redditività che essa vuole applicare indistintamente
sia alle imprese pubbliche che private. Inoltre, l'introduzione del criterio di un rendimento medio, che è in funzione dell'insieme
dei settori interessati, impedirebbe alle imprese pubbliche di perseguire altri fini, come missioni esclusivamente di interesse
generale che sfuggono al controllo degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE.
236
La [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche che l'impostazione della [OSCURATO:PERSONA] ridurrebbe considerevolmente la libertà di investire dei poteri
pubblici rispetto a quella degli investitori privati. Mentre un investitore privato ha perfettamente diritto ad investire
in imprese dalla redditività inferiore alla media, i poteri pubblici potrebbero investire solo in imprese che raggiungono
perlomeno un rendimento medio. Di conseguenza, dall'impostazione della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe che gli investitori privati
possono effettuare i loro investimenti in funzione di uno spettro di motivazioni più ampio di quello dei poteri pubblici.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le decisioni di investimento prese sia dagli investitori pubblici che da quelli privati non sono guidati
solo dal rendimento atteso, ma anche da altre considerazioni, come da obiettivi strategici quali il miglioramento o il rafforzamento
di partecipazioni esistenti.
237
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il requisito di un rendimento medio delle imprese pubbliche comporta una pressione
indiretta nel senso della privatizzazione. Le imprese pubbliche aventi una redditività inferiore alla media sarebbero impossibilitate
a soddisfare il bisogno di capitali supplementari, al contrario delle imprese private aventi la stessa redditività. [OSCURATO:PERSONA],
gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero soggetti ad una pressione diretta a privatizzare tali imprese per evitare la loro scomparsa dal
mercato.
238
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta anche l'argomento dei ricorrenti secondo cui il requisito di un rendimento medio
viola l'art. 295 CE. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento secondo cui l'uso del rendimento medio per calcolare
la
remunerazione adeguata comporta una discriminazione nei confronti delle imprese pubbliche e dei poteri pubblici in quanto investitori.
239
Da una parte, per quanto riguarda le imprese pubbliche, la [OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che l'uso del criterio del rendimento
medio impedisca loro di perseguire missioni pubbliche.
240
Dall'altra, per quanto riguarda i poteri pubblici, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la libertà d'investimento dello Stato non è
ridotta rispetto a quella degli investitori privati, ma che si tratta semplicemente di valutare gli investimenti alla luce
delle condizioni in vigore sul mercato considerato quando riguardano la parte concorrenziale di un'impresa pubblica.
241
Quanto agli interessi commerciali paragonabili degli investitori pubblici e privati, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso
al criterio del rendimento medio non implica alcuna discriminazione. L'investitore pubblico, come qualsiasi finanziatore privato,
anche se il suo investimento è influenzato da considerazioni strategiche o a lungo termine, in fin dei conti si aspetterebbe
un rendimento adeguato. Inoltre, non esaminerebbe solo la questione se l'impresa in questione sia redditizia, ma anche se
il rendimento corrisponda al tasso abituale di mercato. L'applicazione di questi medesimi criteri ad un investitore pubblico
non costituirebbe quindi una discriminazione ma riflette solo l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia
di mercato.
242
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento secondo cui l'uso corretto del criterio del rendimento medio comporta
un obbligo di privatizzazione. Da una parte, questo rendimento si applicherebbe, come valore di riferimento, solo alle attività
concorrenziali di un'impresa pubblica e dall'altra, il settore pubblico delle attività delle imprese pubbliche beneficierebbe
della protezione particolare dell'art. 86, n. 2, CE. Non vi sarebbe un obbligo di privatizzazione, ma un obbligo di comportarsi
in modo conforme al mercato nel settore di attività concorrenziale.
b) Giudizio del Tribunale
243
Come ricordato supra ai punti 206 e 207, l'art. 87, n. 1, CE è diretto ad evitare che gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri siano pregiudicati
da vantaggi accordati dai poteri pubblici che, in forme diverse, falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune
imprese o talune produzioni. Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, occorre quindi determinare se l'impresa
beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto a condizioni normali di mercato.
244
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, l'intervento dei poteri pubblici nel capitale di un'impresa, in qualsiasi forma,
può costituire un aiuto di Stato quando vengano soddisfatte le condizioni indicate all'art. 87 CE.
245
Per determinare se un tale intervento presenti il carattere di aiuto di Stato, va valutato se, in circostanze simili, un investitore
privato operante in condizioni normali di un'economia di mercato (in prosieguo: un
investitore privato), di dimensioni che possano essere paragonate a quelle di enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere
indotto a procedere all'apporto di capitali in questione (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 18 e 19). In particolare, è ragionevole chiedersi se un investitore
privato avrebbe realizzato l'operazione controversa alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a
quali condizioni egli avrebbe potuto realizzarla (sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-16/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757, punto 51).
246
Infine, il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e privato deve essere fatto in considerazione dell'atteggiamento
che avrebbe tenuto, all'atto della transazione di cui trattasi, un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili
e degli sviluppi prevedibili a quel momento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76).
247
Nella fattispecie, in via preliminare, si deve sottolineare che, nell'ambito del presente motivo, la questione che deve essere
trattata è quella se, in generale, la [OSCURATO:PERSONA] sia autorizzata ad utilizzare il valore del rendimento medio nel settore
considerato come strumento analitico per la determinazione del comportamento di un investitore privato.
248
Al contrario, la questione se, nel caso di specie, l'applicazione del principio dell'investitore privato sia o no viziata
da illegittimità, in particolare per quanto riguarda la fissazione concreta del tasso di rendimento medio preso in considerazione
dalla [OSCURATO:PERSONA], rientra nell'esame del quinto motivo, che sarà analizzato infra.
249
In primo luogo i ricorrenti sostengono essenzialmente che l'uso del rendimento medio è contrario all'art. 87, n. 1, CE. Essi
contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi basata esclusivamente su un rendimento medio per determinare la remunerazione adeguata
della transazione controversa, non prendendo in considerazione tutte le circostanze particolari del caso, ritenendo che un
investitore privato sia interessato solo all'ottimizzazione del rendimento, e non prendendo in considerazione l'effetto provocato
dalla qualità del proprietario.
250
Innanzi tutto si deve rilevare che il rendimento medio costituisce solo uno strumento analitico utilizzato nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 87, n. 1, CE.
251
[OSCURATO:PERSONA], da una parte, il rendimento medio non può essere un criterio automatico per determinare l'esistenza e le dimensioni
di un aiuto di Stato. Non esonera la [OSCURATO:PERSONA] dal suo obbligo di effettuare un'analisi completa di tutti gli elementi rilevanti
della transazione controversa e del suo contesto, compresa la situazione dell'impresa beneficiaria e del mercato considerato,
per verificare se l'impresa beneficiaria percepisca un vantaggio economico che non avrebbe avuto in condizioni normali di
mercato.
252
D'altra parte, l'uso del rendimento medio come strumento analitico è subordinato a tutte le regole di diritto comunitario
in materia di aiuti di Stato. Ad esempio l'uso del rendimento medio non può esonerare la [OSCURATO:PERSONA] dal suo obbligo di tenere
in considerazione la possibilità che l'aiuto in questione soddisfi eventualmente le condizioni per essere autorizzato dalla
deroga prevista dall'art. 86, n. 2, CE.
253
L'uso del rendimento medio non pregiudica peraltro il dovere spettante alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 253 CE, di motivare
sufficientemente la sua decisione finale relativa all'esistenza e alle dimensioni dell'aiuto di Stato in questione.
254
A queste condizioni, l'uso del rendimento medio del settore considerato come strumento analitico, tra gli altri, può essere
giustificato nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore privato, per determinare se, e all'occorrenza in
che misura, l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
255
Infatti, il comportamento di un investitore privato in un'economia di mercato è guidato da prospettive di redditività (sentenza
del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3871, punto 84). In tal modo, l'uso del
rendimento medio deve corrispondere all'idea che un investitore privato accorto ─ cioè un investitore che desideri massimizzare
i suoi profitti, ma senza correre troppi rischi rispetto agli altri partecipanti al mercato ─ nel suo calcolo della remunerazione
adeguata attesa per il suo investimento persegue, in via di principio, un rendimento minimo equivalente al rendimento medio
del settore considerato.
256
Nella fattispecie, si deve sottolineare che l'uso del rendimento medio rientra nell'ambito dell'applicazione del principio
dell'investitore privato ad un'impresa redditizia. Inoltre, per calcolare l'esistenza e l'importo dell'aiuto, era necessario
per la [OSCURATO:PERSONA] utilizzare un valore di riferimento nel suo raffronto tra la transazione controversa e il comportamento
dell'investitore privato.
257
Per quanto riguarda gli argomenti relativi al fatto che un'investitore privato non è interessato solo ad un'ottimizzazione
del rendimento dei suoi investimenti e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione l'effetto provocato dalla qualità
del proprietario, si deve ripetere che l'uso del rendimento medio non esonera la [OSCURATO:PERSONA] dal suo obbligo di esaminare
tutti gli elementi rilevanti della transazione controversa e del suo contesto. Tale questione verrà analizzata infra, nell'ambito
dell'esame dell'applicazione al caso di specie del principio dell'investitore privato.
258
Di conseguenza, si deve considerare che il semplice utilizzo da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un rendimento minimo corrispondente
al rendimento medio nel settore considerato come strumento analitico, impiegato nell'ambito della presa in considerazione
di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, non è contraria all'art. 87, n. 1, CE.
259
In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è in contraddizione con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA]
del 1993, con la sua prassi precedente e con la giurisprudenza.
260
Per quanto riguarda il punto 27 della comunicazione menzionata, va segnalato che la [OSCURATO:PERSONA] vi riconosce che all'investitore
deve essere lasciato un margine discrezionale per procedere all'analisi del rischio dell'investimento, ma essa dichiara che,
tale valutazione impone
alle imprese pubbliche, come a quelle private, di esercitare capacità imprenditoriali. Al punto 29 essa ripete l'idea secondo cui
le decisioni imprenditoriali di investimento comportano necessariamente un ampio margine di valutazione, ma essa integra questa idea in un'analisi più generale su come determinare se sussista oppure no un aiuto di Stato, circostanza
che nemmeno permette di suffragare l'argomento dei ricorrenti.
261
Inoltre, come fa presente la [OSCURATO:PERSONA], si può distinguere tra la stima del rendimento probabile del progetto, in cui vi
è un certo margine discrezionale per l'investitore pubblico e l'esame che questo investitore effettua per determinare se il
rendimento gli sembra sufficiente per realizzare l'investimento di cui trattasi, per il quale il margine discrezionale è meno
ampio, poiché è possibile paragonare la transazione in questione con altre possibilità d'investimento del capitale da investire.
262
Quanto alla pretesa contraddizione tra il requisito di un rendimento medio e la prassi della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza,
basata sul fatto che né la [OSCURATO:PERSONA], né il giudice comunitario avrebbero in precedenza richiesto un tale rendimento per
determinare se un aiuto di Stato sussista oppure no, si deve considerare che, in ogni caso, questa prassi o la giurisprudenza
non hanno nemmeno escluso la possibilità di porre un tale requisito. Al contrario, la giurisprudenza relativa alla nozione
di aiuto di Stato esprime un criterio materiale che implica la possibilità di utilizzare il rendimento medio in sede di applicazione
del principio dell'investitore privato (v. la giurisprudenza citata supra al punto 207 e, per esempio, le sentenze [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13, e SFEI e a., cit., punti 58-62).
263
Infine, va ricordato che, anche se l'uso del rendimento medio in sede di applicazione di questo principio costituisce uno
sviluppo rispetto alla prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e alla giurisprudenza comunitaria, non verrebbe tuttavia messa in
questione la base giuridica di questo utilizzo. Infatti, nei limiti sopra menzionati (v. punti 250-253 e 255), questo utilizzo
non è contrario ad alcuna norma giuridica comunitaria, ma come è appena stato spiegato, è conforme alle regole applicabili
a tale settore.
264
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto va osservato che la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1993, la prassi
precedente della convenuta e la giurisprudenza non possono mettere in questione la legittimità dell'uso del rendimento medio
nell'applicazione del principio dell'investitore privato.
265
In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che l'uso da parte della [OSCURATO:PERSONA] del rendimento medio è contrario all'art. 295 CE,
in particolare perché tale uso comporterebbe una discriminazione delle imprese pubbliche rispetto alle imprese private e una
discriminazione dei poteri pubblici, che agiscono come investitori, rispetto agli investitori privati.
266
A tal riguardo occorre sottolineare che, come ricordato supra al punto 193, le regole di concorrenza sono applicabili indistintamente
alle imprese pubbliche e private e che l'art. 295 CE non è in contrasto con tale principio.
267
Inoltre, conformemente ad una costante giurisprudenza, dal principio della parità di trattamento tra le imprese pubbliche
e quelle private discende che i capitali messi a disposizione di un'impresa, direttamente o indirettamente, da parte dello
Stato, in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato, non possono essere considerati aiuti di Stato
(sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 231, punto 20, e sentenza 16 maggio 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 69).
268
In tale contesto, l'uso del rendimento medio, come strumento analitico nell'applicazione del principio dell'investitore privato,
è diretto proprio a determinare se la transazione controversa sia stata effettuata in circostanze che corrispondano alle condizioni
normali del mercato.
269
Poiché l'uso del rendimento medio rispetta le condizioni indicate supra ai punti 250-253 e 255, non si può ritenere che esso
è viziato da violazione del principio della parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private, o tra investitori
pubblici e privati.
270
Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare sempre tutti gli elementi rilevanti dell'operazione controversa e il suo contesto,
essa deve prendere in considerazione la questione se un investitore privato accorto, al posto dell'investitore pubblico in
questione, avrebbe accettato come remunerazione adeguata un rendimento inferiore al rendimento medio del settore considerato,
per considerazioni economiche diverse dall'ottimizzazione del suo rendimento. La stessa osservazione si applica all'argomento
relativo ad una asserita discriminazione tra imprese pubbliche e private, poiché anche le peculiarità della transazione controversa
relative all'impresa beneficiaria devono essere prese in considerazione nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore
privato.
271
Inoltre, si deve sottolineare che nemmeno il requisito diretto a prendere in considerazione il comportamento dell'investitore
privato accorto per valutare il comportamento dell'investitore pubblico, mentre il comportamento di un qualsiasi investitore
privato non è soggetto a tale restrizione, può essere considerato come comportante una discriminazione rispetto all'investitore
pubblico.
272
Infatti, il principio di parità vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un pregiudizio a taluni
operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive
di un certo rilievo (sentenza del Tribunale 7 luglio 1999, causa T-106/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2155,
punto 103). Orbene, l'investitore pubblico non si trova nella stessa situazione dell'investitore privato. Quest'ultimo può
contare solo sulle proprie risorse per finanziare i suoi investimenti e risponde quindi col suo patrimonio delle conseguenze
delle sue scelte. L'investitore pubblico, invece, ha accesso a risorse derivanti dall'esercizio del potere pubblico, segnatamente
quelle provenienti dalle imposte. Pertanto, poiché le situazioni di questi due tipi di investitori non sono identiche, la
presa in considerazione del comportamento dell'investitore privato accorto per valutare il comportamento dell'investitore
pubblico non può costituire una discriminazione nei confronti di quest'ultimo.
273
Infine, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l'uso del rendimento medio non impedisce alle imprese pubbliche di
svolgere missioni di interesse generale protette dall'art. 86, n. 2, CE, poiché la [OSCURATO:PERSONA] deve sempre prendere in considerazione
la possibilità che l'aiuto in questione soddisfi eventualmente le condizioni poste da tale disposizione per essere autorizzato.
274
Di conseguenza, si deve affermare che, alla luce di quanto spiegato sopra, nemmeno l'uso del rendimento medio nell'applicazione
del principio dell'investitore privato è contrario all'art. 295 CE.
275
Ne consegue che la censura dei ricorrenti basata sull'illegittimità dell'uso nella decisione impugnata di un rendimento medio
nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore privato non può essere accolta.
276
Da quanto precede emerge che il secondo aspetto del quarto motivo dei ricorrenti, relativo alla circostanza che, nella decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ampliato illecitamente la nozione di aiuto di Stato, deve essere respinto.
277
Ciò premesso, il motivo dei ricorrenti basato sulla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
effettuato un'interpretazione erronea della nozione di aiuto di Stato nella decisione impugnata, deve essere respinto.
V ─
Sul quinto e sesto motivo, relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione e alla violazione degli artt. 87, n. 1, CE
e 295 CE, per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di risorse statali, in secondo luogo, il fatto che secondo la [OSCURATO:PERSONA]
la transazione controversa falsa la concorrenza e pregiudica gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e, in terzo luogo, l'applicazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato
278
In via preliminare, per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato.
La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell'istituzione in modo da consentire, da
una parte, al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e dall'altra, agli interessati di conoscere
le giustificazioni della misura adottata, per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione è fondata oppure
no (sentenze Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 230, e EPAC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
279
Non viene richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema
di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore
ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del Tribunale
Skibsværftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 230, e 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97,
T-600/97-T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2319, punto 175).
280
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere
dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione
della decisione (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1675, punto 31,
e EPAC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
281
Per quanto riguarda ad esempio la qualificazione di una misura di aiuto, l'obbligo di motivazione richiede che siano indicate
le ragioni in base alle quali la [OSCURATO:PERSONA] considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell'art. 87,
n. 1, CE (sentenza EPAC/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
282
Per quanto riguarda l'esame di merito della decisione impugnata, occorre ricordare che la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
della questione se un investimento soddisfi il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato implica una valutazione
economica complessa. Ora, la [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un atto che implica una valutazione economica complessa di questo
tipo, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo in linea di principio
completo per quanto riguarda la questione se un provvedimento rientri nel campo di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, si limita
alla verifica del rispetto delle norme riguardanti la procedura e la motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti presi
in considerazione per compiere la scelta contestata, dell'assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti oppure
dell'assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella
dell'autore della decisione (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3437, punto 81, e Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105, e giurisprudenza ivi citata).
283
L'analisi del Tribunale dei presenti motivi è diretto a determinare se la decisione impugnata sia viziata da un difetto di
motivazione, o se sia viziata da una violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE. A quest'ultimo proposito, il Tribunale
esaminerà in particolare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'applicazione
del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato riguardo alla transazione controversa.
A ─
[OSCURATO:PERSONA] aspetto: violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda l'esistenza di risorse statali
1. Argomenti delle parti
284
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sufficientemente motivato l'esistenza di risorse statali impiegate nella transazione
controversa.
285
[OSCURATO:PERSONA] contesta di non aver motivato l'impiego di risorse statali nella transazione controversa. Ricorda di aver spiegato
che la WfA è un'impresa pubblica che utilizza fondi pubblici e che l'apporto di un tale patrimonio sotto forma di capitale
ad un'impresa implicava per forza la messa a disposizione di risorse statali.
2. Giudizio del Tribunale
286
Come sottolineato supra al punto 182 e come esposto ai punti 27-30 e 38 della decisione impugnata, è pacifico che la WfA era
un ente di diritto pubblico che disponeva di fondi pubblici, che il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico azionista della WfA e che essa è stata
incorporata nella WesLB da una legge emanata dal parlamento del [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di ciò, è chiaro che la transazione controversa
implica la messa a disposizione di risorse statali. La motivazione fornita a tal riguardo dalla decisione impugnata è quindi
sufficiente.
B ─
Secondo aspetto: violazione dell'obbligo di motivazione e violazione dell'art. 87, n. 1, CE, per quanto riguarda il fatto
che la transazione controversa falsa la concorrenza e pregiudica gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri
1. Argomenti delle parti
287
La [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla sentenza della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 809, punto 24), fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato anche il suo obbligo di motivazione quanto all'esistenza
della distorsione di concorrenza e della restrizione degli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. A questo proposito, la decisione si
limiterebbe a constatazioni generali riguardo la liberalizzazione dei mercati finanziari e a far valere la presenza della
[OSCURATO:PERSONA] all'estero.
288
Inoltre, in via subordinata, per il caso in cui l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato adottata nella decisione
impugnata fosse corretta, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il trasferimento della WfA alla [OSCURATO:PERSONA] non falsa la concorrenza, né pregiudica
gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Anche se la misura in questione costituisse un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare
che essa falsa la concorrenza e pregiudica gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri, cosa che non avrebbe fatto. La sola circostanza che
la [OSCURATO:PERSONA] non esercita le sue attività solo nel [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ma anche all'estero non sarebbe sufficiente per presupporre
una distorsione di concorrenza. Inoltre, il riferimento alla relazione sulla legge del [OSCURATO:PERSONA] a proposito del trasferimento
della WfA alla [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dimostrare di per sé la restrizione degli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. La restrizione degli
scambi dovrebbe essere dimostrata obiettivamente e le motivazioni del legislatore sono irrilevanti nel presente contesto.
289
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che essa ha sufficientemente motivato la decisione impugnata per quanto riguarda l'esistenza di una
distorsione della concorrenza e del pregiudizio agli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri. Essa ricorda di aver indicato l'esistenza di
uno stretto legame tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie e il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
offra i suoi servizi in concorrenza con altre banche europee. Il BdB aggiunge che i ricorrenti avevano partecipato al procedimento e conoscevano quindi tutti i dettagli della posizione
della [OSCURATO:PERSONA] sul punto in questione (sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
II-3207, punti 76 e segg. e 100 e segg.)
290
Inoltre, per la [OSCURATO:PERSONA], la transazione controversa è idonea a restringere la concorrenza poiché essa ha accordato alla
[OSCURATO:PERSONA] vantaggi che le hanno consentito di risparmiare sulle spese pur rispettando criteri più rigidi di solvibilità. Essa
avrebbe anche rafforzato la sua posizione rispetto a quella degli altri concorrenti, sia nel commercio nazionale che negli
scambi intracomunitari, circostanza che basterebbe a presumere l'esistenza di una distorsione della concorrenza e di un pregiudizio
degli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (conclusioni dell'avvocato generale Saggio nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sentenza della
Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6857, in particolare pag. I-6864, punto 24, e dell'avvocato generale
Cosmas nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], sentenza della Corte 5 ottobre 2000, causa C-288/96, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8237, in particolare
pag. I-8241, punti 106 e segg.). Il BdB aggiunge che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] paga per il capitale della WfA interessi non conformi
al mercato, essa riceve un aiuto al funzionamento. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, si presuppone che gli aiuti
per il funzionamento falsino di per sé la concorrenza e la ricorrente non ha fatto venire meno tale presunzione.
291
Per quanto riguarda il pregiudizio degli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda le motivazioni della legge del
[OSCURATO:PERSONA] a proposito del trasferimento della WfA alla [OSCURATO:PERSONA], che espongono che la transazione controversa allora in discussione
era diretta a rafforzare
la capacità concorrenziale nazionale e internazionale di quest'ultima.
2. Giudizio del Tribunale
292
Per quanto riguarda la motivazione del punto in esame, va ricordato che, oltre alla giurisprudenza citata supra ai punti 278-281,
anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere
sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quanto meno ad
evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2855, punto 15; e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I-5151, punto 52, e del Tribunale 30 aprile 1998, causa T-214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-717, punto
64).
293
Orbene, occorre constatare che nella decisione impugnata, la convenuta ha osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] era una
banca commerciale generalista a vocazione internazionale; che la sua presenza all'estero è più forte in Europa; che le sue
attività all'estero rappresentavano nel 1997, il 48% delle sue entrate non consolidate; che essa offre i suoi servizi in concorrenza
con altre banche europee; che esiste uno stretto legame tra i fondi propri di un istituto di credito e le sue attività bancarie
(punti 17-20, 55-66 e 157-160 della decisione impugnata).
294
In tal modo la convenuta ha esposto in modo sufficientemente chiaro i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza
essenziale nell'economia della decisione a questo riguardo. Questa motivazione consente ai ricorrenti e al giudice comunitario
di conoscere le ragioni per le quali la convenuta ha considerato che la transazione controversa comportava una distorsione
della concorrenza e pregiudicava il commercio dell'Unione.
295
Inoltre, non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] effettuare un'analisi economica di dati numerici estremamente dettagliata, poiché essa
aveva indicato in che modo gli effetti sulla concorrenza e il pregiudizio degli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri erano manifesti.
296
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a dimostrare gli effetti concreti che detto aiuto ha avuto sulla concorrenza e sugli
scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli
[OSCURATO:PERSONA] membri che concedono aiuti in violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE, danneggiando quegli
[OSCURATO:PERSONA] che notificano gli aiuti ancora in fase di progetto (sentenza del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67;
CETM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 103, e 30 gennaio 2002, causa T-35/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-261,
punto 85).
297
Di conseguenza, il presente aspetto del quinto e sesto motivo deve essere respinto per quanto riguarda l'asserito difetto
di motivazione.
298
Quanto alla fondatezza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla presente questione occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante, anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra [OSCURATO:PERSONA] membri qualora il settore nel
quale opera l'impresa che ne fruisce sia caratterizzato da una forte concorrenza (sentenze della Corte 11 novembre 1987, causa
259/85, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4393, punto 24, e 21 marzo 1991, Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49).
299
Inoltre, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei
confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (sentenza
della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2671, punto 11; sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 50, CETM/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86).
300
Infine, aiuti diretti ad alleviare le imprese beneficiarie da tutte o parte delle spese che esse avrebbero dovuto normalmente
sostenere nell'ambito della loro gestione corrente o delle loro normali attività falsano in linea di principio la concorrenza
(v. sentenze Siemens/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 48 e 77, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 43).
301
Nella fattispecie, si deve sottolineare che la transazione controversa ha rafforzato la posizione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a
quella dei suoi concorrenti. Poiché la dimensione della transazione e della [OSCURATO:PERSONA], come la rilevante presenza di quest'ultima
sui mercati internazionali, è evidente alla luce della giurisprudenza citata che correttamente la convenuta ha concluso che
la transazione controversa era idonea a falsare la concorrenza e a pregiudicare gli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
302
Questa constatazione è confermata dalle motivazioni della legge del [OSCURATO:PERSONA] relativa al trasferimento della WfA alla [OSCURATO:PERSONA],
che indicano che la transazione controversa era diretta a rafforzare
la capacità concorrenziale nazionale e internazionale di quest'ultima.
303
Da quanto precede emerge che il presente aspetto deve essere integralmente respinto.
C ─
Terzo aspetto: violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 295 CE, per quanto riguarda l'applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e violazione dell'obbligo di motivazione riguardante taluni
elementi presi in considerazione nel calcolo della remunerazione adeguata
304
I ricorrenti, sostenuti dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], fanno valere la violazione dell'obbligo di motivazione riguardante
taluni elementi presi in considerazione nel calcolo della remunerazione adeguata dell'apporto in questione e, in subordine,
per il caso in cui l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato venisse giudicata corretta dal Tribunale, contestano
l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato fatta dalla decisione impugnata. In primo
luogo, essi fanno valere che la decisione impugnata non prende in considerazione le peculiarità della transazione controversa.
In secondo luogo, per quanto riguarda i capitali propri che non possono essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per ampliare le sue
attività commerciali, da una parte, fanno valere un difetto di motivazione della fissazione della remunerazione di questi
capitali al tasso dello 0,3% al netto delle tasse e, dall'altra, sostengono che il vantaggio patrimoniale ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]
non riguarda tali capitali. In terzo luogo, quanto al capitale della WfA utilizzabile per garantire le operazioni commerciali
della [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, da una parte, fanno valere l'esistenza di un difetto di motivazione per quanto riguarda diversi
elementi relativi al calcolo della remunerazione adeguata e, dall'altra, contestano la fondatezza della remunerazione che
è stata calcolata dalla [OSCURATO:PERSONA].
1. Assenza della presa in considerazione delle particolarità della transazione controversa
a) Argomenti delle parti
305
I ricorrenti, e in particolare il [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'applicazione
fatta nella decisione impugnata del principio dell'investitore privato non avendo preso in considerazione talune peculiarità
della transazione controversa.
306
Essi osservano che, in primo luogo, per quanto riguarda l'investitore, la transazione controversa era il solo atto che consentisse
di migliorare la redditività della WfA e di attuare il concetto di banca di Stato alla luce delle nuove disposizioni prudenziali.
In secondo luogo, data la missione di interesse generale della WfA, non era possibile ottenere un qualsiasi rendimento del
suo patrimonio. Poiché il [OSCURATO:PERSONA], mediante la transazione controversa, ha potuto ottenere notevoli redditi pur conservando le
limitazioni del patrimonio della WfA, la transazione costituiva l'uso economico più giudizioso di questo patrimonio.
307
In terzo luogo, in caso di ritiro o di scioglimento della [OSCURATO:PERSONA], il valore della WfA, eventualmente aumentato, spetterà al
solo [OSCURATO:PERSONA]. In quarto luogo, dato che il patrimonio della WfA costituisce una garanzia di secondo grado nelle relazioni interne,
un'azione di garanzia contro il patrimonio della WfA è molto improbabile, anche nel caso improbabile di perdite della [OSCURATO:PERSONA].
In quinto luogo, la transazione ha prodotto effetti di sinergia per un importo di DEM 30 milioni all'anno, che fanno parte
del rendimento atteso.
308
In sesto luogo, i ricorrenti sottolineano che il patrimonio della WfA non è un capitale liquido, ma ha una destinazione precisa
che la transazione controversa non ha modificato, e che diminuisce il suo valore. A questo riguardo, essi fanno valere che
la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valutato gli svantaggi legati all'assenza di liquidità del patrimonio della WfA. I ricorrenti
ritengono che, per calcolare la remunerazione adeguata, rileva solo il punto di vista dell'investitore. Di conseguenza, contrariamente
a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (v. supra, punto 45), la detraibilità dalle imposte dei costi di
rifinanziamento della [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante ai fini di tale calcolo e il tasso di rifinanziamento dell'8,26% deve essere
interamente sottratto al tasso di rendimento relativo ad un capitale proprio liquido. Inoltre, un risparmio sulle imposte
sulle società è fiscalmente neutro, poiché comporta presso l'investitore una diminuzione dell'avere risultante dal procedimento
di compensazione relativo all'imposta sulle società in vigore in [OSCURATO:PERSONA] al momento della transazione controversa. Infine,
in ragione dell'assenza di trasferimento di liquidi, il rischio del [OSCURATO:PERSONA] viene considerevolmente ridotto, circostanza che
avrebbe dovuto portare la [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare una riduzione supplementare della remunerazione adeguata.
309
[OSCURATO:PERSONA], invece, sostenuta dal BdB, ritiene di aver correttamente tenuto conto delle peculiarità della transazione
controversa e spiega perché queste non dovevano condurla ad una valutazione diversa da quella della decisione impugnata. In
primo luogo, essa sostiene di aver preso in considerazione la situazione iniziale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto investitore, ma sottolinea
che la sua valutazione di questa situazione è diversa da quella dei ricorrenti. In secondo luogo, essa contesta la rilevanza
degli argomenti dei ricorrenti relativi alla missione di interesse pubblico della WfA facendo valere, in particolare, che
i ricorrenti confondono il ruolo dello Stato come imprenditore e quello che gli spetta in quanto titolare di sovranità.
310
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il diritto prioritario del [OSCURATO:PERSONA] alla sua remunerazione per la transazione controversa
è piuttosto la conseguenza necessaria del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha beneficiato di diritti di proprietà elargiti in seguito
al trasferimento patrimoniale. In quarto luogo, essa contesta la rilevanza dell'argomento secondo il quale il patrimonio della
WfA costituisce solo una garanzia di secondo grado nelle relazioni interne, facendo presente che la garanzia disponibile prima
della transazione era di DEM 5,1 miliardi e che gli attivi della WfA erano stimati secondo il bilancio della [OSCURATO:PERSONA] in DEM
5,9 miliardi, di cui 4 miliardi sono stati riconosciuti dal Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen. In quinto luogo, essa
ritiene che gli effetti di sinergia non devono essere considerati parte della remunerazione dei capitali della WfA, poiché
essi non comportano alcun costo per la [OSCURATO:PERSONA].
311
In sesto luogo, per quanto riguarda il carattere specifico dei fondi della WfA, essa fa valere, in particolare, che il fatto
che il capitale della WfA sia stato ammesso a titolo di fondi propri del nucleo originale, dimostra che esso è realmente disponibile
per la [OSCURATO:PERSONA] per poter assorbire eventuali perdite. Questi fondi apportano, quindi, un vantaggio concorrenziale alla [OSCURATO:PERSONA]
sul mercato dei servizi finanziari.
312
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anche di aver correttamente preso in considerazione l'inconveniente legato all'assenza
di liquidità dei fondi nel calcolo della remunerazione adeguata. Essa fa valere che, per stabilire la remunerazione adeguata
sulla base del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, ciò che è determinante è il modo in cui il beneficiario
considera il vantaggio concreto che gli viene conferito. [OSCURATO:PERSONA], solo le spese nette di rifinanziamento, cioè le spese che non
vengono compensate da un'imposta minore, sono da prendere in considerazione come spese supplementari giustificate dal carattere
particolare del capitale trasferito. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa ritiene che il credito d'imposta relativo al
procedimento di compensazione non svolge alcun ruolo nel calcolo della remunerazione adeguata. Essa fa valere anche che una
riduzione supplementare motivata dal rischio ridotto per il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe fondata.
b) Giudizio del Tribunale
313
Per quanto riguarda il primo e il secondo argomento dei ricorrenti, in via preliminare, si deve sottolineare che nell'ambito
dell'applicazione del principio dell'investitore privato, non basta paragonare il rendimento che il [OSCURATO:PERSONA] ottiene dalla transazione
controversa con quello che otteneva per il patrimonio della WfA prima di questa transazione. Infatti, è pacifico che il patrimonio
della WfA, la cui unica missione è la promozione dell'edilizia abitativa, non era soggetto alla logica di un investitore privato.
Al contrario, occorre paragonare il rendimento ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] grazie alla transazione controversa con il rendimento che
un investitore privato ipotetico, in una situazione simile per quanto possibile a quella del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe chiesto per questa
transazione (v., in tal senso, sentenza DM [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
314
Orbene, si deve sottolineare che, normalmente, un investitore privato non si accontenta del fatto che un investimento non
gli causi perdite, o gli procuri utili limitati. Infatti, cercherà una massimizzazione ragionevole del rendimento del suo
investimento, in funzione delle circostanze presenti e della soddisfazione dei suoi interessi a corto, medio e lungo termine,
incluso nel caso di un investimento in un'impresa nel cui capitale sociale in cui egli detiene già una partecipazione.
315
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la posizione del [OSCURATO:PERSONA] come investitore, il fatto che la transazione controversa sia ragionevole
per il [OSCURATO:PERSONA] non lo esonera dall'applicazione del diritto comunitario degli aiuti di Stato. Tale circostanza non elimina la
necessità di sapere se tale operazione rafforzi la posizione della [OSCURATO:PERSONA] dandole un vantaggio che essa non avrebbe ottenuto
in normali condizioni di mercato.
316
La stessa osservazione si applica all'argomento presentato dai ricorrenti in un secondo tempo, secondo cui la transazione
costituiva l'uso economico più giudizioso del patrimonio della WfA. Inoltre, il Tribunale afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha
commesso un errore manifesto di valutazione quando non ha preso in considerazione, nel calcolo della remunerazione attesa
per la transazione controversa da parte di un investitore privato, gli utili che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto dalla sua partecipazione
all'aumento della cifra d'affari della [OSCURATO:PERSONA]. A questo riguardo si deve sottolineare che i ricorrenti non hanno sostenuto
che un tale aumento ha superato quello ottenuto da altre imprese bancarie durante lo stesso periodo in circostanze analoghe.
In assenza di una tale dimostrazione, non si può considerare che gli utili per il [OSCURATO:PERSONA] risultanti dall'aumento della cifra
d'affari della [OSCURATO:PERSONA] siano una conseguenza specifica della transazione controversa, in modo da prenderli in considerazione
nel calcolo della remunerazione attesa per la transazione controversa da un investitore privato. In ogni caso, si deve sottolineare
che l'aumento asserito ha generato utili anche per gli altri soci della [OSCURATO:PERSONA], senza che essi vi abbiano contribuito in alcun
modo, e nemmeno questa circostanza è conforme al comportamento di un investitore operante in un'economia di mercato.
317
Infine, per quanto riguarda l'argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo all'aumento delle entrate fiscali, occorre sottolineare che la posizione
del [OSCURATO:PERSONA] in quanto ente pubblico e la sua posizione in quanto imprenditore non devono essere confuse. Orbene, tale aumento
delle entrate sarebbe del tutto privo di rilevanza per un investitore privato.
318
Quanto al terzo argomento, secondo cui in caso di ritiro o di scioglimento della [OSCURATO:PERSONA], il valore della Wfa, eventualmente
aumentato spetterà solo al [OSCURATO:PERSONA], va osservato, da una parte, che l'aumento di questo valore è incerto e che l'argomento presuppone
un'ipotesi non auspicabile ai ricorrenti e che contrasta con taluni obiettivi della transazione controversa. Infatti, un tale
argomento presuppone che la [OSCURATO:PERSONA] sia sciolta, o che il patrimonio della WfA venga ritirato da quello della [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi
i casi, la transazione controversa attraverso cui la WfA è stata integrata nella [OSCURATO:PERSONA], verrebbe annullata. Dall'altra, il
fatto che il valore della WfA, eventualmente aumentato, spetti al [OSCURATO:PERSONA] in caso di separazione non diminuisce per nulla la
distorsione che la transazione controversa è idonea a produrre, nel frattempo, sulla concorrenza, né esclude la possibilità
che tale transazione possa costituire un vantaggio economico concesso dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultima non avrebbe ottenuto
in normali condizioni di mercato.
319
Quanto al quarto argomento dei ricorrenti, relativo alla circostanza che il patrimonio della WfA costituisce una garanzia
di secondo grado nelle relazioni interne degli azionisti della [OSCURATO:PERSONA], non si può nemmeno affermare che la [OSCURATO:PERSONA] ha
commesso un errore manifesto sostenendo che tale circostanza non giustificava una riduzione della remunerazione chiesta per
la transazione controversa. Infatti, va rilevato, innanzi tutto, che questa garanzia sussiste solo nei rapporti tra i diversi
azionisti. Sul piano delle relazioni esterne, invece, il patrimonio della WfA non beneficia di alcuna protezione nei rapporti
della [OSCURATO:PERSONA] con i suoi creditori. Inoltre, anche per quanto riguarda le relazioni interne, l'importanza dell'apporto della
WfA, rispetto alla totalità dei capitali propri della [OSCURATO:PERSONA], cioè DEM 5,9 miliardi, rispetto ai DEM 11 miliardi che costituivano
l'importo totale dei capitali propri della [OSCURATO:PERSONA] dopo la transazione controversa, vale a dire approssimativamente il 53,63%
dell'importo totale, relativizza considerevolmente l'importanza dell'asserito carattere debole della responsabilità per rischi
che pesa sull'apporto effettuato mediante la transazione controversa.
320
Quanto al quinto argomento, relativo all'esistenza di effetti di sinergia che dovrebbero asseritamente essere contabilizzati
nel calcolo del rendimento atteso, va ricordato che, come sottolineato supra al punto 314, normalmente, un investitore privato
non si accontenta di evitare perdite o di ottenere un rendimento limitato per il suo investimento, ma cerca di massimizzare
il rendimento del suo patrimonio in funzione delle circostanze presenti e dei suoi interessi. Si deve, innanzi tutto, osservare
che questi effetti di sinergia non rappresentano per nulla un costo o uno svantaggio per la [OSCURATO:PERSONA], per i quali quest'ultima
dovrebbe ricevere una compensazione in forma di remunerazione minore dei capitali apportati. Orbene, è in tal modo plausibile
che un investitore privato al posto del [OSCURATO:PERSONA] non accetterebbe una remunerazione minore per il suo investimento a causa di
un vantaggio indiretto che gli verrebbe da quest'ultimo, ma che non comporterebbe alcuno svantaggio per la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
se la [OSCURATO:PERSONA], invece di aver concluso la transazione controversa con il [OSCURATO:PERSONA] avesse dovuto ottenere un finanziamento da un
investitore privato che non poteva beneficiare di questi effetti di sinergia, avrebbe pur sempre dovuto pagare una remunerazione
conforme a quella offerta sul mercato. Alla luce di ciò, non si può considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto
di valutazione sostenendo che l'eventuale esistenza di effetti di sinergia che procurano un vantaggio indiretto al [OSCURATO:PERSONA] costituiva
per quest'ultimo un vantaggio aggiuntivo derivato dalla transazione controversa che non giustificava la riduzione dell'importo
dell'elemento di aiuto di Stato stimato dalla [OSCURATO:PERSONA].
321
Per quanto riguarda il sesto argomento, relativo alla presa in considerazione del carattere limitato dell'apporto della WfA
alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ricorda che la questione in esame è quale sia l'esatta importanza del carattere non liquido del
capitale della WfA per il calcolo della remunerazione adeguata per la transazione controversa. Più precisamente, le parti
si oppongono alla questione se, per un tale calcolo, occorra oppure no prendere in considerazione il fatto che i costi di
rifinanziamento della [OSCURATO:PERSONA], come spese di gestione, riducono le sue entrate imponibili e, di conseguenza, l'imposta sulle
società che essa è tenuta a pagare.
322
Orbene, occorre ricordare che l'art. 87, n. 1, CE ha come scopo di evitare che gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri siano pregiudicati
da vantaggi accordati dalle autorità pubbliche che, in forme diverse, falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo
talune imprese o talune produzioni.
323
Per determinare se l'intervento dei poteri pubblici nel capitale di un'impresa presenti il carattere di un aiuto di Stato,
si deve valutare se, in circostanze simili, un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato,
di dimensioni paragonabili agli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere indotto a procedere all'apporto
di capitali in questione. In particolare, è rilevante chiedersi se un investitore privato avrebbe realizzato la transazione
di cui trattasi alle stesse condizioni e, in caso negativo, esaminare a che condizioni avrebbe potuto realizzarla (v. la giurisprudenza
citata supra al punto 245).
324
Nel caso di specie, conformemente al ragionamento esposto supra al punto 313, occorre determinare quale sarebbe il rendimento
che un investitore privato ipotetico che si trovi, per quanto possibile, nella stessa situazione del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe richiesto
per l'operazione controversa.
325
Come menzionato supra ai punti 180, 207, e 243, lo scopo finale è quello di determinare se l'impresa beneficiaria riceva un
vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato.
326
A tal riguardo, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, contro la presa in considerazione della detraibilità
dalle tasse dei costi di rifinanziamento della [OSCURATO:PERSONA], non si può avanzare che per calcolare la remunerazione adeguata è rilevante
solo il punto di vista dell'investitore.
327
Infatti, nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario degli aiuti di Stato, non si può ritenere che l'esercizio intellettuale
consistente nel verificare se un'operazione si sia svolta in condizioni normali di economia di mercato debba necessariamente
essere fatto con riferimento al solo investitore, o alla sola impresa beneficiaria dell'investimento, mentre l'interazione
tra i diversi agenti economici è proprio ciò che caratterizza l'economia di mercato.
328
[OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle negoziazioni in condizioni normali di economia di mercato, per un investitore privato che si trovi
nella stessa situazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato impossibile fare astrazione dall'assenza di liquidità del capitale della WfA.
Un tale investitore avrebbe dovuto prendere in considerazione il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che, per quest'ultima,
il capitale della WfA aveva un'utilità limitata. Infatti, per tale capitale non avrebbe potuto chiedere una remunerazione
simile a quella di un capitale liquido.
329
Allo stesso modo, in particolare in un'operazione come la transazione controversa, che riguardava un importo di capitale considerevole,
è legittimo pensare che un investitore privato avrebbe preso in considerazione i costi effettivi per la [OSCURATO:PERSONA] dell'assenza
di liquidità del capitale della WfA e, quindi, la detraibilità fiscale parziale dei costi di rifinanziamento che ne deriverebbero.
330
Inoltre, quanto all'argomento secondo cui un risparmio sull'imposta sulle società è complessivamente neutro sul piano fiscale,
perché comporterebbe per l'investitore una diminuzione dell'avere risultante dalla compensazione fiscale, si deve sottolineare
che, come sarà dimostrato infra (v. punti 388-393), l'assenza di presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del procedimento
di compensazione relativo all'imposta sulle società in vigore in [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della transazione controversa non può
mettere in discussione la legittimità del calcolo nella fattispecie della remunerazione adeguata.
331
In conclusione, si deve affermare che la decisione impugnata non è viziata da un errore manifesto di valutazione poiché, nell'ambito
della sua valutazione di tutti gli elementi pertinenti della transazione controversa per calcolare la remunerazione adeguata
per quest'ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'assenza di liquidità del capitale della WfA dovesse essere presa in considerazione
in funzione dei costi netti di rifinanziamento relativi e, quindi, in funzione del fatto che i costi di rifinanziamento portano
ad una riduzione dell'imposta sulle società che deve essere pagata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, deve essere respinto il sesto
argomento dei ricorrenti.
332
Infine, occorre esaminare ancora l'argomento presentato dai ricorrenti nell'ambito della loro contestazione dell'uso del rendimento
medio, cioè che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del fatto che gli investitori privati possono perseguire fini diversi dall'ottimizzazione
del rendimento dei loro capitali, ad esempio in ragione dell'effetto provocato dalla qualità del proprietario (v. supra, punti
216 e 222-226).
333
A tal riguardo, si deve constatare che i ricorrenti si limitano ad enunciare in modo generale, da una parte, l'importanza
del fatto che gli investitori privati possono perseguire fini diversi dall'ottimizzazione del rendimento del loro investimento
e, dall'altra, che tale considerazione dovrebbe applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie.
334
Tuttavia, essi non spiegano in che misura concreta tale considerazione metterebbe in discussione la legittimità della decisione
impugnata. In particolare, non spiegano perché e in che misura esatta essa giustificherebbe una diminuzione dell'elemento
di aiuto di Stato calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al rendimento che il [OSCURATO:PERSONA] poteva aspettarsi dal rendimento sul
capitale della WfA conformemente al principio dell'investitore privato. Di conseguenza, si deve giudicare che i ricorrenti
non hanno dimostrato la rilevanza nel caso di specie di questa considerazione e non possono quindi legittimamente contestare
alla [OSCURATO:PERSONA] di non averla presa in considerazione.
335
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'argomento relativo all'effetto provocato dalla qualità del proprietario, si
deve ricordare che, come è stato menzionato supra al punto 314, normalmente, un investitore privato non si accontenta di evitare
perdite o di ottenere un rendimento limitato per il suo investimento, ma cerca di massimizzare il rendimento del suo patrimonio
in funzione delle circostanze e dei suoi interessi, compreso nel caso di un investimento in un'impresa nel cui capitale sociale
egli detiene già una partecipazione.
336
Peraltro, per quanto riguarda la presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di tutti gli elementi rilevanti della
transazione controversa e del suo contesto, si deve ancora sottolineare che, come menzionato supra al punto 197, i ricorrenti
non hanno fatto valere la circostanza secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima per il fatto che le condizioni
previste al n. 2 dell'art. 86 per sottrarre la [OSCURATO:PERSONA] all'applicazione delle regole di concorrenza erano soddisfatte nella
fattispecie.
337
Da quanto precede deriva che l'esame fatto della considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle peculiarità della transazione
controversa non ha rivelato errori manifesti di valutazione. Di conseguenza, la censura relativa all'illegittimità della decisione
impugnata a tal riguardo deve essere respinta.
2. Remunerazione adeguata per l'importo di DEM 3,4 miliardi del patrimonio della WfA che non può essere utilizzato come garanzia
per le operazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
338
[OSCURATO:PERSONA] osserva che la decisione impugnata è insufficientemente motivata per quanto riguarda la fissazione della remunerazione
adeguata al tasso dello 0,3% al netto delle imposte dei capitali propri destinati a garanzia di crediti che non possono essere
utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe possibile capire per quali ragioni la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione taluni fattori
─ in particolare l'importanza dell'importo in questione e la circostanza che le riserve speciali della WfA sono messe a disposizione
della [OSCURATO:PERSONA] per una durata illimitata ─ e come questi fattori siano stati presi in considerazione nel calcolo del tasso di
remunerazione adeguato adottato.
339
Inoltre, i ricorrenti contestano la fondatezza della decisione impugnata a questo riguardo. Essi sostengono che non doveva
essere pagata alcuna remunerazione relativa ai DEM 3,4 miliardi che non possono essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per ampliare
le sue attività. Essi ritengono che questa parte dell'apporto non dia alcun vantaggio economico a tale banca dato che, di
tale importo, DEM 1,5 miliardi costituiscono il capitale di garanzia per le operazioni della WfA e non per le operazioni della
[OSCURATO:PERSONA] e che il residuo, vale a dire DEM 1, 9 miliardi, nemmeno viene preso in considerazione dai creditori della banca, per
i quali conta solo la sua classificazione a lungo termine che non è stata cambiata dalla transazione controversa.
340
La convenuta ricorda di aver sufficientemente esposto al punto 221 della decisione impugnata come è arrivata al tasso dello
0,3% al netto delle tasse per determinare la remunerazione adeguata per il capitale non utilizzabile da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Essa osserva che il tasso dello 0,3% che, durante il procedimento formale di esame, è stato indicato dal governo tedesco come
remunerazione adeguata sulla garanzia bancaria per La [OSCURATO:PERSONA], è stata aumentata per prendere in considerazione le particolarità
del capitale, cioè l'importanza dell'importo e la messa a disposizione illimitata nel tempo e, poi, è stata portata ad un
valore al netto delle tasse.
341
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'importo di DEM 3,4 miliardi che non poteva essere utilizzato come garanzia per le operazioni
proprie della [OSCURATO:PERSONA] ha un'utilità economica per quest'ultima, poiché è indicato nel bilancio della [OSCURATO:PERSONA] come fondi propri
supplementari e aumenta, quindi la sua credibilità, costituendo una garanzia aggiuntiva per i creditori. Inoltre, essa contesta
l'argomento relativo all'importanza della classificazione di tale banca. Di conseguenza, essa ritiene che l'importo menzionato
doveva anche essere preso in considerazione per determinare la remunerazione adeguata per il trasferimento della WfA.
b) Giudizio del Tribunale
342
Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata su tale punto, in primo luogo, occorre osservare che, al punto
220 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i capitali in questione hanno un valore materiale per la [OSCURATO:PERSONA],
che la loro funzione economica può essere paragonata a quella di una cauzione o di una garanzia e che, per esporsi ad un rischio
di questo tipo, un investitore privato chiederebbe una remunerazione adeguata.
343
In secondo luogo, per quanto riguarda il tasso dello 0,3% della remunerazione, basta constatare che, come osservato dalla
[OSCURATO:PERSONA] al punto 221 della decisione impugnata, e come confermato dai ricorrenti in udienza, tale tasso era stato indicato
dal governo tedesco come remunerazione sulla garanzia bancaria conveniente per una banca come la [OSCURATO:PERSONA].
344
Si deve così concludere che la decisione impugnata, da un parte, ha chiaramente spiegato le ragioni che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA]
a ritenere che una remunerazione fosse giustificata per tali capitali e, dall'altra, ha fornito gli elementi che consentono
ai ricorrenti e al giudice comunitario di capire i motivi della scelta della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il calcolo della remunerazione
per i capitali di cui trattasi. La censura dei ricorrenti relativa ad un difetto di motivazione a tal riguardo deve quindi
essere respinta.
345
Quanto alla fondatezza di tale scelta, si deve rilevare che, poiché i capitali in questione hanno portato un vantaggio alla
[OSCURATO:PERSONA], aumentando la sua solvibilità, è giustificato osservare che un investitore privato avrebbe chiesto una remunerazione
per tali capitali. Per quanto riguarda il tasso applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente ribadire che quest'ultimo era stato
indicato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e che non ha alcuna importanza a tal riguardo che la [OSCURATO:PERSONA], per pervenirvi,
abbia ritenuto utile applicare allo stesso prima una maggiorazione e poi una diminuzione. Peraltro, i ricorrenti fanno valere
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non doveva pagare alcuna remunerazione in relazione ai capitali in questione, ma non spiegano perché
il tasso finale stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] per una remunerazione adeguata di tali capitali dovrebbe essere diversa.
346
Ciò premesso, non si può sostenere che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è viziata da un errore manifesto di valutazione per
quanto riguarda la remunerazione calcolata per l'importo di DEM 3,4 miliardi del patrimonio della WfA che non può essere utilizzato
come garanzia per le operazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la censura relativa all'illegittimità della decisione
impugnata a tal riguardo deve essere respinta.
3. Remunerazione adeguata per l'importo di DEM 2,5 miliardi del patrimonio della WfA che può essere utilizzato come garanzia
per le operazioni proprie della [OSCURATO:PERSONA]
347
I ricorrenti, sostenuti dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], fanno valere, in primo luogo, che questa remunerazione doveva
essere calcolata prendendo in considerazione il profilo di rischio specifico del patrimonio della WfA, che è paragonabile
a quello degli strumenti ibridi relativi ai fondi propri. In secondo luogo, essi sostengono che non era necessario aumentare
la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] affinché la transazione controversa non costituisse un aiuto
di Stato. In terzo luogo, essi sostengono che il tasso di rendimento finale del 9,3% chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] per tale importo
del patrimonio della WfA non è motivato per quanto riguarda alcuni dei suoi elementi e non è fondato da diversi punti di vista.
a) Paragonabilità del trasferimento del patrimonio della WfA a strumenti relativi ai fondi propri
Argomenti delle parti
348
La [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il profilo di rischio del patrimonio della WfA non è paragonabile a quello del capitale sociale, ma
a quello degli strumenti ibridi relativi ai fondi propri, come le partecipazioni passive, le
perpetual preferred shares (azioni privilegiate a durata indeterminata) e i titoli di partecipazione. La remunerazione adeguata per la transazione controversa
deve così essere calcolata non paragonando il trasferimento della WfA ad un aumento del capitale sociale, ma paragonandola
a tali strumenti ibridi e alle remunerazioni versate per gli stessi, i cui valori (tra il 9,3% e il 10,3%) sono diversi da
quello richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata come rendimento di base (12%). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la
fondatezza delle osservazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo nella decisione impugnata.
349
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta questo argomento facendo valere che, a causa delle particolarità del patrimonio
della WfA, il paragone con strumenti ibridi relativi ai fondi propri non costituisce una base appropriata per determinare
la remunerazione adeguata della transazione controversa. Essa spiega in cosa il patrimonio della WfA presenta numerose differenze
rispetto ad ognuno degli strumenti di paragone menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
350
La scelta della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda gli elementi di paragone per la fissazione di un tasso di remunerazione adeguato
della parte di patrimonio della WfA di cui trattasi non può essere qualificata come manifestamente erronea. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA],
ai punti 193-201 della decisione impugnata, spiega perché essa ritiene che le differenze tra gli strumenti ibridi e la transazione
controversa siano tali che il paragone della transazione controversa con tali strumenti ha solo un valore limitato. In particolare,
ha attirato l'attenzione sul fatto che gli strumenti ibridi fatti valere dai ricorrenti generalmente costituiscono solo una
piccola parte dei fondi propri di una banca, contrariamente agli attivi della WfA, che rappresentavano quasi la metà dei fondi
propri del nucleo originale della [OSCURATO:PERSONA].
351
Ciò premesso, poiché la paragonabilità del patrimonio della WfA con questi strumenti ibridi riguarda un campo di una certa
complessità economica, rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale, va osservato che, tenuto conto
dei limiti del controllo giurisdizionale di questo atto, l'esame della decisione impugnata a questo riguardo non ha rilevato
un errore manifesto di valutazione idoneo a mettere in discussione la sua legittimità.
b) Necessità di aumentare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]
Argomenti delle parti
352
La [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non era necessario aumentare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] affinché
la transazione controversa non costituisca un aiuto di Stato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] riceve una remunerazione adeguata per il patrimonio
della WfA.
353
[OSCURATO:PERSONA] concorda con l'affermazione di principio della [OSCURATO:PERSONA] e spiega di aver semplicemente dichiarato ai punti 182
e 184 della decisione impugnata che un tale aumento della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato
uno dei modi per ottenere un rendimento adeguato per l'apporto di capitali in questione, in mancanza del quale il [OSCURATO:PERSONA] doveva
ottenere una remunerazione adeguata in un altro modo.
Giudizio del Tribunale
354
Va osservato che questo argomento dei ricorrenti è senza fondamento. Infatti, i ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] concordano sul
fatto che non sarebbe stato necessario aumentare la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] affinché la
transazione controversa non costituisca un aiuto di Stato, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto una remunerazione adeguata per il patrimonio
della WfA. Resta così da determinare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la
remunerazione risultante dalla transazione controversa non fosse appropriata, in un contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha aumentato
la sua partecipazione nel capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA].
c) Sul tasso di rendimento finale del 9,3%
355
I ricorrenti fanno valere che il tasso di rendimento finale del 9,3% chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] come remunerazione adeguata
della transazione controversa non è motivato per quanto riguarda alcuni suoi elementi e non è fondato sotto diversi aspetti.
356
In primo luogo, i ricorrenti fanno valere un difetto di motivazione per quanto riguarda la fissazione al 12% del tasso di
rendimento di base al netto delle tasse ai fini del calcolo della remunerazione finale adeguata (in prosieguo: il
tasso di rendimento di base), e fanno valere che questo tasso è erroneo. In secondo luogo, sostengono che esiste un difetto di motivazione riguardante
la maggiorazione per rischi dell'1,5% applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel calcolare la remunerazione finale adeguata e sostengono
che tale maggiorazione non è giustificata.
i) Sul tasso del 12% di rendimento di base
Argomenti delle parti
357
I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non consente di conoscere i criteri all'origine della fissazione del
tasso di rendimento di base al 12% al netto delle imposte. Essi sostengono anche che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiedere
un tasso di questo importo.
358
In primo luogo, quanto al tipo di tasso di rendimento di base usato dalla [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti sottolineano che la decisione
impugnata è viziata da ambiguità riguardo alla questione se il tasso indicato corrisponda al rendimento dei fondi propri (Return
on equity; in prosieguo: il
RoE), o al rendimento dell'investimento (Return on Investment; in prosieguo: il
RoI), che sarebbero diversi. Essi ritengono anche che la decisione impugnata non consente di sapere perché la [OSCURATO:PERSONA] adotti
un rendimento atteso al netto delle imposte. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, benché nella sua difesa la [OSCURATO:PERSONA] abbia infine precisato
che il rendimento atteso da un investitore poteva essere solo un rendimento atteso
al netto delle tasse versate dall'impresa, anche se al
lordo delle tasse versate dall'investitore, questo aspetto non risulta chiaramente già dalla decisione impugnata.
359
A questo riguardo, i ricorrenti contestano la rilevanza a tale scopo dell'interpretazione data alla decisione impugnata dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso. La [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente basata nella sua
decisione su un rendimento al netto delle tasse emerge inoltre da un progetto della decisione impugnata e chiede al Tribunale
di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutte le versioni del progetto della decisione impugnata.
360
In secondo luogo, i ricorrenti, sostenuti dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] doveva prendere
in considerazione l'esistenza di un credito d'imposta derivante dal procedimento di compensazione relativo all'imposta sulle
società in vigore in [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della transazione controversa. Essi fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] equipara erroneamente
il rendimento al lordo delle tasse dell'investitore al rendimento al netto delle tasse pagate dall'impresa. Essi sostengono
che, poiché tale equiparazione non tiene conto delle conseguenze per gli interessati dal regime fiscale che è loro applicabile,
i risultati del paragone dei rendimenti effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sono deformati a svantaggio dei ricorrenti, circostanza
che falserebbe l'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato al caso di specie.
361
Essi sottolineano che, contrariamente ad altri investitori, quando il [OSCURATO:PERSONA] paga tasse sui dividendi non ha diritto ad un credito
d'imposta per detrarre il suo debito fiscale relativo all'imposta sul reddito l'importo corrispondente alle imposte sugli
utili già pagati da parte dell'impresa i cui dividendi il [OSCURATO:PERSONA] riceve. Per effetto di tale procedimento di compensazione,
il RoE al netto delle tasse versate dall'impresa differirebbe sempre dal RoI al lordo delle tasse dell'investitore, per un
importo almeno uguale a quello del credito d'imposta relativo all'imposta sulle società.
362
I ricorrenti concludono che per garantire la paragonabilità dei rendimenti, occorre attribuire agli investitori che non hanno
diritto a tale credito d'imposta, un credito fittizio. [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], avendo fissato un tasso di rendimento di base
del 12%, la [OSCURATO:PERSONA] doveva prendere in considerazione un credito d'imposta fittizio del 5,5% in quanto elemento del reddito
del [OSCURATO:PERSONA]. In alternativa, essa avrebbe potuto portare dal 12% al 6,45% il RoI al lordo delle tasse. Per il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
poteva chiedere solo un dividendo da distribuire del 6,48% al massimo.
363
Per quanto riguarda l'argomento del BdB e della convenuta secondo cui il procedimento di compensazione non si applica alla
remunerazione convenuta per il capitale della WfA, i ricorrenti sostengono che l'interesse delle loro osservazioni a questo
riguardo consiste nel confrontare l'impostazione della [OSCURATO:PERSONA] con la situazione fiscale di un investitore privato operante
in un'economia di mercato, che tale istituzione adotta come modello.
364
In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che vi è un difetto di motivazione della fissazione del valore del tasso di rendimento
di base usato dalla convenuta.
365
A questo riguardo i ricorrenti contestano la rilevanza degli elementi presi in considerazione al punto 209 della decisione
impugnata e osservano in particolare che, il semplice riferimento alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 maggio 1998, 98/490/CE,
concernente gli aiuti accordati dalla Francia al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (GU L 221, pag. 28), senza spiegazione per quanto
riguarda le similitudini esistenti tra le due cause, non può costituire una motivazione sufficiente.
366
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il difetto di motivazione della decisione impugnata è tanto più evidente in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si
basa esclusivamente, apparentemente per la prima volta in tale decisione, sui rendimenti futuri attesi chiedendo quindi un
rendimento minimo. Essa non farebbe ad esempio affidamento sui rendimenti offerti da imprese paragonabili, effettivamente
realizzati nel settore economicamente paragonabile dello Stato membro interessato. Orbene, le proiezioni per determinare i
rendimenti attesi e i parametri determinanti a questo riguardo non emergerebbero dai motivi della decisione. Inoltre, in risposta
alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa presente che, nonostante il fatto che i passaggi della decisione impugnata
citati dalla convenuta espongano effettivamente che sono principalmente i rendimenti attesi che guidano la scelta di un investitore
secondo quest'ultima, questi passaggi non comprendono le proiezioni e i parametri che un investitore prenderebbe in considerazione
a tale scopo.
367
La [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha trattato la questione quale sia il mercato in questione o il
settore interessato nell'ambito del quale ci si deve aspettare il rendimento medio sul quale essa ha basato la sua decisione, questione tuttavia
fondamentale per determinare in un procedimento disciplinato dalla legislazione in materia di aiuti il rendimento medio che
può essere offerto nell'ambito di un determinato ramo economico.
368
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, ancora, che la [OSCURATO:PERSONA] non avendo tenuto conto di alcuni argomenti essenziali dell'analisi e dei dati
e informazioni fatti valere dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a proposito del tasso di rendimento di base, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe offerto alcuna motivazione a questo riguardo (sentenza della Corte 28 aprile 1993, causa C-364/90, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2097, punti 44 e 45).
369
[OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che la decisione impugnata sia viziata da un difetto di motivazione riguardante il tasso
di rendimento di base del 12% al netto delle tasse e sostiene che questo tasso è fondato.
370
In primo luogo, la convenuta contesta l'affermazione secondo cui la decisione impugnata non è motivata per quanto riguarda
il tipo di tasso di rendimento di base che ha utilizzato.
371
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal BdB, contesta l'argomento secondo cui il credito d'imposta risultante dal
procedimento di compensazione deve essere preso in considerazione come un elemento della remunerazione dell'investitore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale credito d'imposta sia diretto solo a compensare la perdita che risulterebbe da una doppia imposizione.
Essa contesta anche la fondatezza delle osservazioni relative al settore fiscale fatte dai ricorrenti a questo riguardo e
spiega perché i calcoli del carico fiscale non possono essere presi in considerazione globalmente per determinare il rendimento
medio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
372
Il BdB e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere inoltre che il procedimento di imputazione dell'imposta sulle società non si applica
assolutamente alla remunerazione convenuta per il capitale della WfA, poiché questa remunerazione è fissa mentre tale procedimento
si applica in [OSCURATO:PERSONA] solo quando l'investitore riceve dall'impresa un indennizzo in forma di partecipazione agli utili.
373
In terzo luogo, per quanto riguarda il difetto di motivazione del valore del tasso di rendimento di base usato dalla convenuta,
essa sottolinea che, al punto 209 della decisione impugnata, ha espressamente menzionato le basi del calcolo del tasso in
questione, cioè la propria esperienza, diverse dichiarazioni e studi di banche d'investimento e di società di consulenza su
rendimenti reali e attesi dei capitali propri e degli investimenti, le prese di posizione comunicate dalle parti interessate
nonché una decisione precedente della [OSCURATO:PERSONA] relativa a capitali messi a disposizione di una banca pubblica da uno Stato.
374
[OSCURATO:PERSONA] sostenuta dal BdB, fa valere che le spiegazioni a questo riguardo contenute nei punti 206-209 della decisione
impugnata devono essere lette nella loro coerenza sistematica e, soprattutto, nel contesto degli scambi multipli che hanno
avuto a questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] e i partecipanti al procedimento amministrativo e tenendo conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
ha fatto riferimento a criteri che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva in quanto operatore economico del settore.
375
La convenuta sostiene che la giurisprudenza non le impone di fornire ai ricorrenti un elenco dettagliato dei metodi e delle
fonti d'informazione, o un'esposizione del ragionamento matematico seguito nel caso preciso, indicando l'insieme degli elementi
di calcolo utilizzati (sentenze della Corte 9 novembre 1995, causa C-466/93, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I-3799, punto 16; 29 febbraio 1996, causa C-122/94, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-881, punto 29, e 12 novembre 1998,
causa C-352/96, Italia/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6937, punto 41).
376
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che nel contesto dell'applicazione del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato,
essa ha acquisito un'esperienza rilevante sulle questioni relative agli apporti di capitali da parte dei poteri pubblici,
ai rendimenti attesi dagli investitori e alle transazioni relative a capitali nel settore dei servizi finanziari. [OSCURATO:PERSONA]
ricorda, da una parte, di aver preso in considerazione nella decisione impugnata le considerazioni esposte nello studio della
[OSCURATO:PERSONA] che servono, quindi, a motivare questa decisione, e dall'altra parte, di avere preso in considerazione documenti
presentati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], come provato dall'esposizione dettagliata relativa alla relazione della
[OSCURATO:PERSONA].
377
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata si riferisce alla decisione 98/490 relativa al [OSCURATO:PERSONA] solo in
quanto questa costituisce un esempio che dimostra che anche analisi approfondite del settore bancario europeo e l'applicazione
del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato hanno permesso di constatare che il rendimento atteso per
un investimento in una banca deve essere fissato al 12%. Essa chiarisce di non aver trasposto semplicemente il valore del
tasso menzionato nella decisione 98/490 e di non essersi riferita allo stesso per sottolineare il carattere adeguato del tasso
di remunerazione adottato nella decisione impugnata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la rilevanza del riferimento fatto dalla
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], citata, sottolineando che nel presente caso di specie
il tasso di rendimento utilizzato nella decisione 98/490 era solo una delle fonti d'informazione alle quali si è riferita
la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale tasso non serviva ad esaminare se l'investimento costituiva un aiuto, come nella decisione oggetto
della sentenza Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], citata, ma serviva solo a stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] dopo il risanamento era redditizio.
378
Per quanto riguarda il calcolo del rendimento minimo atteso al tasso di base del 12% al netto delle tasse versate dalla società
che, nel 1991, un investitore si aspettava dal suo capitale, emergerebbe dal punto 209 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata sul rendimento medio ottenuto nel settore bancario, poiché
in pratica le società devono convincere gli investitori che almeno saranno in grado di generare dei redditi medi sul capitale
apportato. In tale contesto, se
una società non può soddisfare [queste] aspettative di almeno un rendimento medio, l'investitore deciderà di investire in
un'altra società con migliori prospettive.
379
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, sulla base dei documenti il cui contenuto è specificato nella decisione impugnata, i ricorrenti
potevano capire il motivo della fissazione del rendimento minimo atteso al 12% al netto delle tasse che l'impresa deve versare.
Essa aggiunge che questo valore non si discostava dai valori proposti nella relazione della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva ordinato.
380
La convenuta rigetta anche la critica del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione il rendimento reale
di imprese paragonabili, ma si è riferita, per la prima volta nella sua prassi, al rendimento futuro atteso, deducendo un
rendimento minimo, senza aver indicato le proiezioni che dovevano essere effettuate e i parametri essenziali usati a tale
scopo. Essa ammette di avere preso in considerazione essenzialmente il rendimento atteso, poiché è quest'ultimo che guida
la scelta di un investitore, ma fa valere di aver esposto in dettaglio questo elemento (v., ad esempio, i punti 162, 167,
171, 208 e 209, della decisione impugnata).
381
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] nega di non aver preso in considerazione argomenti essenziali avanzati dalla Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA]. Dalla decisione impugnata emergerebbe che essa ha esaminato molto dettagliatamente e approfonditamente tutte le
affermazioni e gli argomenti essenziali degli interessati (v., in particolare, i punti 121-138 della decisione).
Giudizio del Tribunale
382
In primo luogo, per quanto riguarda la motivazione della scelta, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un tasso di rendimento di
base calcolato al netto delle tasse, va sottolineato che la remunerazione effettivamente versata dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] corrisponde
ad un rendimento al netto delle tasse dell'impresa, ma al lordo delle tasse dell'investitore. La remunerazione reale pagata
annualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata dello 0,6% al netto delle tasse dovute dall'impresa o dell'1,1% al lordo delle tasse dovute
da questa.
383
Orbene, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l'elemento di aiuto con riferimento alla remunerazione del [OSCURATO:PERSONA] al netto
delle tasse dovute dall'impresa prevista dalla transazione controversa, che essa ha paragonato con la remunerazione che ha
ritenuto adeguata per questa transazione. Tale constatazione risulta, innanzi tutto, dalla tabella n. 7 della decisione impugnata
(punto 232), che effettua la sottrazione della
remunerazione effettiva (dopo le tasse) al
totale della remunerazione conforme al mercato, nonché alla precisazione secondo la quale il tasso in questione corrisponde alla
remunerazione minima attesa (...) del 12% dopo le tasse, usata al punto 209 della decisione impugnata. Essa risulta anche dal punto 69 e dall'ultima frase del punto 121 della decisione
impugnata.
384
[OSCURATO:PERSONA], se la remunerazione reale stabilita dalle parti della transazione controversa, che serve da base per il paragone fatto
dalla [OSCURATO:PERSONA], corrisponde ad un rendimento al netto delle tasse dovute dall'impresa e al lordo delle tasse dovute dall'investitore,
allora, la remunerazione adeguata calcolata dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva solo corrispondere allo stesso tipo di rendimento per
servire da base di calcolo dell'elemento dell'aiuto. Si tratta di un fattore che i ricorrenti e la Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] non potevano ignorare, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non solo ha spiegato la sua posizione in termini teorici ma, di conseguenza,
ha anche calcolato gli importi precisi dell'aiuto da restituire dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo lo stesso criterio.
385
Inoltre, nel contesto della decisione, anche il riferimento fatto nella sua nota n. 45 alle
remunerazioni nette è rilevante a tale scopo. Il fatto che la nozione
remunerazioni nette debba essere intesa come il rendimento al netto delle tasse dovute dall'impresa, ma al lordo delle tasse dovute dall'investitore
deriva logicamente dall'impiego di questa nozione nel contesto dell'analisi fatta nella decisione impugnata. Infatti, tale
decisione analizza la transazione controversa dal punto di vista di un investitore privato per il quale il rendimento da prendere
in considerazione per scegliere il suo investimento è il rendimento al netto delle tasse dovute dall'impresa.
386
In conclusione, va considerato che i termini stessi della decisione impugnata consentono ai ricorrenti e alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] di comprendere che il tasso di rendimento di base usato dalla [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento ad un rendimento al netto
delle tasse dovute dall'impresa, ma al lordo delle tasse dovute dall'investitore. L'argomento dei ricorrenti relativo ad un
difetto di motivazione del fatto che tale tasso è al netto delle tasse deve, quindi, essere respinto.
387
A questo riguardo, occorre anche respingere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a far ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre tutte
le versioni del progetto della decisione impugnata per verificare qual è il tipo di tasso di rendimento di base usato dalla
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti esse non presentano alcun aspetto decisivo per il controllo di legittimità che il giudice comunitario
deve effettuare, una volta che l'analisi del testo della decisione impugnata è sufficiente a verificare se l'obbligo di motivazione
sia stato soddisfatto dalla [OSCURATO:PERSONA] a questo riguardo (v. la giurisprudenza citata supra al punto 92).
388
In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento di merito relativo al procedimento di compensazione relativo all'imposta
sulle società in vigore in [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della transazione controversa (in prosieguo: il
procedimento di credito d'imposta), occorre determinare se il credito d'imposta che risulta da tale procedimento debba essere preso in considerazione come
un elemento della remunerazione dell'investitore, nell'ambito del calcolo della remunerazione adeguata per la transazione
controversa.
389
Essenzialmente, questo procedimento si caratterizza per il fatto che, per evitare una doppia imposizione degli utili delle
società, in un primo tempo, ai fini della determinazione del reddito imponibile di ogni investitore, l'importo pagato dall'impresa
a titolo di imposta sugli utili delle società viene imputato all'azionista, proporzionalmente al capitale sociale che detiene,
in quanto reddito, aggiungendosi in tal modo all'importo dei dividendi effettivamente ricevuti da quest'ultimo. L'imposta
sul reddito che deve pagare l'investitore è quindi calcolata in relazione alla somma che risulta da questa addizione, ma l'investitore
beneficia, al momento della liquidazione del debito fiscale, di un credito d'imposta corrispondente alla somma pagata dall'impresa
a titolo di imposta sugli utili delle società, proporzionalmente al capitale sociale che detiene, che è quindi dedotta dal
debito fiscale dell'investitore.
390
I ricorrenti fanno valere che i risultati del paragone dei rendimenti effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] sono deformati a loro svantaggio
e in contraddizione col principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, a causa della mancata presa in considerazione
del credito d'imposta come parte del rendimento dell'investitore.
391
Nella fattispecie, occorre innanzi tutto sottolineare che, come è appena stato spiegato (v. supra, punto 386), risulta dai
termini stessi della decisione impugnata che il tipo di tasso di rendimento usato dalla [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad un rendimento
al netto delle tasse dovute dall'impresa, ma al lordo delle tasse dovute dall'investitore, che si riferisce quindi solo ai
dividendi effettivamente versati a quest'ultimo. Il rendimento usato dalla [OSCURATO:PERSONA] come base di partenza per il suo calcolo
non include quindi il credito d'imposta di cui un investitore privato avrebbe potuto beneficiare all'epoca della transazione
controversa.
392
Tale scelta della [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata manifestamente erronea. Contrariamente a quanto accade per gli investitori
privati, il procedimento del credito d'imposta non si applica al [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il procedimento del credito d'imposta è diretto
solo a compensare un'eventuale doppia imposizione degli utili delle società. Orbene, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non è soggetto all'imposta
sui dividendi che esso riceve dalla [OSCURATO:PERSONA], tali dividendi non sono quindi soggetti ad una doppia imposizione.
393
Ciò premesso, il fatto che il credito d'imposta non sia stato preso in considerazione per determinare la remunerazione adeguata
per l'investimento del [OSCURATO:PERSONA] non è idoneo a deformare il paragone effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, l'argomento
dei ricorrenti a tal riguardo deve essere respinto.
394
In terzo luogo, per quanto riguarda la motivazione del valore del tasso di rendimento di base usato dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre
ricordare che il solo riferimento contenuto a questo riguardo nella decisione impugnata figura al punto 209 che recita come
segue: [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, accanto alla sua esperienza, diverse dichiarazioni e studi di banche di investimento
e consulenti economici sulle cifre del rendimento atteso e generato sul capitale e gli investimenti, nonché le dichiarazioni
presentate dalle diverse parti in causa. Sulla base di queste informazioni, della sua esperienza, delle statistiche di mercato
e delle decisioni prese in passato sul capitale fornito dallo Stato, la [OSCURATO:PERSONA] prende come base delle sue considerazioni
una remunerazione minima attesa per questo investimento con carattere patrimoniale al momento del trasferimento del 12% dopo
le tasse (...).
395
In primo luogo, occorre constatare che, in sé stesso il testo della decisione impugnata non permette di comprendere i fatti
e le considerazioni che rivestono un'importanza essenziale nella scelta effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata
sul valore del tasso di rendimento di base per calcolare la remunerazione adeguata. Infatti, nella decisione impugnata, la
decisione si limita ad elencare le fonti d'informazione sulle quali ha basato la sua scelta, ma non riprende il loro contenuto
in modo da spiegare in che misura e riguardo a quali considerazioni essa ha tenuto conto di queste fonti per adottare la sua
decisione.
396
In secondo luogo, va osservato che i riferimenti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] non consentono nemmeno di capire la sua scelta a
questo riguardo. Infatti, per quanto riguarda le
dichiarazioni e studi di banche di investimento e consulenti economici, nonché
le dichiarazioni presentate dalle diverse parti in causa, occorre osservare che un tale riferimento generale a documenti e dichiarazioni, che proponevano analisi opposte, con risultati
diversi, non può essere considerato adatto a fornire una spiegazione dei motivi della scelta della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si
deve sottolineare che la relazione della [OSCURATO:PERSONA], che si avvicinava di più al valore del tasso di rendimento di base
usato dalla [OSCURATO:PERSONA], è stato comunicato ai ricorrenti e alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] solo subito prima della fase
orale del procedimento orale nelle presenti cause.
397
Quanto all'
esperienza della [OSCURATO:PERSONA], va osservato che un tale riferimento non fornisce le giustificazioni della misura adottata in modo da
consentire al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità e agli interessati di difendere i loro diritti.
398
Per quanto riguarda le
decisioni prese in passato sul capitale fornito dallo Stato della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale constata che il solo riferimento preciso fatto dalla convenuta nella decisione impugnata
è quello relativo alla decisione 98/490 relativa al [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], questa causa
costituisce solo un esempio che rafforzava la posizione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la fissazione del tasso di rendimento
di base nella fattispecie. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non spiega per nulla nella decisione impugnata quale sarebbe la rilevanza
nel caso di specie del rendimento chiesto in un altro contesto.
399
In terzo luogo, si deve analizzare l'argomento della convenuta secondo cui i ricorrenti e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
avrebbero potuto capire la scelta della [OSCURATO:PERSONA] in ragione della loro partecipazione al procedimento amministrativo e
delle conoscenze della [OSCURATO:PERSONA] come operatore economico del settore. A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che
la scelta del valore del tasso di rendimento di base che essa ha utilizzato poteva comprendersi nel contesto di diversi studi
scambiati durante il procedimento amministrativo e, in particolare, che questo tasso non si allontanava dal valore menzionato
nella relazione della [OSCURATO:PERSONA] fornita dalla [OSCURATO:PERSONA].
400
Tuttavia, si deve considerare che il fatto che i ricorrenti abbiano partecipato al procedimento, o che la [OSCURATO:PERSONA] sia un operatore
economico del settore considerato, non implica nel caso di specie che essi siano in grado di conoscere i motivi alla base
della scelta della [OSCURATO:PERSONA] del valore del tasso di rendimento di base usato. Allo stesso modo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
fornito una relazione che menzionava un tasso di rendimento paragonabile a quello della [OSCURATO:PERSONA] non basta di per sé a
ritenere che la decisione impugnata sia motivata a questo riguardo. Infatti, la semplice esistenza di tale relazione, che
adottava un'impostazione analitica e proponeva una remunerazione finale entrambe diverse da quelle della decisione impugnata,
e il cui contenuto non è per nulla riportato in questa decisione, non può dispensare la [OSCURATO:PERSONA] dal motivare il valore
del tasso che essa ha utilizzato.
401
In quarto luogo, quanto all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che la giurisprudenza non la obbliga a fornire ai
ricorrenti un elenco dettagliato dei metodi e delle fonti d'informazione, nonché un'esposizione del ragionamento matematico
seguito nel caso preciso, va precisato che tale affermazione è esatta, ma che, poiché non è in causa un tale requisito, la
giurisprudenza citata non può basare la sufficienza della motivazione della decisione impugnata con riferimento al valore
del tasso di rendimento qui in questione.
402
Infatti, ciò che può essere contestato alla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata non è l'assenza di descrizione esaustiva
del ragionamento matematico seguito nel caso di specie, ma, semplicemente, la mancata precisazione delle considerazioni essenziali
che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a scegliere il valore del tasso di rendimento in questione.
403
Infine, occorre sottolineare che, nella fattispecie, l'obbligo di motivazione riveste un'importanza tanto più fondamentale
in quanto il valore del tasso di rendimento di base chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva un elemento centrale del calcolo
della remunerazione adeguata della transazione controversa, effettuato nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore
privato.
404
Da quanto precede emerge che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti dell'art. 253 CE per quanto
riguarda la fissazione al 12% del valore del tasso di rendimento di base usato nel calcolo della remunerazione adeguata. La
censura dei ricorrenti relativa ad un difetto di motivazione a questo riguardo deve dunque essere accolta.
405
Di conseguenza, il Tribunale non può pronunciarsi sui diversi argomenti che contestano la fondatezza della decisione impugnata
in relazione al valore di questo tasso.
ii) Sulla maggiorazione per rischi dell'1,5%
Argomenti delle parti
406
I ricorrenti sostengono che la motivazione della fissazione del tasso di maggiorazione per rischi all'1,5% non è sufficiente.
La decisione si limiterebbe a rinviare alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] e non spiegherebbe l'interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA]
ha fatto di questa relazione. La decisione non spiegherebbe nemmeno perché, per quanto riguarda la forcella dei tassi indicata
dalla [OSCURATO:PERSONA] come giustificata alla nota n. 49 di tale decisione, occorrerebbe considerare il valore medio di tale forcella
come valore minimo. Inoltre, i ricorrenti contestano la rilevanza della lettera della [OSCURATO:PERSONA] riguardante l'impresa Sidmar
menzionata alla nota n. 48 della decisione impugnata per quanto riguarda la fissazione del tasso di maggiorazione. A questo
riguardo essi affermano di non aver avuto conoscenza di tale lettera prima del presente procedimento contenzioso e contestano
la rilevanza del suo contenuto per la fattispecie.
407
I ricorrenti contestano anche la fondatezza delle ragioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire una maggiorazione del
tasso di base della remunerazione adeguata. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di
comunicare il nome della banca americana nonché le circostanze concrete dell'apporto di capitali ai quali essa si riferisce
nella nota n. 47 della decisione impugnata.
408
[OSCURATO:PERSONA] sostenuta dalla BdB, contesta l'esistenza di un difetto di motivazione e sostiene la fondatezza della sua decisione
a questo riguardo.
409
Essa sostiene di aver esposto in dettaglio, ai punti 210 e 215 della decisione impugnata, i fattori da prendere in considerazione
nella determinazione del tasso dell'1,5% di maggiorazione relativo ai rischi, nonché la loro importanza e la loro incidenza
sulla remunerazione che un investitore operante in un'economia di mercato chiederebbe per il suo apporto di capitali. Essa
ritiene che il fatto di aver optato per il valore medio a partire dai due valori estremi indicati dal suo esperto è immediatamente
comprensibile, tenuto conto delle considerazioni esposte nella decisione impugnata. La convenuta sostiene anche che i fattori
che richiedono l'applicazione di una maggiorazione costituiscono anche i parametri per determinare il tasso di questa maggiorazione
e che, poiché non esiste un modello matematico che consenta di calcolare il tasso preciso di maggiorazione, la [OSCURATO:PERSONA]
deve ricorrere al suo potere discrezionale.
410
La convenuta fa valere anche che, poiché essa ha effettuato tutti i suoi calcoli per determinare la remunerazione adeguata
sulla base dei valori al netto delle tasse, è logico che la maggiorazione per rischi dell'1,5% sia, anch'essa, obbligatoriamente
un valore al netto delle tasse dovute dall'impresa.
411
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella decisione impugnata, nella nota a piè di pagina n. 48 di quest'ultima, essa
ha rinviato ad una lettera riguardante l'impresa Sidmar che, il 25 luglio 1984, era stata inviata allo Stato belga. Essa dichiara
che in tale lettera viene esposto che, a causa del fatto che azioni senza diritto di voto dovrebbero apportare un dividendo
preferenziale superiore al livello normale, qualsiasi apporto di capitale senza diritto di voto giustifica una maggiorazione
del 2%. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, durante il procedimento amministrativo, essa ha informato i ricorrenti della sua prassi
decisionale che è stata seguita nella decisione impugnata. Essa conclude che con riferimento al tasso esiguo applicato, al
rinvio alla lettera menzionata e alle discussioni dettagliate riguardanti le condizioni di cui occorreva tenere conto, investitori
esperti come la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] potevano capire senza difficoltà la decisione della [OSCURATO:PERSONA] anche senza precisazione,
da parte di quest'ultima, della via che aveva seguito.
412
Infine, essa fa valere la giurisprudenza citata supra al punto 375 a sostegno della sua posizione sulla motivazione della
decisione impugnata riguardo alla maggiorazione in questione.
Giudizio del Tribunale
413
Per quanto riguarda la motivazione della maggiorazione dell'1,5% del rendimento di base, si deve constatare che i punti 210
e 215 della decisione impugnata espongono i motivi che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA] a stimare che il tasso di rendimento di
base doveva essere oggetto di una maggiorazione. Inoltre, si deve considerare che la motivazione del fatto che il tasso di
maggiorazione era un tasso al netto delle imposte discende logicamente dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva calcolato anche
un tasso di rendimento di base al netto delle imposte.
414
Tuttavia, per quanto riguarda la motivazione del valore del tasso di maggiorazione stesso, occorre osservare che la nota a
piè di pagina n. 49 della decisione impugnata fa riferimento alla relazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale nota si limita ad
esporre che questa relazione, presentata come uno
studio degli esperti esterni della [OSCURATO:PERSONA],
sottolinea che un investitore in un'economia di mercato si sarebbe aspettato che venisse pagato un premio per ognuna di queste
caratteristiche [menzionate nel testo della decisione] e propone per tutti e tre questi aspetti complessivamente un premio
dall'1 al 2%.
415
Inoltre, la nota n. 48 della stessa decisione dichiara: Questo principio che le azioni senza diritto di voto fornirebbero un dividendo preferenziale al di sopra del livello normale
è stato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] già in decisioni passate (v. ad esempio una lettera della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato belga
del 25 luglio 1984 concernente l'impresa Sidmar).
416
Orbene, è evidente che il testo della decisione impugnata non consente di comprendere in modo chiaro il ragionamento della
convenuta riguardante la sua scelta del valore del tasso di maggiorazione applicato nella fattispecie. Inoltre, prima del
procedimento contenzioso, i ricorrenti non hanno avuto accesso né alla relazione della [OSCURATO:PERSONA], né alla lettera relativa
all'impresa Sidmar, che esse hanno potuto consultare solo appena prima della fase orale del procedimento delle presenti cause.
Peraltro, questa lettera, datata luglio 1984, riguarda un'impresa siderurgica belga e non è possibile capire perché un ragionamento
usato per tale impresa a quell'epoca poteva essere applicato alla transazione controversa.
417
Per quanto riguarda l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla giurisprudenza citata supra al punto 375, esso va respinto
per gli stessi motivi che sono stati menzionati supra ai punti 401 e 402. Inoltre, il grado di motivazione che tale giurisprudenza
richiede non è stato raggiunto nel presente caso di specie per quanto riguarda la fissazione del tasso di maggiorazione.
418
Deriva da quanto precede che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa i requisiti dell'art. 253 CE per quanto
riguarda il tasso di maggiorazione dell'1,5% del tasso di rendimento di base usato per calcolare la remunerazione adeguata.
La censura dei ricorrenti relativa ad un difetto di motivazione a questo riguardo deve quindi essere accolta.
419
Di conseguenza, il Tribunale non è in grado di pronunciarsi sugli argomenti relativi alla fondatezza della decisione impugnata
riguardo a tale punto. Alla luce di ciò, non è più necessario statuire sulla domanda della ricorrente nella causa T-228/99
diretta a far ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicare il nome della banca americana nonché le circostanze concrete dell'apporto
di capitale alle quali essa si riferisce nella nota n. 47 della decisione impugnata.
VI ─
Conclusioni
420
L'esame di tutti i motivi avanzati, nelle presenti controversie, ha reso evidente che la decisione impugnata è viziata da
difetto di motivazione su due elementi che sono stati utilizzati per il calcolo della remunerazione adeguata della transazione
controversa, relativi, rispettivamente, al valore del tasso di rendimento di base del 12% e al valore del tasso di maggiorazione
dell'1,5% di tale tasso di rendimento di base (v. supra, punti 394-404 e 414-418). Il Tribunale afferma che tali due elementi
sono di un'importanza essenziale nell'economia generale della decisione impugnata. Di conseguenza, si deve pronunciare l'annullamento
di tale decisione.
Sulle spese
421
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Poiché è rimasta soccombente e le ricorrenti ne hanno fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata, oltre
che alle proprie spese, alla rifusione delle spese sostenute dalle ricorrenti.
422
Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Poiché il BdB, parte interveniente, è rimasto soccombente nelle sue conclusioni, esso sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 luglio 1999, 2000/392/CE, relativa alla misura alla quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] ─ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), è annullata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le spese dei ricorrenti, nonché le proprie spese.
3)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e il Bundesverband deutscher Banken eV (BdB) sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R.M. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il tedesco.