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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00225/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare con rinvio la sentenza; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 11 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 18 novembre 2011.

L'imputato, secondo la pubblica accusa, nella sua qualità di amministratore unico, avrebbe posto in essere le seguenti operazioni distrattive: avrebbe sottratto euro 360.000,00, mediante reiterati prelevamenti di somme di denaro; avrebbe omesso di riscuotere crediti per euro 490.090,00; avrebbe svalutato in bilancio il valore di materie prime e semi-lavorati; avrebbe simulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", alla quale venivano cedute materie prime, semilavorati e macchinari per euro 1.020.000,00 e materiale vario per euro 42.000,00, senza mai riceverne i corrispel:tivi, e nei confronti della quale rimanevano insoluti i canoni di affitto del ramo d'azienda per euro 781.000,00, continuando la fallita a sostenere i costi di affitto per lo stabilimento per euro 123.950,00.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la sentenza dovrebbe essere annullata per violazione dell'art.525 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado sarebbe stata deliberata da un collegio in composizione diversa rispetto a quella che aveva assunto le prove.

Al riguardo rappresenta che, all'udienza nella quale si era proceduto alla rinnovazione del dibattimento, la difesa si era opposta alla lettura delle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento.

Il "nuovo" collegio giudicante, però, aveva rigettato l'opposizione e aveva dichiarato utilizzabile per la decisione la testimonianza del curatore.

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine alla prima censura mossa con l'atto di appello, con la quale la difesa aveva rappresentato che, dall'anno 2000, la Banca di Roma, creditrice della società, aveva "scientificamente" posto in essere un preciso pano per tutelare esclusivamente i propri interessi «in danno della continuità aziendale e a discapito dell'intero gruppo sociale, che veniva sostanzialmente drenato fino all'inverosimile, con la chiusura di tutte le linee di credito e con il totale assorbimento degli incassi che la società produceva».

La Corte di appello non avrebbe poi considerato che le operazioni tra "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la "[OSCURATO:SOCIETA]." andrebbero valutate come operazioni infragruppo.

Con specifico riferimento al mancato incasso dei canoni di fitto, il ricorrente evidenzia che esso trovava giustificazione nel rilevante debito accumulato con l'Agenzia delle Entrate e nel conseguente pignoramento di tutti i beni e dei conti correnti che la società aveva subito.

Rappresenta ancora che le somme esigue percepite dal Casartelli erano state iscritte in contabilità come crediti nei confronti dell'amministratore ed erano compatibili con la sua funzione.

Gli elementi esposti, a parere del ricorrente, dovrebbero rendere evidente che le condotte specificamente contestate al Casartelli non erano supportate da una volontà distrattiva, in quanto poste in essere in esecuzione della volontà del creditore dominante, e, conseguentemente, dovrebbero essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'art. 217 legge fall.

2.3. Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo e che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo è infondato.

Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata posta una questione di carattere processuale), invero, emerge che il nuovo collegio aveva correttamente esercitato i suoi poteri di valutazione, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'escussione del curatore, con provvedimento esaurientemente motivato (cfr. il verbale dell'udienza del 9 gennaio 2020).

Al riguardo, va ribadito che «L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Esso, invero, risulta privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato.

La Corte di appello, invero, da un lato, ha rappresentato che gli argomenti difensivi non trovavano alcuna rispondenza nella documentazione in atti e, dall'altro, che erano poco conferenti rispetto a dati oggettivi, come quello della mancata riscossione dei corrispettivi per la dismissione di semilavorati, materie prime, macchinari e attrezzature; mancata riscossione che avveniva mentre la fallita continuava a sopportare gli oneri del contratto di affitto dei locali ove aveva sede l'azienda.

Ha rilevato, poi, che la circostanza del pignoramento dei conti correnti della fallita oltre a non esser documentata, non impediva l'accredito sul conto corrente della società delle somme che la "Kam contri3ct s.r.l." doveva versare a titolo di canone di affitto.

Con particolare riferimento alle somme di denaro distratte, ha posto in rilievo che l'imputato aveva effettuato prelievi non solo in suo favore ma anche in favore dei soci, in un momento in cui la situazione debitoria della fallita era già allarmante e non vi erano ragioni per consentire ai soci di disporre delle risorse della società.

La malafede dell'imputato era resa evidente dal fatto che i crediti nei confronti di amministratori e soci erano stati dichiarati inesigibili senza che alcuna azione fosse stata esperita per tentare di recuperare le somme elargite.

Sotto altro profilo, il motivo si presenta anche intrinsecarnente generico non avendo il ricorrente dimostrato in che modo la presunta ingerenza della "Banca di Roma" avrebbe concretamente inciso rispetto alle condotte distrattive da lui poste in essere e, cioè, rispetto ai prelievi ingiustificati, alla mancata riscossione dei corrispettivi, ecc.

Quanto, infine, al rilievo che si tratterebbe di operazioni infragruppo, va ricordato che «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702).

Ebbene, nel caso specifico, il ricorrente non ha alcun modo dimostrato lo specifico vantaggio compensativo derivato alla fallita dalle condotte distrattive.1.3.

Il terzo motivo è inammissibile, perché pone questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Va, poi, ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. per., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/202C), Rv. 279838).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il secondo motivo di ricorso e annullare con rinvio la sentenza; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 11 22 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Latina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 18 novembre 2011. L'imputato, secondo la pubblica accusa, nella sua qualità di amministratore unico, avrebbe posto in essere le seguenti operazioni distrattive: avrebbe sottratto euro 360.000,00, mediante reiterati prelevamenti di somme di denaro; avrebbe omesso di riscuotere crediti per euro 490.090,00; avrebbe svalutato in bilancio il valore di materie prime e semi-lavorati; avrebbe simulato un contratto di affitto di ramo d'azienda con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", alla quale venivano cedute materie prime, semilavorati e macchinari per euro 1.020.000,00 e materiale vario per euro 42.000,00, senza mai riceverne i corrispel:tivi, e nei confronti della quale rimanevano insoluti i canoni di affitto del ramo d'azienda per euro 781.000,00, continuando la fallita a sostenere i costi di affitto per lo stabilimento per euro 123.950,00. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la sentenza dovrebbe essere annullata per violazione dell'art.525 cod. proc. pen., in quanto la sentenza di primo grado sarebbe stata deliberata da un collegio in composizione diversa rispetto a quella che aveva assunto le prove. Al riguardo rappresenta che, all'udienza nella quale si era proceduto alla rinnovazione del dibattimento, la difesa si era opposta alla lettura delle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento. Il "nuovo" collegio giudicante, però, aveva rigettato l'opposizione e aveva dichiarato utilizzabile per la decisione la testimonianza del curatore. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine alla prima censura mossa con l'atto di appello, con la quale la difesa aveva rappresentato che, dall'anno 2000, la Banca di Roma, creditrice della società, aveva "scientificamente" posto in essere un preciso pano per tutelare esclusivamente i propri interessi «in danno della continuità aziendale e a discapito dell'intero gruppo sociale, che veniva sostanzialmente drenato fino all'inverosimile, con la chiusura di tutte le linee di credito e con il totale assorbimento degli incassi che la società produceva». La Corte di appello non avrebbe poi considerato che le operazioni tra "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e la "[OSCURATO:SOCIETA]." andrebbero valutate come operazioni infragruppo. Con specifico riferimento al mancato incasso dei canoni di fitto, il ricorrente evidenzia che esso trovava giustificazione nel rilevante debito accumulato con l'Agenzia delle Entrate e nel conseguente pignoramento di tutti i beni e dei conti correnti che la società aveva subito. Rappresenta ancora che le somme esigue percepite dal Casartelli erano state iscritte in contabilità come crediti nei confronti dell'amministratore ed erano compatibili con la sua funzione. Gli elementi esposti, a parere del ricorrente, dovrebbero rendere evidente che le condotte specificamente contestate al Casartelli non erano supportate da una volontà distrattiva, in quanto poste in essere in esecuzione della volontà del creditore dominante, e, conseguentemente, dovrebbero essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'art. 217 legge fall. 2.3. Con un terzo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale. Sostiene che il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo e che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Dagli atti (il cui esame è consentito, essendo stata posta una questione di carattere processuale), invero, emerge che il nuovo collegio aveva correttamente esercitato i suoi poteri di valutazione, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'escussione del curatore, con provvedimento esaurientemente motivato (cfr. il verbale dell'udienza del 9 gennaio 2020). Al riguardo, va ribadito che «L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Esso, invero, risulta privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2, 3 e 4 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato. La Corte di appello, invero, da un lato, ha rappresentato che gli argomenti difensivi non trovavano alcuna rispondenza nella documentazione in atti e, dall'altro, che erano poco conferenti rispetto a dati oggettivi, come quello della mancata riscossione dei corrispettivi per la dismissione di semilavorati, materie prime, macchinari e attrezzature; mancata riscossione che avveniva mentre la fallita continuava a sopportare gli oneri del contratto di affitto dei locali ove aveva sede l'azienda. Ha rilevato, poi, che la circostanza del pignoramento dei conti correnti della fallita oltre a non esser documentata, non impediva l'accredito sul conto corrente della società delle somme che la "Kam contri3ct s.r.l." doveva versare a titolo di canone di affitto. Con particolare riferimento alle somme di denaro distratte, ha posto in rilievo che l'imputato aveva effettuato prelievi non solo in suo favore ma anche in favore dei soci, in un momento in cui la situazione debitoria della fallita era già allarmante e non vi erano ragioni per consentire ai soci di disporre delle risorse della società. La malafede dell'imputato era resa evidente dal fatto che i crediti nei confronti di amministratori e soci erano stati dichiarati inesigibili senza che alcuna azione fosse stata esperita per tentare di recuperare le somme elargite. Sotto altro profilo, il motivo si presenta anche intrinsecarnente generico non avendo il ricorrente dimostrato in che modo la presunta ingerenza della "Banca di Roma" avrebbe concretamente inciso rispetto alle condotte distrattive da lui poste in essere e, cioè, rispetto ai prelievi ingiustificati, alla mancata riscossione dei corrispettivi, ecc. Quanto, infine, al rilievo che si tratterebbe di operazioni infragruppo, va ricordato che «in materia di bancarotta patrimoniale, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non esclude la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo» (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 25451901; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702). Ebbene, nel caso specifico, il ricorrente non ha alcun modo dimostrato lo specifico vantaggio compensativo derivato alla fallita dalle condotte distrattive.1.3. Il terzo motivo è inammissibile, perché pone questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Va, poi, ricordato che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. per., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/202C), Rv. 279838). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q
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