CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 1988
Cassazione n. 46546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 16/11/1988 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il 4/8/1983 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 30/3/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava il giudizio di penale responsabilità degli imputati per il delitto ex art. 642 cod.pen. e, quanto al trattamento sanzionatorio, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] previa esclusione della recidiva.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, che -con unico atto- ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte territoriale ha omesso di rilevare la maturazione della prescrizione in epoca antecedente il processo d'appello. Aggiunge il difensore che nella specie i periodi di sospensione utilmente valutabili erano esclusivamente giorni 64 per effetto dell'art. 83, comma 4, D.L. 18/2020 nonché giorni 63 ( 29 marzo-31 maggio 2021) per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA], non anche il rinvio disposto all'udienza del 5 ottobre 2020 poiché l'impedimento dell'imputato Pirozzi concorreva con l'assenza di prova circa il perfezionamento della notifica nei confronti dei coimputati Sansone e Amelio. Pertanto, atteso il carattere pregiudiziale relativo all'accertamento della regolare costituzione delle parti, l'impedimento dedotto era insuscettibile di determinare la sospensione del decorso della prescrizione. In conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto rilevare l'avvenuta perenzione dell'azione penale alla data del 3/2/2022, in epoca anteriore alla pronunzia d'appello. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Invero, la verifica circa la regolare costituzione delle parti è adempimento del tutto preliminare rispetto alla delibazione di eventuali impedimenti dedotti da imputato o difensore sicché, in ipotesi di imputazioni plurisoggettive, in difetto di separazione delle posizioni processuali connotate da regolare instaurazione del rapporto processuale, il rinvio preliminare dell'udienza per la rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti di alcuni degli imputati è insuscettibile di produrre la sospensione del termine di prescrizione. Nella specie deve trovare applicazione la consolidata giurisprudenza di legittimità che, sulla scia del principio affermato da Sez. U n.8285 del 28/2/2006, Grassia, Rv. 232905, ritiene che in caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio (Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278523; in senso conforme, Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Rv. 275431; Sez. 2, n. 37534 del 03/06/2014, Rv. 260784; n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono e attesa l'esattezza dei rilievi difensivi in ordine ai periodi di sospensione del termine di prescrizione, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato contestato era estinto per prescrizione già alla data del 31/1/2022, tenuto conto dell'avvenuta esclusione della recidiva nei confronti del Sansone.09, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma statuizioni civili. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] 2022 Sente