Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:243
Testo integrale del provvedimento
62021TJ0068_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 aprile 2022 – QA/Commissione
(causa T‑68/21) (
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)
«Responsabilità extracontrattuale – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Relazione di audit – Lingua – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Proporzionalità – Principio di buona amministrazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ricevibilità – Soluzione analoga per le censure dedotte a sostegno di un motivo
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punti 15, 16)
2.
Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 21)
3.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 23-25, 62)
4.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione dell’Unione ridotto o inesistente al momento dell’adozione dell’atto
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 27, 29)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Relazione elaborata dalla Commissione a seguito di un audit finanziario nell’ambito di una convenzione di sovvenzione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Lingua usata per redigere le affermazioni controverse – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza – Motivi infondati – Rigetto
(Art. 340, comma 2, TFUE)
(v. punti 40, 48-50, 56)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
QA è condannata alle spese.
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GU C 138 del 19.4.2021
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