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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2025

Cassazione n. 15390/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 187 CdS.

Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia in data 24 marzo 2025.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.

Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. ot Così deciso in Roma il V5TTr72025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden.te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 187 CdS. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia in data 24 marzo 2025. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. ot Così deciso in Roma il V5TTr72025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden.te
Sentenza Cassazione n. 15390/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris