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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40951/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti udita la relazione rs—volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato punito dall'art. 496 cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione: - alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art.131 bis cod. pen. ed alla corretta qualificazione giuridica della condotta; - al calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

L'errata qualificazione giuridica della condotta, per costituire un vizio ricorribile, deve risultare però evidente, fin dalla formulazione del capo di imputazione, senza doversi ricorrere alla rivalutazione del fatto, non consentita al giudice di legittimità. 2 - Il calcolo della pena risponde a quello concordato fra le partì (ed anzi proposto dallo stesso difensore) e non costituisce una pena illegale non travalicando í limiti edittali della sanzione provista nell'art. 496 cod. pen..

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 3 - del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _ _______----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti udita la relazione rs—volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brindisi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato punito dall'art. 496 cod. pen.. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione: - alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. e dell'art.131 bis cod. pen. ed alla corretta qualificazione giuridica della condotta; - al calcolo della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". L'errata qualificazione giuridica della condotta, per costituire un vizio ricorribile, deve risultare però evidente, fin dalla formulazione del capo di imputazione, senza doversi ricorrere alla rivalutazione del fatto, non consentita al giudice di legittimità. 2 - Il calcolo della pena risponde a quello concordato fra le partì (ed anzi proposto dallo stesso difensore) e non costituisce una pena illegale non travalicando í limiti edittali della sanzione provista nell'art. 496 cod. pen.. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 3 - del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] _ _______----
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