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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10590/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18380/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente afavvocatd [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), --,(giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- Avverso l' ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di C 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]..

Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio); b) il privilegio non era escluso dalla transazione intervenuta dopo lo sfratto, che aveva ad oggetto le modalità esecutive del provvedimento di rilascio; c) a fronte della vendita in sede concorsuale dei beni oggetto del privilegio la locatrice non aveva alcun potere di interferenza e, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2764, comma 7, c.c., la locatrice non avrebbe dovuto richiedere il sequestro, mancando a priori qualsiasi suo consenso all'asporto dei beni.

2. Con ordinanza di questa Corte n. 6246/2018 pubblicata in data 14-3-2018, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività.

Con la suddetta ordinanza il Collegio ha rilevato che il ricorso per cassazione non risultava essere stato proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 99, ultimo comma, L. fall..

In particolare, il decreto era stato comunicato alla parte ricorrente il 23 ottobre 2012, come emergeva dalla copia della comunicazione depositata dalla stessa, in uno col decreto in copia autentica, mentre il ricorso per cassazione era stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno, ossia il trentunesimo giorno decorrente dall'intercorsa comunicazione.

3. Avverso detta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo, a cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., già s.p.a..

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il fallimento ricorrente, nel dedurre il vizio di cui al n. 4 dell'art.395 cod. proc. civ., lamenta che il Collegio sia incorso in un errore percettivo, affermando che il ricorso per cassazione fosse stato avviato per la notifica il 23 novembre 2012, mentre l'atto era stato consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica il 20 novembre dello stesso anno, come emerge dalla specifica posta sul retro dell'ultima pagina del ricorso per cassazione, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA].

Deduce che si tratta di atto interno del giudizio di cassazione, frutto di percezione errata emergente icto /cui/ dagli atti di causa, di natura decisiva, perché incidente sulla declaratoria, perciò erronea, di tardività del ricorso per cassazione, e non oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente, per la fase rescissoria, riporta, nel ricorso la trascrizione integrale del ricorso per cassazione di cui al n.

R.G. 26911/2021.

La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per revocazione sul rilievo che nel precedente giudizio la tardività della proposizione del ricorso per cassazione aveva costituito un punto controverso, oggetto di una specifica eccezione dell'odierna controricorrente, e su quel fatto, ossia sulla pretesa tempestività della notifica del ricorso per cassazione, l'ordinanza ora impugnata si era inequivocabilmente pronunciata.

6. Il motivo di ricorso per revocazione pone la questione della rilevanza dell'errore di fatto ex art.395 n.4 cod. proc. civ. nell' ipotesi in cui la tardività del ricorso per cassazione, eccepita anche dalla parte controricorrente, sia stata pronunciata senza testuale esplicazione di un processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento (cfr. tra le tante Cass.n.2463/2021; Cass.16439/2021).

Ritenuta, nella specie, mancante l'evidenza dell'inammissibilità del ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, va disposto il rinvio alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ..

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18380/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., ora S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente afavvocatd [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), --,(giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- Avverso l' ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 6246/2018 depositata il 14/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava per cassazione, con ricorso affidato a due motivi e illustrato con memoria, il decreto del Tribunale di Macerata, depositato il 23/10/2012, che, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lo stato passivo dichiarato esecutivo dal giudice delegato, aveva ammesso il credito di C 152.124,70, con il privilegio ex art. 2764 c.c., vantato da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. Il Tribunale affermava che: a) il privilegio sui beni ubicati nell'immobile locato permaneva anche nell'ipotesi in cui i predetti fossero stati rimossi in conseguenza di un'intimazione di sfratto (intimazione dalla quale non poteva desumersi la manifestazione implicita di una volontà di rinuncia al privilegio); b) il privilegio non era escluso dalla transazione intervenuta dopo lo sfratto, che aveva ad oggetto le modalità esecutive del provvedimento di rilascio; c) a fronte della vendita in sede concorsuale dei beni oggetto del privilegio la locatrice non aveva alcun potere di interferenza e, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2764, comma 7, c.c., la locatrice non avrebbe dovuto richiedere il sequestro, mancando a priori qualsiasi suo consenso all'asporto dei beni. 2. Con ordinanza di questa Corte n. 6246/2018 pubblicata in data 14-3-2018, non notificata, il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. Con la suddetta ordinanza il Collegio ha rilevato che il ricorso per cassazione non risultava essere stato proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 99, ultimo comma, L. fall.. In particolare, il decreto era stato comunicato alla parte ricorrente il 23 ottobre 2012, come emergeva dalla copia della comunicazione depositata dalla stessa, in uno col decreto in copia autentica, mentre il ricorso per cassazione era stato avviato per la notifica il 23 novembre dello stesso anno, ossia il trentunesimo giorno decorrente dall'intercorsa comunicazione. 3. Avverso detta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo, a cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., già s.p.a.. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il fallimento ricorrente, nel dedurre il vizio di cui al n. 4 dell'art.395 cod. proc. civ., lamenta che il Collegio sia incorso in un errore percettivo, affermando che il ricorso per cassazione fosse stato avviato per la notifica il 23 novembre 2012, mentre l'atto era stato consegnato all'[OSCURATO:PERSONA] per la notifica il 20 novembre dello stesso anno, come emerge dalla specifica posta sul retro dell'ultima pagina del ricorso per cassazione, redatta dall'[OSCURATO:PERSONA]. Deduce che si tratta di atto interno del giudizio di cassazione, frutto di percezione errata emergente icto /cui/ dagli atti di causa, di natura decisiva, perché incidente sulla declaratoria, perciò erronea, di tardività del ricorso per cassazione, e non oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente, per la fase rescissoria, riporta, nel ricorso la trascrizione integrale del ricorso per cassazione di cui al n. R.G. 26911/2021. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per revocazione sul rilievo che nel precedente giudizio la tardività della proposizione del ricorso per cassazione aveva costituito un punto controverso, oggetto di una specifica eccezione dell'odierna controricorrente, e su quel fatto, ossia sulla pretesa tempestività della notifica del ricorso per cassazione, l'ordinanza ora impugnata si era inequivocabilmente pronunciata. 6. Il motivo di ricorso per revocazione pone la questione della rilevanza dell'errore di fatto ex art.395 n.4 cod. proc. civ. nell' ipotesi in cui la tardività del ricorso per cassazione, eccepita anche dalla parte controricorrente, sia stata pronunciata senza testuale esplicazione di un processo logico-interpretativo sul dato fattuale di riferimento (cfr. tra le tante Cass.n.2463/2021; Cass.16439/2021). Ritenuta, nella specie, mancante l'evidenza dell'inammissibilità del ricorso per revocazione nel suo profilo rescindente, va disposto il rinvio alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.391 bis, comma 4, cod. proc. civ.. Così deciso in Roma, nella camera di
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