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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 1987

Cassazione n. 07855/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1987 avverso la sentenza n. 4564 emessa dalla Corte di cassazione il 26/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorst; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 4564 del 26/10/2021- dep. 2022- con cui era stata annullata con rinvio, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., la sentenza della Corte di appello di Napoli che, escluso il ruolo apicale, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di associazione di tipo mafioso e per ulteriori reati .

2. È stato articolato un unico motivo relativo al primo motivo proposto con il ricorso per cassazione e riguardante la prospettata violazione di legge in relazione alla indicazione del termine finale della condotta di partecipazione all'associazione (così testualmente il ricorso).Si assume che Fido, nel corso del giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo sulla responsabilità per il delitto associativo insistendo solo su quello relativo al ruolo assunto.

La Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che anche il tema del tempus connmissi delicti fosse stato oggetto di rinunzia; si sostiene invece che con il secondo motivo di appello - quello relativo al ruolo - era stato richiamato anche il profilo del "quando" l'imputato avesse impartito dal carcere ordini e direttive e dunque anche il tema del tempus commissi delicti della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Non è in contestazione che: a) nel giudizio di appello Fido rinunciò ai motivi relativi alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.; b) con il ricorso per cassazione furono articolati cinque motivi, dei quali il primo riguardante la responsabilità dell'imputato per il reato associativo, il secondo la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art 416 bis.1. cod. pen., il terzo la violazione degli artt. 81- 99 cod. pen., il quarto e il quinto motivo riguardanti il trattamento sanzionatorio, gli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; c) la Corte ritenne inammissibile - perché non consentito - il primo motivo in quanto oggetto di rinuncia in appello; d) l'annullamento della prima sentenza di appello fu disposto dalla Corte di cassazione solo in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen in relazione ai capi A) e B), cioè per i reati di detenzione di armi e documenti falsificati (cfr., pag. 6 sentenza impugnata).

Nell'occasione la Corte spiegò come solo con il primo motivo di appello, cioè quello riguardante la responsabilità per il reato associativo- poi oggetto di rinuncia-, fossero state dedotte anche questioni relative anche alla determinazione del tempus commissi delicti della condotta partecipativa al sodalizio (cfr. pagg. 6 - 14 sentenza impugnata); la Corte spiegò che sulla questione specifica - cioè, appunto, quella relativa alla durata della condotta- "con l'atto di appello non erano stati formulati specifici motivi, mentre il profilo era stato dedotto con il primo motivo di appello con cui si censurava l'operato accertamento della responsabilità; dunque, la rinuncia al motivo di ricorso sulla responsabilità comprendeva anche le questioni concernenti l'eventuale durata della partecipazione al sodalizio, cristallizzata nella sentenza di primo grado" (così la Corte a pag. 14).

3. In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità.La Corte di cassazione spiegò, così mostrando di avere chiaramente esaminato anche il profilo contenuto nel secondo motivo di appello, che il tema della tempus commissi delicti era stato sollevato in appello in modo non specifico al di là di quanto rappresentato nel primo motivo - quello riguardante la responsabilità- poi oggetto di rinuncia.

Dunque non è affatto chiaro in cosa consisterebbe, secondo il ricorrente, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione.

4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/03/1987 avverso la sentenza n. 4564 emessa dalla Corte di cassazione il 26/10/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e itricorst; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. pen. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 4564 del 26/10/2021- dep. 2022- con cui era stata annullata con rinvio, limitatamente alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen., la sentenza della Corte di appello di Napoli che, escluso il ruolo apicale, aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di associazione di tipo mafioso e per ulteriori reati . 2. È stato articolato un unico motivo relativo al primo motivo proposto con il ricorso per cassazione e riguardante la prospettata violazione di legge in relazione alla indicazione del termine finale della condotta di partecipazione all'associazione (così testualmente il ricorso).Si assume che Fido, nel corso del giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo sulla responsabilità per il delitto associativo insistendo solo su quello relativo al ruolo assunto. La Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che anche il tema del tempus connmissi delicti fosse stato oggetto di rinunzia; si sostiene invece che con il secondo motivo di appello - quello relativo al ruolo - era stato richiamato anche il profilo del "quando" l'imputato avesse impartito dal carcere ordini e direttive e dunque anche il tema del tempus commissi delicti della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non è in contestazione che: a) nel giudizio di appello Fido rinunciò ai motivi relativi alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.; b) con il ricorso per cassazione furono articolati cinque motivi, dei quali il primo riguardante la responsabilità dell'imputato per il reato associativo, il secondo la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art 416 bis.1. cod. pen., il terzo la violazione degli artt. 81- 99 cod. pen., il quarto e il quinto motivo riguardanti il trattamento sanzionatorio, gli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; c) la Corte ritenne inammissibile - perché non consentito - il primo motivo in quanto oggetto di rinuncia in appello; d) l'annullamento della prima sentenza di appello fu disposto dalla Corte di cassazione solo in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen in relazione ai capi A) e B), cioè per i reati di detenzione di armi e documenti falsificati (cfr., pag. 6 sentenza impugnata). Nell'occasione la Corte spiegò come solo con il primo motivo di appello, cioè quello riguardante la responsabilità per il reato associativo- poi oggetto di rinuncia-, fossero state dedotte anche questioni relative anche alla determinazione del tempus commissi delicti della condotta partecipativa al sodalizio (cfr. pagg. 6 - 14 sentenza impugnata); la Corte spiegò che sulla questione specifica - cioè, appunto, quella relativa alla durata della condotta- "con l'atto di appello non erano stati formulati specifici motivi, mentre il profilo era stato dedotto con il primo motivo di appello con cui si censurava l'operato accertamento della responsabilità; dunque, la rinuncia al motivo di ricorso sulla responsabilità comprendeva anche le questioni concernenti l'eventuale durata della partecipazione al sodalizio, cristallizzata nella sentenza di primo grado" (così la Corte a pag. 14). 3. In tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità.La Corte di cassazione spiegò, così mostrando di avere chiaramente esaminato anche il profilo contenuto nel secondo motivo di appello, che il tema della tempus commissi delicti era stato sollevato in appello in modo non specifico al di là di quanto rappresentato nel primo motivo - quello riguardante la responsabilità- poi oggetto di rinuncia. Dunque non è affatto chiaro in cosa consisterebbe, secondo il ricorrente, l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione. 4. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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