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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 35118/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1532-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 874/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 609/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con il [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.1532/2023 Cron.

Rep.

Ud.31/10/2024 CC quale l’Inps aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009.

2. La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto che sussistesse l’obbligo di iscrizione per l’assicurato, ingegnere , che svolgeva la sua attività libero professionale in maniera abituale.

Inoltre, ha accertato che non era maturata la prescrizione quinquennale,decorrente dal 6 luglio 2009 in base al D.P.C.M. 4 giugno 2009, atteso che la stessa era stata interrotta il 30 giugno 2014.

Quanto alle sanzioni ha ritenuto che la questione fosse stata tardivamente proposta solo con le note depositate in via telematica.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.L’Inps è rimasto intimato.

Con memoria illustrativa il ricorrente ha poi dedotto che , successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del Tribunale di Catania passata in giudicato era stata accertata l’intervenuta prescrizione del credito oggetto dell’avviso di addebito qui impugnato e della successiva intimazione di pagamento, riferita al medesimo avvisoe che in quel giudizio era stata denunciata l’intervenuta prescrizione maturata tra la notifica dell’avviso e la notifica dell’intimazione di pagamento.All’esito dell’adunanza camerale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 cod.civ., dell’art. 3 comma 9 della l egge n. 335 del 1995 relativamente al decorso della prescrizione, dell’art. 55 del R.d.l. n. 182 del 1935, dell’art. 17 del d.P.R. 7dicembre 2001 n. 435, dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 giugno 2009 e dell’art. 112 c od .p roc .c iv . con riguardo alla ritenuta applicabilità al caso concreto del D.P.C.M. citato.

2. Con il secondo motivo,in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., si deduce che in violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con leggen. 326 del 2003, dell’art. 2, comma 26 della leggen. 335 del 1995, dell’art. 115 cod.proc.civ.e dell’art. 2697 c od .c iv . sarebbe stato ritenuto sussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi alla gestione separata.

3. Il terzo motivo, infine, ha ad oggetto il regime sanzionatorio applicato e si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.136 cost., dell’art. 30 della legge11 marzo 1953 n. 87, dell’art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n.98 e dell’art. 336 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.. 4.Occorre preliminarmente esaminare la questione posta dal ricorrente nelle note depositate in vista dell’odierna adunanza camerale.

5. Èstato dedotto che successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del 10 aprile 2024 - resa tra le stesse parti ed avente oggetto parzialmente coincidente ( trattandosi del medesimo avviso di addebito e della conseguente intimazione di pagamento) – il Tribunale di Catania ha accertato che successivamente alla notifica dell’avviso di addebito qui impugnato è maturata la prescrizione del credito.Tale sentenza è passata in giudicato.

6. Tanto premesso va ricordato che l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che lecaus e, quella in atto e quella già decisa abbiano in comune i soggetti ed anche il "petitum" e la "causa petendi" (cfr. tra le altre Cass.n.18232 del 2024 ).

7. Orbene nel caso in esame,in cui si controverte dell’esistenza del credito contributivo dell’INPS,non è senza rilievo il fatto che lo stesso si si a estinto per intervenuta prescrizione , seppur sopravvenuta, e ch e tale estinzione sia stat a accertata con sentenza passata in giudicato.

7.1. Va ricordato che il giudicato esterno può essere eccepito da ciascuna parte o anche rilevato dal d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 07/06/2021 n. 15817 ) ; inoltre il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ.,quale riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso (cfr. Cass.25/06/2018n. 16688). 7.2.Nella specie non vi è dubbio circa l’identità del credito fatto valere in tempi diversi prima con l’avviso di addebito e poi con l’intimazione di pagamento(entrambe separatamente opposte).

7.3. Tanto premesso, il decorso del termine di prescrizione vale ad estinguere l’obbligazione in qualunque momento maturi.

Ne consegue che il diritto ancora sub iudicenon può più essere fatto valere.

7.4. Ciò posto,l a pretesa oggetto dell’odierno giudizio, identic a nei suoi elementi costitutivi a quella oggetto dell’opposizione all’intimazione di pagamento definita con la sentenza passata in giudicato, è travolta dall’accertamento della sopravvenuta estinzione per prescrizione co perta da giudicato che fa stato anche nel presente giudizio.

7.5. Quanto all’opponibilità del giudicato esterno va rilevato che essendosi formato solo dopo la conclusione del giudizio di merito del presente processo (cheè stato definito con la sentenza che è qui impugnata del 7 luglio 2022 ) ed anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione (che è stato notificato all’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il primo momento utile per evidenziarne l’esistenza era proprio la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

8. In conclusione, essendosi formato il giudicato esterno sulla intervenuta prescrizione estintiva di tutte le pretese dell’INPS relative ai contributi e accessori da versare alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’attività libero professionale espletata dalricorrente nell’anno 2008, è venuta meno la pre tesa oggetto dell’avviso di addebito opposto.

9. Ne consegue cheil ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può essere decis a nel merito con dichiarazione che non sono dovute le somme riportate nell’avviso di addebito impugnato.

10. La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme riportat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1532-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 874/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 609/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ingegner [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con il [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.1532/2023 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC quale l’Inps aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009. 2. La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto che sussistesse l’obbligo di iscrizione per l’assicurato, ingegnere , che svolgeva la sua attività libero professionale in maniera abituale. Inoltre, ha accertato che non era maturata la prescrizione quinquennale,decorrente dal 6 luglio 2009 in base al D.P.C.M. 4 giugno 2009, atteso che la stessa era stata interrotta il 30 giugno 2014. Quanto alle sanzioni ha ritenuto che la questione fosse stata tardivamente proposta solo con le note depositate in via telematica. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.L’Inps è rimasto intimato. Con memoria illustrativa il ricorrente ha poi dedotto che , successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del Tribunale di Catania passata in giudicato era stata accertata l’intervenuta prescrizione del credito oggetto dell’avviso di addebito qui impugnato e della successiva intimazione di pagamento, riferita al medesimo avvisoe che in quel giudizio era stata denunciata l’intervenuta prescrizione maturata tra la notifica dell’avviso e la notifica dell’intimazione di pagamento.All’esito dell’adunanza camerale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 cod.civ., dell’art. 3 comma 9 della l egge n. 335 del 1995 relativamente al decorso della prescrizione, dell’art. 55 del R.d.l. n. 182 del 1935, dell’art. 17 del d.P.R. 7dicembre 2001 n. 435, dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 giugno 2009 e dell’art. 112 c od .p roc .c iv . con riguardo alla ritenuta applicabilità al caso concreto del D.P.C.M. citato. 2. Con il secondo motivo,in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., si deduce che in violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con leggen. 326 del 2003, dell’art. 2, comma 26 della leggen. 335 del 1995, dell’art. 115 cod.proc.civ.e dell’art. 2697 c od .c iv . sarebbe stato ritenuto sussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi alla gestione separata. 3. Il terzo motivo, infine, ha ad oggetto il regime sanzionatorio applicato e si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.136 cost., dell’art. 30 della legge11 marzo 1953 n. 87, dell’art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n.98 e dell’art. 336 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ.. 4.Occorre preliminarmente esaminare la questione posta dal ricorrente nelle note depositate in vista dell’odierna adunanza camerale. 5. Èstato dedotto che successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del 10 aprile 2024 - resa tra le stesse parti ed avente oggetto parzialmente coincidente ( trattandosi del medesimo avviso di addebito e della conseguente intimazione di pagamento) – il Tribunale di Catania ha accertato che successivamente alla notifica dell’avviso di addebito qui impugnato è maturata la prescrizione del credito.Tale sentenza è passata in giudicato. 6. Tanto premesso va ricordato che l'autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che lecaus e, quella in atto e quella già decisa abbiano in comune i soggetti ed anche il "petitum" e la "causa petendi" (cfr. tra le altre Cass.n.18232 del 2024 ). 7. Orbene nel caso in esame,in cui si controverte dell’esistenza del credito contributivo dell’INPS,non è senza rilievo il fatto che lo stesso si si a estinto per intervenuta prescrizione , seppur sopravvenuta, e ch e tale estinzione sia stat a accertata con sentenza passata in giudicato. 7.1. Va ricordato che il giudicato esterno può essere eccepito da ciascuna parte o anche rilevato dal d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 07/06/2021 n. 15817 ) ; inoltre il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 cod. civ.,quale riflesso di quello formale previsto dall'art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso (cfr. Cass.25/06/2018n. 16688). 7.2.Nella specie non vi è dubbio circa l’identità del credito fatto valere in tempi diversi prima con l’avviso di addebito e poi con l’intimazione di pagamento(entrambe separatamente opposte). 7.3. Tanto premesso, il decorso del termine di prescrizione vale ad estinguere l’obbligazione in qualunque momento maturi. Ne consegue che il diritto ancora sub iudicenon può più essere fatto valere. 7.4. Ciò posto,l a pretesa oggetto dell’odierno giudizio, identic a nei suoi elementi costitutivi a quella oggetto dell’opposizione all’intimazione di pagamento definita con la sentenza passata in giudicato, è travolta dall’accertamento della sopravvenuta estinzione per prescrizione co perta da giudicato che fa stato anche nel presente giudizio. 7.5. Quanto all’opponibilità del giudicato esterno va rilevato che essendosi formato solo dopo la conclusione del giudizio di merito del presente processo (cheè stato definito con la sentenza che è qui impugnata del 7 luglio 2022 ) ed anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione (che è stato notificato all’INPS il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il primo momento utile per evidenziarne l’esistenza era proprio la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. 8. In conclusione, essendosi formato il giudicato esterno sulla intervenuta prescrizione estintiva di tutte le pretese dell’INPS relative ai contributi e accessori da versare alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’attività libero professionale espletata dalricorrente nell’anno 2008, è venuta meno la pre tesa oggetto dell’avviso di addebito opposto. 9. Ne consegue cheil ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può essere decis a nel merito con dichiarazione che non sono dovute le somme riportate nell’avviso di addebito impugnato. 10. La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme riportat
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