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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1981

Cassazione n. 21984/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1981 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :14 ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, al riconoscimento della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (deponevano per la condanna le dichiarazioni della persona offesa, le fotografie acquisite e la documentazione medica; congrua era la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., tutti profili non adeguatamente confutati in ricorso); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nyPU [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1981 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :14 ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, al riconoscimento della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche; Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (deponevano per la condanna le dichiarazioni della persona offesa, le fotografie acquisite e la documentazione medica; congrua era la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., tutti profili non adeguatamente confutati in ricorso); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nyPU [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris