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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022

Cassazione n. 13790/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 343-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di Torrenova 220/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 9361/2020, depositata il 21 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cassino, nella causa introdotta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato: F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 -che [OSCURATO:PERSONA], unico proprietario di un fabbricato e del terreno adiacente in Comune di Sora, nel 1986, ha proceduto all’accatastamento del fabbricato, creando 6 subalterni, di cui i numeri da 2 a 6 della particella 990, destinate a identificare le unità immobiliari comprese nel fabbricato, e il numero 1, la corte comune; -che con atto del 1989 [OSCURATO:PERSONA] ha donato alla figlia Tiziana il sub 6, che è stato venduto dalla donataria con atto del 1996 al convenuto [OSCURATO:PERSONA]; -che il sub 1 è stato poi frazionato e sono stati creati i subalterni 7 e 10; -che il subalterno 1, nella sua originaria e unica consistenza, costituiva pertinenza delle unità immobiliari comprese nel fabbricato, in quanto tale compresa nel trasferimento dapprima dall’originario proprietario alla figlia Tiziana e poi nel trasferimento in favore dell’Alonzi.

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato la pretesa degli eredi dell’Antonini, i quali avevano chiesto accertarsi che il convenuto non aveva alcun diritto sulla porzione identificata dal sub

1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione.

Con l’originario ricorso per cassazione, gli originari attori, con unico motivo, sostennero: -che i giudici di merito avevano fatto prevalere quanto indicato nell’originario frazionamento, nel quale l’area fu indicata quale corte comune, sulle indicazioni dei titoli risultanti dai [OSCURATO:PERSONA], che deponevano nel senso che l’Antonini era rimasto unico proprietario del terreno; -che la proprietà esclusiva dell’Antonini era confermata da un atto con il quale il Banco di Napoli, titolare di iscrizione ipotecaria presa sulla porzione in contesa nei confronti dell’Antonini, aveva acconsentito alla liberazione del terreno dall’ipoteca iscritta su di esso; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 -che non si era tenuto conto di due scritture, intervenute nel 1997 fra l’Antonini e l’Alonzi, in base alle quali quest’ultimo avrebbe dovuto rendersi acquirente di una parte dell’area identificata dal sub 1, che proprio in vista di tale acquisto era stata frazionata, essendone derivati i sub 7 e

10. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando l’inidoneità della censura a intaccare il nucleo essenziale della decisione.

Contro la decisione i ricorrenti originari hanno proposto ricorso per revocazione, con il quale si sostiene che l’assunto, secondo cui la porzione in contesa costituiva pertinenza delle unità immobiliari comprese nel fabbricato, è conseguenza di un errore di fatto, non trovando conferma nei titoli di proprietà.

Si evidenzia che la porzione in contesa non è compresa nei confini indicati nei due atti rilevanti, ossia né in quello con il quale l’unità fu donata dall’Antonini alla figlia, né nella successiva vendita tenutasi fra la donataria e l’Alonzi.

Si rappresenta ancora che, in tale ultimo atto, del 20 dicembre 1996 (atto Venditti, indicato con la data 20 dicembre 1996 a pag. 14 del ricorso) sono indicate altre ipoteche, ma non l’ipoteca iscritta in favore del Banco di Napoli sul sub 1; il tutto in piena coerenza con le scritture del 1997, intercorse fra l’Antonini e l’Alonzi, che supponevano la permanente unica proprietà dell’Antonini.

Così identificato in sintesi il nucleo essenziale della censura, è inevitabile ritenere che ciò che costituisce oggetto di denuncia non è un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto il contrasto fra la decisione di merito, impugnata con l’originario ricorso, e le risultanze di causa.

La memoria depositata dai ricorrenti non offre spunti per modificare la valutazione anticipata con la proposta.

Si conferma, infatti, che l’errore ascritto alla Corte di legittimità è di non avere colto l’errore che inficiava F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 l’accertamento operato dal giudice di merito, avendo perciò ingiustamente rigettato il ricorso.

Tale errore, però, non ha niente a che vedere con l’errore di fatto revocatorio, quale risulta dall’elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 3190/2006; n. 26890/2019), ma costituisce, già sul piano della deduzione, errore di giudizio, chiedendosi nella sostanza un nuovo esame dell’originario ricorso.

In quanto al fatto che, diversamente da quanto si dice nella sentenza di primo grado, l’Antonini è deceduto nel 2003 e non nel corso della causa di merito, ancora una volta si denuncia un errore del giudice di merito e non un errore inerente la decisione di legittimità, restando da aggiungere che si tratta di aspetto che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione di legittimità, che prescinde totalmente da tale circostanza.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 343-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di Torrenova 220/a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 9361/2020, depositata il 21 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cassino, nella causa introdotta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato: F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 -che [OSCURATO:PERSONA], unico proprietario di un fabbricato e del terreno adiacente in Comune di Sora, nel 1986, ha proceduto all’accatastamento del fabbricato, creando 6 subalterni, di cui i numeri da 2 a 6 della particella 990, destinate a identificare le unità immobiliari comprese nel fabbricato, e il numero 1, la corte comune; -che con atto del 1989 [OSCURATO:PERSONA] ha donato alla figlia Tiziana il sub 6, che è stato venduto dalla donataria con atto del 1996 al convenuto [OSCURATO:PERSONA]; -che il sub 1 è stato poi frazionato e sono stati creati i subalterni 7 e 10; -che il subalterno 1, nella sua originaria e unica consistenza, costituiva pertinenza delle unità immobiliari comprese nel fabbricato, in quanto tale compresa nel trasferimento dapprima dall’originario proprietario alla figlia Tiziana e poi nel trasferimento in favore dell’Alonzi. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha rigettato la pretesa degli eredi dell’Antonini, i quali avevano chiesto accertarsi che il convenuto non aveva alcun diritto sulla porzione identificata dal sub 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. Con l’originario ricorso per cassazione, gli originari attori, con unico motivo, sostennero: -che i giudici di merito avevano fatto prevalere quanto indicato nell’originario frazionamento, nel quale l’area fu indicata quale corte comune, sulle indicazioni dei titoli risultanti dai [OSCURATO:PERSONA], che deponevano nel senso che l’Antonini era rimasto unico proprietario del terreno; -che la proprietà esclusiva dell’Antonini era confermata da un atto con il quale il Banco di Napoli, titolare di iscrizione ipotecaria presa sulla porzione in contesa nei confronti dell’Antonini, aveva acconsentito alla liberazione del terreno dall’ipoteca iscritta su di esso; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 -che non si era tenuto conto di due scritture, intervenute nel 1997 fra l’Antonini e l’Alonzi, in base alle quali quest’ultimo avrebbe dovuto rendersi acquirente di una parte dell’area identificata dal sub 1, che proprio in vista di tale acquisto era stata frazionata, essendone derivati i sub 7 e 10. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando l’inidoneità della censura a intaccare il nucleo essenziale della decisione. Contro la decisione i ricorrenti originari hanno proposto ricorso per revocazione, con il quale si sostiene che l’assunto, secondo cui la porzione in contesa costituiva pertinenza delle unità immobiliari comprese nel fabbricato, è conseguenza di un errore di fatto, non trovando conferma nei titoli di proprietà. Si evidenzia che la porzione in contesa non è compresa nei confini indicati nei due atti rilevanti, ossia né in quello con il quale l’unità fu donata dall’Antonini alla figlia, né nella successiva vendita tenutasi fra la donataria e l’Alonzi. Si rappresenta ancora che, in tale ultimo atto, del 20 dicembre 1996 (atto Venditti, indicato con la data 20 dicembre 1996 a pag. 14 del ricorso) sono indicate altre ipoteche, ma non l’ipoteca iscritta in favore del Banco di Napoli sul sub 1; il tutto in piena coerenza con le scritture del 1997, intercorse fra l’Antonini e l’Alonzi, che supponevano la permanente unica proprietà dell’Antonini. Così identificato in sintesi il nucleo essenziale della censura, è inevitabile ritenere che ciò che costituisce oggetto di denuncia non è un errore di fatto revocatorio, ma piuttosto il contrasto fra la decisione di merito, impugnata con l’originario ricorso, e le risultanze di causa. La memoria depositata dai ricorrenti non offre spunti per modificare la valutazione anticipata con la proposta. Si conferma, infatti, che l’errore ascritto alla Corte di legittimità è di non avere colto l’errore che inficiava F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 343/2021 Numero sezionale 2868/2022 Numero di raccolta generale 13790/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 l’accertamento operato dal giudice di merito, avendo perciò ingiustamente rigettato il ricorso. Tale errore, però, non ha niente a che vedere con l’errore di fatto revocatorio, quale risulta dall’elaborazione giurisprudenziale (Cass. n. 3190/2006; n. 26890/2019), ma costituisce, già sul piano della deduzione, errore di giudizio, chiedendosi nella sostanza un nuovo esame dell’originario ricorso. In quanto al fatto che, diversamente da quanto si dice nella sentenza di primo grado, l’Antonini è deceduto nel 2003 e non nel corso della causa di merito, ancora una volta si denuncia un errore del giudice di merito e non un errore inerente la decisione di legittimità, restando da aggiungere che si tratta di aspetto che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione di legittimità, che prescinde totalmente da tale circostanza. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 13790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris