CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Orto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha revocato le statuizioni civili, e ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a contestarlo con assunti (segnatamente, relativi al fatto che i professionisti ai quali si era rivolto l'imputato non fossero professionisti esterni bensì soggetti preposti a funzioni di controllo in seno alla procedura di concordato preventivo) non riferibili puntualmente alle considerazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sussistenza della dolosa distrazione di somme, tratta dalle modalità mediante le quali sono state compiute le operazioni esposte in motivazione (in particolare, di quelle fittizie volte a giustificare l'uscita di denaro); considerato che il secondo motivo, con il quale si lamentano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'errata configurazione del reato ascritto (segnatamente alla luce della cessazione della carica di amministratore unico della società fallita in capo all'imputato), punto sul quale mancherebbe l'argomentazione in ordine alle doglianze prospettate con l'atto di appello, è manifestamente infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. e privo della necessaria specificità, in quanto difetta di un compiuto confronto con il provvedimento impugnato che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha affermato la responsabilità del ricorrente per il reato in contestazione, in particolare facendo espresso riferimento (rispetto a quanto dedotto con il gravame) non solo alla qualità di amministratore dell'ente da lui rivestita dapprima, ma anche al successivo ruolo di institore (con delega a operare sul conto corrente della fallita, come già esposto dal primo Giudice); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica della ragione posta a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato, evidenziando il difetto qualsivoglia elemento passibile di favorevole apprezzamento (non potendosi, dunque, ravvisare la mancanza di motivazione pure assunta dal ricorrente); e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite né dell'assertiva prospettazione dell'erroneità dell'apprezzamento già compiuto già dal primo Giudice né del riferimento alla revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di secondo grado; ritenuto che nulla muta, rispetto a quel che si è osservato, quanto esposto nella memoria con la quale il difensore dell'imputato ha ribadito l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell