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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08984/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 75 SRL avverso il decreto del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il rigetto dei ricorsi degli altri terzi intestatari ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. La Corte d'Appello di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato gli appelli formulati dai terzi interessati Silvia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Varese il 6.6.2019 con cui - su proposta della DIA di Roma - è stata decisa la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] (attualmente latitante) alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per un periodo di anni tre e con prescrizioni accessorie, nonché disposta la confisca di prevenzione dei beni a lui direttamente e indirettamente riconducibili.

La confisca era stata preceduta dal decreto di sequestro propedeutico emesso in data 11.12.2017.

La pericolosità sociale del proposto si radica in un contesto di criminalità professionale finalizzata alla gestione del traffico illecito di rifiuti con conseguente riciclaggio dei proventi delittuosi, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA], gravato da numerosi precedenti penali, è stato condannato per il reato di associazione a delinquere, falsificazione di documenti, truffa e riciclaggio.

Attraverso una rete di imprese a lui riconducibili (Lombardia s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] 2000; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; IGAM Ambiente s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. e Grand ABV [OSCURATO:PERSONA]) il prevenuto utilizzava i ricavi delle attività illecite, ripulendo il danaro, per renderne difficoltosa la provenienza illecita.

La pericolosità sociale - esaminata dalla Corte territoriale in una cornice interpretativa che ha passato in rassegna i più recenti arresti della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità - è stata desunta, oltre che dai dati emersi dai procedimenti penali e dalle condanne nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche dalle sue frequentazioni con numerosi pregiudicati e dal sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli con una condanna ad otto anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione, rendendosi latitante in Tunisia.

Si è evidenziato, altresì, come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato emesso (dalla Procura Generale di Milano) un provvedimento di unificazione delle pene con cumulo pari a 17 anni di reclusione e 16 giorni di arresto, oltre alla multa di 4.800 euro (che, detratto il presofferto, determina attualmente a suo carico una pena effettiva da scontare pari ad anni 13, mesi 11 e giorni 29 di reclusione, nonché 16 giorni di arresto).

La misura patrimoniale della confisca ha avuto ad oggetto, invece, beni appartenenti al proposto e ad alcuni componenti del suo nucleo familiare, ritenuti terzi intestatari fittizi.

Precisamente, sono stati confiscati con il decreto originario, confermato in sede d'appello: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figlia del proposto): 3 unità immobiliari del Comune di Cardano al Campo; 4 conti correnti aperti presso la [OSCURATO:PERSONA] & Co. di Lugano; quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I.; beni presenti nella cassetta di sicurezza n. 000/3600001 presso [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo; rubrica "Chiara 75" della relazione n. 88.8572 intestata a Getrinnex s.a. di cui risulta essere avente diritto economico; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (moglie separata del proposto): la cassetta di sicurezza n. 000/3600001 presso [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo; c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (compagna del proposto): il diritto superficiario sull'unità immobiliare sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA] p.11a 13067; l'autovettura AUDI Q7 tg.

D3515WD. d) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 75 srl (società le cui quote sono state acquisite da [OSCURATO:PERSONA] attraverso una fiduciaria nel 2004 e di cui costei era socia unica e sua madre Silvia amministratrice unica): rami d'azienda e quote societarie; 2 unità immobiliari site in Cardano al Campo (un'unità con relativa pertinenza); 2 unità immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA]; 7 unità immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA] frazione di Fornaci; 1 unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA]; 1 unità immobiliare sita in Gallarate con il box di pertinenza (formalmente 2 unità immobiliari); 1 unità immobiliare sita nel comune di Giaveno con il box di pertinenza (formalmente 2 unità immobiliari).

Presupposto delle misure patrimoniali disposte è stata, anzitutto, la verifica della sproporzione tra i redditi delle persone terze intestatarie dei beni confiscati (che, negli anni di acquisizione dei cespiti, hanno percepito introiti, secondo l'impostazione dei provvedimenti di prevenzione, a mala pena sufficienti al loro stesso mantenimento) e il valore delle acquisizioni immobiliari, mobiliari e societarie.

La separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Celentano, avvenuta nel 1992, è stata ritenuta ininfluente rispetto alla prova dell'interruzione di rapporti personali tra il proposto e il nucleo familiare originario, soprattutto perché alla separazione formale non aveva mai fatto seguito il divorzio ed entrambi i coniugi avevano continuato a tenere il proprio domicilio nella dimora familiare; inoltre, i rapporti tra il padre e la figlia erano costanti e continuativi: oltre ad essere stati coinvolti insieme in procedimenti penali definiti, è emerso dalle intercettazioni acquisite tra gli elementi della procedura di prevenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre fornito capacità economica a Silvia e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto della Corte d'Appello hanno proposto ricorso i terzi interessati Silvia e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I., con distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia.

3. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.3.1.

Con la prima ragione di censura la ricorrente deduce violazione di legge per motivazione meramente apparente quanto al presupposto applicativo della confisca costituito dalla sproporzione patrimoniale.

L'eccezione attiene principalmente al criterio di calcolo utilizzato nel provvedimento impugnato, basato su una comparazione cumulativa, nel periodo di riferimento della pericolosità del proposto (dal 1997 al 2015), dei patrimoni di questi e del suo nucleo familiare rispetto al valore complessivo dei cespiti acquistati e oggetto di ablazione, laddove la giurisprudenza di legittimità pretende la fotografia "storica" della situazione patrimoniale riferita all'epoca di ciascuna delle specifiche acquisizioni ed al loro valore economico, singolarmente considerato (il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto delle affermazioni in merito svolte dalle Sezioni Unite: nella sentenza n. 920 del 2004, riferita - tuttavia - alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992).

La metodologia valutativa corretta avrebbe, così, consentito di dimostrare l'assenza del requisito della sperequazione in relazione alle annualità (precedenti al 2005) in cui furono acquisiti l'immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e le quote della società [OSCURATO:PERSONA] 75 [OSCURATO:SOCIETA] ricorso evidenzia, poi: - le disponibilità economiche lecite del proposto negli anni dal 1998 al 2005 - molto consistenti negli anni 2003-2004, quando hanno raggiunto, rispettivamente, i 260.000 e 186.000 euro - e la mancata considerazione della loro capitalizzazione per gli anni successivi, essendo stato applicato un rigido ed errato criterio "di cassa"; - l'omessa motivazione sulla specifica allegazione difensiva relativa all'acquisto delle quote societarie della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 75, in cui si dava prova che, nel periodo di acquisizione, Valeria e [OSCURATO:PERSONA] disponessero, insieme, di un reddito positivo pari a 407.679,99 euro, somma ben superiore agli investimenti effettuati.

A giudizio della ricorrente, il provvedimento impugnato, oltre alle omissioni motivazionali già citate, è afflitto da violazione di legge anche perché prende le mosse da una erronea interpretazione del contenuto delle disposizioni incidenti sull'argomento trattato, che realizza sempre un vizio siffatto (si cita la motivazione di Sez. 1, n. 21735 del 20/2/2019, Crocè, Rv. 276400).

3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge anche riguardo al presupposto della fittizietà dell'intestazione dei beni, per motivazione meramente apparente che ha omesso di valutare effettivamente i risultati degli accertamenti difensivi di ordine patrimoniale ed ha richiamato ragioni avulse dalle risultanze procedimentali.

La ricorrente ha assolto l'onere di allegazione adeguato a provare che gli acquisti patrimoniali effettuati derivassero da risorse economiche diverse e distinte da quelle del proposto (riconducibili, oltre che a sé ed alla madre, anche al suo convivente, [OSCURATO:PERSONA], che ha rimborsato con proprie disponibilità il mutuo acceso da [OSCURATO:PERSONA], peraltro non estinto), ma la Corte d'Appello ha erroneamente preteso una prova inoppugnabile della reale riconducibilità dei beni, andando al di là di quanto richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Infine, si contesta la stessa possibilità di confisca del rapporto economico denominato "[OSCURATO:PERSONA] n. 15218872" presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato del [OSCURATO:PERSONA], costituito nel 2017 e, dunque, certamente al di fuori del perimetro di pericolosità del proposto, disegnato dagli stessi giudici della prevenzione sino al 2015, nonché del contenuto della cassetta di sicurezza locata presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo, che è stato dimostrato dalla difesa essere rappresentato da regali ricevuti dalla coppia Milanesi-Celentano e dalla loro figlia Viola (si tratta di alcuni orologi Rolex e Cartier e di alcuni gioielli di evidente recente fattura).

3.3. Il terzo argomento di ricorso censura violazione di legge in relazione all'art. 18, comma quarto, d.lgs. n. 159 del 2011, in merito all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che risiede o dimora stabilmente all'estero, poiché l'ablazione avrebbe potuto e dovuto riguardare soltanto i beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Risulta dagli stessi provvedimenti di prevenzione che il proposto, latitante, si è rifugiato e trasferito in Tunisia, ove la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], secondo accertamenti anagrafici, risulta migrata da [OSCURATO:PERSONA] (si cita la pag. 7 della proposta applicativa).

3.4. La quarta ragione eccepita deduce violazione di legge per apparenza della motivazione in relazione alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto ed all'esatta individuazione dei beni suscettibili di ablazione, con particolare riferimento a quelli acquisiti dalla ricorrente in epoca precedente al 2006 e successiva al 2010, e cioè quando ella non aveva rapporti con il padre.

Soprattutto, la ricorrente lamenta che la pericolosità sia stata ritenuta "qualificata" solo dal decreto d'appello, mentre il decreto originario del Tribunale l'aveva inquadrata come generica, e che sia stata, per tale ragione, abbinata al generico richiamo allo svolgimento di "attività di trattamento illecito di rifiuti" ovvero di "smaltimento illecito di rifiuti", eludendo lo specifico accertamento richiesto per la verifica della pericolosità generica ex art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019.

A tal proposito la ricorrente evidenzia come l'unica attività illecita inerente al trattamento dei rifiuti ed idonea ad integrare la categoria dell'art. 4, comma primo, lett. b, del testo unico antimafia è quella del "traffico" illecito di rifiuti prevista dall'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e come per il periodo di pericolosità preso in esame non vi siano sufficienti elementi tali da consentire di iscrivere il ricorrente in una delle categorie di pericolosità generica, mentre la motivazione del provvedimento impugnato si rivela solo apparente.f

4. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.

4.1. Il primo argomento di censura eccepisce il vizio di omessa ed apparente motivazione e, dunque, di violazione di legge, quanto al presupposto applicativo della confisca costituito dalla sproporzione patrimoniale.

Anzitutto si lamenta la mancata considerazione degli elementi di fatto, supportati da documentazione difensiva e dalle stesse indagini della DDA trasfuse nella proposta di misura di prevenzione, dai quali emergerebbe la cessazione di qualsiasi contatto tra la ricorrente e il proposto successivamente alla loro separazione come coniugi, avvenuta nel 1992: [OSCURATO:PERSONA] da tale anno avrebbe iniziato la stabile convivenza con [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente ha convissuto dal 1992 al 2000 con un altro uomo ([OSCURATO:PERSONA]), mentre dal 2000 ha coabitato con il padre e, in seguito, con il fratello Mario.

La ricorrente, poi, non è stata mai coinvolta in procedimenti penali con l'ex marito e non esistono intercettazioni tra i due, né tantomeno dalle indagini emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia parlato di lei nelle conversazioni intercettate.

Inoltre, sempre dalle indagini riversate nella procedura anche nei contenuti di sentenze, si rileva che il proposto - a differenza di quanto argomentato dal decreto impugnato - ha sì mantenuto la residenza anagrafica in [OSCURATO:PERSONA], ma ha sempre dimorato a [OSCURATO:PERSONA], alla via Augusta n. 71, presso l'abitazione della sua convivente [OSCURATO:PERSONA].

Le uniche somme di danaro che la ricorrente ha ricevuto nel corso degli anni dal proposto sono costituite, pertanto, da quelle corrispondenti agli assegni di mantenimento per i figli, successivamente alla separazione legale, come da provvedimento del Tribunale.

Di contro, le argomentazioni del provvedimento impugnato per sostenere la qualità di terzo intestatario fittizio di beni del proposto, a giudizio della ricorrente, sono assolutamente insufficienti, per essere fondate sulla mera sua "capacità reddituale" di confronto, piuttosto che sulla complessiva e più ampia "capacità patrimoniale", nonché sulla presunta prova dei rapporti con il proposto, fatta discendere dalla nomina di amministratore unico nella [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I., incarico che la ricorrente ha esercitato soltanto dal 2016 al 2018, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta latitante dal 2011.

Il decreto d'appello ha omesso, altresì, qualsiasi confronto effettivo con la documentazione difensiva che prova la piena capacità patrimoniale della ricorrente per sostenere gli acquisti patrimoniali corrispondenti ai beni confiscati.

Si segnala, in particolare, che la confisca della cassetta di sicurezza n. 3600001, locata il 17.3.2014 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale ha delega ad operare anche la figlia della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], si pone al di fuori dei presupposti temporali per il provvedimento ablativo ed ignora la prova difensiva (peraltro tenuta, secondo la giurisprudenza, ad un mero onere di allegazione e non certo a fornire prova piena) del legittimo acquisto dei beni in essa contenuti, addotta mediante consulenza di parte depositata in atti.

Anzi, si sono travisati i contenuti delle consulenze Pezzuto e Veneruz, poiché in esse mai si attesta la sproporzione tra il valore degli oggetti preziosi custoditi nella cassetta e la capacità patrimoniale della ricorrente, mentre non si tiene conto che numerosissimi beni sono privi di valore commerciale, trattandosi di monili datati e non da collezione; regali di battesimo della nipote [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; regali di famiglia in genere.

In ogni caso, manca l'analisi relativa a ciascun singolo bene contenuto nella cassetta di sicurezza, del quale non è stato descritto il perimetro di acquisto illecito, solo genericamente indicato.

4.2. Il secondo motivo di ricorso censura, invece, omessa ed apparente motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto ed all'esatta individuazione dei beni suscettibili di confisca, avuto riguardo ai beni acquistati dalla ricorrente in epoca precedente al 2006 e successiva al 2010.

5. Anche la società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. ha proposto ricorso, tramite l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ed il socio unico [OSCURATO:PERSONA], costituite tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale.

5.1. Il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge del provvedimento impugnato per motivazione meramente apparente quanto all'assolvimento, da parte della ricorrente, dell'onere probatorio in ordine alla sua capacità patrimoniale per gli acquisti dei beni confiscati ed alla non riconducibilità dell'azienda alla disponibilità del proposto.

Il giudice d'appello ha ritenuto genericamente "inevitabile" l'ablazione dell'intero patrimonio sociale per la "difficoltà di operare una scissione tra componenti sane", riferibili ad attività lecite di iniziativa imprenditoriale ed apporto di capitali illeciti, ed ha motivato per presunzione negativa, in assenza di documentazione fiscale "inoppugnabile" da cui desumere la capacità aziendale di produrre profitto e reddito.

Sono state, così, del tutto eluse le ragioni difensive specifiche proposte con l'atto di appello e si è adottato un modulo motivazionale simile ad un modello adattabile ad una quantità indiscriminata di ipotesi e non corrispondente alle censure sollevate in appello, dando vita ad una motivazione solo apparente, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 4, n. 47834 del 2018).

La ricorrente insiste, altresì: - sull'esistenza di un mero onere di allegazione richiesto per provare, ragionevolmente e plausibilmente, la riconducibilità dei beni confiscati al patrimonio lecito del terzo interessato (si cita Sez. 1, n. 13375 del 2018), laddove la Corte d'Appello si è attestata su canoni valutativi di ordine probatorio vero e proprio;- sulla mancata valutazione del cash flaw aziendale, che consente di misurare la liquidità generata nel corso di un esercizio aziendale, la quale rimane in cassa e può essere utilizzata l'anno seguente dalla società stessa per i relativi investimenti.

Infine, si evidenzia che: - nella galassia di società riconducibili al proposto, non è emerso alcun dato che colleghi, invece, a lui la gestione della società ricorrente„ oggetto di confisca: le testimonianze in atti (delle quali si riporta il contenuto nel ricorso) hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] acquisì l'[OSCURATO:PERSONA] 75 con modalità tali da impedire l'intromissione del padre; - non si è tenuto conto del fatto che la società oggetto di confisca è riferibile alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio, sia per interposta persona giuridica di una società fiduciaria svizzera (la Getrimax s.a.): la Corte d'Appello ha valutato soltanto la generica e complessiva capacità patrimoniale della persona fisica proprietaria, dimenticando quella della persona giuridica.

6. [OSCURATO:PERSONA] Casella ha chiesto, con ampia ed articolata requisitoria scritta: - l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. perché, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Rv. 276939); - il rigetto dei ricorsi degli altri terzi intestatari ricorrenti, perché infondati nel merito delle doglianze relative alla fittizietà delle intestazioni e perché inammissibili i motivi dedicati da Valeria e [OSCURATO:PERSONA] alla pericolosità del proposto, diffusamente contestata da entrambe le ricorrenti sia sotto il profilo della qualificazione che della perimetrazione temporale.

In proposito, il PG ha ricordato che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto (che non ha presentato ricorso), essendo egli del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, Rv. 280249); in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 7469 del 04/06/2019, Rv. 278454 secondo cui "in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto").

Nel procedimento di prevenzione, conclude il PG, il terzo interessato ha esclusivamente un onere di allegazione, che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che la problematica incide sulla confisca; in altri termini, per il terzo interessato il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.).

Per le stesse ragioni, anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ritenuto inammissibile perché strettamente connesso alla posizione del proposto (oltre che manifestamente infondato, perché equipara irragionevolmente la condizione di latitante a quella del soggetto avente domicilio, residenza o dimora all'estero).

7. Alla requisitoria del PG hanno risposto le ricorrenti facendo pervenire tre distinte memorie difensive.

7.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ribadendo le ragioni di ricorso, eccepisce, rispetto alla legittimazione della ricorrente a proporre temi afferenti alla perimetrazione della pericolosità del prevenuto, l'esistenza di altro, difforme orientamento rispetto a quello citato dal PG, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608; Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauta, Rv. 281362, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen.).

La difesa, pertanto, ha chiesto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, qualora non si intenda aderire all'opzione che ritiene sussistere la legittimazione del terzo intestatario, che meglio si attaglia alla fattispecie, della quale evidenzia la peculiarità: la ricorrente, invero, contestando la perimetrazione temporale della pericolosità, avuto riguardo alla coerenza tra la manifestazione della pericolosità del proposto ed il periodo in cui ella ha acquistato i beni di cui risulta formalmente titolare, ha sempre rivendicato anche l'effettiva titolarità dei cespiti confiscati; e lo stesso proposto, intervenuto nel primo grado del giudizio, non ha mai affrontato i profili patrimoniali della misura e non ha mai rivendicato la proprietà dei beni sequestrati ai terzi intestatari.Si sottolinea, altresì, nel merito, che il PG non ha saputo opporre argomenti all'eccepita mancanza di elementi per estendere dal 1997 al 2015 il periodo di pericolosità del proposto, dando, anzi, atto che l'accertamento contenuto nelle sentenze di condanna passate in giudicato nei suoi confronti (GIP di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Corte d'Appello di Milano del 23.12.2011) "ferma" la sua pericolosità agli anni 2007-2008, laddove l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e le quote della società confiscata sono state acquisite nel 2004; infine, anche i conti correnti oggetto del provvedimento di ablazione sono stati accesi a partire dal 2015.

La difesa lamenta, ancora, la svalutazione delle produzioni difensive in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale della terza intestataria (che attestano i ricavi delle vendite di immobili e beni di famiglia da parte di [OSCURATO:PERSONA], acquistati negli anni 80; donazioni a suo favore avvenute tra il 1999 ed il 2002, documentate dalle dichiarazioni dei donanti e confortate da estratti conto bancari; redditi percepiti da Valeria e [OSCURATO:PERSONA]), nonchè la ritenuta irrilevanza del mutuo contratto dalla ricorrente per 200.000 euro presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA], rimborsato grazie alle disponibilità del compagno [OSCURATO:PERSONA] corrisposte dal 2017 (circostanza di cui vi è prova nella documentazione di bonifici che tracciano la provvista utilizzata, dal conto personale del Milanese).

Infine, si contestano le conclusioni formali del PG sulla condizione di autonomia economica e di vita della moglie separata del proposto e di sua figlia Valeria, contestando la rilevanza della circostanza del mancato divorzio, vista la stabile convivenza con un'altra donna da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l'interruzione dei rapporti con il nucleo familiare originario, avvalorata dalla modifica ufficiale dei cognome da parte di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; si sottolinea, altresì, la forte conflittualità tra padre e figlia, testimoniata dalle modalità acquisitive della [OSCURATO:PERSONA] 75 da parte della ricorrente finalizzate ad impedire intromissioni gestorie del proposto.

7.2. La memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito con ulteriori puntualizzazioni i motivi di ricorso, preliminarmente rappresentando la sussistenza della legittimazione a ricorrere della terza interessata anche in ordine ai presupposti della pericolosità sociale del proposto, eccependo la misura della sua perimetrazione alla luce delle sentenze della Cassazione Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608 e Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020„ dep. 2021, Flauta, Rv. 281362, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen. 7.3.

Infine, la memoria difensiva della società terza interessata [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. afferma la legittimazione a ricorrere posta in dubbio dal PG, in quanto la ricorrente è soggetto direttamente attinto dalla misura ablativa (si cita la sentenza Sez. 5, n. 14692 del 2020 che implicitamente ha ammesso una società terza intestataria a proporre ricorso per cassazione).[OSCURATO:PERSONA])

1. Il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. è inammissibile, mentre i ricorsi delle due persone fisiche individuate come "terzi intestatari" sono fondati, per le ragioni che si esporranno di seguito.

2. L'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. deriva dall'applicazione dell'orientamento di legittimità pacificamente delineatosi nel corso degli anni sul tema, secondo cui, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Amodeo, Rv. 276939).

La sentenza Mancuso, distinguendo l'ipotesi dei terzi intestatari fittizi da quella dei terzi "creditori" in buona fede - in relazione ai quali non viene in rilievo il tema della 'disponibilità mediata' del bene in capo al proposto, ma la diversa questione giuridica della tutela dell'affidamento - ha tracciato le linee interpretative che fondano il principio cui si intende aderire.

In particolare, si è chiarito che, ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono i beni riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto, sicchè, qualora si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche, la procedura di prevenzione riguarda non già le persone giuridiche in quanto tali, ma le persone fisiche che, in quanto terzi apparenti titolari delle quote sociali incise dal provvedimento ablatorio, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto (in tal senso, cfr. già Sez. 1, n. 48882 del 8/10/2013, Rv. 257605).

La costituzione in giudizio della società sottoposta al sequestro di prevenzione - in quanto tale - non è dunque ipotizzabile, poiché finirebbe con il determinare una indebita duplicazione delle facoltà difensive, spettanti - in proprio - alle persone fisiche titolari delle quote.

La procedura di prevenzione è strumento con cui si tende a recuperare i beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto dell'attività 'pericolosa' svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche); per questo, evidenzia la sentenza Mancuso, "i contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono .. i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilità immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla 'proiezione' del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca.

Gli organi amministrativi delle società sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla società, come quello previsto e regolamentato dal d.lgs. n.231 del 2001)".

3. Venendo all'esame dei ricorsi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che il sindacato di legittimità in materia di prevenzione è circoscritto soltanto al vizio di violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, ivi compreso il vizio di motivazione mancante o apparente e con esclusione dell'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

I ricorsi, pertanto, sono fondati, là dove eccepiscono (nei primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo di quello di [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle parti analoghe dei motivi aggiunti) - con ragioni assorbenti rispetto ad altre dedotte (ed escluse le ulteriori censure, delle quali si dirà in seguito) - che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente nell'esame delle allegazioni difensive addotte dalle ricorrenti nel giudizio, al fine di evidenziare l'effettiva riferibilità al loro patrimonio, e non già al patrimonio del proposto, dei beni ritenuti fittiziamente intestati.

Tale censura comune si fonda sul rilievo preliminare e necessariamente presupposto dell'utilizzo di un erroneo canone valutativo da parte del provvedimento impugnato, per valutare le risultanze di fatto dalle quali desumere la fittizia intestazione.

3.1. Sotto tale ultimo, preminente profilo di verifica, il Collegio evidenzia che il provvedimento, in più punti, ma anche secondo una traccia che implicitamente permea l'intero complesso motivazionale, è improntato ad un criterio valutativo delle situazioni di fatto rilevanti ai fini di decidere della titolarità effettiva o fittizia dei beni confiscati, che la Corte d'Appello definisce esplicitamente di ricerca di elementi difensivi dal valore "inoppugnabile" (vedi pag. 12 del provvedimento), rispetto alle conclusioni alle quali è giunto il giudice della prevenzione in primo grado.

La terminologia è evocata nel provvedimento unitamente a parametri deduttivi dichiaratamente probabilistici della titolarità solo fittizia ed alla indicazione della necessità, per la difesa, di "dissipare il legittimo dubbio" che alcuni beni confiscati (il riferimento è a quelli contenuti nella cassetta di sicurezza interamente sottoposta ad ablazione) "potessero essere stati acquistati con il denaro derivante dagli illeciti commessi" dal proposto (vedi pag. 15).

Ragionando con i suddetti parametri valutativi, la Corte d'Appello giustifica la mancata adesione alla prospettazione difensiva circa la titolarità effettiva dei beni, dimenticando che, invece, il giudice della prevenzione deve improntare la propria analisi delle risultanze poste a fondamento della misura patrimoniale ad un canone diverso, poichè altrimenti si finirebbe per caricare il terzo intestatario di un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, avulso dal sistema stesso delle misure di prevenzione.

Ed infatti, è stato già condivisibilnnente chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità poichè il primo passaggio della catena dimostrativa - in punto di dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse - spetta comunque alla pubblica accusa (cfr., Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, n.m., secondo cui il terzo interessato non è gravato da alcun onere probatorio; egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca).

Dunque, all'accusa compete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti, situazioni, eventi che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili.

Il percorso argomentativo della Corte d'Appello, pertanto, sconta un grave vizio logico di fondo nella valutazione della documentazione difensiva allegata a provare la titolarità non fittizia dei beni dei quali i terzi appaiono formali intestatari, vizio che deriva proprio dall'adozione di un canone di verifica estraneo allo stesso sistema legale delle misure di prevenzione e che, per questo, determina che la motivazione del provvedimento impugnato debba ritenersi meramente apparente.

3.2. Si riscontra, peraltro, una forte approssimazione, che svela una motivazione solo apparente del provvedimento impugnato, anche nell'analisi specifica di alcune censure proposte in appello dalle difese riferite alla titolarità effettiva dei beni in sequestro, ed al centro dei complessi motivi di ricorso.

Quanto alle quote della società immobiliare nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], si è sostanzialmente ignorata la prospettazione delle ragioni di confronti tra entrate e uscite di cassa negli specifici periodi temporali presi in considerazione, nonché la deduzione difensiva dell'acquisto di tali quote con somme derivate da vendite di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi fratelli.

Anche le argomentazioni utilizzate per giustificare la confisca dei beni tutti contenuti nella cassetta di sicurezza sottoposta ad ablazione non distinguono tra i numerosissimi beni di valore presenti, alcuni dei quali sono indicati, con dichiarazioni riportate in ricorso, come regali di battesimo totalmente slegati da vicende patrimoniali del proposto: in merito a tale peculiare derivazione non è dato leggere, nel decreto, che un laconico riferimento (a pag. 15, in fondo) alla circostanza che i testi della difesa utilizzati per dimostrare che i preziosi erano derivati da regali di terzi e che non avevano collegamento alcuno con le disponibilità illecite del proposto non avevano potuto "dissipare il legittimo dubbio che comunque gli stessi potessero essere stati acquistati con il denaro derivante dagli illeciti commessi dal proposto".

Evidente è la mera apparenza di una simile argomentazione, del tutto generica e fondata sul presupposto che, in presenza di un "legittimo dubbio" sulla provenienza illecita dei beni intestati a terzi, questi possano essere confiscati tout court, senza una puntuale analisi delle ragioni docunnentalmente addotte dalla difesa, che vanno verificate nella loro plausibilità.

3.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, affinchè rivaluti le situazioni documentali e la piattaforma istruttoria della procedura di prevenzione alla luce dei corretti canoni ermeneutici e del canone di giudizio, preliminare a qualsiasi altra valutazione specifica, indicati ai paragrafi precedenti, prendendo in esame nuovamente le allegazioni relative alla titolarità dei beni, anche sotto il profilo della verifica di sproporzione, rispetto agli acquisti, del reddito/patrimonio nella disponibilità dei terzi intestatari, nonchè della liceità della loro acquisizione nei periodi di riferimento della pericolosità del proposto attraverso provviste di ulteriori soggetti estranei alla misura patrimoniale ablatoria (ci si riferisce al mutuo di contratto presso il [OSCURATO:PERSONA]).

4. L'accoglimento delle ragioni specifiche ed assorbenti dei ricorsi di Silvia e [OSCURATO:PERSONA], contenute nei motivi di ricorso già esaminati, conduce il Collegio all'esame degli ulteriori motivi di censura, che implicano la risoluzione della questione giuridica determinante a circoscrivere l'ambito di ricorribilità consentito ai terzi intestatari di beni sottoposti a misura di prevenzione, e cioè se sia consentito a questi ultimi di muovere censure relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - ovvero tale legittimazione sia esclusa.

Il tema è stato sollevato anche nei motivi aggiunti depositati nell'interesse di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], prospettando un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.

In proposito, deve evidenziarsi come l'orientamento dominante da tempo rappresenti che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA].

Coop, Rv. 277225-04; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454-03).

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invero rimasto sinora isolato, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608).

La sentenza è invocata dalle ricorrenti per chiedere al Collegio di aprire la legittimazione ad impugnare, da parte loro, anche profili preclusi dalla tesi largamente maggioritaria.

A sostegno di tale richiesta si evoca anche la sentenza, già prima richiamata sotto diverso profilo, Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703, che, tuttavia, a ben vedere, in motivazione, prende le distanze dalle affermazioni di principio della pronuncia [OSCURATO:PERSONA], mutuandone soltanto l'approccio, che ritiene condivisibile, di spostare la prospettiva di analisi sulla dimensione ex ante, ossia sulla necessità di rispettare il principio per cui la contestazione della fittizietà rende ancora 'aperto' il punto della titolarità del bene e può consentire al terzo, entro ben circoscritti limiti, di interloquire su alcuni presupposti oggettivi di confiscabilità del bene.

Tali limiti, poi, vengono riferiti dalla pronuncia Brussolo - dopo un'analisi della giurisprudenza europea sulla valenza del principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale, che ispira anche il Collegio nella presente decisione - soltanto alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa, nelle misure di prevenzione, o esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 240- bis, cod. pen.; ferma restando la estraneità della difesa del terzo (tranne i casi di surroga legale del contraddittorio, in luogo del portatore di pericolosità defunto, di cui all'art.18 co.2 e co.3 d.lgs. n.159 del 2011) ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per il reato-spia della confisca estesa o alla sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità in prevenzione.

Ma ciò equivale a dire, in ultima analisi, che il terzo intestatario può essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio.Ciò posto, e verificato, pertanto, che il contrasto evocato dalle ricorrenti in realtà si riduce ad una sentenza isolata, per quanto apprezzabile nel suo intento di garanzia dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione, il Collegio intende aderire all'opzione dominante, con le precisazioni fornite dalla sentenza Brussolo, che, nel caso di specie, dovranno essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio, avuto riguardo alle indicazioni difensive che collocano l'acquisto di beni in epoca antecedente o successiva alla perinnetrazione della pericolosità del proposto.

4.1. Alla luce delle indicazioni fornite al paragrafo precedente, gli ulteriori motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti (il terzo ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]; i motivi aggiunti, nella parte dedicata a sostenere la legittimazione dei terzi intestatari a ricorrere per ragioni attinenti ai presupposti per la pericolosità del proposto e la sua perinnetrazione temporale) sono inammissibili, perché attengono a ragioni di censure sottratte alla loro legittimazione a ricorrere.

Il terzo motivo formulato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infatti, deduce violazione di legge in relazione all'art. 18, comma quarto, d.lgs. n. 159 del 2011, in merito all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che risiede o dimora stabilmente all'estero, poiché l'ablazione avrebbe potuto e dovuto riguardare soltanto i beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ed è, pertanto, palesemente riferibile alla posizione personale del proposto, a prescindere dalla pur evidente diversità della posizione del latitante (come nel caso di specie) e quella di chi semplicemente risieda o dimori all'estero.

Anche il quarto motivo della predetta ricorrente, così come il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile nella parte in cui aggredisce la motivazione in relazione alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto anche in quanto tale, e non già soltanto in via mediata, avuto riguardo all'esatta individuazione dei beni suscettibili di ablazione, con particolare riferimento agli acquisti della ricorrente.

Altrettanto non consentita è la censura con cui si lamenta che la pericolosità sia stata ritenuta "qualificata" solo dal decreto d'appello, mentre il decreto originario del Tribunale l'aveva inquadrata come generica.

5. In conclusione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. ed alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

3.000. In accoglimento parziale dei ricorsi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], deve essere disposto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 75 SRL avverso il decreto del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il rigetto dei ricorsi degli altri terzi intestatari ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'Appello di Milano, con il decreto impugnato, ha rigettato gli appelli formulati dai terzi interessati Silvia e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Varese il 6.6.2019 con cui - su proposta della DIA di Roma - è stata decisa la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] (attualmente latitante) alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per un periodo di anni tre e con prescrizioni accessorie, nonché disposta la confisca di prevenzione dei beni a lui direttamente e indirettamente riconducibili. La confisca era stata preceduta dal decreto di sequestro propedeutico emesso in data 11.12.2017. La pericolosità sociale del proposto si radica in un contesto di criminalità professionale finalizzata alla gestione del traffico illecito di rifiuti con conseguente riciclaggio dei proventi delittuosi, nell'ambito del quale [OSCURATO:PERSONA], gravato da numerosi precedenti penali, è stato condannato per il reato di associazione a delinquere, falsificazione di documenti, truffa e riciclaggio. Attraverso una rete di imprese a lui riconducibili (Lombardia s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] 2000; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; IGAM Ambiente s.r.I.; [OSCURATO:PERSONA] 3 s.r.l. e Grand ABV [OSCURATO:PERSONA]) il prevenuto utilizzava i ricavi delle attività illecite, ripulendo il danaro, per renderne difficoltosa la provenienza illecita. La pericolosità sociale - esaminata dalla Corte territoriale in una cornice interpretativa che ha passato in rassegna i più recenti arresti della giurisprudenza europea, costituzionale e di legittimità - è stata desunta, oltre che dai dati emersi dai procedimenti penali e dalle condanne nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anche dalle sue frequentazioni con numerosi pregiudicati e dal sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli con una condanna ad otto anni, 11 mesi e 29 giorni di reclusione, rendendosi latitante in Tunisia. Si è evidenziato, altresì, come nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sia stato emesso (dalla Procura Generale di Milano) un provvedimento di unificazione delle pene con cumulo pari a 17 anni di reclusione e 16 giorni di arresto, oltre alla multa di 4.800 euro (che, detratto il presofferto, determina attualmente a suo carico una pena effettiva da scontare pari ad anni 13, mesi 11 e giorni 29 di reclusione, nonché 16 giorni di arresto). La misura patrimoniale della confisca ha avuto ad oggetto, invece, beni appartenenti al proposto e ad alcuni componenti del suo nucleo familiare, ritenuti terzi intestatari fittizi. Precisamente, sono stati confiscati con il decreto originario, confermato in sede d'appello: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figlia del proposto): 3 unità immobiliari del Comune di Cardano al Campo; 4 conti correnti aperti presso la [OSCURATO:PERSONA] & Co. di Lugano; quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I.; beni presenti nella cassetta di sicurezza n. 000/3600001 presso [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo; rubrica "Chiara 75" della relazione n. 88.8572 intestata a Getrinnex s.a. di cui risulta essere avente diritto economico; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (moglie separata del proposto): la cassetta di sicurezza n. 000/3600001 presso [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo; c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (compagna del proposto): il diritto superficiario sull'unità immobiliare sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA] p.11a 13067; l'autovettura AUDI Q7 tg. D3515WD. d) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 75 srl (società le cui quote sono state acquisite da [OSCURATO:PERSONA] attraverso una fiduciaria nel 2004 e di cui costei era socia unica e sua madre Silvia amministratrice unica): rami d'azienda e quote societarie; 2 unità immobiliari site in Cardano al Campo (un'unità con relativa pertinenza); 2 unità immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA]; 7 unità immobiliari site in [OSCURATO:PERSONA] frazione di Fornaci; 1 unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA]; 1 unità immobiliare sita in Gallarate con il box di pertinenza (formalmente 2 unità immobiliari); 1 unità immobiliare sita nel comune di Giaveno con il box di pertinenza (formalmente 2 unità immobiliari). Presupposto delle misure patrimoniali disposte è stata, anzitutto, la verifica della sproporzione tra i redditi delle persone terze intestatarie dei beni confiscati (che, negli anni di acquisizione dei cespiti, hanno percepito introiti, secondo l'impostazione dei provvedimenti di prevenzione, a mala pena sufficienti al loro stesso mantenimento) e il valore delle acquisizioni immobiliari, mobiliari e societarie. La separazione tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Celentano, avvenuta nel 1992, è stata ritenuta ininfluente rispetto alla prova dell'interruzione di rapporti personali tra il proposto e il nucleo familiare originario, soprattutto perché alla separazione formale non aveva mai fatto seguito il divorzio ed entrambi i coniugi avevano continuato a tenere il proprio domicilio nella dimora familiare; inoltre, i rapporti tra il padre e la figlia erano costanti e continuativi: oltre ad essere stati coinvolti insieme in procedimenti penali definiti, è emerso dalle intercettazioni acquisite tra gli elementi della procedura di prevenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sempre fornito capacità economica a Silvia e, in particolare, a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte d'Appello hanno proposto ricorso i terzi interessati Silvia e [OSCURATO:PERSONA], nonché la società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I., con distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia. 3. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.3.1. Con la prima ragione di censura la ricorrente deduce violazione di legge per motivazione meramente apparente quanto al presupposto applicativo della confisca costituito dalla sproporzione patrimoniale. L'eccezione attiene principalmente al criterio di calcolo utilizzato nel provvedimento impugnato, basato su una comparazione cumulativa, nel periodo di riferimento della pericolosità del proposto (dal 1997 al 2015), dei patrimoni di questi e del suo nucleo familiare rispetto al valore complessivo dei cespiti acquistati e oggetto di ablazione, laddove la giurisprudenza di legittimità pretende la fotografia "storica" della situazione patrimoniale riferita all'epoca di ciascuna delle specifiche acquisizioni ed al loro valore economico, singolarmente considerato (il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto delle affermazioni in merito svolte dalle Sezioni Unite: nella sentenza n. 920 del 2004, riferita - tuttavia - alla confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992). La metodologia valutativa corretta avrebbe, così, consentito di dimostrare l'assenza del requisito della sperequazione in relazione alle annualità (precedenti al 2005) in cui furono acquisiti l'immobile sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e le quote della società [OSCURATO:PERSONA] 75 [OSCURATO:SOCIETA] ricorso evidenzia, poi: - le disponibilità economiche lecite del proposto negli anni dal 1998 al 2005 - molto consistenti negli anni 2003-2004, quando hanno raggiunto, rispettivamente, i 260.000 e 186.000 euro - e la mancata considerazione della loro capitalizzazione per gli anni successivi, essendo stato applicato un rigido ed errato criterio "di cassa"; - l'omessa motivazione sulla specifica allegazione difensiva relativa all'acquisto delle quote societarie della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 75, in cui si dava prova che, nel periodo di acquisizione, Valeria e [OSCURATO:PERSONA] disponessero, insieme, di un reddito positivo pari a 407.679,99 euro, somma ben superiore agli investimenti effettuati. A giudizio della ricorrente, il provvedimento impugnato, oltre alle omissioni motivazionali già citate, è afflitto da violazione di legge anche perché prende le mosse da una erronea interpretazione del contenuto delle disposizioni incidenti sull'argomento trattato, che realizza sempre un vizio siffatto (si cita la motivazione di Sez. 1, n. 21735 del 20/2/2019, Crocè, Rv. 276400). 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge anche riguardo al presupposto della fittizietà dell'intestazione dei beni, per motivazione meramente apparente che ha omesso di valutare effettivamente i risultati degli accertamenti difensivi di ordine patrimoniale ed ha richiamato ragioni avulse dalle risultanze procedimentali. La ricorrente ha assolto l'onere di allegazione adeguato a provare che gli acquisti patrimoniali effettuati derivassero da risorse economiche diverse e distinte da quelle del proposto (riconducibili, oltre che a sé ed alla madre, anche al suo convivente, [OSCURATO:PERSONA], che ha rimborsato con proprie disponibilità il mutuo acceso da [OSCURATO:PERSONA], peraltro non estinto), ma la Corte d'Appello ha erroneamente preteso una prova inoppugnabile della reale riconducibilità dei beni, andando al di là di quanto richiesto dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Infine, si contesta la stessa possibilità di confisca del rapporto economico denominato "[OSCURATO:PERSONA] n. 15218872" presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato del [OSCURATO:PERSONA], costituito nel 2017 e, dunque, certamente al di fuori del perimetro di pericolosità del proposto, disegnato dagli stessi giudici della prevenzione sino al 2015, nonché del contenuto della cassetta di sicurezza locata presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di Cardano al Campo, che è stato dimostrato dalla difesa essere rappresentato da regali ricevuti dalla coppia Milanesi-Celentano e dalla loro figlia Viola (si tratta di alcuni orologi Rolex e Cartier e di alcuni gioielli di evidente recente fattura). 3.3. Il terzo argomento di ricorso censura violazione di legge in relazione all'art. 18, comma quarto, d.lgs. n. 159 del 2011, in merito all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che risiede o dimora stabilmente all'estero, poiché l'ablazione avrebbe potuto e dovuto riguardare soltanto i beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego. Risulta dagli stessi provvedimenti di prevenzione che il proposto, latitante, si è rifugiato e trasferito in Tunisia, ove la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], secondo accertamenti anagrafici, risulta migrata da [OSCURATO:PERSONA] (si cita la pag. 7 della proposta applicativa). 3.4. La quarta ragione eccepita deduce violazione di legge per apparenza della motivazione in relazione alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto ed all'esatta individuazione dei beni suscettibili di ablazione, con particolare riferimento a quelli acquisiti dalla ricorrente in epoca precedente al 2006 e successiva al 2010, e cioè quando ella non aveva rapporti con il padre. Soprattutto, la ricorrente lamenta che la pericolosità sia stata ritenuta "qualificata" solo dal decreto d'appello, mentre il decreto originario del Tribunale l'aveva inquadrata come generica, e che sia stata, per tale ragione, abbinata al generico richiamo allo svolgimento di "attività di trattamento illecito di rifiuti" ovvero di "smaltimento illecito di rifiuti", eludendo lo specifico accertamento richiesto per la verifica della pericolosità generica ex art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. A tal proposito la ricorrente evidenzia come l'unica attività illecita inerente al trattamento dei rifiuti ed idonea ad integrare la categoria dell'art. 4, comma primo, lett. b, del testo unico antimafia è quella del "traffico" illecito di rifiuti prevista dall'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e come per il periodo di pericolosità preso in esame non vi siano sufficienti elementi tali da consentire di iscrivere il ricorrente in una delle categorie di pericolosità generica, mentre la motivazione del provvedimento impugnato si rivela solo apparente.f 4. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 4.1. Il primo argomento di censura eccepisce il vizio di omessa ed apparente motivazione e, dunque, di violazione di legge, quanto al presupposto applicativo della confisca costituito dalla sproporzione patrimoniale. Anzitutto si lamenta la mancata considerazione degli elementi di fatto, supportati da documentazione difensiva e dalle stesse indagini della DDA trasfuse nella proposta di misura di prevenzione, dai quali emergerebbe la cessazione di qualsiasi contatto tra la ricorrente e il proposto successivamente alla loro separazione come coniugi, avvenuta nel 1992: [OSCURATO:PERSONA] da tale anno avrebbe iniziato la stabile convivenza con [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente ha convissuto dal 1992 al 2000 con un altro uomo ([OSCURATO:PERSONA]), mentre dal 2000 ha coabitato con il padre e, in seguito, con il fratello Mario. La ricorrente, poi, non è stata mai coinvolta in procedimenti penali con l'ex marito e non esistono intercettazioni tra i due, né tantomeno dalle indagini emerge che [OSCURATO:PERSONA] abbia parlato di lei nelle conversazioni intercettate. Inoltre, sempre dalle indagini riversate nella procedura anche nei contenuti di sentenze, si rileva che il proposto - a differenza di quanto argomentato dal decreto impugnato - ha sì mantenuto la residenza anagrafica in [OSCURATO:PERSONA], ma ha sempre dimorato a [OSCURATO:PERSONA], alla via Augusta n. 71, presso l'abitazione della sua convivente [OSCURATO:PERSONA]. Le uniche somme di danaro che la ricorrente ha ricevuto nel corso degli anni dal proposto sono costituite, pertanto, da quelle corrispondenti agli assegni di mantenimento per i figli, successivamente alla separazione legale, come da provvedimento del Tribunale. Di contro, le argomentazioni del provvedimento impugnato per sostenere la qualità di terzo intestatario fittizio di beni del proposto, a giudizio della ricorrente, sono assolutamente insufficienti, per essere fondate sulla mera sua "capacità reddituale" di confronto, piuttosto che sulla complessiva e più ampia "capacità patrimoniale", nonché sulla presunta prova dei rapporti con il proposto, fatta discendere dalla nomina di amministratore unico nella [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.I., incarico che la ricorrente ha esercitato soltanto dal 2016 al 2018, laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta latitante dal 2011. Il decreto d'appello ha omesso, altresì, qualsiasi confronto effettivo con la documentazione difensiva che prova la piena capacità patrimoniale della ricorrente per sostenere gli acquisti patrimoniali corrispondenti ai beni confiscati. Si segnala, in particolare, che la confisca della cassetta di sicurezza n. 3600001, locata il 17.3.2014 presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, filiale di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale ha delega ad operare anche la figlia della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], si pone al di fuori dei presupposti temporali per il provvedimento ablativo ed ignora la prova difensiva (peraltro tenuta, secondo la giurisprudenza, ad un mero onere di allegazione e non certo a fornire prova piena) del legittimo acquisto dei beni in essa contenuti, addotta mediante consulenza di parte depositata in atti. Anzi, si sono travisati i contenuti delle consulenze Pezzuto e Veneruz, poiché in esse mai si attesta la sproporzione tra il valore degli oggetti preziosi custoditi nella cassetta e la capacità patrimoniale della ricorrente, mentre non si tiene conto che numerosissimi beni sono privi di valore commerciale, trattandosi di monili datati e non da collezione; regali di battesimo della nipote [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; regali di famiglia in genere. In ogni caso, manca l'analisi relativa a ciascun singolo bene contenuto nella cassetta di sicurezza, del quale non è stato descritto il perimetro di acquisto illecito, solo genericamente indicato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso censura, invece, omessa ed apparente motivazione del provvedimento impugnato rispetto alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto ed all'esatta individuazione dei beni suscettibili di confisca, avuto riguardo ai beni acquistati dalla ricorrente in epoca precedente al 2006 e successiva al 2010. 5. Anche la società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. ha proposto ricorso, tramite l'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ed il socio unico [OSCURATO:PERSONA], costituite tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale. 5.1. Il primo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge del provvedimento impugnato per motivazione meramente apparente quanto all'assolvimento, da parte della ricorrente, dell'onere probatorio in ordine alla sua capacità patrimoniale per gli acquisti dei beni confiscati ed alla non riconducibilità dell'azienda alla disponibilità del proposto. Il giudice d'appello ha ritenuto genericamente "inevitabile" l'ablazione dell'intero patrimonio sociale per la "difficoltà di operare una scissione tra componenti sane", riferibili ad attività lecite di iniziativa imprenditoriale ed apporto di capitali illeciti, ed ha motivato per presunzione negativa, in assenza di documentazione fiscale "inoppugnabile" da cui desumere la capacità aziendale di produrre profitto e reddito. Sono state, così, del tutto eluse le ragioni difensive specifiche proposte con l'atto di appello e si è adottato un modulo motivazionale simile ad un modello adattabile ad una quantità indiscriminata di ipotesi e non corrispondente alle censure sollevate in appello, dando vita ad una motivazione solo apparente, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 4, n. 47834 del 2018). La ricorrente insiste, altresì: - sull'esistenza di un mero onere di allegazione richiesto per provare, ragionevolmente e plausibilmente, la riconducibilità dei beni confiscati al patrimonio lecito del terzo interessato (si cita Sez. 1, n. 13375 del 2018), laddove la Corte d'Appello si è attestata su canoni valutativi di ordine probatorio vero e proprio;- sulla mancata valutazione del cash flaw aziendale, che consente di misurare la liquidità generata nel corso di un esercizio aziendale, la quale rimane in cassa e può essere utilizzata l'anno seguente dalla società stessa per i relativi investimenti. Infine, si evidenzia che: - nella galassia di società riconducibili al proposto, non è emerso alcun dato che colleghi, invece, a lui la gestione della società ricorrente„ oggetto di confisca: le testimonianze in atti (delle quali si riporta il contenuto nel ricorso) hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] acquisì l'[OSCURATO:PERSONA] 75 con modalità tali da impedire l'intromissione del padre; - non si è tenuto conto del fatto che la società oggetto di confisca è riferibile alla proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sia in proprio, sia per interposta persona giuridica di una società fiduciaria svizzera (la Getrimax s.a.): la Corte d'Appello ha valutato soltanto la generica e complessiva capacità patrimoniale della persona fisica proprietaria, dimenticando quella della persona giuridica. 6. [OSCURATO:PERSONA] Casella ha chiesto, con ampia ed articolata requisitoria scritta: - l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. perché, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Rv. 276939); - il rigetto dei ricorsi degli altri terzi intestatari ricorrenti, perché infondati nel merito delle doglianze relative alla fittizietà delle intestazioni e perché inammissibili i motivi dedicati da Valeria e [OSCURATO:PERSONA] alla pericolosità del proposto, diffusamente contestata da entrambe le ricorrenti sia sotto il profilo della qualificazione che della perimetrazione temporale. In proposito, il PG ha ricordato che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto (che non ha presentato ricorso), essendo egli del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, Rv. 280249); in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 7469 del 04/06/2019, Rv. 278454 secondo cui "in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto"). Nel procedimento di prevenzione, conclude il PG, il terzo interessato ha esclusivamente un onere di allegazione, che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che la problematica incide sulla confisca; in altri termini, per il terzo interessato il procedimento deve ruotare intorno al suddetto onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (sussistenza della condizione di pericolosità, valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere (Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.). Per le stesse ragioni, anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ritenuto inammissibile perché strettamente connesso alla posizione del proposto (oltre che manifestamente infondato, perché equipara irragionevolmente la condizione di latitante a quella del soggetto avente domicilio, residenza o dimora all'estero). 7. Alla requisitoria del PG hanno risposto le ricorrenti facendo pervenire tre distinte memorie difensive. 7.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ribadendo le ragioni di ricorso, eccepisce, rispetto alla legittimazione della ricorrente a proporre temi afferenti alla perimetrazione della pericolosità del prevenuto, l'esistenza di altro, difforme orientamento rispetto a quello citato dal PG, secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608; Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Flauta, Rv. 281362, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen.). La difesa, pertanto, ha chiesto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, qualora non si intenda aderire all'opzione che ritiene sussistere la legittimazione del terzo intestatario, che meglio si attaglia alla fattispecie, della quale evidenzia la peculiarità: la ricorrente, invero, contestando la perimetrazione temporale della pericolosità, avuto riguardo alla coerenza tra la manifestazione della pericolosità del proposto ed il periodo in cui ella ha acquistato i beni di cui risulta formalmente titolare, ha sempre rivendicato anche l'effettiva titolarità dei cespiti confiscati; e lo stesso proposto, intervenuto nel primo grado del giudizio, non ha mai affrontato i profili patrimoniali della misura e non ha mai rivendicato la proprietà dei beni sequestrati ai terzi intestatari.Si sottolinea, altresì, nel merito, che il PG non ha saputo opporre argomenti all'eccepita mancanza di elementi per estendere dal 1997 al 2015 il periodo di pericolosità del proposto, dando, anzi, atto che l'accertamento contenuto nelle sentenze di condanna passate in giudicato nei suoi confronti (GIP di [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Corte d'Appello di Milano del 23.12.2011) "ferma" la sua pericolosità agli anni 2007-2008, laddove l'immobile di [OSCURATO:PERSONA] è stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e le quote della società confiscata sono state acquisite nel 2004; infine, anche i conti correnti oggetto del provvedimento di ablazione sono stati accesi a partire dal 2015. La difesa lamenta, ancora, la svalutazione delle produzioni difensive in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale della terza intestataria (che attestano i ricavi delle vendite di immobili e beni di famiglia da parte di [OSCURATO:PERSONA], acquistati negli anni 80; donazioni a suo favore avvenute tra il 1999 ed il 2002, documentate dalle dichiarazioni dei donanti e confortate da estratti conto bancari; redditi percepiti da Valeria e [OSCURATO:PERSONA]), nonchè la ritenuta irrilevanza del mutuo contratto dalla ricorrente per 200.000 euro presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA], rimborsato grazie alle disponibilità del compagno [OSCURATO:PERSONA] corrisposte dal 2017 (circostanza di cui vi è prova nella documentazione di bonifici che tracciano la provvista utilizzata, dal conto personale del Milanese). Infine, si contestano le conclusioni formali del PG sulla condizione di autonomia economica e di vita della moglie separata del proposto e di sua figlia Valeria, contestando la rilevanza della circostanza del mancato divorzio, vista la stabile convivenza con un'altra donna da parte di [OSCURATO:PERSONA] e l'interruzione dei rapporti con il nucleo familiare originario, avvalorata dalla modifica ufficiale dei cognome da parte di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]; si sottolinea, altresì, la forte conflittualità tra padre e figlia, testimoniata dalle modalità acquisitive della [OSCURATO:PERSONA] 75 da parte della ricorrente finalizzate ad impedire intromissioni gestorie del proposto. 7.2. La memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito con ulteriori puntualizzazioni i motivi di ricorso, preliminarmente rappresentando la sussistenza della legittimazione a ricorrere della terza interessata anche in ordine ai presupposti della pericolosità sociale del proposto, eccependo la misura della sua perimetrazione alla luce delle sentenze della Cassazione Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608 e Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020„ dep. 2021, Flauta, Rv. 281362, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen. 7.3. Infine, la memoria difensiva della società terza interessata [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. afferma la legittimazione a ricorrere posta in dubbio dal PG, in quanto la ricorrente è soggetto direttamente attinto dalla misura ablativa (si cita la sentenza Sez. 5, n. 14692 del 2020 che implicitamente ha ammesso una società terza intestataria a proporre ricorso per cassazione).[OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. è inammissibile, mentre i ricorsi delle due persone fisiche individuate come "terzi intestatari" sono fondati, per le ragioni che si esporranno di seguito. 2. L'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. deriva dall'applicazione dell'orientamento di legittimità pacificamente delineatosi nel corso degli anni sul tema, secondo cui, nel caso di confisca dell'intero capitale sociale di una società e di beni formalmente intestati alla stessa, legittimati a costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e a proporre impugnazione sono solo le persone fisiche titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali e non, invece, la persona giuridica in quanto tale (Sez. 1, Sentenza n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270973; Sez. 1, Sentenza n. 35793 del 15/02/2019, Amodeo, Rv. 276939). La sentenza Mancuso, distinguendo l'ipotesi dei terzi intestatari fittizi da quella dei terzi "creditori" in buona fede - in relazione ai quali non viene in rilievo il tema della 'disponibilità mediata' del bene in capo al proposto, ma la diversa questione giuridica della tutela dell'affidamento - ha tracciato le linee interpretative che fondano il principio cui si intende aderire. In particolare, si è chiarito che, ad essere oggetto della procedura di prevenzione sono i beni riferibili, anche di fatto, al soggetto proposto, sicchè, qualora si tratti di beni formalmente intestati a terzi/persone giuridiche, la procedura di prevenzione riguarda non già le persone giuridiche in quanto tali, ma le persone fisiche che, in quanto terzi apparenti titolari delle quote sociali incise dal provvedimento ablatorio, sono chiamate ad allegare elementi di prova contraria sul tema della «disponibilità» dei beni in capo al proposto (in tal senso, cfr. già Sez. 1, n. 48882 del 8/10/2013, Rv. 257605). La costituzione in giudizio della società sottoposta al sequestro di prevenzione - in quanto tale - non è dunque ipotizzabile, poiché finirebbe con il determinare una indebita duplicazione delle facoltà difensive, spettanti - in proprio - alle persone fisiche titolari delle quote. La procedura di prevenzione è strumento con cui si tende a recuperare i beni di illecita provenienza, tendenzialmente frutto dell'attività 'pericolosa' svolta dal proposto, svelando i meccanismi di eventuale intestazione fittizia (realizzati tramite persone fisiche o giuridiche); per questo, evidenzia la sentenza Mancuso, "i contraddittori naturali, in ipotesi di beni intestati a compagini societarie, sono .. i soggetti (persone fisiche) titolari dei diritti nascenti dalle quote sociali, incisi nella disponibilità immediata dei relativi diritti e nelle loro aspettative patrimoniali correlate alla 'proiezione' del valore delle quote sul patrimonio sociale oggetto di potenziale confisca. Gli organi amministrativi delle società sottoposte al vincolo non hanno, infatti, alcuna legittimazione ad agire in giudizio di prevenzione (non trattandosi di un procedimento teso ad irrogare sanzioni alla società, come quello previsto e regolamentato dal d.lgs. n.231 del 2001)". 3. Venendo all'esame dei ricorsi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che il sindacato di legittimità in materia di prevenzione è circoscritto soltanto al vizio di violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, ivi compreso il vizio di motivazione mancante o apparente e con esclusione dell'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., per tutte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). I ricorsi, pertanto, sono fondati, là dove eccepiscono (nei primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo di quello di [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle parti analoghe dei motivi aggiunti) - con ragioni assorbenti rispetto ad altre dedotte (ed escluse le ulteriori censure, delle quali si dirà in seguito) - che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente nell'esame delle allegazioni difensive addotte dalle ricorrenti nel giudizio, al fine di evidenziare l'effettiva riferibilità al loro patrimonio, e non già al patrimonio del proposto, dei beni ritenuti fittiziamente intestati. Tale censura comune si fonda sul rilievo preliminare e necessariamente presupposto dell'utilizzo di un erroneo canone valutativo da parte del provvedimento impugnato, per valutare le risultanze di fatto dalle quali desumere la fittizia intestazione. 3.1. Sotto tale ultimo, preminente profilo di verifica, il Collegio evidenzia che il provvedimento, in più punti, ma anche secondo una traccia che implicitamente permea l'intero complesso motivazionale, è improntato ad un criterio valutativo delle situazioni di fatto rilevanti ai fini di decidere della titolarità effettiva o fittizia dei beni confiscati, che la Corte d'Appello definisce esplicitamente di ricerca di elementi difensivi dal valore "inoppugnabile" (vedi pag. 12 del provvedimento), rispetto alle conclusioni alle quali è giunto il giudice della prevenzione in primo grado. La terminologia è evocata nel provvedimento unitamente a parametri deduttivi dichiaratamente probabilistici della titolarità solo fittizia ed alla indicazione della necessità, per la difesa, di "dissipare il legittimo dubbio" che alcuni beni confiscati (il riferimento è a quelli contenuti nella cassetta di sicurezza interamente sottoposta ad ablazione) "potessero essere stati acquistati con il denaro derivante dagli illeciti commessi" dal proposto (vedi pag. 15). Ragionando con i suddetti parametri valutativi, la Corte d'Appello giustifica la mancata adesione alla prospettazione difensiva circa la titolarità effettiva dei beni, dimenticando che, invece, il giudice della prevenzione deve improntare la propria analisi delle risultanze poste a fondamento della misura patrimoniale ad un canone diverso, poichè altrimenti si finirebbe per caricare il terzo intestatario di un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, avulso dal sistema stesso delle misure di prevenzione. Ed infatti, è stato già condivisibilnnente chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, un vero e proprio onere probatorio di dimostrazione compiuta della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, atteso che il terzo, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità poichè il primo passaggio della catena dimostrativa - in punto di dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse - spetta comunque alla pubblica accusa (cfr., Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, n.m., secondo cui il terzo interessato non è gravato da alcun onere probatorio; egli ha, tuttavia, un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca). Dunque, all'accusa compete la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il reddito e il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggetto portatore di pericolosità, mentre sul terzo grava un onere di allegazione di fatti, situazioni, eventi che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili. Il percorso argomentativo della Corte d'Appello, pertanto, sconta un grave vizio logico di fondo nella valutazione della documentazione difensiva allegata a provare la titolarità non fittizia dei beni dei quali i terzi appaiono formali intestatari, vizio che deriva proprio dall'adozione di un canone di verifica estraneo allo stesso sistema legale delle misure di prevenzione e che, per questo, determina che la motivazione del provvedimento impugnato debba ritenersi meramente apparente. 3.2. Si riscontra, peraltro, una forte approssimazione, che svela una motivazione solo apparente del provvedimento impugnato, anche nell'analisi specifica di alcune censure proposte in appello dalle difese riferite alla titolarità effettiva dei beni in sequestro, ed al centro dei complessi motivi di ricorso. Quanto alle quote della società immobiliare nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], si è sostanzialmente ignorata la prospettazione delle ragioni di confronti tra entrate e uscite di cassa negli specifici periodi temporali presi in considerazione, nonché la deduzione difensiva dell'acquisto di tali quote con somme derivate da vendite di beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi fratelli. Anche le argomentazioni utilizzate per giustificare la confisca dei beni tutti contenuti nella cassetta di sicurezza sottoposta ad ablazione non distinguono tra i numerosissimi beni di valore presenti, alcuni dei quali sono indicati, con dichiarazioni riportate in ricorso, come regali di battesimo totalmente slegati da vicende patrimoniali del proposto: in merito a tale peculiare derivazione non è dato leggere, nel decreto, che un laconico riferimento (a pag. 15, in fondo) alla circostanza che i testi della difesa utilizzati per dimostrare che i preziosi erano derivati da regali di terzi e che non avevano collegamento alcuno con le disponibilità illecite del proposto non avevano potuto "dissipare il legittimo dubbio che comunque gli stessi potessero essere stati acquistati con il denaro derivante dagli illeciti commessi dal proposto". Evidente è la mera apparenza di una simile argomentazione, del tutto generica e fondata sul presupposto che, in presenza di un "legittimo dubbio" sulla provenienza illecita dei beni intestati a terzi, questi possano essere confiscati tout court, senza una puntuale analisi delle ragioni docunnentalmente addotte dalla difesa, che vanno verificate nella loro plausibilità. 3.3. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, affinchè rivaluti le situazioni documentali e la piattaforma istruttoria della procedura di prevenzione alla luce dei corretti canoni ermeneutici e del canone di giudizio, preliminare a qualsiasi altra valutazione specifica, indicati ai paragrafi precedenti, prendendo in esame nuovamente le allegazioni relative alla titolarità dei beni, anche sotto il profilo della verifica di sproporzione, rispetto agli acquisti, del reddito/patrimonio nella disponibilità dei terzi intestatari, nonchè della liceità della loro acquisizione nei periodi di riferimento della pericolosità del proposto attraverso provviste di ulteriori soggetti estranei alla misura patrimoniale ablatoria (ci si riferisce al mutuo di contratto presso il [OSCURATO:PERSONA]). 4. L'accoglimento delle ragioni specifiche ed assorbenti dei ricorsi di Silvia e [OSCURATO:PERSONA], contenute nei motivi di ricorso già esaminati, conduce il Collegio all'esame degli ulteriori motivi di censura, che implicano la risoluzione della questione giuridica determinante a circoscrivere l'ambito di ricorribilità consentito ai terzi intestatari di beni sottoposti a misura di prevenzione, e cioè se sia consentito a questi ultimi di muovere censure relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - ovvero tale legittimazione sia esclusa. Il tema è stato sollevato anche nei motivi aggiunti depositati nell'interesse di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], prospettando un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice e la possibilità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. In proposito, deve evidenziarsi come l'orientamento dominante da tempo rappresenti che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (cfr., tra le più recenti, Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, Icardi, Rv. 280249; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225-04; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454-03). Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invero rimasto sinora isolato, in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell'intestazione, ma anche a far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608). La sentenza è invocata dalle ricorrenti per chiedere al Collegio di aprire la legittimazione ad impugnare, da parte loro, anche profili preclusi dalla tesi largamente maggioritaria. A sostegno di tale richiesta si evoca anche la sentenza, già prima richiamata sotto diverso profilo, Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, Brussolo, Rv. 272703, che, tuttavia, a ben vedere, in motivazione, prende le distanze dalle affermazioni di principio della pronuncia [OSCURATO:PERSONA], mutuandone soltanto l'approccio, che ritiene condivisibile, di spostare la prospettiva di analisi sulla dimensione ex ante, ossia sulla necessità di rispettare il principio per cui la contestazione della fittizietà rende ancora 'aperto' il punto della titolarità del bene e può consentire al terzo, entro ben circoscritti limiti, di interloquire su alcuni presupposti oggettivi di confiscabilità del bene. Tali limiti, poi, vengono riferiti dalla pronuncia Brussolo - dopo un'analisi della giurisprudenza europea sulla valenza del principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale, che ispira anche il Collegio nella presente decisione - soltanto alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa, nelle misure di prevenzione, o esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca cd. allargata, ai sensi dell'art. 240- bis, cod. pen.; ferma restando la estraneità della difesa del terzo (tranne i casi di surroga legale del contraddittorio, in luogo del portatore di pericolosità defunto, di cui all'art.18 co.2 e co.3 d.lgs. n.159 del 2011) ai temi di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per il reato-spia della confisca estesa o alla sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità in prevenzione. Ma ciò equivale a dire, in ultima analisi, che il terzo intestatario può essere ammesso a documentare la datazione del suo acquisto per espungerla dall'area temporale della pericolosità del proposto; pericolosità che, dunque, viene in esame soltanto in via mediata e non già come motivo principale di censura consentito al ricorrente che sia terzo intestatario fittizio.Ciò posto, e verificato, pertanto, che il contrasto evocato dalle ricorrenti in realtà si riduce ad una sentenza isolata, per quanto apprezzabile nel suo intento di garanzia dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione, il Collegio intende aderire all'opzione dominante, con le precisazioni fornite dalla sentenza Brussolo, che, nel caso di specie, dovranno essere oggetto di esame da parte del giudice del rinvio, avuto riguardo alle indicazioni difensive che collocano l'acquisto di beni in epoca antecedente o successiva alla perinnetrazione della pericolosità del proposto. 4.1. Alla luce delle indicazioni fornite al paragrafo precedente, gli ulteriori motivi di ricorso proposti dalle ricorrenti (il terzo ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA]; il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA]; i motivi aggiunti, nella parte dedicata a sostenere la legittimazione dei terzi intestatari a ricorrere per ragioni attinenti ai presupposti per la pericolosità del proposto e la sua perinnetrazione temporale) sono inammissibili, perché attengono a ragioni di censure sottratte alla loro legittimazione a ricorrere. Il terzo motivo formulato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infatti, deduce violazione di legge in relazione all'art. 18, comma quarto, d.lgs. n. 159 del 2011, in merito all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto che risiede o dimora stabilmente all'estero, poiché l'ablazione avrebbe potuto e dovuto riguardare soltanto i beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, ed è, pertanto, palesemente riferibile alla posizione personale del proposto, a prescindere dalla pur evidente diversità della posizione del latitante (come nel caso di specie) e quella di chi semplicemente risieda o dimori all'estero. Anche il quarto motivo della predetta ricorrente, così come il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile nella parte in cui aggredisce la motivazione in relazione alla perimetrazione della pericolosità sociale del proposto anche in quanto tale, e non già soltanto in via mediata, avuto riguardo all'esatta individuazione dei beni suscettibili di ablazione, con particolare riferimento agli acquisti della ricorrente. Altrettanto non consentita è la censura con cui si lamenta che la pericolosità sia stata ritenuta "qualificata" solo dal decreto d'appello, mentre il decreto originario del Tribunale l'aveva inquadrata come generica. 5. In conclusione, deve dichiararsi inammissibile il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] 75 s.r.l. ed alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. In accoglimento parziale dei ricorsi di Valeria e [OSCURATO:PERSONA], deve essere disposto annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano