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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 1979

Cassazione n. 00763/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei distinti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il vizio di motivazione per essere gli stessi stati ritenuti amministratori di fatto della società rispetto alla quale è stata omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali integrante il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, non è consentito dalla legge nel giudizio di cassazione, trattandosi di doglianze concernenti la ricostruzione del fatto e volte a prefigurare una diversa valutazione delle prove (in particolare della deposizione della teste Zemolin e delle prove documentali) estranea al sindacato di legittimità, recando la sentenza non illogica motivazione circa le funzioni gestorie svolte dagli imputati nella società formalmente amministrata da una "testa di legno"; Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è parimenti consentito in sede di legittimità, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto, diversamente da quanto si allega, da sufficiente e non contraddittoria motivazione e adeguata analisi delle doglianze difensive, peraltro soltanto genericamente rappresentate quanto a pretese condotte post factum favorevolmente valutabili; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Gssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende.

Così deciso il 1° dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/07/1979 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/06/1968 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo dei distinti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta il vizio di motivazione per essere gli stessi stati ritenuti amministratori di fatto della società rispetto alla quale è stata omessa la presentazione delle dichiarazioni fiscali integrante il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000, non è consentito dalla legge nel giudizio di cassazione, trattandosi di doglianze concernenti la ricostruzione del fatto e volte a prefigurare una diversa valutazione delle prove (in particolare della deposizione della teste Zemolin e delle prove documentali) estranea al sindacato di legittimità, recando la sentenza non illogica motivazione circa le funzioni gestorie svolte dagli imputati nella società formalmente amministrata da una "testa di legno"; Considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è parimenti consentito in sede di legittimità, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto, diversamente da quanto si allega, da sufficiente e non contraddittoria motivazione e adeguata analisi delle doglianze difensive, peraltro soltanto genericamente rappresentate quanto a pretese condotte post factum favorevolmente valutabili; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Gssa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ossa delle ammende. Così deciso il 1° dicembr
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