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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07331/2023

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ORDINANZA sul ricorso 5263/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso la sede della delegazione romana della Regione, in Roma, alla via Barberini n. 36, rappres. e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -Intimato- avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 2007 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione aiirordinanza d'ingiunzione dei pagamento di euro 12.150,67 emessa nei suoi confronti, in data 26.4.07, dal dirigente della Regione Puglia a titolo di parziale recupero di contributi erogati ex

I. n. 457/palla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] per realizzare 12 alloggi.

Tale recupero fu azionato in conseguenza della decadenza dello stesso opponente dalla qualità di socio della suddetta cooperativa, per inadempimento dell'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione per l'assegnazione dell'alloggio, alla data del 30.5.89, quando l'assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia aveva autorizzato l'assegnazione degli appartamenti a sei soci iscritti alla cooperativa successivamente alla scadenza del bando con cui erano stati finanziati gli alloggi (come desumibile anche dalla sentenza del Tar del 2003 che dichiarò inammissibile il ricorso dello stesso opponente in ordine al provvedimento di decadenza in questione).

Al riguardo, l'opponente assumeva di non essere obbligato al pagamento ingiuntogli sia perché escluso dalla suddetta cooperativa quale socio con verbale del 30.9.92, prima dell'ingiunzione, sia perché il credito era prescritto considerato che l'erogazione del mutuo era stata formalizzata con atto del 5.2.88 mentre l'ingiunzione era stata notificata molto dopo il termine di dieci anni.

Resisteva la Regione rappresentando che il mutuo prevedeva la solidarietà tra soci e cooperativa, eccependo comunque l'interruzione della prescrizione.

Con sentenza del 2011 il Tribunale di Foggia rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva affermato la solidarietà passiva tra Regione e socio, laddove essa riguardava i soli rapporti interni tra soci e società, e non aveva ritenuto prescritto il credito.Con sentenza depositata il 21.1.16, la Corte territoriale accolse l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revocò l'ingiunzione, osservando che: l'appellante non aveva stipulato l'atto pubblico d'assegnazione in proprietà dell'appartamento, per cui non si era completata la procedura dell'acquisto dell'immobile e il relativo frazionamento del mutuo; pertanto, non era applicabile direttamente nei suoi confronti il recupero dei contributi per la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 23

I. n. 457/78 atteso che in tale norma per "interessati tenuti a rimborsare allo Stato i contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento" erano da intendere gli assegnatari definitivi degli alloggi, divenuti dunque proprietari, con accollo individuale del mutuo frazionato; per tali argomenti, l'ordine d'ingiunzione non era legittimo nei confronti del socio appellante, ma solo nei confronti della cooperativa che prima dell'assegnazione in proprietà e del frazionamento del mutuo era stata l'unica contraente del mutuo agevolato ed unica destinataria della contribuzione regionale; non era corretto ravvisare una solidarietà nei confronti del socio decaduto, non desumibile dal mutuo di cui quest'ultimo non era parte, anche alla luce dell'art. 5 dello stesso contratto che prevedeva infatti l'obbligazione in via solidale della società mutuataria "anche per i propri aventi causa", ma soltanto riguardo al pagamento delle rate del mutuo nei confronti della banca contraente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si è costituito il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 cc, per aver la Corte d'appello escluso il rapporto di solidarietà tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Regione.

Al riguardo, la ricorrente assume che: la somma chiesta in restituzione era una quota specifica e dettagliata, determinata dell'intero finanziamento concesso, finalizzata proprio alla realizzazione dell'appartamento destinato al [OSCURATO:PERSONA], sicché una volta accertato l'inadempimento di quest'ultimo circa i requisiti documentali richiesti la decadenza dall'agevolazione aveva costituito atto obbligato con il conseguente recupero dei contributi erogati; il socio in questione era diventato assegnatario definitivo con verbale del 23.12.85 ed immesso nel possesso dell'immobile il 23.12.86; la Regione ebbe specifica richiesta di incrementare l'importo del mutuo da destinare alla costruzione dell'alloggio destinato all'appellante, per cui la solidarietà invocata sussisteva anche in considerazione di un esclusivo e prevalente interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'erogazione dell'incremento del mutuo agevolato; la circostanza che il contratto di mutuo sia stato stipulato dalla cooperativa e non anche dal singolo socio beneficiario del mutuo non consentiva di escludere la solidarietà tra la stessa e il [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 20, u.c., I n.457/78, per aver la Corte d'appello interpretato il combinato disposto delle suddette norme ritenendo che "gli interessati tenuti a rimborsare allo Stato i contributi già corrisposti alle banche mutuanti anche sugli interessi dì preammortamento devono essere identificati con gli assegnatari definitivi degli alloggi divenuti proprietari, con accollo individuale del mutuo frazionato".

Al riguardo, la Regione ricorrente assume che l'art. 23 citato non consente tale interpretazione, poiché gli "interessati" in questione dovrebbero essere identificati solo con i soci della cooperativa e non con gli assegnatari definitivi in quanto l'accertamento dell'ente pubblico circa il limite del reddito in capo al socio non poteva che essere precedente al trasferimento in proprietà dell'appartamento, come avvalorato dall'ultimo comma del predetto art. 20 secondo il cui disposto "ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatarío si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo".

Pertanto, la Regione ricorrente ritiene altresì erronea la statuizione secondo la quale la decadenza dall'agevolazione del mutuo era dipesa anche dal fatto che il socio non avesse stipulato l'atto pubblico, ai fini dell'assegnazione in proprietà dell'appartamento, non perfezionandosi così il relativo acquisto e il frazionamento del mutuo, atteso che, come esposto, l'art. 23 era da interpretare con riferimento alla qualità di socio della cooperativa, ovvero alla condizione reddituale dello stesso prima dell'assegnazione dell'alloggio e dunque dell'acquisizione della relativa proprietà.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294, cc, nonché contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, per un verso la Corte d'appello ha affermato che la responsabilità solidale opererebbe solo in relazione al pagamento delle rate del mutuo verso la banca mutuante e, per altro verso, ha invece affermato che l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere emessa solo nei confronti della cooperativa.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la Regione non avrebbe potuto recuperare le somme dovute nei confronti del socio escluso poiché quest'ultimo non era stato parte contrattuale, fatto irrilevante in quanto la stessa Regione è parte creditrice, come evidenziato dalla circostanza che nella nota del 7.3.02 essa aveva chiesto alla banca di versare la somma di euro 808,42 a titolo di recupero del finanziamento in questione; la ricorrente ne deduce dunque che il fatto che la Regione non sia stata parte del contratto di mutuo era irrilevante posto che essa era creditrice nei confronti del socio inadempiente, sebbene il mutuo fosse stato stipulato dalla cooperativa con la banca.

I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati.

Al riguardo, dall'art. 18 della

I. n. 457 del 1978, si evince che i mutui agevolati per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale possono essere concessi - tra gli altri - a privati, ma quando questi realizzano da sé gli alloggi, o a cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi.

La stessa norma prevede che deve essere effettuato il frazionamento del mutuo, entro il termine previsto dalla stessa legge.

L'art. 23

I. n. 457/78, invece, prescrive: "qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione.

In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento".

Ora, dal tenore letterale e dalla ratio delle suddette norme si desume che per "interessati" non possano intendersi i soci della cooperativa che siano decaduti, per mancata titolarità dei requisiti di legge, non avendo stipulato l'atto d'acquisto, e abbiano ricevuto (come nella fattispecie) l'assegnazione dell'alloggio.

Invero, in tal caso, non pare possa dirsi, come assume la Regione ricorrente, che tale socio, ancorché decaduto nella qualità dalla cooperativa, sia obbligato a restituire il mutuo occorso per la costruzione dell'immobile assegnatogli - che è nella disponibilità della cooperativa, che ne rimane proprietaria e può dunque disporne- per il fatto che tale mutuo fosse stato erogato al fine di realizzare l'immobile che avrebbe dovuto essergli assegnato.

Invero, è dirimente rilevare che la mancata stipula dell'atto d'acquisto dell'alloggio esclude che il socio decaduto possa essere ritenuto titolare, seppure in solido con la società cooperativa, dell'obbligazione di restituzione delle somme versate a titolo di mutuo dalla banca.

E' dunque evidente, sulla base della normativa richiamata, che gli «interessati» sono, o le cooperative edilizie se il contributo sul programma costruttivo viene annullato, prima dell'assegnazione degli alloggi, o i privati se sono assegnatari, o se hanno realizzato loro gli alloggi.

Non possono, pertanto, essere tenuti alla restituzione i soci non assegnatari, o - come nella specie - addirittura esclusi dalla cooperativa.

Del resto, lo stesso ricorrente afferma che la quota relativa al socio [OSCURATO:PERSONA] - della quale la Regione Puglia chiede la restituzione - era stata erogata per realizzare l'alloggio (p. 10), peraltro mai assegnato in proprietà al [OSCURATO:PERSONA] il quale, come accertato dalla Corte d'appello, non è stato mai destinatario del frazionamento del mutuo, con accollo della relativa quota.

Ne consegue l'evidenza che, non avendo il medesimo intimato realizzato in proprio l'alloggio, il contributo costruttivo debba cedere a carico della cooperativa edilizia che ha realizzato gli alloggi e che è l'unica tenuta a restituire il finanziamento per l'alloggio realizzato per il socio che non ne sia divenuto proprietario.Tenuto conto della mancata costituzione dell'intimato, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 5263/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso la sede della delegazione romana della Regione, in Roma, alla via Barberini n. 36, rappres. e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA]; -Intimato- avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/07/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del 2007 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione aiirordinanza d'ingiunzione dei pagamento di euro 12.150,67 emessa nei suoi confronti, in data 26.4.07, dal dirigente della Regione Puglia a titolo di parziale recupero di contributi erogati ex I. n. 457/palla cooperativa edilizia [OSCURATO:PERSONA] per realizzare 12 alloggi. Tale recupero fu azionato in conseguenza della decadenza dello stesso opponente dalla qualità di socio della suddetta cooperativa, per inadempimento dell'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere l'agevolazione per l'assegnazione dell'alloggio, alla data del 30.5.89, quando l'assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia aveva autorizzato l'assegnazione degli appartamenti a sei soci iscritti alla cooperativa successivamente alla scadenza del bando con cui erano stati finanziati gli alloggi (come desumibile anche dalla sentenza del Tar del 2003 che dichiarò inammissibile il ricorso dello stesso opponente in ordine al provvedimento di decadenza in questione). Al riguardo, l'opponente assumeva di non essere obbligato al pagamento ingiuntogli sia perché escluso dalla suddetta cooperativa quale socio con verbale del 30.9.92, prima dell'ingiunzione, sia perché il credito era prescritto considerato che l'erogazione del mutuo era stata formalizzata con atto del 5.2.88 mentre l'ingiunzione era stata notificata molto dopo il termine di dieci anni. Resisteva la Regione rappresentando che il mutuo prevedeva la solidarietà tra soci e cooperativa, eccependo comunque l'interruzione della prescrizione. Con sentenza del 2011 il Tribunale di Foggia rigettò l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, sostenendo che erroneamente il Tribunale aveva affermato la solidarietà passiva tra Regione e socio, laddove essa riguardava i soli rapporti interni tra soci e società, e non aveva ritenuto prescritto il credito.Con sentenza depositata il 21.1.16, la Corte territoriale accolse l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, revocò l'ingiunzione, osservando che: l'appellante non aveva stipulato l'atto pubblico d'assegnazione in proprietà dell'appartamento, per cui non si era completata la procedura dell'acquisto dell'immobile e il relativo frazionamento del mutuo; pertanto, non era applicabile direttamente nei suoi confronti il recupero dei contributi per la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 23 I. n. 457/78 atteso che in tale norma per "interessati tenuti a rimborsare allo Stato i contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento" erano da intendere gli assegnatari definitivi degli alloggi, divenuti dunque proprietari, con accollo individuale del mutuo frazionato; per tali argomenti, l'ordine d'ingiunzione non era legittimo nei confronti del socio appellante, ma solo nei confronti della cooperativa che prima dell'assegnazione in proprietà e del frazionamento del mutuo era stata l'unica contraente del mutuo agevolato ed unica destinataria della contribuzione regionale; non era corretto ravvisare una solidarietà nei confronti del socio decaduto, non desumibile dal mutuo di cui quest'ultimo non era parte, anche alla luce dell'art. 5 dello stesso contratto che prevedeva infatti l'obbligazione in via solidale della società mutuataria "anche per i propri aventi causa", ma soltanto riguardo al pagamento delle rate del mutuo nei confronti della banca contraente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Non si è costituito il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1294 cc, per aver la Corte d'appello escluso il rapporto di solidarietà tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Regione. Al riguardo, la ricorrente assume che: la somma chiesta in restituzione era una quota specifica e dettagliata, determinata dell'intero finanziamento concesso, finalizzata proprio alla realizzazione dell'appartamento destinato al [OSCURATO:PERSONA], sicché una volta accertato l'inadempimento di quest'ultimo circa i requisiti documentali richiesti la decadenza dall'agevolazione aveva costituito atto obbligato con il conseguente recupero dei contributi erogati; il socio in questione era diventato assegnatario definitivo con verbale del 23.12.85 ed immesso nel possesso dell'immobile il 23.12.86; la Regione ebbe specifica richiesta di incrementare l'importo del mutuo da destinare alla costruzione dell'alloggio destinato all'appellante, per cui la solidarietà invocata sussisteva anche in considerazione di un esclusivo e prevalente interesse del [OSCURATO:PERSONA] all'erogazione dell'incremento del mutuo agevolato; la circostanza che il contratto di mutuo sia stato stipulato dalla cooperativa e non anche dal singolo socio beneficiario del mutuo non consentiva di escludere la solidarietà tra la stessa e il [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 20, u.c., I n.457/78, per aver la Corte d'appello interpretato il combinato disposto delle suddette norme ritenendo che "gli interessati tenuti a rimborsare allo Stato i contributi già corrisposti alle banche mutuanti anche sugli interessi dì preammortamento devono essere identificati con gli assegnatari definitivi degli alloggi divenuti proprietari, con accollo individuale del mutuo frazionato". Al riguardo, la Regione ricorrente assume che l'art. 23 citato non consente tale interpretazione, poiché gli "interessati" in questione dovrebbero essere identificati solo con i soci della cooperativa e non con gli assegnatari definitivi in quanto l'accertamento dell'ente pubblico circa il limite del reddito in capo al socio non poteva che essere precedente al trasferimento in proprietà dell'appartamento, come avvalorato dall'ultimo comma del predetto art. 20 secondo il cui disposto "ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatarío si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo". Pertanto, la Regione ricorrente ritiene altresì erronea la statuizione secondo la quale la decadenza dall'agevolazione del mutuo era dipesa anche dal fatto che il socio non avesse stipulato l'atto pubblico, ai fini dell'assegnazione in proprietà dell'appartamento, non perfezionandosi così il relativo acquisto e il frazionamento del mutuo, atteso che, come esposto, l'art. 23 era da interpretare con riferimento alla qualità di socio della cooperativa, ovvero alla condizione reddituale dello stesso prima dell'assegnazione dell'alloggio e dunque dell'acquisizione della relativa proprietà. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294, cc, nonché contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, per un verso la Corte d'appello ha affermato che la responsabilità solidale opererebbe solo in relazione al pagamento delle rate del mutuo verso la banca mutuante e, per altro verso, ha invece affermato che l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere emessa solo nei confronti della cooperativa. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che la Regione non avrebbe potuto recuperare le somme dovute nei confronti del socio escluso poiché quest'ultimo non era stato parte contrattuale, fatto irrilevante in quanto la stessa Regione è parte creditrice, come evidenziato dalla circostanza che nella nota del 7.3.02 essa aveva chiesto alla banca di versare la somma di euro 808,42 a titolo di recupero del finanziamento in questione; la ricorrente ne deduce dunque che il fatto che la Regione non sia stata parte del contratto di mutuo era irrilevante posto che essa era creditrice nei confronti del socio inadempiente, sebbene il mutuo fosse stato stipulato dalla cooperativa con la banca. I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono infondati. Al riguardo, dall'art. 18 della I. n. 457 del 1978, si evince che i mutui agevolati per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale possono essere concessi - tra gli altri - a privati, ma quando questi realizzano da sé gli alloggi, o a cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi. La stessa norma prevede che deve essere effettuato il frazionamento del mutuo, entro il termine previsto dalla stessa legge. L'art. 23 I. n. 457/78, invece, prescrive: "qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 20 ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento". Ora, dal tenore letterale e dalla ratio delle suddette norme si desume che per "interessati" non possano intendersi i soci della cooperativa che siano decaduti, per mancata titolarità dei requisiti di legge, non avendo stipulato l'atto d'acquisto, e abbiano ricevuto (come nella fattispecie) l'assegnazione dell'alloggio. Invero, in tal caso, non pare possa dirsi, come assume la Regione ricorrente, che tale socio, ancorché decaduto nella qualità dalla cooperativa, sia obbligato a restituire il mutuo occorso per la costruzione dell'immobile assegnatogli - che è nella disponibilità della cooperativa, che ne rimane proprietaria e può dunque disporne- per il fatto che tale mutuo fosse stato erogato al fine di realizzare l'immobile che avrebbe dovuto essergli assegnato. Invero, è dirimente rilevare che la mancata stipula dell'atto d'acquisto dell'alloggio esclude che il socio decaduto possa essere ritenuto titolare, seppure in solido con la società cooperativa, dell'obbligazione di restituzione delle somme versate a titolo di mutuo dalla banca. E' dunque evidente, sulla base della normativa richiamata, che gli «interessati» sono, o le cooperative edilizie se il contributo sul programma costruttivo viene annullato, prima dell'assegnazione degli alloggi, o i privati se sono assegnatari, o se hanno realizzato loro gli alloggi. Non possono, pertanto, essere tenuti alla restituzione i soci non assegnatari, o - come nella specie - addirittura esclusi dalla cooperativa. Del resto, lo stesso ricorrente afferma che la quota relativa al socio [OSCURATO:PERSONA] - della quale la Regione Puglia chiede la restituzione - era stata erogata per realizzare l'alloggio (p. 10), peraltro mai assegnato in proprietà al [OSCURATO:PERSONA] il quale, come accertato dalla Corte d'appello, non è stato mai destinatario del frazionamento del mutuo, con accollo della relativa quota. Ne consegue l'evidenza che, non avendo il medesimo intimato realizzato in proprio l'alloggio, il contributo costruttivo debba cedere a carico della cooperativa edilizia che ha realizzato gli alloggi e che è l'unica tenuta a restituire il finanziamento per l'alloggio realizzato per il socio che non ne sia divenuto proprietario.Tenuto conto della mancata costituzione dell'intimato, nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 07331/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris