CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto rigettarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 8 gennaio 2026, haconfermato la condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 18 dicembre 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Il delitto contestato è quello di cui all’art.494 cod.pen., commesso in data 13ottobre 2017, con recidiva reiterata e infraquinquennale. Nel calcolare la pena, ilgiudice ha ritenuto sussistente la recidiva qualificata sì come contestata e la habilanciata, in equivalenza, con circostanze attenuanti generiche.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] GiampieroCalvi, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico ma articolato motivodi ricorso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazioneex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce vizio della motivazione e di legge in relazione agli artt.99 e 133cod.pen., con riferimento all’avvenuto riconoscimento della recidiva, in assenza diun’adeguata ponderazione di tutti gli elementi e di una sufficiente motivazione.In particolare, il giudice avrebbe adottato una motivazione stereotipata,limitandosi a richiamare i precedenti penali e ritenerli indicativi di progressionecriminosa, non assolvendo lo specifico onere motivazionale.Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, avrebbe utilizzato anchecondanne divenute definitive successivamente rispetto al fatto per cui si procede.In ordine ai decreti penali utilizzati per il riconoscimento dell’aggravante,avrebbe omesso di valutarne la «reale rilevanza giuridica, l’estinzione e la risalenzanel tempo».Avrebbe omesso, altresì, di valutare la circostanza che da ultimo, nel 2024, ilricorrente aveva ottenuto benefici penitenziari ed era stato ammesso alla misuraalternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, che aveva completato conesito positivo.Infine, non avrebbe adeguatamente motivato sul carattere specifico e reiteratodella recidiva.3. È pervenuta in Cancelleria una memoria nell’interesse delle parti civiliAntonino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Va premesso che l’istituto della recidiva, disciplinato dall’art.99 cod.pen.,ricorre quando un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto noncolposo, ne commette un altro; si tratta, dunque, di una situazione di ricaduta nelreato, che può incidere con efficacia extraedittale sulla pena, quale circostanzaaggravante, qualora venga riconosciuta.Essa, infatti, non deriva automaticamente dalla presenza di precedenticondanne, non costituisce un mero status soggettivo desumibile dal certificatopenale ma, invece, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudicedopo una sua regolare contestazione.Qualora la recidiva sia stata contestata, è compito del giudice verificare, inconcreto, se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza dellacondotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, altipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività deicomportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali (Sez. U. n. 5859 del 27.10.2011, 2012, Rv. Rv. 251690 – 01;ex multis, Sez. 3 n. 24130 del 23/05/2025, Rv. 288508 – 03).Ne consegue uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, il qualedeve indicare quali siano i criteri di valutazione che ha valorizzato e quale sia lospecifico percorso argomentativo che lo ha portato ad applicare, ovvero escludere,la sussistenza della recidiva e i suoi effetti sulla pena.Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il legislatore abbia previsto l’applicazione dellarecidiva come doverosa da parte del giudice. Secondo l’indirizzo ormai consolidatodi questa Corte, infatti, la formulazione letteralmente tassativa sull'aumento dipena nella disposizione relativa alla recidiva reiterata — con argomentazione daintendersi evidentemente valida anche per l'ipotesi della recidiva pluriaggravata— deve invero essere intesa nel suo diretto ed esclusivo riferimento alladeterminazione di tale aumento, e non estesa anche all'applicazione o meno dellostesso, che rimane affidata alla discrezionalità del giudice (Sez. U., n.32318, del30/03/2023, Rv. 284878 – 01).Il giudizio sulla sussistenza o meno della recidiva, s’incentra sulla valutazionedella maggiore attitudine a delinquere del reo, giudizio che richiede un esamedell’intero percorso criminale e della significatività del nuovo delitto, nell'ambito ditale percorso, in termini di rafforzamento dell'attitudine a delinquere.Emerge la necessità di una valutazione che, pur mirata all'incidenza dell'ultimodelitto sull'attitudine a delinquere del reo, prenda in esame, in questa prospettiva,l'interezza dei reati compresi nella sequenza recidivante. L'obiettivo finaledell'accertamento, in altre parole, è senza dubbio la significatività dell'ultimoepisodio della serie per la risposta sanzionatoria prevista dall'art. 99 cod. pen., mail metodo di tale accertamento non può che guardare al complesso della seriecriminale (Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 – 01).Perché sia assolto tale onere motivazionale è necessario, ma anche sufficiente,che il giudice dia atto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condottae di pericolosità del suo autore, alla luce dello specifico percorso criminale. Non è,evidentemente, necessaria un’analitica disamina dell’excursus criminale che diaconto, per ciascuno dei reati commessi, dello specifico contesto, della singolagravità e significatività, ma è sufficiente che il giudice abbia dato conto del perchéabbia ritenuto che il nuovo delitto sia indicativo di rinnovata capacità a delinquerein rapporto al percorso precedente, in ragione della quantità, qualità edistribuzione del tempo dei reati commessi e del percorso di vita dell’autore.2.1 Nel caso che ci occupa, rispondendo a specifico motivo d’impugnazione, laCorte d’appello ha rigettato sul punto, evidenziando come fossero presentiprecedenti penali per rifiuto di indicazioni sull’identità personale, in materia diimmigrazione e per violazioni tributarie, commessi per un lungo arco temporale efino al 2015, quindi fino ad epoca prossima ai fatti oggetto di attuale valutazione(2017); ha aggiunto che, anche successivamente, sono intervenute condanne perfatti di bancarotta fraudolenta e indebita compensazione di imposte. Rispetto alquadro evidenziato la Corte territoriale ritiene che «il reato oggi a giudiziorappresenta una progressione criminosa, risultando del tutto inefficaci in funzionedeterrente precedenti titoli di condanna».La motivazione, peraltro, ha travisato taluni elementi che, invece, devonoessere oggetto di valutazione.Preliminarmente si osserva che le prime quattro condanne di cui al certificatopenale, sono state applicate con altrettanti decreti penali, divenuti definitivi tra il2002 e il 2014. Per tre di questi decreti penali (i numeri 1, 3 e 4 del certificato),sono trascorsi cinque anni dal momento in cui sono divenuti definitivi, senza cheil [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso nuovi delitti, tantomeno della stessa indole.Solo con riferimento al decreto penale di cui al n.2, relativo ad un omessoversamento dell’IVA, divenuto definitivo in data 18 novembre 2013, si è verificatoun nuovo delitto, ovvero quello di bancarotta fraudolenta, avvenuto in data 25novembre 2013, per il quale è intervenuta condanna con sentenza della Corte diappello di Milano del 13 marzo 20219.In ordine a tre dei quattro decreti penali che hanno preceduto la presentecondanna, dunque, è maturata la condizione estintiva di cui all’art.460, comma 5,cod.proc.pen., il quale prevede che il delitto è estinto se, nel termine di cinqueanni, il condannato non commette un delitto della stessa indole; in questo caso, siestingue ogni effetto penale.Orbene, in tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ognieffetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizionipreviste dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., comporta l'estinzione deglieffetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 5 n. 16431 del 21/03/2025,Rv. 287865 – 01).Come ben osservato dal ricorrente, la corretta applicazione, al caso di specie,dell'art. 460, comma 5, del codice di rito, avrebbe imposto alla Corte territorialedi valutare l'estinzione dei reati afferenti a ben tre delle quattro condanne chehanno preceduto quella in attuale valutazione.Residua, dunque, da valutare, ai fini della recidiva, il decreto penale dicondanna relativo ad un omesso versamento dell’IVA commesso in data 27dicembre 2010, divenuto definitivo in data 18 novembre 2013.Residua, altresì, la condanna per violazione della normativa sull’immigrazioneclandestina, commessa il 26 novembre 2011, di cui alla sentenza del Tribunale diMilano del 16 novembre 2011 (definitiva il 2 gennaio 2016). Su tale condanna,peraltro, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 27 aprile 2021,il condannato è stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova aiservizi sociali, che ha concluso positivamente nel 2024 (come da attestazioneallegata al ricorso).Anche tale circostanza deve essere tenuta in debita considerazione inapplicazione del principio sancito dalle delle Sezioni Unite per cui il giudice devevalutare la resistenza del reo all'effetto dissuasivo derivante dalla revisione delproprio vissuto criminale in conseguenza delle condanne precedenti, e delconseguente rafforzamento della propria determinazione delittuosa(Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878 – 01). In sostanza il giudice devevalutare se il percorso anche giudiziario vissuto, abbia o meno realizzato un effettodissuasivo, ovvero se la capacità a delinquere del reo sia rimasta immutata anchea fronte delle condanne subite.Sotto il profilo della valutazione del percorso complessivo il giudice,correttamente, ha valutato il fatto che anche successivamente al presente delittoil [OSCURATO:PERSONA] ne abbia commessi altri (sebbene questi ultimi, le cui condanne sonodivenute definitive successivamente, non rilevino, formalmente, ai fini dellacontestazione della recidiva). Valutando complessivamente il percorso, peraltro,avrebbe dovuto tenere conto che, dopo tali ultime condanne, il ricorrente ha svoltopositivamente un percorso di affidamento ai servizi sociali, che ha concluso conesito positivo; occorre, infatti, dare applicazione al principio in forza del qualel'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamentoin prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non possa tenersiconto agli effetti della recidiva. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv.251688 - 01).Sebbene il reato sia stato commesso il 13 ottobre 2017, lo stesso non puòritenersi prescritto, atteso che la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogatacon effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27novembre 2021, n. 134, poi (Sez. U, n. 20989 del 12.12.2024, dep. 2025, Rv.288175-01).La sentenza va dunque annullata, limitatamente alla dichiarazione dellarecidiva, con rinvio al giudice del merito che dovrà valutare, sulla base dei principidi diritto che si sono affermati, se la medesima sussista, con ogni conseguenza sulpiano sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.Così è deciso, 13/05/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA]