CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/10/2025, la Corte d’appello di Potenza confermava lasentenza del 13/09/2022 del Tribunale di Potenza, emessa in esito a giudizioordinario, con la quale [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandatario e legalerappresentante di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, era statocondannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 700,00 dimulta per il reato di appropriazione indebita aggravata (dall’avere cagionato allapersona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità) di beni elettronici-informatici di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale li aveva concessi inleasing alla suddetta “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, nonché alrisarcimento del danno che era stato cagionato dal reato a [OSCURATO:PERSONA].r.l., che si era costituita parte civile.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello diPotenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art. 646cod. pen.; in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamanifesta illogicità della motivazione «per avere la Corte territoriale identificatol’interversione del possesso nella sola mancata restituzione del bene nel luogo enel termine indicati dal concedente» nella comunicazione di risoluzione delcontratto di leasing.La Corte d’appello di Potenza avrebbe «trasformato l’inadempimentodell’obbligazione restitutoria in automatica appropriazione indebita, obliterando ildato strutturale dell’art. 646 c.p.».[OSCURATO:PERSONA] espone che la stessa Corte d’appello ha dato atto del fatto cheegli, dando riscontro alla richiesta di restituzione dei beni da parte della societàdi leasing, aveva comunicato alla stessa tramite PEC il luogo in cui i medesimibeni erano stati collocati, «luogo diverso dalla sede operativa, proprio al fine dinon utilizzarli, salvaguardarne l’integrità e pronti per essere ritirati dairappresentanti della società di leasing»; in particolare, il suddetto luogo era il«deposito della società», dove i beni erano «tenuti a disposizione per il ritiro, nongià alienati, dispersi, distratti, occultati o altrimenti sottoposti ad atti didisposizione uti dominus».Contesta che la Corte d’appello di Potenza avrebbe «valorizzato unicamenteil fatto che il ricorrente non avesse provveduto personalmente alla materialeconsegna ad Arese entro il termine di otto giorni, facendo derivare da talecircostanza, in via automatica, la sussistenza dell’interversio possessionis», cosìconfondendo «il piano dell’esatto adempimento contrattuale, con quello, bendiverso, della tipicità penale, facendo discendere il reato dalla mera inosservanzadelle modalità pattizie di riconsegna».Il mancato rispetto del termine e del luogo della restituzione non sarebbeinvece di per sé sufficiente a integrare la condotta appropriativa di cui all’art. 646cod. pen., in assenza di un quid pluris che manifesti in modo non equivoco lavolontà di trattenere il bene come proprio.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione e la violazione egli artt. 125, 546 e 597 dello stessocodice, «per motivazione apparente e mancata effettiva confutazione del motivodi appello concernente la PEC di messa a disposizione dei beni».Con il suo atto di appello, aveva devoluto alla Corte d’appello di Potenza lacognizione del punto specifico e decisivo della rilevanza della PEC con la quale,dando riscontro alla richiesta di restituzione dei beni da parte della società dileasing, egli aveva comunicato a tale società che i medesimi erano stati collocatinel deposito di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, «in luogo separatorispetto a quello di esercizio dell’attività, e posti a disposizione della concedenteper il ritiro».Col qualificare l’indicata PEC come «assolutamente generica» (secondocapoverso della pag. 8 della sentenza impugnata), sul rilievo che essa non«manifesta[va] formalmente alcun invito a ivi recarsi per il relativo prelievo» enon «indica[va] tempi e modalità secondo le quali procedere alla restituzionedella res» (ultimo capoverso della pag. 5 della sentenza impugnata), la Corted’appello di Potenza non avrebbe «fornito una reale risposta» al punto che le erastato devoluto.L’argomentazione della Corte d’appello di Potenza al riguardo sarebbe infattiapparente, poiché la stessa Corte non si sarebbe confrontata «con il nucleoessenziale della censura», atteso che il tema che le era stato devoluto «non era[…] se la comunicazione costituisse un perfetto adempimento dell’obbligocontrattuale di riconsegna, bensì se il suo contenuto fosse incompatibile o menocon la ravvisata interversio possessionis», valesse, cioè, «almeno ad escludere ilcarattere inequivoco del rifiuto restitutorio e, con esso, la valenza penale dellacondotta».La Corte d’appello avrebbe «sostitui[to] al tema devoluto un diverso criteriodi valutazione, tutto incentrato sulla non conformità della condotta alle modalitàesecutive previste dal contratto», omettendo così di confrontarsi con l’elementopotenzialmente decisivo costituito dalla menzionata PEC, non avendo spiegatoperché essa fosse «irrilevante sul piano della tipicità del reato».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, con riferimento all’art. 646 cod. pen., «per mancanza di adeguatamotivazione sul dolo specifico di ingiusto profitto».La Corte d’appello di Potenza avrebbe desunto l’elemento psicologico delreato «dalla sola mancata restituzione dei beni nel luogo e nel termine indicatidal concedente e dalla ritenuta genericità della PEC inviata» (così il ricorso).Tale argomentazione sarebbe «insufficiente» e manifestamente illogica.Posto che il dolo specifico del reato di appropriazione indebita non puòessere automaticamente ritenuto per il solo fatto della mancata o inesattarestituzione, essendo invece necessario individuare in concreto la finalità diprofitto perseguita dall’agente e la volontà di convertire il possesso in proprietà,il ricorrente rappresenta che aveva evidenziato che: i beni non erano stati néalienati né dispersi; essi erano stati collocati nel deposito della società da luirappresentata; la società concedente il leasing «non aveva svolto accertamentimateriali sulla loro collocazione»; la PEC che egli aveva trasmesso era«incompatibile con l’ipotesi di un impossessamento definitivo finalizzato a unprofitto ingiusto».A fronte di ciò, la Corte d’appello di Potenza non avrebbe «dato conto diquale sarebbe stata, in concreto, l’utilità patrimoniale perseguita dal ricorrentedopo la risoluzione del contratto», né avrebbe «spiegato perché la merainosservanza delle modalità di restituzione dovesse necessariamente tradursi inun intento appropriativo», con la conseguenza che la motivazione sul dolospecifico si risolverebbe in una petizione di principio.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge «in punto di trattamentosanzionatorio per ius superveniens favorevole, […] in relazione all’art. 646 c.p.come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024».Contesta che «il trattamento sanzionatorio confermato dalla sentenzaimpugnata è divenuto illegale nella parte in cui risulta strutturato a partire da unminimo edittale successivamente espunto dall’ordinamento» con l’indicata Cortecost., sentenza n. 46 del 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a normadell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto perintervenuta remissione della querela.2. Premesso che il reato di appropriazione indebita attribuito all’imputato èpunibile a querela della persona offesa (art. 646, primo comma, cod. pen.), sideve rilevare che: a) l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Sibio, Procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. anche per la remissione della querela (come da procura allegata),ha trasmesso dichiarazione a sua firma, in data 25/06/2026, di remissione dellaquerela che era stata sporta dal legale rappresentante della suddetta società neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]; b) l’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratorespeciale dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per l’accettazione della remissione dellaquerela (come da procura allegata), ha trasmesso dichiarazione a sua firma,sempre in data 25/06/2026, di accettazione della suindicata remissione dellaquerela.Ne consegue che il reato di appropriazione indebita attribuito all’imputatoestinto per remissione della querela.3. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese delprocedimento devono essere poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]