Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 2025

Cassazione n. 12470/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti, dalla Corte della riparazione, ostativi al chiesto indennizzo.

2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for-malità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2018.

Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordi-nanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, come previsto dall'art. 585 co. 1, lett. a) cod. proc. pen, decorre dalla notifica dell'ordinanza conclu-siva del procedimento al quale, ancorché relativo alla esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti di soggetto nei confronti del quale è stata emessa una ordi-nanza di custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 2591879).

Dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata a mezzo pec in data 11 luglio 2025 e il ricorso è stato depositato, sempre a messo pec, in data 28 luglio 2025.

L'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, pertanto è proposta oltre il termine di legge.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe deducendo, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti, dalla Corte della riparazione, ostativi al chiesto indennizzo. 2. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for-malità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co. 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2018. Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordi-nanza che decide sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, come previsto dall'art. 585 co. 1, lett. a) cod. proc. pen, decorre dalla notifica dell'ordinanza conclu-siva del procedimento al quale, ancorché relativo alla esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti di soggetto nei confronti del quale è stata emessa una ordi-nanza di custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 2591879). Dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata a mezzo pec in data 11 luglio 2025 e il ricorso è stato depositato, sempre a messo pec, in data 28 luglio 2025. L'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, pertanto è proposta oltre il termine di legge. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara ina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris