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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16166/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci, tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Santa MariaCapua Vetere, giusta procura speciale in atti– ricorrenti –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente–avverso la sentenza n. 301/3/2017 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata in data 18.1.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

In data 10.09.2013 veniva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento numero TF502AD02585/2013 (anno d'imposta2007), con il quale si accertava il reddito induttivo complessivo nondichiarato di € 2.906.938.00 (quadro RF33), in sostituzione di quellodichiarato in perdita di € 446.299,00 (quadro RF4), a seguito dellaNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026rideterminazione di un maggior reddito di impresa di € 2.490.860,00(quadro RF52), attribuito in base a presunti maggiori ricavi (come redditod'Impresa da imputare ai soci - quadri RF58 e RN1).

Venivano pertantorecuperate maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni ed interessi.Sulla base del predetto accertamento, l’Agenzia delle Entrate emetteva enotificava ai singoli soci separati avvisi di accertamento con i qualideterminava, per il medesimo anno di imposta, un maggior reddito Irpef erelative addizionali, derivante dagli utili extra contabili presuntivamentepercepiti nell’anno 2007.2.

La C.T.P. di Napoli, adita separatamente dalla società e dai soci,accoglieva i ricorsi per intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria “inquanto la contestazione in oggetto si riferiva al reddito maturato nel 2007,mentre il relativo avviso di accertamento veniva notificato in data20.09.2013, oltre il termine ordinario quadriennale”.3.

La C.T.R. della Campania, previa riunione degli appelli separatamenteproposti dall’Agenzia delle Entrate, li accoglieva con la sentenza indicata inepigrafe, ritenendo operante il raddoppio dei termini e fondata nel meritola pretesa tributaria.4.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli soci propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «omessa motivazione ovveromotivazione apparente, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, e161, primo comma, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché in ordineagli artt. 360, primo comma, n. 3, e 37, comma 24, del decreto- leggen.223/2006.», i ricorrenti lamentano che la Commissione TributariaRegionale della Campania, nell'affermare che «i termini perNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026l'accertamento delle imposte sul reddito e dell’IVA ( rispettivamenteprevisti dall'art. 43 del DPR600/73 e dall'art. 57 del DPR 633/72 cosìcome modificati dal DL 223/2006, commi da 24 a 26, sono aumentati aldoppio rispetto all'ordinario termine quadriennale decadenziale , inpresenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia ai sensidell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D,Lgs. 74/2000» tenevain considerazione la nota (prodotta nel solo grado di appello) del07.12.2012, prot.

N. 0007439, con la quale si trasmetteva alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli la notizia di reato inrelazione all'ipotesi di cui all'art. 4 D. Lgs. 74/2000 nei confronti diGennaro Florio, legale rappresentante della società.

Secondo i ricorrenti,la C.T.R. avrebbe sinteticamente ed apparentemente dato conto delleragioni di tale affermazione, richiamando il presunto presupposto del"raddoppio", ovvero la presenza del deposito di una presunta denuncia (acarico del sig. [OSCURATO:PERSONA]), ma non ne aveva verificato i presuppostiovvero il «concretizzarsi dell'obbligo di riferire all'[OSCURATO:PERSONA]»,ossia «l'esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando lacertezza o anche il dubbio circa l'esistenza dello stesso, deve esserericonducibile ad una fattispecie illecita»(Cass. Pen., Sez.

VI, 06/02/2014,n.12021), cioè la rilevazione degli elementi di un reato tributario punito aisensi del d.lgs. n. 74 del 2000 riconducibili alla società [OSCURATO:SOCIETA].( e quindi all'intera compagine sociale), piuttosto che personalmente alsig. [OSCURATO:PERSONA].

Ma, a voler andare oltre, non vi era prova che la nota«del 07.12.2012, prot.

N. 0007439» fosse stata trasmessa «alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli», in quanto il documentoprodotto era generico e non mostrava ("ictu oculi") alcun riferimento allaeffettiva trasmissione della stessa e all'esistenza stessa del documento etanto era necessario «solo per impedire che il raddoppio sia adoperato inmaniera distorta, ossia comunicando al P.M. notizie di reatomanifestamente infondate al solo fine di beneficiare del più ampioNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026termine di decorrenza, la Corte Costituzionale devolve al giudice di meritoil compito di vigilare sull'osservanza degli elementi minimi richiestidall'art.331 c.p.p. per l'insorgere dell'obbligo di denuncia e di negarel'applicazione del termine allungato in casi di iniziative di denunciapalesemente pretestuose, rivelatrici di un uso distorto dello strumentolegale apprestato dall'art.37»(Cass. Civ., Sez. Trib., 15/05/15, n. 9974).1.2.

La parte controricorrente osserva che nell’atto di appello avevacensurato la sentenza di primo grado, sostenendo che, “stante il tenoreletterale della legge, il giudice doveva limitarsi a verificare chedall'accertamento si evidenziasse uno dei reati previsti e puniti dalla leggen. 74/2000, come appunto la dichiarazione fraudolenta presentata sullabase di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, ecome la conseguente evasione di imposta superiore ad € 50.000,00, ilche comporta l'obbligo per l'Ufficio della denuncia penale e, parimenti, ilraddoppio del termine di accertamento.

Insomma, ai fini dei raddoppiodel termine di accertamento, il giudice di merito non doveva," comeinvece erroneamente ha fatto, chiedere la prova dell'inoltro delladenuncia penale, ma doveva valutare se nell' operato dell'Ufficio fosseroobiettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dall'art. 331 del c.p.p.per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia, cioè si doveva valutare se questielementi erano stati individuati con sicurezza dall'Ufficio (in questo casofalsa rappresentazione nelle scritture contabili, dichiarazione· infedele, edevasione di imposte superiore ad € 50.000).

Conclude, nel senso che ladecisione della CTR è conforme all’orientamento di legittimità in materia.1.3.

Tanto premesso, il motivo è inammissibile, salvo quanto si dirà aproposito dell’Irap.1.4 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso lamescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospettirelativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loroNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazionedella ricostruzione fattuale, mentre il secondo contesta proprio talericostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, inseno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censurecaratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereimpossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).1.5.

Inoltre, è stato ripetutamente chiarito che è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dalgiudice di merito (Cass. Sez.

U. n.

Corte di Cassazione – copia nonufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024), giudice di merito che, nel caso dispecie, ha accertato in fatto che la denuncia penale era stata inoltrata acarico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società per i reati iviprevisti, come da documentazione prodotta in grado di appellodall’Agenzia delle Entrate, ritenendo dimostrati i presupposti perl’operatività del raddoppio dei termini di accertamento.1.6.

Peraltro, per orientamento consolidato di questa Corte, in temadi accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigenteratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti inl'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizioNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azionepenale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. per tutte, Cass.600/2025).1.7.

Va tuttavia rilevato che la ripresa a tassazione nei confronti dellasocietà involge anche l’Irap, come si evince dal frontespizio della sentenzaimpugnata e dall’avviso di accertamento emesso nei confronti dellasocietà, in atti.

Per questo tributo non opera il raddoppiamento deitermini per l’emanazione dell’atto impositivo, non essendo le violazioni intema di Irap assistite da sanzione penale. la disciplina del “raddoppio deitermini” non riguarda l’IRAP, in quanto le violazioni relative non sonoinserite tra le ipotesi delittuose previste dal D. Lgs. n. 74/2000, in cuisono disciplinati i reati in materia di imposte sui redditi e di IVA.

Edinfatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei terminiprevisto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazioneanche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sonopresidiate da sanzioni penali (Cass., Sez.

V, 13 gennaio 2021, n. 341;Cass., Sez.

VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez.

VI, 9 marzo 2020,n. 6668; Cass., Sez.

VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez.

VI, 3maggio 2018, n. 10483; Cass., sez.

V, n. 12835 del 2022, e, tra le piùrecenti, Cass. 20400/2024, Cass. n. 33014/2025).1.8.

In tali limiti può pertanto essere accolto il motivo proposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con esclusivo riferimento all’avviso diaccertamento portante l’IRAP.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione della legge processuale exart. 36 d.lgs. n. 546/1992, in rapporto con l'art. 360 n. 4, c.p.c. e dell'art.111, comma 6, Costituzione, dell'art.118 delle disp. di att. del c.p.c. edell'art. 36, comma 2, n. 4 del d. lgs. 546/1992, con conseguenteviolazione dell'art. 37, comma 25 e 26, del decreto – legge n. 223/2006»,i ricorrenti deducono che i giudici di appello avrebbero dovuto analizzareNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026punto per punto i motivi di impugnativa espositi in primo grado e ledoglianze proposte dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello, dandocontezza in modo analitico, del rigetto di ognuno di essi, esplicitando poil’iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione adottata.

Lapronuncia sembrerebbe affetta da un grave errore di diritto e dallaviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,in quanto non opera alcuna distinzione, né in ordine al comma 24dell'art.37 del D.L. n.223/2006 in riferimento all'art. 43 del d.p.r. 600/73,né relativamente al comma 25 (dell'art.37 del D.L. n.223/2006) perl'I.V.A. (con integrazione dell'art.57 del d.p.r. 633/1972), laddove ilcomma 26 (dell'art.37 del D.L. n.223/2006) stabilisce che «il raddoppio siapplica dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigoredello stesso D.L., sono ancora pendenti i termini ordinari perl'accertamento.

Osservano i ricorrenti che per parte dell'I.V.A. richiestanegli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione in primo grado, nonerano più pendenti i termini ordinari per l'accertamento.

Infatti, il Collegiodi II grado si era limitato a rigettare i rilievi posti dai ricorrenti in qualitàdi soci accomandanti e accomandatari, errando sulla spiegazione circa illoro rigetto e non motivando il rigetto dei diversi motivi di doglianzaproposti nell'interesse degli stessi.

In particolare, commettendo un graveerrore di diritto e logico-deduttivo nella analisi della documentazione enella motivazione della sentenza, la C.T.R. aveva ritenuto insussistente ildifetto di motivazione degli avvisi di accertamento senza esaminare idocumenti prodotti in primo grado che non erano stati contestatidall’Agenzia delle Entrate, a mente dei quali si era fornita la provamediante presunzioni semplici, sia per i soci accomandatari che per i sociaccomandanti, che sottoposte alla verifica dei giudizi di primo e secondogrado avrebbero dovuto indurlo ad individuare i fatti noti da cui dedurrequelli ignori correlando ogni indizio grave, previso e concordante.

Invece,nulla di tutto ciò emergerebbe dalla gravata sentenza, sia in ordineNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026all'applicazione dell'art.32 del d.p.r. n.600/73 che dell'art.51 del d.p.r.n.633/72, che proprio sulla posizione dei singoli soci, in assenza diriscontri sui conti correnti bancari degli stessi e delle attività economichesvolte dagli stessi, sono insufficienti ai ricondurre redditi della società dipersone e lva agli stessi anche in ragione che alcuni movimenti bancaridella società di persone non sono correlate all'attività della suddettasocietà ([OSCURATO:SOCIETA]) bensì da altra società ([OSCURATO:SOCIETA] - cfr.estratti conto).

Tali doglianze, sebbene sollevate fin dalla fase di primogrado non trovavano ingresso alcuno nella gravata sentenza della CTR diNapoli, la cui motivazione mancherebbe di coerenza tra le varie ragioniesposte nell'interesse dei ricorrenti e i motivi di rigetto delle doglianze e,quindi, determinando assoluta incompatibilità razionale degli argomentiprospettati e l'insanabile contrasto degli stessi (cfr.

Corte di Cassazione-sezione V- con sentenza 11 marzo 2015 n.4851).

Ne conseguirebbe chela CTR di Napoli, nella sentenza gravata, aveva preferito accoglierel'appello dell'Amministrazione, senza indicare alcun riferimento in ordineall'iter logico giuridico adottato al fine di addivenire alla impugnatadecisione, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione o, addirittura,di motivazione apparente e violando in ogni caso l'art.360, n.4 e,subordinatamente n.3, cpc in ordine ai vizi rubricati nell'epigrafe delmotivo di ricorso.2.1.

La censura è inammissibile.2.2.

Anche in questo caso la doglianza prospetta genericamente una seriedi censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risultapossibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinandosi una situazione di inestricabile promiscuità, tale darendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione dellecensure.3.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360 n. 4 e/o,subordinatamente n.3, c.p.c. in rapporto con l'art. 7 e 10 della leggeNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026n.212/2000», i ricorrenti assumono che la predisposizione dei ricorsi inprimo grado e la documentazione ivi depositata nell'interesse di tutte leparti ricorrenti, la costituzione nella fase di secondo grado e la produzionedi memorie, nonché gli atti prodotti a sostegno, dimostravano la buonafede dei ricorrenti soci accomandanti, rendendo rilevante la mancataallegazione del PVC (a differenza di quanto si sostiene in sentenza) edapplicabile l'articolo 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000 n. 212.Infine, assumono esser passata del tutto inosservata all'esame delCollegio sia di primo grado che di secondo grado la doglianza relativa allacontestazione delle somme, laddove sia nel ricorso di primo grado chenell'appello si eccepiva che «all'esito dell'accoglimento della procedura dimediazione relativamente alla richiamata cartella di pagamento è venutomeno il titolo esecutivo (fiscale) derivante dal ruolo, per sopravvenutainesistenza giuridica di tale atto.

Nel caso in esame è perciò sopraggiuntala violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge n. 212 del27.7.2000, con la conseguenza che è venuta meno la motivazionedell'addebito (ovvero l'iter logico matematico supportato dalle norme chedisciplinano il potere impositivo che "legano" l'addebito della sommadeterminata - e non altra - riveniente dalla applicazione delle disposizionidella normativa generale alle condizioni del caso concreto).

Del resto, ilConcessionario non potrà opporre, a tal fine, la presunzione di legittimitàdegli atti amministrativi adottati o la loro conoscibilità giuridica, in quantol'art. 17 della legge n.212 del 27.7.2000, estende «le disposizioni dellapresente legge .... nei confronti dei soggetti ....che esercitano l'attività diaccertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura».3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Si richiama, in proposito, il consolidato insegnamento di questoSupremo Collegio secondo il quale, ove di una determinata questionegiuridica implicante accertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nellasentenza impugnata, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrereNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onerenon solo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio,ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza delricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, illustrandone ilcontenuto, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito(cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021,Cass. n. 25056/2020).3.3.

La questione non risulta oggetto di gravame, come si evince daquanto riportato alla pagina due della sentenza impugnata, ove si leggeche gli appellati insistevano per la decadenza dell’ufficio dall’azione diaccertamento, rilevando altresì la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione e, relativamente alla posizione dei soci, l’impossibilità dirichiedere agli stessi, in via solidale con la società, il pagamento dell’IVA,dell’IRAP e delle relative sanzioni.3.4.

Nelle controdeduzioni all’atto di appello, in atti, non si rinviene alcuncenno alle questioni prospettate, che, peraltro fanno inspiegabilmenteriferimento ad una cartella di pagamento, con la conseguenza che esseintroducono questioni nuove, come tali inammissibili in sede di legittimità.4.

Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360, n. 5e/o subordinatamente n. 4 e/o subordinatamente n. 3, c.p.c. in rapportocon l'art. 19 della legge n. 46/99 e 15 del dpr n.602/73, nonché inrapporto con la legge processuale ex art.112 c.p.c., in applicazionedell'art.115 c.p.c.», i ricorrenti deducono che l’impugnata sentenza vacensurata e riformata per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessapronuncia su un capo della domanda e per mancata corrispondenza traquanto chiesto e poi pronunciato. l ricorrenti, prima in sede di ricorsointroduttivo e poi in sede di appello, come più volte segnalato, avevanoallegato documentazione che dimostrava come la totalità delle operazionicontestate dall'Ufficio non li riguardasse direttamente, per essere taliNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026operazioni riferibili a soggetti estranei alla società.

Al riguardo, il Collegiodi secondo grado aveva omesso di pronunciarsi, ritenendo che la mancataallegazione del PVC «non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimentodel contraddittorio».

I ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 115 comma 1del codice di procedura civile, l'applicazione del principio di noncontestazione della documentazione depositata, secondo il quale: «ilgiudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle ·parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita», evidenziando che dalla motivazione della sentenzasi evinceva che tale documentazione non era stata assolutamente presain considerazione.4.1.

Il motivo è inammissibile.4.2.

I ricorrenti, denunciando contemporaneamente vizi tra loroincompatibili, non specificano quali domande non sarebbero stateesaminate e neppure quale documentazione non sarebbe stata presa inconsiderazione, incorrendo nella sanzione di inammissibilità.

Essi, invero,mirano, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, preclusain sede di legittimità. (Cass. Sez.

U. n.

Corte di Cassazione – copia nonufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).5.

In conclusione, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso e conesclusivo riferimento all’avviso di accertamento portante IRAP comemeglio specificato supra e dichiarati inammissibili tutti i motivi restanti,la sentenza impugnata va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame della questione della decadenza, allaNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026luce dei principi esposti al punto

1.7. della presente ordinanza, oltre cheper liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione e neitermini di cui in motivazione, dichiarati inammissibili gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci, tuttirappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Santa MariaCapua Vetere, giusta procura speciale in atti– ricorrenti –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente–avverso la sentenza n. 301/3/2017 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata in data 18.1.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In data 10.09.2013 veniva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'avviso di accertamento numero TF502AD02585/2013 (anno d'imposta2007), con il quale si accertava il reddito induttivo complessivo nondichiarato di € 2.906.938.00 (quadro RF33), in sostituzione di quellodichiarato in perdita di € 446.299,00 (quadro RF4), a seguito dellaNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026rideterminazione di un maggior reddito di impresa di € 2.490.860,00(quadro RF52), attribuito in base a presunti maggiori ricavi (come redditod'Impresa da imputare ai soci - quadri RF58 e RN1). Venivano pertantorecuperate maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni ed interessi.Sulla base del predetto accertamento, l’Agenzia delle Entrate emetteva enotificava ai singoli soci separati avvisi di accertamento con i qualideterminava, per il medesimo anno di imposta, un maggior reddito Irpef erelative addizionali, derivante dagli utili extra contabili presuntivamentepercepiti nell’anno 2007.2. La C.T.P. di Napoli, adita separatamente dalla società e dai soci,accoglieva i ricorsi per intervenuta decadenza dalla pretesa tributaria “inquanto la contestazione in oggetto si riferiva al reddito maturato nel 2007,mentre il relativo avviso di accertamento veniva notificato in data20.09.2013, oltre il termine ordinario quadriennale”.3. La C.T.R. della Campania, previa riunione degli appelli separatamenteproposti dall’Agenzia delle Entrate, li accoglieva con la sentenza indicata inepigrafe, ritenendo operante il raddoppio dei termini e fondata nel meritola pretesa tributaria.4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e i singoli soci propongono ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «omessa motivazione ovveromotivazione apparente, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 5, e161, primo comma, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché in ordineagli artt. 360, primo comma, n. 3, e 37, comma 24, del decreto- leggen.223/2006.», i ricorrenti lamentano che la Commissione TributariaRegionale della Campania, nell'affermare che «i termini perNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026l'accertamento delle imposte sul reddito e dell’IVA ( rispettivamenteprevisti dall'art. 43 del DPR600/73 e dall'art. 57 del DPR 633/72 cosìcome modificati dal DL 223/2006, commi da 24 a 26, sono aumentati aldoppio rispetto all'ordinario termine quadriennale decadenziale , inpresenza di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia ai sensidell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D,Lgs. 74/2000» tenevain considerazione la nota (prodotta nel solo grado di appello) del07.12.2012, prot. N. 0007439, con la quale si trasmetteva alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli la notizia di reato inrelazione all'ipotesi di cui all'art. 4 D. Lgs. 74/2000 nei confronti diGennaro Florio, legale rappresentante della società. Secondo i ricorrenti,la C.T.R. avrebbe sinteticamente ed apparentemente dato conto delleragioni di tale affermazione, richiamando il presunto presupposto del"raddoppio", ovvero la presenza del deposito di una presunta denuncia (acarico del sig. [OSCURATO:PERSONA]), ma non ne aveva verificato i presuppostiovvero il «concretizzarsi dell'obbligo di riferire all'[OSCURATO:PERSONA]»,ossia «l'esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando lacertezza o anche il dubbio circa l'esistenza dello stesso, deve esserericonducibile ad una fattispecie illecita»(Cass. Pen., Sez. VI, 06/02/2014,n.12021), cioè la rilevazione degli elementi di un reato tributario punito aisensi del d.lgs. n. 74 del 2000 riconducibili alla società [OSCURATO:SOCIETA].( e quindi all'intera compagine sociale), piuttosto che personalmente alsig. [OSCURATO:PERSONA]. Ma, a voler andare oltre, non vi era prova che la nota«del 07.12.2012, prot. N. 0007439» fosse stata trasmessa «alla Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Napoli», in quanto il documentoprodotto era generico e non mostrava ("ictu oculi") alcun riferimento allaeffettiva trasmissione della stessa e all'esistenza stessa del documento etanto era necessario «solo per impedire che il raddoppio sia adoperato inmaniera distorta, ossia comunicando al P.M. notizie di reatomanifestamente infondate al solo fine di beneficiare del più ampioNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026termine di decorrenza, la Corte Costituzionale devolve al giudice di meritoil compito di vigilare sull'osservanza degli elementi minimi richiestidall'art.331 c.p.p. per l'insorgere dell'obbligo di denuncia e di negarel'applicazione del termine allungato in casi di iniziative di denunciapalesemente pretestuose, rivelatrici di un uso distorto dello strumentolegale apprestato dall'art.37»(Cass. Civ., Sez. Trib., 15/05/15, n. 9974).1.2. La parte controricorrente osserva che nell’atto di appello avevacensurato la sentenza di primo grado, sostenendo che, “stante il tenoreletterale della legge, il giudice doveva limitarsi a verificare chedall'accertamento si evidenziasse uno dei reati previsti e puniti dalla leggen. 74/2000, come appunto la dichiarazione fraudolenta presentata sullabase di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, ecome la conseguente evasione di imposta superiore ad € 50.000,00, ilche comporta l'obbligo per l'Ufficio della denuncia penale e, parimenti, ilraddoppio del termine di accertamento. Insomma, ai fini dei raddoppiodel termine di accertamento, il giudice di merito non doveva," comeinvece erroneamente ha fatto, chiedere la prova dell'inoltro delladenuncia penale, ma doveva valutare se nell' operato dell'Ufficio fosseroobiettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dall'art. 331 del c.p.p.per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia, cioè si doveva valutare se questielementi erano stati individuati con sicurezza dall'Ufficio (in questo casofalsa rappresentazione nelle scritture contabili, dichiarazione· infedele, edevasione di imposte superiore ad € 50.000). Conclude, nel senso che ladecisione della CTR è conforme all’orientamento di legittimità in materia.1.3. Tanto premesso, il motivo è inammissibile, salvo quanto si dirà aproposito dell’Irap.1.4 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso lamescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospettirelativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loroNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazionedella ricostruzione fattuale, mentre il secondo contesta proprio talericostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, inseno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censurecaratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendereimpossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure(Cass. n. 12625/2020).1.5. Inoltre, è stato ripetutamente chiarito che è inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dalgiudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copia nonufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024), giudice di merito che, nel caso dispecie, ha accertato in fatto che la denuncia penale era stata inoltrata acarico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società per i reati iviprevisti, come da documentazione prodotta in grado di appellodall’Agenzia delle Entrate, ritenendo dimostrati i presupposti perl’operatività del raddoppio dei termini di accertamento.1.6. Peraltro, per orientamento consolidato di questa Corte, in temadi accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigenteratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti inl'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizioNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azionepenale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr. per tutte, Cass.600/2025).1.7. Va tuttavia rilevato che la ripresa a tassazione nei confronti dellasocietà involge anche l’Irap, come si evince dal frontespizio della sentenzaimpugnata e dall’avviso di accertamento emesso nei confronti dellasocietà, in atti. Per questo tributo non opera il raddoppiamento deitermini per l’emanazione dell’atto impositivo, non essendo le violazioni intema di Irap assistite da sanzione penale. la disciplina del “raddoppio deitermini” non riguarda l’IRAP, in quanto le violazioni relative non sonoinserite tra le ipotesi delittuose previste dal D. Lgs. n. 74/2000, in cuisono disciplinati i reati in materia di imposte sui redditi e di IVA. Edinfatti secondo la giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei terminiprevisto dall’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazioneanche per l’IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sonopresidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341;Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020,n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez. VI, 3maggio 2018, n. 10483; Cass., sez. V, n. 12835 del 2022, e, tra le piùrecenti, Cass. 20400/2024, Cass. n. 33014/2025).1.8. In tali limiti può pertanto essere accolto il motivo proposto dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. con esclusivo riferimento all’avviso diaccertamento portante l’IRAP.2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione della legge processuale exart. 36 d.lgs. n. 546/1992, in rapporto con l'art. 360 n. 4, c.p.c. e dell'art.111, comma 6, Costituzione, dell'art.118 delle disp. di att. del c.p.c. edell'art. 36, comma 2, n. 4 del d. lgs. 546/1992, con conseguenteviolazione dell'art. 37, comma 25 e 26, del decreto – legge n. 223/2006»,i ricorrenti deducono che i giudici di appello avrebbero dovuto analizzareNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026punto per punto i motivi di impugnativa espositi in primo grado e ledoglianze proposte dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello, dandocontezza in modo analitico, del rigetto di ognuno di essi, esplicitando poil’iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione adottata. Lapronuncia sembrerebbe affetta da un grave errore di diritto e dallaviolazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,in quanto non opera alcuna distinzione, né in ordine al comma 24dell'art.37 del D.L. n.223/2006 in riferimento all'art. 43 del d.p.r. 600/73,né relativamente al comma 25 (dell'art.37 del D.L. n.223/2006) perl'I.V.A. (con integrazione dell'art.57 del d.p.r. 633/1972), laddove ilcomma 26 (dell'art.37 del D.L. n.223/2006) stabilisce che «il raddoppio siapplica dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigoredello stesso D.L., sono ancora pendenti i termini ordinari perl'accertamento. Osservano i ricorrenti che per parte dell'I.V.A. richiestanegli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione in primo grado, nonerano più pendenti i termini ordinari per l'accertamento. Infatti, il Collegiodi II grado si era limitato a rigettare i rilievi posti dai ricorrenti in qualitàdi soci accomandanti e accomandatari, errando sulla spiegazione circa illoro rigetto e non motivando il rigetto dei diversi motivi di doglianzaproposti nell'interesse degli stessi. In particolare, commettendo un graveerrore di diritto e logico-deduttivo nella analisi della documentazione enella motivazione della sentenza, la C.T.R. aveva ritenuto insussistente ildifetto di motivazione degli avvisi di accertamento senza esaminare idocumenti prodotti in primo grado che non erano stati contestatidall’Agenzia delle Entrate, a mente dei quali si era fornita la provamediante presunzioni semplici, sia per i soci accomandatari che per i sociaccomandanti, che sottoposte alla verifica dei giudizi di primo e secondogrado avrebbero dovuto indurlo ad individuare i fatti noti da cui dedurrequelli ignori correlando ogni indizio grave, previso e concordante. Invece,nulla di tutto ciò emergerebbe dalla gravata sentenza, sia in ordineNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026all'applicazione dell'art.32 del d.p.r. n.600/73 che dell'art.51 del d.p.r.n.633/72, che proprio sulla posizione dei singoli soci, in assenza diriscontri sui conti correnti bancari degli stessi e delle attività economichesvolte dagli stessi, sono insufficienti ai ricondurre redditi della società dipersone e lva agli stessi anche in ragione che alcuni movimenti bancaridella società di persone non sono correlate all'attività della suddettasocietà ([OSCURATO:SOCIETA]) bensì da altra società ([OSCURATO:SOCIETA] - cfr.estratti conto). Tali doglianze, sebbene sollevate fin dalla fase di primogrado non trovavano ingresso alcuno nella gravata sentenza della CTR diNapoli, la cui motivazione mancherebbe di coerenza tra le varie ragioniesposte nell'interesse dei ricorrenti e i motivi di rigetto delle doglianze e,quindi, determinando assoluta incompatibilità razionale degli argomentiprospettati e l'insanabile contrasto degli stessi (cfr. Corte di Cassazione-sezione V- con sentenza 11 marzo 2015 n.4851). Ne conseguirebbe chela CTR di Napoli, nella sentenza gravata, aveva preferito accoglierel'appello dell'Amministrazione, senza indicare alcun riferimento in ordineall'iter logico giuridico adottato al fine di addivenire alla impugnatadecisione, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione o, addirittura,di motivazione apparente e violando in ogni caso l'art.360, n.4 e,subordinatamente n.3, cpc in ordine ai vizi rubricati nell'epigrafe delmotivo di ricorso.2.1. La censura è inammissibile.2.2. Anche in questo caso la doglianza prospetta genericamente una seriedi censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risultapossibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinandosi una situazione di inestricabile promiscuità, tale darendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione dellecensure.3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360 n. 4 e/o,subordinatamente n.3, c.p.c. in rapporto con l'art. 7 e 10 della leggeNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026n.212/2000», i ricorrenti assumono che la predisposizione dei ricorsi inprimo grado e la documentazione ivi depositata nell'interesse di tutte leparti ricorrenti, la costituzione nella fase di secondo grado e la produzionedi memorie, nonché gli atti prodotti a sostegno, dimostravano la buonafede dei ricorrenti soci accomandanti, rendendo rilevante la mancataallegazione del PVC (a differenza di quanto si sostiene in sentenza) edapplicabile l'articolo 10, comma 3, della Legge 27 luglio 2000 n. 212.Infine, assumono esser passata del tutto inosservata all'esame delCollegio sia di primo grado che di secondo grado la doglianza relativa allacontestazione delle somme, laddove sia nel ricorso di primo grado chenell'appello si eccepiva che «all'esito dell'accoglimento della procedura dimediazione relativamente alla richiamata cartella di pagamento è venutomeno il titolo esecutivo (fiscale) derivante dal ruolo, per sopravvenutainesistenza giuridica di tale atto. Nel caso in esame è perciò sopraggiuntala violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della legge n. 212 del27.7.2000, con la conseguenza che è venuta meno la motivazionedell'addebito (ovvero l'iter logico matematico supportato dalle norme chedisciplinano il potere impositivo che "legano" l'addebito della sommadeterminata - e non altra - riveniente dalla applicazione delle disposizionidella normativa generale alle condizioni del caso concreto). Del resto, ilConcessionario non potrà opporre, a tal fine, la presunzione di legittimitàdegli atti amministrativi adottati o la loro conoscibilità giuridica, in quantol'art. 17 della legge n.212 del 27.7.2000, estende «le disposizioni dellapresente legge .... nei confronti dei soggetti ....che esercitano l'attività diaccertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura».3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Si richiama, in proposito, il consolidato insegnamento di questoSupremo Collegio secondo il quale, ove di una determinata questionegiuridica implicante accertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nellasentenza impugnata, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrereNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onerenon solo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio,ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza delricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, illustrandone ilcontenuto, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito(cfr. Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021,Cass. n. 25056/2020).3.3. La questione non risulta oggetto di gravame, come si evince daquanto riportato alla pagina due della sentenza impugnata, ove si leggeche gli appellati insistevano per la decadenza dell’ufficio dall’azione diaccertamento, rilevando altresì la nullità dell’avviso per difetto dimotivazione e, relativamente alla posizione dei soci, l’impossibilità dirichiedere agli stessi, in via solidale con la società, il pagamento dell’IVA,dell’IRAP e delle relative sanzioni.3.4. Nelle controdeduzioni all’atto di appello, in atti, non si rinviene alcuncenno alle questioni prospettate, che, peraltro fanno inspiegabilmenteriferimento ad una cartella di pagamento, con la conseguenza che esseintroducono questioni nuove, come tali inammissibili in sede di legittimità.4. Con il quarto ed ultimo motivo, rubricato «violazione dell'art. 360, n. 5e/o subordinatamente n. 4 e/o subordinatamente n. 3, c.p.c. in rapportocon l'art. 19 della legge n. 46/99 e 15 del dpr n.602/73, nonché inrapporto con la legge processuale ex art.112 c.p.c., in applicazionedell'art.115 c.p.c.», i ricorrenti deducono che l’impugnata sentenza vacensurata e riformata per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessapronuncia su un capo della domanda e per mancata corrispondenza traquanto chiesto e poi pronunciato. l ricorrenti, prima in sede di ricorsointroduttivo e poi in sede di appello, come più volte segnalato, avevanoallegato documentazione che dimostrava come la totalità delle operazionicontestate dall'Ufficio non li riguardasse direttamente, per essere taliNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026operazioni riferibili a soggetti estranei alla società. Al riguardo, il Collegiodi secondo grado aveva omesso di pronunciarsi, ritenendo che la mancataallegazione del PVC «non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimentodel contraddittorio». I ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 115 comma 1del codice di procedura civile, l'applicazione del principio di noncontestazione della documentazione depositata, secondo il quale: «ilgiudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle ·parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestatidalla parte costituita», evidenziando che dalla motivazione della sentenzasi evinceva che tale documentazione non era stata assolutamente presain considerazione.4.1. Il motivo è inammissibile.4.2. I ricorrenti, denunciando contemporaneamente vizi tra loroincompatibili, non specificano quali domande non sarebbero stateesaminate e neppure quale documentazione non sarebbe stata presa inconsiderazione, incorrendo nella sanzione di inammissibilità. Essi, invero,mirano, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, ad una rivalutazione dei fattistorici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito, preclusain sede di legittimità. (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copia nonufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).5. In conclusione, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso e conesclusivo riferimento all’avviso di accertamento portante IRAP comemeglio specificato supra e dichiarati inammissibili tutti i motivi restanti,la sentenza impugnata va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame della questione della decadenza, allaNumero registro generale 19399/2017Numero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 16166/2026Data pubblicazione 25/05/2026luce dei principi esposti al punto 1.7. della presente ordinanza, oltre cheper liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto di ragione e neitermini di cui in motivazione, dichiarati inammissibili gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])