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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 05820/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7200/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, via G.B.

Martini n. 1 4 , presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 477 /20 19 de l la Corte d’Appello di Trieste, depositatail

9. 7 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente fallita) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone , PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiederne la solidale condanna alla restituzione degli importi versati per estinguere 59 debiti contratti d a lla s.n.c. nei confronti di vari soggetti .

Quale ragione del credito vantato venne indicata la stipulazione di un contratto di mutuo o, in subordine, l’arricchimento senza causa.

L’importo complessivo richiesto vennequantificato in € 124.302,20 , in linea capitale, ma limitato a € 33.873,91 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ovverosia all’ammontare dei pagamenti effettuatifinché egli era rimasto socio della [OSCURATO:SOCIETA], poiché il socio AntoninoDi Bartolo aveva donato un immobile alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e costituito con lo stesso immobile un fondo patrimoniale, [OSCURATO:SOCIETA]. propose altresì congiunta azione revocatoria nei confronti di tali atti di disposizione patrimoniale.

Instauratosi il contraddittorio, il tribunale accolse la domanda subordinata (azione di arricchimento senza causa) e l’azione revocatoria.

La sentenza di primo grado venne tempestivamente gravata da [OSCURATO:PERSONA] e alla sua impugnazione principale seguirono quelle incidentali tardive d i PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , oltre all’impugnazione incidentale condizionata del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Trieste, all’esito del contraddittorio, rigettò gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e del fallimento e,accogliendo l’appello principale e quelli incidentali adesivi, «in parziale riforma della sentenza impugnata», rigettò anche «la domanda attorea formulatain primo grado ex art. 2041 c.c.».

Contro la sentenza della c orte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Le partiintimate non hanno svolto difese.

Il ricorrenteha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denunciala violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c.

Il ricorrente osserva che l’appello principale venne proposto da [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna da parte del tribunale era stata limitata, in conformità alla domanda dall’attrice, a € 33.873,91.

Sul ritenuto presupposto che gli appelli incidentali tardivi della s.n.c. e del socio [OSCURATO:PERSONA] fossero meramente adesivi all’appello principale, si prospetta nella sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione, per avere rigettato integralmente la domanda di condanna alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa, invece di contenere la pronuncia nei limiti di quanto richiesto, in conformità al proprio interesse, dall’appellante principale.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e viene formulando considerando l’ipotesi che il giudice d’appello abbia interpretato (e che si possa effettivamente interpretare) l’appello principale come volto a ottenere la riforma integrale della condanna pronunciata in primogrado.

Il ricorrente sostiene che, in tal caso, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla parteeccedente la condanna che lo riguardava e cheil mancato rilievo del difetto di interesse determinerebbela nullità della sentenza.

3. Ilterzo motiv o censura la violazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale considerato ammissibili gli appelli incidentali tardivi di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente contesta che , nella fattispecie, fossero presenti i presupposti cui la legge limita la possibilità di impugnare incidentalmente la sentenza dopo maturata la scadenza del termine per proporre l’impugnazione principale.

Sostiene, a tal fine, che non sarebbe mai ammissibile l’appello incidentale tardivo della parte totalmente soccombente in primo grado, che l’appello incidentale non potrebbe essere diretto contro la parte appellata (invece che contro l’appellante principale) e che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile tra soggetti coobbligatiin base a titoli diversi e tra coobbligati tra i quali non sia ammessa l’azione di regresso.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui , per rigettare la domanda di condanna basata sull’arricchimento senza causa, ha ritenuto insussistente il requisito della accessorietà, in forza del quale l’azione « non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».

5. Il quinto motivo prospetta la violazione degli artt. 329, comma 2, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo il ricorrente che l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa sotto il profilo della sua sussidiarietà avrebbe dovuto intendersi coperta da giudicato, perchél’appello di [OSCURATO:PERSONA] posto la questione in termini diversi rispetto a come essa era stata discussa e decisa in primo grado.

6. I primi tre motivi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha esteso gli effetti della riformadella decisione di primo grado anche nei confronti degli appellanti incidentaliPR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Va trattato con priorità, in ordine logico, il terzo motivo, in quanto volto a contestare la stessa ammissibilità degli appelli incidentali.

Il motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile.

6.1.1. Innanzitutto si deve osservare che l’ammissibilit à dell’appello incidentale tardivo adesivo (ovverosia rivolto nei confronti dell’appellato e non dell’appellante principale) è stata di recente ribadita da Cass.

S.u. n. 8486/2024, che ha escluso la sussistenza di «idonee ragioni che inducano … ad un ripensamento … rispetto al principio statuito con la sentenza delle stesse Sezioni unite n. 24627/2007».

In quest’ultima pronuncia era già stato affermato il seguente principio di diritto: «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrete principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale».

L’applicazione di tale principio implica il superamento della tesi, qui prospettata dal ricorrente,secondo cui soltanto la parte parzialmente soccombente sarebbe ammessa a proporre l’impugnazione incidentale tardiva.

Tesi che poteva ancora trovare conforto nel la massima ufficiale tratta da un più risalente arresto delle Sezioni unite (n. 4640/1989: «L’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale».

Calato questo principio nel caso qui in esame, l’appello principaledi uno dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società in nome collettivoha senz’altro legittimato l’appello incidentale tardivo della società e di altro socio condannati in solido nella sentenza di primo grado, posto che la condanna in solido era comunque parte integrante di quell’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025) che l’appello principale era volto a rimettere in discussione, mentre le altri parti potevano essere invece disposte ad accettarlo.

Lo scopo dell a disposizione che consente l’impugnazioneincidentale tardiva è quello di «evitare la “corsa” all’impugnazione» (così Cass.

S.u. n. 8486/2024) e tale scopo è realizzato al meglioagevolando la disponibilità della parte soccombente ad accettare la decisione con la più ampia (e quindi tranquillizzante) possibilità di impugnarla nel caso in cui essa sia stata impugnata da altre parti soccombenti.

6.1.2. Il terzo motivo è invece inammissibile nella parte in cui è volto a contestare l’ammissibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], posto che tale impugnazione è stata respinta dalla corte d’appello, sicchéil ricorrente non ha alcun interesse a discutere della sua ammissibilità.

6.2. Il primo motivo di ricorso è volto a delimitare l’ambito della cognizione devoluta dall’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, anche dagli appelli incidentali di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], essendo questi meramente adesivi rispetto all’appello principale, comereso evidente dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata e come del resto qualificati nella relativa motivazione, sia pure con esplicita menzione del solo appello di [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 16).

Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado al pagamento dell’importo capitale di € 33.873,91 , pari alla somma dei pagamenti ai creditori di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. nel tempo in cui egli era stato socioillimitatamente responsabile della società di persone .

Pertanto la sua impugnazione, non pote ndo che essere rivolta contro la condanna pronunciata nei suoi confronti (art. 81 c.p.c.), doveva intendersi limitata in parte qua e, quindi, non estesa al maggiore importo recato dalla condanna pronunciata nei soli confronti della s.n.c. e dell’altro socio.

Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di ultrapetizione, per avere totalmente rigettato «la domanda attorea formulata in primo grado ex art. 2041 c.c.», senza considerare il limite dell’impugnazione contenuta nell’appello principale e, trattandosi di impugnazioni meramente adesive, anche negli appelli incidentali di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.e di [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, la sentenza è nulla nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e di [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo all’importo capitale di € 90.428,29(pari alla differenza tra € 124.302,20 ed€ 33.873,91), senza alcuna impugnazione della sentenza di primo grado sul punto.

È opportuno precisare che alla base della differenza di importi nelle condanne pronunciate in primo grado vi è l’individuazione di diversi pagamenti di debiti della società in nome collettivoe, quindi, di singoli arricchimenti senza causa , per ciascuno dei quali la relativa domanda può essere accolta o respinta.

Pertanto, l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che avere ad oggetto soltanto i singoli pagamenti effettuati nel periodo in cui egli era socio di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.

6.3. L’accoglimento del primo determina l’assorbimento del secondo motivo, che è stato proposto soltanto per il caso che l’appello di [OSCURATO:PERSONA] fosse interpretato nel senso di essere volto a impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui condannava gli altri convenuti per un importo maggiore e, quindi,al di fuori del suo interesse in causa.

7. Il quarto e il quinto motivo di ricorso censurano la sentenza della Corte d’Appello di Trieste nella parte in cui, in accoglimento degli appelli (principale e incidentali adesivi) , ha rigettato la domanda di condanna dei convenuti a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, ritenendo insussistente il requisito della sussidiarietà, tale per cui «L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito» (art. 2042 c.c.).

In particolare, la corte territoriale ha statuito che l’azione di arricchimento senza causa non può essere proposta in via subordinata rispetto a un’azione principale basata su un titolo contrattuale (nel caso di specie il contratto di mutuo), laddove tale domanda principale sia stata respinta per mancanza o insufficienza diprova.

7.1. Il quartomotivo di ricorso, che contesta tale assunto, è fondato.

Il principio di diritto al quale attenersi in subiecta materia è stato recentemente sancito dalle Sezioni unite: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.

Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico» (Cass.

S.u. n. 33954/2023).

È stato del resto giustamente rilevato che «sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l’appunto dichiarato la non esistenza di un contratto» (Cass. n. 13203/2023; richiamata e condivisa nella citata sentenza delle Sezioni unite).

Ed è proprio questo il caso qui in decisione, posto che il tribunale (e così anche la corte d’appello, rigettando l’appello incidentale del fallimento)ha escluso che ci fosse la prova di un contratto di mutuo a giustificazionedei pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. a vantaggio di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., così giungendo alla conclusione che un contratto non era in realtà mai stato stipulato.

Il che non poteva che lasciare del tutto impregiudicata la possibilità di esperire, in via subordinata, l’azione di arricchimento senza causa con riferimento ai medesimi fatti, considerati come fonte di obbligazione ex lege.

La sentenza della Corte d ’Appello di Trieste è dunque affetta dal vizio di violazione della norma di diritto contenuta nell’art. 2042 c.c., così come questo deve essere correttamente interpretato alla luce della citata e condivisibile giurisprudenza e del principio di diritto sopra riportato.

7.2. L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto, che è volto anch’esso a censurare la decisione assunta dal giudice d’appello in merito alla proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa.

8. In definitiva, a cco lt i il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzomotivo ed assorbiti i motivi secondo e quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste , per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA]: accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso , rigettato il terzo motivoe assorbiti il secondo e il qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7200/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., elettivamente domiciliat o in Roma, via G.B. Martini n. 1 4 , presso lo studio dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro -intimati - avverso la sentenza n. 477 /20 19 de l la Corte d’Appello di Trieste, depositatail 9. 7 . 20 19 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente fallita) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pordenone , PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per chiederne la solidale condanna alla restituzione degli importi versati per estinguere 59 debiti contratti d a lla s.n.c. nei confronti di vari soggetti . Quale ragione del credito vantato venne indicata la stipulazione di un contratto di mutuo o, in subordine, l’arricchimento senza causa. L’importo complessivo richiesto vennequantificato in € 124.302,20 , in linea capitale, ma limitato a € 33.873,91 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ovverosia all’ammontare dei pagamenti effettuatifinché egli era rimasto socio della [OSCURATO:SOCIETA], poiché il socio AntoninoDi Bartolo aveva donato un immobile alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e costituito con lo stesso immobile un fondo patrimoniale, [OSCURATO:SOCIETA]. propose altresì congiunta azione revocatoria nei confronti di tali atti di disposizione patrimoniale. Instauratosi il contraddittorio, il tribunale accolse la domanda subordinata (azione di arricchimento senza causa) e l’azione revocatoria. La sentenza di primo grado venne tempestivamente gravata da [OSCURATO:PERSONA] e alla sua impugnazione principale seguirono quelle incidentali tardive d i PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , oltre all’impugnazione incidentale condizionata del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Trieste, all’esito del contraddittorio, rigettò gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e del fallimento e,accogliendo l’appello principale e quelli incidentali adesivi, «in parziale riforma della sentenza impugnata», rigettò anche «la domanda attorea formulatain primo grado ex art. 2041 c.c.». Contro la sentenza della c orte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Le partiintimate non hanno svolto difese. Il ricorrenteha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunciala violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. Il ricorrente osserva che l’appello principale venne proposto da [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna da parte del tribunale era stata limitata, in conformità alla domanda dall’attrice, a € 33.873,91. Sul ritenuto presupposto che gli appelli incidentali tardivi della s.n.c. e del socio [OSCURATO:PERSONA] fossero meramente adesivi all’appello principale, si prospetta nella sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione, per avere rigettato integralmente la domanda di condanna alla restituzione a titolo di arricchimento senza causa, invece di contenere la pronuncia nei limiti di quanto richiesto, in conformità al proprio interesse, dall’appellante principale. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e viene formulando considerando l’ipotesi che il giudice d’appello abbia interpretato (e che si possa effettivamente interpretare) l’appello principale come volto a ottenere la riforma integrale della condanna pronunciata in primogrado. Il ricorrente sostiene che, in tal caso, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare il difetto di interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla parteeccedente la condanna che lo riguardava e cheil mancato rilievo del difetto di interesse determinerebbela nullità della sentenza. 3. Ilterzo motiv o censura la violazione degli artt. 100 e 334 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale considerato ammissibili gli appelli incidentali tardivi di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente contesta che , nella fattispecie, fossero presenti i presupposti cui la legge limita la possibilità di impugnare incidentalmente la sentenza dopo maturata la scadenza del termine per proporre l’impugnazione principale. Sostiene, a tal fine, che non sarebbe mai ammissibile l’appello incidentale tardivo della parte totalmente soccombente in primo grado, che l’appello incidentale non potrebbe essere diretto contro la parte appellata (invece che contro l’appellante principale) e che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile tra soggetti coobbligatiin base a titoli diversi e tra coobbligati tra i quali non sia ammessa l’azione di regresso. 4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2042 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui , per rigettare la domanda di condanna basata sull’arricchimento senza causa, ha ritenuto insussistente il requisito della accessorietà, in forza del quale l’azione « non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito». 5. Il quinto motivo prospetta la violazione degli artt. 329, comma 2, e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo il ricorrente che l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa sotto il profilo della sua sussidiarietà avrebbe dovuto intendersi coperta da giudicato, perchél’appello di [OSCURATO:PERSONA] posto la questione in termini diversi rispetto a come essa era stata discussa e decisa in primo grado. 6. I primi tre motivi censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha esteso gli effetti della riformadella decisione di primo grado anche nei confronti degli appellanti incidentaliPR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Va trattato con priorità, in ordine logico, il terzo motivo, in quanto volto a contestare la stessa ammissibilità degli appelli incidentali. Il motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile. 6.1.1. Innanzitutto si deve osservare che l’ammissibilit à dell’appello incidentale tardivo adesivo (ovverosia rivolto nei confronti dell’appellato e non dell’appellante principale) è stata di recente ribadita da Cass. S.u. n. 8486/2024, che ha escluso la sussistenza di «idonee ragioni che inducano … ad un ripensamento … rispetto al principio statuito con la sentenza delle stesse Sezioni unite n. 24627/2007». In quest’ultima pronuncia era già stato affermato il seguente principio di diritto: «l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrete principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale». L’applicazione di tale principio implica il superamento della tesi, qui prospettata dal ricorrente,secondo cui soltanto la parte parzialmente soccombente sarebbe ammessa a proporre l’impugnazione incidentale tardiva. Tesi che poteva ancora trovare conforto nel la massima ufficiale tratta da un più risalente arresto delle Sezioni unite (n. 4640/1989: «L’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale». Calato questo principio nel caso qui in esame, l’appello principaledi uno dei soci illimitatamente responsabili per i debiti della società in nome collettivoha senz’altro legittimato l’appello incidentale tardivo della società e di altro socio condannati in solido nella sentenza di primo grado, posto che la condanna in solido era comunque parte integrante di quell’ « assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 25469/2025) che l’appello principale era volto a rimettere in discussione, mentre le altri parti potevano essere invece disposte ad accettarlo. Lo scopo dell a disposizione che consente l’impugnazioneincidentale tardiva è quello di «evitare la “corsa” all’impugnazione» (così Cass. S.u. n. 8486/2024) e tale scopo è realizzato al meglioagevolando la disponibilità della parte soccombente ad accettare la decisione con la più ampia (e quindi tranquillizzante) possibilità di impugnarla nel caso in cui essa sia stata impugnata da altre parti soccombenti. 6.1.2. Il terzo motivo è invece inammissibile nella parte in cui è volto a contestare l’ammissibilità dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], posto che tale impugnazione è stata respinta dalla corte d’appello, sicchéil ricorrente non ha alcun interesse a discutere della sua ammissibilità. 6.2. Il primo motivo di ricorso è volto a delimitare l’ambito della cognizione devoluta dall’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, anche dagli appelli incidentali di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], essendo questi meramente adesivi rispetto all’appello principale, comereso evidente dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata e come del resto qualificati nella relativa motivazione, sia pure con esplicita menzione del solo appello di [OSCURATO:PERSONA](v. pag. 16). Il motivo è fondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado al pagamento dell’importo capitale di € 33.873,91 , pari alla somma dei pagamenti ai creditori di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. nel tempo in cui egli era stato socioillimitatamente responsabile della società di persone . Pertanto la sua impugnazione, non pote ndo che essere rivolta contro la condanna pronunciata nei suoi confronti (art. 81 c.p.c.), doveva intendersi limitata in parte qua e, quindi, non estesa al maggiore importo recato dalla condanna pronunciata nei soli confronti della s.n.c. e dell’altro socio. Ne consegue che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di ultrapetizione, per avere totalmente rigettato «la domanda attorea formulata in primo grado ex art. 2041 c.c.», senza considerare il limite dell’impugnazione contenuta nell’appello principale e, trattandosi di impugnazioni meramente adesive, anche negli appelli incidentali di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.e di [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, la sentenza è nulla nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e di [OSCURATO:PERSONA] anche con riguardo all’importo capitale di € 90.428,29(pari alla differenza tra € 124.302,20 ed€ 33.873,91), senza alcuna impugnazione della sentenza di primo grado sul punto. È opportuno precisare che alla base della differenza di importi nelle condanne pronunciate in primo grado vi è l’individuazione di diversi pagamenti di debiti della società in nome collettivoe, quindi, di singoli arricchimenti senza causa , per ciascuno dei quali la relativa domanda può essere accolta o respinta. Pertanto, l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che avere ad oggetto soltanto i singoli pagamenti effettuati nel periodo in cui egli era socio di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. 6.3. L’accoglimento del primo determina l’assorbimento del secondo motivo, che è stato proposto soltanto per il caso che l’appello di [OSCURATO:PERSONA] fosse interpretato nel senso di essere volto a impugnare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui condannava gli altri convenuti per un importo maggiore e, quindi,al di fuori del suo interesse in causa. 7. Il quarto e il quinto motivo di ricorso censurano la sentenza della Corte d’Appello di Trieste nella parte in cui, in accoglimento degli appelli (principale e incidentali adesivi) , ha rigettato la domanda di condanna dei convenuti a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa, ritenendo insussistente il requisito della sussidiarietà, tale per cui «L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito» (art. 2042 c.c.). In particolare, la corte territoriale ha statuito che l’azione di arricchimento senza causa non può essere proposta in via subordinata rispetto a un’azione principale basata su un titolo contrattuale (nel caso di specie il contratto di mutuo), laddove tale domanda principale sia stata respinta per mancanza o insufficienza diprova. 7.1. Il quartomotivo di ricorso, che contesta tale assunto, è fondato. Il principio di diritto al quale attenersi in subiecta materia è stato recentemente sancito dalle Sezioni unite: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art.2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico» (Cass. S.u. n. 33954/2023). È stato del resto giustamente rilevato che «sarebbe contraddittorio sostenere che la proposizione di una azione, che presuppone la non esistenza di un contratto, possa essere impedita da una pronuncia che abbia per l’appunto dichiarato la non esistenza di un contratto» (Cass. n. 13203/2023; richiamata e condivisa nella citata sentenza delle Sezioni unite). Ed è proprio questo il caso qui in decisione, posto che il tribunale (e così anche la corte d’appello, rigettando l’appello incidentale del fallimento)ha escluso che ci fosse la prova di un contratto di mutuo a giustificazionedei pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA]. a vantaggio di PR [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., così giungendo alla conclusione che un contratto non era in realtà mai stato stipulato. Il che non poteva che lasciare del tutto impregiudicata la possibilità di esperire, in via subordinata, l’azione di arricchimento senza causa con riferimento ai medesimi fatti, considerati come fonte di obbligazione ex lege. La sentenza della Corte d ’Appello di Trieste è dunque affetta dal vizio di violazione della norma di diritto contenuta nell’art. 2042 c.c., così come questo deve essere correttamente interpretato alla luce della citata e condivisibile giurisprudenza e del principio di diritto sopra riportato. 7.2. L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del quinto, che è volto anch’esso a censurare la decisione assunta dal giudice d’appello in merito alla proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa. 8. In definitiva, a cco lt i il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettato il terzomotivo ed assorbiti i motivi secondo e quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste , per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:SOCIETA]: accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso , rigettato il terzo motivoe assorbiti il secondo e il qu
Sentenza Cassazione n. 05820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris