CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha riqualificato a norma dell'art. 56 cod. pen. il reato di furto per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la Corte distrettuale ha motivato congruamente la statuizione sulla base di plurimi parametri commisurativi (pag. 26), quali l'intensità del dolo e l'elevata capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10