CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02578/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni 1 di reclusione, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato la prescrizione impostagli rincasando oltre le ore 21:00 consentite. Rilevato che le censure dedotte nel ricorso dell'imputato - nel quale il difensore denuncia vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, al riconoscimento della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili esaminati dai Giudici di merito. Invero, nella pronuncia impugnata si evidenzia che: - il teste di P.g. ha precisato di aver atteso dieci minuti davanti alla porta di casa, prima di allontanarsi, il che consente di escludere che l'assenza di Abbascià sia ascrivibile ad un mero ritardo, sia in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione per il mancato rientro all'orario prescrittogli, sia perché la sua assenza è stata rilevata per un periodo apprezzabile di tempo, tale da integrare la fattispecie contestatagli anche sotto il profilo soggettivo, essendo sufficiente il dolo generico; - l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale è giustificata dai numerosi precedenti penali anche di natura specifica, sussistendo tutti gli indici rivelatori di una relazione qualificata tra detti precedenti e la condotta illecita in esame, segno intangibile della mai mutata pericolosità sociale del ricorrente e della sua indifferenza verso le condanne riportate; - non è possibile concedere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, a fronte non solo del disposto normativo di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. che vieta il giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata, ma anche della mancanza di indici fattuali che valgono a sostanziare l'assunto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non t / ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5