CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1992
Cassazione n. 10142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente