CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 1972
Cassazione n. 09308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1972 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 della Corte di appello di Lecce che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 25 febbraio 2009 in Cataldo, giudicato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 17 giugno 2014, definitiva il 6 ottobre 2015; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 4 e il 5 dicembre 2011 in Oria, giudicato dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 29 marzo 2016, definitiva 1'11 febbraio 2020; 3) al reato di associazione per delinquere, ai sensi dell'art. 416 cod. pen., commesso in data 1 febbraio 2010 in Oria; al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640, commesso il 20 e il 21 settembre 2010 in Oria; al reato di insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 cod. pen., commesso il 16 febbraio, 13 e 15 maggio, 28 agosto e 19 novembre 2009 e 21 marzo 2012; al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 5 marzo 2009, 2 marzo, 10 maggio e 10 dicembre 2011, giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 19 dicembre 2018, definitiva il 16 giugno 2020. 2.1. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta in maniera apodittica, trascurando di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: l'omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale dei reati, l'identica modalità delle azioni esecutive e il medesimo «spirito a delinquere» del soggetto agente. In particolare, il ricorrente evidenzia che i reati-fine sub 3 erano stati commessi sin dal 2009 e, comunque, in un periodo storico compatibile con gli altri reati oggetto dell'istanza. 2.2. Il ricorrente deposita memoria del 22 novembre 2021, con la quale insiste nell'accoglimento del motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi era alcun elemento in forza del quale poter affermare che Coretti, al momento della commissione del primo reato oggetto dell'istanza, avesse già preventivato di commettere anche gli altri. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato in modo ineccepibile che il reato associativo era stato accertato nel 2010, mentre i reati giudicati con le altre due sentenze erano stati commessi in periodi diversi e, comunque, non presentavano alcun collegamento con i reati sub 3. Non vi era, pertanto, la sussistenza gitgú di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, di conseguenza, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iord lisi [OSCURATO:PERSONA]