CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5249/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova alla via Porta d’Archi, n. 12/24. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 543/04/2020, depositata in data 12 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, ex dipendente INPS e titolare di una pensione integrativa erogata dallo stesso ente, presentava all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Genova – istanza di rimborso Diniego rimb. IRPEF 2009-10-11- 12-13 delle ritenute effettuate, ex art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in misura superiore a quella effettivamente dovuta, sui pagamenti della pensione integrativa erogata, in relazione gli anni di imposta compresi tra il 2009 e il 2013, per un importo complessivo di € 11.295,12. Il contribuente, segnatamente, riteneva applicabile alla propria pensione integrativa il regime fiscale di cui all’articolo 11, comma sesto, e 23, comma sesto, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (ritenuta con aliquota del 15% ulteriormente riducibile per una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari), in luogo del regime impositivo previsto (e applicato) dall’art. 48-bis (ora 52), comma primo, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (al netto del quale la base imponibile sarebbe stata determinata nella misura dell’87,5%). L’Ufficio, in relazione all’istanza promossa, non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi la C.t.p. di Genova e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Genova, con sentenza n. 2084/04/2016, respingeva il ricorso del contribuente, negando il diritto al rimborso sul presupposto del dato letterale di cui all’art. 23, comma sesto, citato, secondo cui si continuava ad applicare esclusivamente ed integralmente la previgente disciplina fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1. 4. Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Liguria e l’Agenzia resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenza n. 543/04/2020, depositata in data 12 agosto 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame e compensava le spese. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 settembre 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché dell’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252 del 2005 e dell’art. 23, comma sesto del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha risolto la questione relativa alla sussistenza o meno del diritto al rimborso fiscale richiesto richiamando impropriamente quanto disposto dall’art. 1, comma 156, legge di bilancio 2018. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione ed errata applicazione dell’art. 11, comma sesto, del d.lgs. n. 252 del 2005 e dell’art. 23, comma sesto, del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005, omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non applicabile alla pensione del ricorrente la disciplina fiscale di cui agli articoli censurati, sul presupposto del dato letterale di cui all’art. 23, comma sesto, citato, secondo cui si continua ad applicare esclusivamente la previgente disciplina fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1. 2. Il motivi sono infondati e vanno rigettati. Il contribuente lamenta l’esclusione del diritto al rimborso, operata dalla C.t.r., sulla base del tenore letterale dell’art. 23, comma sesto, d.lgs. n. 252 del 2005, nel quale si statuisce che «Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa». Sulla disposizione è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 218 del 2019, dichiarandone l’incostituzionalità nella misura in cui, differenziando il regime fiscale delle pensioni complementari erogate in favore dei dipendenti pubblici e delle analoghe pensioni corrisposte ai dipendenti del settore privato, determinava una irragionevole disparità di trattamento, senza tuttavia entrare invece nel merito della disciplina fiscale concretamente applicabile agli iscritti a Fondi di previdenza complementare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte(cfr. Cass. 19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass.02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), per coloro i quali fossero già iscritti a Fondi di previdenza complementare – quale il contribuente – con montanti maturati entro il 30.09.1999, non si applica il regime agevolato di cui all’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252 del 2005. Tale orientamento ha trovato conferma nell’ordinanza n.257/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame sollevata dalla C.t.r. di Latina. Dunque, premesso che l’art. 64 della legge 17/05/1999, n. 144, ha disposto la soppressione a decorrere dal 1° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (legge sul cd. parastato), compresa la gestione speciale istituita presso l’INPS, occorre richiamare l’art. 23, comma 7, d.lgs. 5/12/2005, n. 252, che recita: «Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: [...] b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data». D’altro canto, l’art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede comunque che «Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti». Nella specie, il contribuente risulta essere un “vecchio iscritto” a “vecchio fondo”, e ciò al fondo integrativo gestito dall’INPS (come sopra indicato) soppresso dall’ 1/10/1999, ed ̀ chiaro quindi che i montanti previdenziali oggetto della sua istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino al 30/09/1999. Trova quindi applicazione (a mente del settimo comma dell’articolo 23, disposizione che meglio si attaglia al caso di specie rispetto al precedente quinto comma, poiché la fattispecie riguarda un “vecchio iscritto” ad un fondo soppresso nel 1999) il regime tributario anteriore al 31/12/2006 e non il nuovo sistema di tassazione agevolata introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, su cui poggia l’istanza di rimborso (così Cass., n. 21209 del 2023). Il contribuente censura la sentenza gravata per aver argomentato il rigetto del gravame anche richiamando l’art. 1, comma 156, della Legge di Bilancio 2018, a mente del quale «A decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti». In particolare, la C.t.r. avrebbe erroneamente interpretato la disposizione in esame, da essa deducendo l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui all’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252 del 2005. Tuttavia, l’argomentazione di cui all’art. 1, comma 156, legge di bilancio 2018, menzionata dalla C.t.r., pertanto, deve intendersi quale elemento rafforzativo dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, ossia quale argomentazione per cui, a fortiori, sia inapplicabile al caso di specie la normativa invocata dal ricorrente e cristallizzata negli articoli 11 e 23 del d.lgs. n. 252 del 2005. Nella fattispecie in esame, la motivazione che si legge a pagina due della pronuncia censurata, è chiara ed esaustiva laddove argomenta: «Ciò posto, la disciplina fiscale introdotta dal d.lgs. n. 252 del 2005 trova applicazione alle prestazioni corrispondenti ai montanti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007. Di contro, per le prestazioni corrispondenti ai montanti maturati prima della predetta data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Poiché le prestazioni erogate dal Fondo pensione integrativo dell'INPS si riferiscono a montanti maturati entro il 30 settembre 1999, data alla quale sono cessate le relative contribuzioni, ne consegue che dette prestazioni sono soggette a tassazione ordinaria nei limiti dell'87,50% dell'ammontare corrisposto, in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 124 del 1993, ai sensi del precedente punto 1)». 3. La C.t.r. ligure ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia di pensioni integrative argomentando con una motivazione immune da violazioni di legge. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteri