CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 28523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 04/05/2021, la Corte di appello di Catania, pronunciando in sede di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati responsabili dei reati di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed evasione e condannati alla pena ritenuta di giustizia, con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 18/05/2020, confermava la predetta sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena come concordata tra le parti. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi; con il primo lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; con il secondo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico complesso motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, alla recidiva contestata ed al diniego di applicazione delle drcostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015,Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). Facendo buon governo di tale principio, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse correttamente escluso, nella fattispecie in esame, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rimarcando non solo il complessivo dato ponderale della sostanza stupefacente ma anche le modalità della condotta dimostrative della non estemporaneità della stessa (attività ben 2 L1,, horganizzata con base logistica per l'attività di spaccio, adozione di appositi accorgimenti idonei a neutralizzare i controlli delle forze dell'ordine come la presenza di soggetto che fungeva da vedetta, differenziazioni dei compiti tra i correi); sulla base di tali considerazioni è stato, quindi, ritenuto, con argomentazioni congrue e logiche, che la condotta non consentiva di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, che si connette al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 2.2. La Corte territoriale ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutando quale elemento preponderante ostativo la personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, come emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La motivazione è congrua e logica nonché corretta in diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3. Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati - come avvenuto nella specie con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche- nè possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4, n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. al: 3P. Q.1. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 10/06/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] i 20 LUG 2022 [OSCURATO:PERSONA] m iiiistrativo Dott. StelI Palombo 4