CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23102/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21608/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante p.t. ; –intimata – Oggetto:cessioni all’esporta- zione –operazioni assimilate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Si- cilia,n.743/ 13 /2021 depositata in data 25 /01/2021 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia , è statorigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n. 420/01/17che ha accolto il ricorso introduttivo del la società, ora in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. volto ad ottenere l’an- nullamento dell’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno di imposta 2012 n. TYZ03B900157/2016, emesso a seguito del Pro- cessoverbale di c onstatazione redatto il 30 . 4 . 20 15, dall’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della contribuente, esercente lavori dimeccanica generale . Nelp.v.c. veniva contestato alla società di aver emesso e registrato, nel 2012, fatture non imponibili ai sensi dell’art. 8 bis, 1° comma, lett. e), del d.P.R. n. 633/72, per un importo complessivo pari ad euro 99.320,00, in assenza dei requisiti per poter usufruire d el re- gimedi non imponibilità . Veniva contestata al proposito la mancata dimostrazionedell’effettiva natura dei servizi resi e , in particolare , il lororiferimento all a costruzione, manutenzione, riparazione, modifi- cazione,trasformazione, assiemaggio, allestimento, locazione e no- leggiodi navi o aeromobili destinati all’esercizio di attività commer- cialio della pe sca o ad operazioni di salvataggio. Sotto un secondo profilo,veniva contestato alla Società di aver effettuato, in assenza dicontratti di appalto, acquisti in regime di non imponibilità da sog- gettiche non erano né armatori né costruttori di navi. Ilgiudice di prime cure annullava l’atto impositivo, ritenendo che nel casodi specie l’A.F. non avesse dato luogo al dovuto contraddittorio, decisioneconfermata dal giudice d’appello.Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a tre motiv i , mentre la contribuente non hasvolto difese . Consideratoche: 1.Con il primo motivo, l’Agenzia prospetta, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.6comma 5 l. 212/2000 per aver la C.T.R. erroneamente ri- tenuto che il contraddittorio non si fosse correttamente svolto nel casodi specie, nel pieno rispetto dello Statuto del Contribuente, dal momentoche l’art. 6 non individua un momento preciso per l’attiva- zionedel confronto con il contribuente, limitandosi a prevedere che essosi instauri prima dell’iscrizione a ruolo. 1.1.Con il secondo motivo si deduce , in relazione all'art. 360 comma 1n. 3 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.52 comma5 d.P.R. n.633 del 1972, 2697 cod. civ., con riferimento alla produzionedocumentale relativa ai contratti di appalto e subappalto inquanto non esibiti in fase amministrativa dalla contribuente e per laprima volta depositati in fase processuale. 1.2. Il terzo motivo prospetta , senza individuazione del pertinente paradigmadell'art. 360 comma 1 cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazionedell’art. 8 bis lett. e) comma 1 del d.P.R. n.633 del 1972 conriferimento alle fatture in cui vengono descritte cessioni di merci chenon possono essere considerate non imponibili. 2.Il ricorso è inammissibile . A fronte di una pluralità di rationes decidendi espresse dal giudice d’appello, sia sul rispetto del contraddittorio nel procedimento che sul merito delle riprese, le censure 2 e 3 relative al merito, più li- quide,sono inammissibili . Il secondo motivo è inammissibile per di- fetto di specificità . Infatti, il ricorso non trascrive né allega il PVC dove sarebbe contenuto l’avvertimento circa le conseguenze della mancataesibizione dei documenti. In presenza di questa assenza di specificità,vi è indeterminatezza persino su quale fosse esattamente ladocumentazione richiesta in sede amministrativa e non esibita .Inoltre,la doglianza non coglie la ratio decidendi espressa dalla sen- tenza impugnata, in quanto n on contesta l’affermazione della CTR secondo cui la CTP aveva affermato che i contratti di appalto non devono avere necessariamente la forma scritta potendosi tenere contodi altri elementi ai fini della decisione. 3.Il terzo motivo è inammissibile in quanto impinge in un accerta- mentoin fatto della sentenza d’appello, nel capo in cui la CTR a pag.2 affermache la società aveva provato «di aver fatto reso servizi ed utilizzatomateriali per servizi resi su navi ed aeromobili». Inoltre, le fatturein questione ai fini del la dimostrazione della non pertinenza delleprestazioni all’attività di impresa non sono riprodotte in ricorso , profilo di difetto di specificità grave che non consente di superare l’accertamentofattuale del giudice . 4.In conseguenza di quanto precede diviene inammissibile per ca- renzadi interesse ex art.100 cod. proc. civ. il primo motivo, relativo alcontraddittorio nella fase procedimentale , non essendo state util- mente censurate le rationes decidendi attinenti al merito ad opera deimotivi secondo e terzo . Infatti,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni,tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sor- reggerlasul piano logico e giuridico, l'omessa utile impugnazione di tuttele rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto questeultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque con- durre,stante l'intervenuta definitività delle altre non utilmente im- pugnate,all'annullamento della decisione stes sa (Cass. 11 gennaio 2007n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931;Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). 5. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato senza do- ver provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. 6.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte