Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 44/2014

ECLI:EU:C:2014:1516
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CO0350 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 5 giugno 2014 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari — Annullamento della decisione iniziale — Conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale — Non luogo a statuire» Nella causa C‑350/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 12 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2013, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd,

[OSCURATO:PERSONA].,

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta da C.G.

Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C. Toader (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] considerate le osservazioni presentate: — per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da B. Kennelly, barrister, — per la Commissione europea, da A. Sauka e A.‑M.

Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA]. e altre 29 ricorrenti, e, dall’altro, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in merito al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), che ha disposto il sequestro di beni appartenenti al convenuto nel procedimento principale o controllati da quest’ultimo (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro»). 3 Il giudice del rinvio rileva che una decisione di sequestro – indicata in «Common law» mediante l’espressione «Mareva injunction» – ha un’efficacia in personam, in quanto impone a una data persona di non trasferire ad altri taluni elementi patrimoniali.

Pertanto, essa graverebbe non già sugli elementi patrimoniali stessi, bensì su una persona. 4 Orbene, secondo il giudice del rinvio è essenziale stabilire se, nell’ambito del procedimento di riconoscimento ed esecuzione di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, il danno di persone che non sono parti nel procedimento iniziale possa costituire un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico che compare all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

Ciò premesso, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito del procedimento di riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, la violazione dei diritti di persone che non sono coinvolte nel procedimento principale possa costituire un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico prevista in detto articolo 34, paragrafo 1 e per negare il riconoscimento di tale decisione nella misura in cui essa incide su persone che non sono coinvolte nel procedimento principale. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che i principi relativi all’equo processo ivi sanciti, al momento della determinazione di provvedimenti cautelari nell’ambito di una controversia, consentono di limitare i diritti di proprietà di persone che non sono parti di detta controversia, sebbene sia nondimeno previsto che qualsiasi persona colpita da una decisione relativa a provvedimenti cautelari ha diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al giudice interessato per chiedere la modifica o l’annullamento della decisione e di lasciare ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate». 5 Nella fase scritta del procedimento, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’ordinanza di sequestro è stata annullata.

Più precisamente, dal complesso degli elementi messi a disposizione della Corte risulta che il giudice che aveva emesso detta ordinanza l’ha invalidata mediante una decisione del 12 luglio 2012, deliberando nel merito e con una differente composizione.

In appello, tale decisione è stata confermata da una decisione del 19 giugno 2013 della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]).

Il 26 luglio 2013, il ricorso avverso quest’ultima decisione è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’annullamento dell’ordinanza di sequestro è passato in giudicato. 6 In seguito a tale segnalazione, con lettera dell’8 novembre 2013 la cancelleria della Corte ha invitato il giudice del rinvio a riferirle se confermasse la propria domanda di pronuncia pregiudiziale.

Con lettera del 3 febbraio 2014, detto giudice ha rilevato che, nel corso dell’udienza del 22 gennaio 2014, la rappresentante del convenuto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha espresso l’opinione secondo cui, benché le risposte della Corte ai quesiti del giudice del rinvio non rivestissero più interesse nel caso di specie, poiché l’ordinanza di sequestro era stata annullata, sarebbe stato nondimeno utile disporre di tali risposte poiché detto giudice era investito di una causa analoga.

Il giudice del rinvio ha dunque deciso di confermare le proprie questioni pregiudiziali. 7 Occorre ricordare anzitutto che secondo il punto 30 delle Raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2012, C 338, pag. 1 ), «[n]ell’interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l’effetto utile, spetta al giudice del rinvio rendere noto alla Corte qualsiasi incidente di procedura che possa influire sul procedimento pregiudiziale». 8 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑492/11, EU:C:2013:428 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 9 Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza.

Il suo rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:428 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 10 Occorre pertanto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:428 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 11 Nella presente causa, lo stesso giudice del rinvio rileva che l’ordinanza di sequestro, di cui sono stati chiesti il riconoscimento e l’esecuzione, è stata annullata.

Pertanto, tale giudice non è più investito di una controversia pendente dinanzi ad esso e, di conseguenza, le questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito della presente causa sono divenute ipotetiche.

La circostanza che dinanzi al giudice del rinvio siano pendenti controversie analoghe non incide su tale constatazione. 12 In ogni caso, qualora fosse necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione per dirimere un’altra controversia, nell’esercizio del suo ufficio e sempre a norma dell’articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio all’occorrenza dispone della facoltà di interpellare la Corte. 13 Dalle precedenti considerazioni risulta che non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. 14 Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 12 giugno 2013.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CO0350 ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 5 giugno 2014 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari — Annullamento della decisione iniziale — Conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale — Non luogo a statuire» Nella causa C‑350/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 12 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2013, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, Noella Marītime Co. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C. Toader (relatore), giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] considerate le osservazioni presentate: — per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da J. Beeko, in qualità di agente, assistita da B. Kennelly, barrister, — per la Commissione europea, da A. Sauka e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’[OSCURATO:PERSONA]. e altre 29 ricorrenti, e, dall’altro, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in merito al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), che ha disposto il sequestro di beni appartenenti al convenuto nel procedimento principale o controllati da quest’ultimo (in prosieguo: l’«ordinanza di sequestro»). 3 Il giudice del rinvio rileva che una decisione di sequestro – indicata in «Common law» mediante l’espressione «Mareva injunction» – ha un’efficacia in personam, in quanto impone a una data persona di non trasferire ad altri taluni elementi patrimoniali. Pertanto, essa graverebbe non già sugli elementi patrimoniali stessi, bensì su una persona. 4 Orbene, secondo il giudice del rinvio è essenziale stabilire se, nell’ambito del procedimento di riconoscimento ed esecuzione di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, il danno di persone che non sono parti nel procedimento iniziale possa costituire un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico che compare all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. Ciò premesso, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)   Se l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito del procedimento di riconoscimento di una decisione emessa da un giudice di un altro Stato membro, la violazione dei diritti di persone che non sono coinvolte nel procedimento principale possa costituire un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico prevista in detto articolo 34, paragrafo 1 e per negare il riconoscimento di tale decisione nella misura in cui essa incide su persone che non sono coinvolte nel procedimento principale. 2)   In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che i principi relativi all’equo processo ivi sanciti, al momento della determinazione di provvedimenti cautelari nell’ambito di una controversia, consentono di limitare i diritti di proprietà di persone che non sono parti di detta controversia, sebbene sia nondimeno previsto che qualsiasi persona colpita da una decisione relativa a provvedimenti cautelari ha diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al giudice interessato per chiedere la modifica o l’annullamento della decisione e di lasciare ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate». 5 Nella fase scritta del procedimento, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’ordinanza di sequestro è stata annullata. Più precisamente, dal complesso degli elementi messi a disposizione della Corte risulta che il giudice che aveva emesso detta ordinanza l’ha invalidata mediante una decisione del 12 luglio 2012, deliberando nel merito e con una differente composizione. In appello, tale decisione è stata confermata da una decisione del 19 giugno 2013 della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (England & Wales) ([OSCURATO:PERSONA]). Il 26 luglio 2013, il ricorso avverso quest’ultima decisione è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], cosicché l’annullamento dell’ordinanza di sequestro è passato in giudicato. 6 In seguito a tale segnalazione, con lettera dell’8 novembre 2013 la cancelleria della Corte ha invitato il giudice del rinvio a riferirle se confermasse la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Con lettera del 3 febbraio 2014, detto giudice ha rilevato che, nel corso dell’udienza del 22 gennaio 2014, la rappresentante del convenuto, il sig. [OSCURATO:PERSONA], ha espresso l’opinione secondo cui, benché le risposte della Corte ai quesiti del giudice del rinvio non rivestissero più interesse nel caso di specie, poiché l’ordinanza di sequestro era stata annullata, sarebbe stato nondimeno utile disporre di tali risposte poiché detto giudice era investito di una causa analoga. Il giudice del rinvio ha dunque deciso di confermare le proprie questioni pregiudiziali. 7 Occorre ricordare anzitutto che secondo il punto 30 delle Raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ( GU 2012, C 338, pag. 1 ), «[n]ell’interesse di un corretto svolgimento del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte e al fine di preservarne l’effetto utile, spetta al giudice del rinvio rendere noto alla Corte qualsiasi incidente di procedura che possa influire sul procedimento pregiudiziale». 8 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑492/11, EU:C:2013:428 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 9 Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il suo rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:428 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 10 Occorre pertanto ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone l’effettiva pendenza dinanzi ai giudici nazionali di una controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:428 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 11 Nella presente causa, lo stesso giudice del rinvio rileva che l’ordinanza di sequestro, di cui sono stati chiesti il riconoscimento e l’esecuzione, è stata annullata. Pertanto, tale giudice non è più investito di una controversia pendente dinanzi ad esso e, di conseguenza, le questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito della presente causa sono divenute ipotetiche. La circostanza che dinanzi al giudice del rinvio siano pendenti controversie analoghe non incide su tale constatazione. 12 In ogni caso, qualora fosse necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione per dirimere un’altra controversia, nell’esercizio del suo ufficio e sempre a norma dell’articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio all’occorrenza dispone della facoltà di interpellare la Corte. 13 Dalle precedenti considerazioni risulta che non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. 14 Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede: Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia), con decisione del 12 giugno 2013. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il lettone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 44/2014 — Fons Iuris — Fons Iuris