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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26065/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4 e 7 cod. pen., escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui al n. 4; - che il ricorso proposto in questa sede è l'esatta copia dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale ed è quindi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; per cui, non confrontandosi con le argomentate ragioni indicate nella sentenza impugnata, deve ritenersi radicalmente generico; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Perugia, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1986) per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4 e 7 cod. pen., escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui al n. 4; - che il ricorso proposto in questa sede è l'esatta copia dell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte territoriale ed è quindi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; per cui, non confrontandosi con le argomentate ragioni indicate nella sentenza impugnata, deve ritenersi radicalmente generico; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giu
Sentenza Cassazione n. 26065/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris