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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29156/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 28.7.2019 - 28.1.2020; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata su illecito disciplinare commesso successivamente al semestre, senza alcuna considerazione né della regolare condotta tenuta né dell'effettiva entità dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto si limita a sottoporre al collegio una diversa valutazione dei dati disponibili, senza alcuna critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 28.7.2019 - 28.1.2020; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata su illecito disciplinare commesso successivamente al semestre, senza alcuna considerazione né della regolare condotta tenuta né dell'effettiva entità dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto si limita a sottoporre al collegio una diversa valutazione dei dati disponibili, senza alcuna critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 29156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris