CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025
Cassazione n. 22971/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20948/2019R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA, e [OSCURATO:PERSONA] , quale titolare dalla Farmacia “[OSCURATO:PERSONA]”,elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- MASSIMO, domicilio digitale eletto presso la PEC massimoluciani@or- dineavvocatiromaorg –ricorrenti e controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n.R.G.N. 20948/2019 Ud. 24/04/2025CC Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 2 di 15 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] P.G. [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 609/2019 de- positata il 04/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 609/2019, pubblicata in data 4 aprile 2019, la Corte d'appello di Brescia, decidendo sugli appelli, principale ed inci- dentale, proposti avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribu- nale di Brescia in data 26 maggio 2014, ha respinto sia l'appello prin- cipale proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] (Unione Regio- nale delle [OSCURATO:PERSONA] dei Titolari di Farmacia) –da [OSCURATO:PERSONA] – nella qualità di titolare della Farmacia "[OSCURATO:PERSONA]" – e da [OSCURATO:PERSONA] sia l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA. 2. Gli appellanti principali avevano adito ex art. 702-bis c.p.c. il Tribunale di Brescia,chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA alla ripetizione delle somme che, ad opinione degli appellanti medesimi, erano state trattenute a causa di un'errata interpretazione dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, convertito con Leggen. 77/2009. Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 3 di 15 Il Tribunale di Brescia, disattese le eccezioni preliminari sollevate da [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA in sede di costituzione –difetto di giurisdizione; difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA]; difetto di capacità processuale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; inammissibilità dell'esercizio con- giunto di pretese autonome in assenza di motivi di connessione –aveva tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la trattenuta prevista dallo art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, dovesse calcolarsi sull'im- porto lordo delle trattenute di legge e non sul valore in capitale dello sconto. 3. La Corte d'appello di Brescia ha, in primo luogo, disatteso i motivi di appello incidentale proposti da [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA in relazione ai profili in rito,affermando: − la giurisdizione del giudice ordinario , avendo le appellanti prin- cipali azionato una pretesa di contenuto meramente patrimo- niale, avente la consistenza di diritto soggettivo, non potendosi ravvisare l'esercizio di un potere autoritativo nell'interpreta- zione, da parte dell'Amministrazione, della previsione di legge in rilievo; − la legittimità della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]- BARDIA in rappresentanza delle Farmacie associate, ravvi- sando una ipotesi di litisconsorzio facoltativo improprio, ex art.103 c.p.c., in quanto le cause dei singoli associati erano acco- munate dallaquestione dell' interpretazione dell ' art. 13, com - ma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, convertito con Legge n. 77/ 2009; − la legittimazione della legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] a conferire al difensore la procura alle liti a rap- presentarla, nella dichiarata qualità di mandataria delle [OSCURATO:PERSONA]. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 4 di 15 macie associate, potendo la medesima, una volta speso il nome del mandante, conferire direttamente il mandato al di- fensore. Nel merito, la Corte bresciana ha ritenuto non corretta l'interpreta- zione che il giudice di prime cure aveva dato dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009, richiamando sul punto il diverso orientamento espresso da questa Corte, ma ha tuttavia confermato il rigetto della domanda, affermando che gli appellanti, pur avendo proposto do- manda di ripetizione dell'indebito, non avevano assolto all'onere pro- batorio –su di essi gravante – di fornire la prova dell ' avvenuto paga- mento e della mancanza di una causa giustificatrice dello stesso, esclu- dendo conseguentemente la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio,in quanto la stessa avrebbe avuto carattere esplorativo. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia ricorrono congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] (Unione Regio- nale delle [OSCURATO:PERSONA] dei Titolari di Farmacia) e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima sempre nella qualità di titolare della Farmacia "[OSCURATO:PERSONA]". Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di primo e secondo motivo del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 5 di 15 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 324 c.p.c.; 2909 c.c., nonché la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello “ritenuto di dover verificare le risultanze probatorie sul cre- dito vantato dagli odierni ricorrenti, nonostante tale profilo fosse incon- testato e pacifico tra le parti già nel primo grado di giudizio, con con- seguente formazione della cosa giudicata sul punto”. Il ricorso, dopo aver ricostruito il meccanismo della richiesta di rim- borso dei farmaci dispensati per conto del SSN, evidenzia che sin dallo atto introduttivo del giudizio di primo grado erano state prodotte le Distinte contabili riepilogative (DCR) per ciascuna farmacia, fornendo quindi prova della pretesa azionata. Deduce, poi, che, nel costituirsi, [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA non aveva in alcun modo contestato il quantum della domanda, indirizzando le proprie contestazioni unica- mente al profilo dell'interpretazione dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009. Argomenta, quindi, che il profilo dell'esistenza ed entità delle somme di cui si chiedeva la restituzione doveva ritenersi non conte- stato ex art. 115 c.p.c. e che pertanto la Corte d'appello di Brescia avrebbe violato non solo tale previsione ma anche gli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., dovendosi ritenere che sul punto si fosse formato il giudicato anche per effetto del maturarsi delle preclusioni processuali. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, se- condo comma, e 702-quater c.p.c. per avere la Corte d ' appello posto a base della propria decisione “la deduzione di una eccezione nuova non presentata in primo grado dalla ASL resistente, in violazione del divieto di nova in appello”. Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 6 di 15 Argomenta il ricorso che nel giudizio di appello, l'odierna ricorrente incidentale avrebbe sollevato tardivamente eccezioni non dedotte nel giudizio di primo grado, contestando sia che vi fosse stata dispensa- zione di farmaci in regime di convenzione,sia che fossero state depo- sitate le ricette e le distinte contabili riepilogative mensili. In tal modo sarebbero stati dedotti fatti impeditivi nuovi, violando gli artt. 345 e 702-quater c.p.c. e, pertanto, avrebbe errato la Corte territoriale nell'esaminare ed accogliere tali eccezioni. 1.3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso de- duce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti deci- sivi per il giudizio in quanto “la sentenza d'appello non ha considerato che i ricorrenti avevano prodotto in giudizio dettagliati elaborati con- cernenti i dati sulla dispensazione dei farmaci oggetto dello sconto ob- bligatorio dell'1,4%, dato inconciliabile con la decisione impugnata”. Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe omesso di rilevare il fatto che l'odierna ricorrente incidentale si era li- mitata a proporre generiche contestazioni “prive di fondamento logico e giuridico” e non avrebbe considerato che gli odierni ricorrenti ave- vano “meticolosamente ricostruito per ciascuna, farmacia e per ogni mese” sia quanto corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] BRESCIA ad ogni singola farmacia sia le somme che sarebbero derivate da una dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. n. 39/2009sia la differenza tra le due grandezze, concludendo che “se la sentenza ha inteso fondarsi sulle controdeduzioni dell'ASL, l'ha fatto accogliendo argomenti generici, oltre che al limite della fantasia”. 2. Il ricorso incidentale è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., “Violazione / falsa applicazione degli artt. 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corri- Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 7 di 15 spondenza tra il chiesto e il pronunciato; Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” Si censura la decisione impugnata perchéla stessa avrebbe esami- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i motivi di gravame che l'odierna ricorrente in- cidentale aveva formulato solo in via condizionata e subordinata all'ac- coglimento dell'appello principale. La Corte d'appello, pronunciandosi su tali motivi, non solo avrebbe omesso di considerare la natura dei motivi di impugnazione ma, disat- tendendo i motivi stessi, avrebbe erroneamente disposto la compensa- zione delle spese di lite del grado di appello. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., “Omissione di pronuncia; Violazione / falsa applica- zione degli artt. 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Si censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale l'odierna ricorrente incidentale aveva impugnato la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di prime cure, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo il Tribunale motivato detta statuizione. 2.3. Con il terzo motivo, formulato in via condizionata, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., “Violazione / falsa appli- cazione degli artt. 77, 81, 112, 342, 343, 345 c.p.c.: nullità della sen- tenza per difetto di capacità e legittimazione processuale di Federfarma e della dr.ssa Racca e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. La ricorrente incidentale, in primo luogo, ricostruisce lo sviluppo dei due gradi di merito del giudizio, evidenziando di avere potuto prendere visione delle procure che sarebbero state conferite a FEDERFARMA solo Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 8 di 15 all'esito della prima udienza innanzi il Tribunale e di aver verificato che la maggioranza di tali procure non includeva il potere di rappresentanza processuale, “prevedendo semplice mandato a riscuotere e rappresen- tanza "sostanziale " e non processuali”. Deduce quindi di aver formulato specifico motivo di appello con il quale veniva contestata l'assenza dei poteri di rappresentanza in capo a FEDERFARMA ma che la Corte d'appello, pur riconoscendo "che viene contestata non la esistenza dei singoli mandati gestori da parte degli associati, quanto il conferimento dei poteri di rappresentanza in giudi- zio", si sarebbe invece pronunciata sul diverso e non pertinente profilo della legittimazione dell'odierna ricorrente principale a conferire al di- fensore la procura alle liti a rappresentarla nella spiegata qualità di mandataria, senza invece pronunciarsi sul profilo specificamente de- dotto con l'appello, e cioè la carenza di potere di rappresentanza pro- cessuale, avendo i mandati depositati da FEDERFARMA natura sostan- ziale e difettando l'espresso conferimento del potere di stare in giudi- zio, come richiesto dall'art. 77 c.p.c. 3. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla controricorrente,nonché ricorrente incidentale, è infon- data. L'esame della cospicua mole di procure rilasciate dai singoli soggetti rappresentati dalla Federazionee prodotte in atti (Cass. Sez. 3 - Ordi- nanza n. 1334 del 18/01/2022; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 4924 del 27/02/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015) induce, in primo luogo, a ritenere, sulla scorta del tenore letterale delle varie procure – aventi tutte formulazioni consimili , riconducibili a pochi ar- chetipi ed in alcuni casi identiche o quasi sovrapponibili – che con le procure medesime siano stati conferiti alla FEDERFARMA poteri di rap- Sez. S1- R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 9 di 15 presentanza non solo sostanziale ma anche processuale, nel rispetto, quindi, dei presupposti di cui all'art. 77 c.p.c. Assolto il dovere di verifica d'ufficio della sussistenza dei poteri di rappresentanza processuale (Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 29505 del 24/12/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 31574 del 06/12/2018 ) , del resto, non si può non rilevareche le contestazioni della controricorrente si mantengono, invece, nell'ambito di una estrema genericità e di un inadeguato ri- spetto del disposto di cui agli art. 370 e 366 c.p.c. È da sottolineare, anzi, che le deduzioni della controricorrente in tema di inammissibilità del presente ricorso si riducono alla denuncia della genericitàche – a dire della controricorrente medesima – carat- terizzerebbe l'indicazione dei singoli soggetti rappresentatinell' elenco di cui all'epigrafe del ricorso. Per contro, si deve ritenere che in tale elenco i soggetti rappresen- tati vengano individuati in misura sufficiente a consentire la successiva verifica dell'effettivo conferimento, da parte di ciascun soggetto indi- cato, dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale all'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso, nei motivi in cui si articola, è inammissibile. 4.1. Quanto al primo motivo, l'inammissibilità dello stesso discende da un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, infatti, si deve rilevare che il motivo di ricorso opera un richiamo al contenuto degli atti processuali dei gradi di merito –ed in particolare al contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'odierna controricorrente in prime cure –in modo asso- lutamentesommario, omettendo di procedere alla riproduzione dei mi- nimi passaggi essenzialidegli atti medesimi e limitandosi ad offrire , di questi ultimi, una ricostruzione meramente riassuntiva, peraltro, incor- Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 10 di 15 rendo nelle contestazioni della ricorrente incidentale, la qualerespinge l'affidabilità della sintesi offerta nel motivo di ricorso (pag. 10 segg. ricorso incidentale). È inevitabile, allora, concludere che il motivo di ricorso si caratte- rizza,in primo luogo, per un mancato rispetto della regola di specificità di cui all'art. 366, n. 6), c.p.c. eche, anzi , tale radicale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, in quanto è necessariamente all'ammissibilità del motivo di ricorso che viene ad essere subordinato l'esercizio del potere-dovere del giudice di legitti- mità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sen- tenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012). Tale esercizio presuppone, infatti, sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in confor- mità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realiz- zati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la cer- tezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salva- guardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 11 di 15 In secondo luogo, si deve rammentare che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riser- vato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 - Or- dinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti,da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una con- testazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassa- zione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). È, pertanto, evidente che il motivo di ricorso non deduce concreta- mente una violazione dell'art. 115 c.p.c. ma formula una inammissibile censura alla valutazione operata dal giudice di merito in ordine alca- rattere contestato o non contestato delle allegazioni delle parti. 4.2. L'inammissibilità del secondo motivo discende invece dalla con- statazione del fatto che lo stesso non viene a confrontarsi adeguata- mente con la ratio decidendidella sentenza impugnata. La Corte d'appello bresciana, infatti, ha basato la propria decisione sulla qualificazione della domanda azionata dagli odierni ricorrenti in termini di domanda di ripetizione di indebito, ritenendo, conseguente- mente, gli stessi odierni ricorrenti gravati d a i relativi oneri probatori , in ciò conformandosi al costante orientamento di questa Corte in ma- teria (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022 ; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34427 del 23/11/2022). Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 12 di 15 Evidente, quindi, che quelle deduzioni,svolte in appello dall'odierna ricorrente incidentale, che il motivo di ricorso ora in esame censura come nuove eccezioni, in null'altro si venivano a sostanziare se non in mere difese con le quali sempre l'odierna ricorrente incidentale – in quella sede appellante incidentale –veniva contestare la sussistenza di adeguata prova del credito azionato dagli odierni ricorrenti a titolo di ripetizione di indebito. La novità ed inammissibilità di tali contestazioni, quindi, avrebbe potuto essere ipotizzata solo ove si fosse ritenuto che il profilo in que- stione era stato interessato da una pregressa cristallizzazione deri- vante dalla mancata contestazione delle circostanze in sede di prime cure. Una volta escluso –come si deve inevitabilmente dedurre dal man- cato accoglimento nella presente sede del primo motivo –che le alle- gazioni degli odierni ricorrenti fossero state corroborate in prime cure da una non contestazione, risulta del tutto conseguente concludere che le deduzioniformulate in appello dall'odierna ricorrente incidentale co- stituivano mere difese che non venivano a violare l'art. 345 c.p.c. 4.3. L'inammissibilità del terzo motivo discende invece dalla con- statazione che lo stesso si viene a sostanziare in una sollecitazione a questa Corte a procedere ad un inammissibile sindacato sul merito della decisione, sebbene i ricorrentiformalmente protestino preventi- vamente di mirare a tale scopo (pag. 26 del ricorso). Al di là di tale formale affermazione, tuttavia, il motivo si viene integralmente ad imperniare su considerazioni in mero fatto, impu- tando alla Corte territoriale una inadeguata valutazione delle prove ad- dotte ed una supina ricezione delle deduzioni dell'odierna ricorrente incidentale. Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 13 di 15 In tal modo, tuttavia, risulta inevitabile constatare che ad essere concretamente dedotto non è alcun omesso esame circa un fatto deci- sivo –intendendo quest'ultimo come fatto storico, principale o secon- dario(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 9253 del 11/04/2017)– bensì solamente un omesso – rectius ritenuto ina- deguato -esame di elementi istruttori, il quale tuttavia non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanze probatorie(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018) , e ciò in quanto lededuzioni avent i ad oggetto la persuasività del ragio- namento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istrut- torie attengono alla mera sufficienza della motivazione , e cioè ad u n profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018). È solo per completezza, allora, che si deve rilevare che un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo deriva dall'assoluta genericità del richiamo da esso operata ad atti e documenti, così incorrendo anche in questo caso nella violazione dell'art. 366 c.p.c. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale conse- gue, a questo punto, la declaratoria di inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, in quanto proposto oltre il termine di impugnazione, e cioè il 30 agosto 2019 , a fronte del la notifica della sentenza della Corte d'appello,ad opera della stessa ricorrente incidentale, in data 29 aprile 2019(cfr. Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 ; Cass. Sez. 6 -2, Decreto n. 4260 del 03/03/2015 ). Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 14 di 15 6. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo deve essere di- chiarato inefficace. Da ciò consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favore della ricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, liqui- date direttamente in dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Tale attestazione concerne peraltro il solo ricorso principale e non quello incidentale, avendo questa Corte chiarito che la condanna al pa- gamento del doppio del contributo unificato non può essere pronun- ciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame ab- bia perso efficacia ex art. 334, secondo comma, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1343 del 18/01/2019; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18348 del 25/07/2017). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; Sez. S1 - R.G. 20948/2019 – CC 24/04/2025 - Pagina nr. 15 di 15 condanna i ricorrent i a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,