CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2020
Cassazione n. 40542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; v 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 3 luglio 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a mesi sei di arresto ed euro duemiladuecentocinquanta di ammenda la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, C.d.S. (pena sospesa e non menzione) (guida in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcoliche con tasso alcolemico pari a 2,64 gli al primo test e 2,78 g/I - con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, consistito nell'aver perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla sede stradale e dall'aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.00 - in Spinea il 25 maggio 2014). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.. Si deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, per confi- gurare l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, un mero collegamento materiale - e non un vero e proprio nesso eziologico - tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione. 2.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 131 bis cod. pen.. Si osserva che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche in rela- zione al reato di cui all'art. 186 C.d.S. in caso di tasso alcolemico elevato, occorrendo comunque verificare se il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso e svolgere una valutazione complessiva in relazione alle modalità della condotta, all'esiguità del danno e del pericolo con un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse sulla base del solo quantitativo del tasso alcolemico, così identificando la medesima con- dotta criminosa come ostativa al beneficio ed omettendo l'apprezzamento dei fattori favorevoli al reo quali l'incensuratezza, la personalità dell'imputato, le condizioni di vita personale e familiare nonché il rilascio di certificati medici di idoneità alla guida. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 53 e 58 L. n. 689 del 1981. Si deduce che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria senza motivare adeguatamente in ordine alla sussi- stenza dei presupposti di applicabilità del beneficio, limitandosi a richiamare la gravità , 3 del fatto, così reiterando la medesima argomentazione utilizzata per non concedere le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. nonostante le diverse finalità dei due istituti. 2.5. Vizio di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.. Si osserva che la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione con riferimento alla richiesta di attenuazione dell'aumento di pena, che era stato disposto nella mi- sura massima dal giudice di primo grado. 2.6. Nella memoria difensiva depositata in data 15 aprile 2020, il Brogiato reitera le proprie doglianze in ordine ai motivi di ricorso e chiede dichiararsi in via subordi- nata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi di impugnazione mani- festamente infondati e generici. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2- bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia poten- zialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte veneta ha correttamente respinto la tesi difensiva di una fuoriuscita dal manto stradale deter- minata dal tentativo di evitare la collisione con alcuni ciclomotori che gli avevano tagliato la strada in quanto esposta in termini del tutto generici, senza chiarire la direzione di provenienza dei medesimi. Ha poi aggiunto che i Carabinieri intervenuti i_ sul posto non avevano evidenziato la presenza di segni di frenata indicativi di un tentativo di evitare la collisione, ricollegando l'incidente, almeno in parte, all'eleva- ‘9, tissimo stato di alterazione alcolica in cui versava il Brogiato.Il ricorrente si limita a contestare la premessa del ragionamento della Corte di appello, consistente nella non necessità di verificare la sussistenza di un nesso ezio- logico tra la condotta criminosa e l'incidente. Egli, tuttavia, si confronta con l'esau- riente e dettagliato apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, con cui si è evidenziato che, in ogni caso, era emersa quantomeno una corresponsabilità del Brogiato nella causazione del sinistro. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configu- rabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il considerevole tasso alcolemico riscontrato (pari a 2,64 g/I al primo test e a 2,78 g/I al secondo test) e il corredo sintomatologico riscontrato dai militari nell'immediatezza del fatto: «forte alito vinoso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale, difficoltà di coordinazione motoria, equi- librio precario e forte euforia». Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. 3. In relazione al terzo motivo di ricorso, va rilevato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quatea Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei quantitativi eccezionalmente elevati di concentrazione alcolica nel sangue. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto conside- rano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa, descrivendone i connotati di particolare gravità. 4. Per quanto attiene al quarto motivo di ricorso, va osservato che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fornito congrua ed adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta dall'im- putato, richiamando quanto già precedentemente esposto in relazione alla gravità del fatto. 5. In ordine al quinto motivo di ricorso, va premesso che il Tribunale aveva calco- 0, , 9 17 lato la pena come segue: pena base di mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda; aumentata ad anni uno ed euro tremila ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S.; ulteriormente aumentata ad anni uno ed euro quattromilacinquecento per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies C.d.S.; ridotta per il rito abbre- viato alla pena di mesi otto di arresto e di euro tremila di ammenda. La Corte di appello ha modificato la predetta quantificazione solo in ordine alla riduzione per il rito, disposta nella misura della metà ai sensi dell'art. 1 L. 23 giugno 2017, n. 103. Occorre rilevare che con l'atto di appello, il Brogiato si era limitato a richiedere l'applicazione della pena base nel minimo e l'aumento minimo per l'aggravante. A fronte di tale generica doglianza, come sopra riportato, per l'aggravante è stato disposto un aumento della sola pena, peraltro di entità esigua, per cui non è rilevabile nessuna violazione di legge o vizio motivazionale. 6. L'eccezione di intervenuta prescrizione prospettata con la memoria illustrativa è manifestamente infondata. Alla data dell'emissione della sentenza della Corte di appello il reato non era pre- scritto. Al riguardo, deve rilevarsi che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per ma- nifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legit- timità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della