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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 20902/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile ordine dei dott. [OSCURATO:PERSONA] ed esperti contabili di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta agli scritti difensivi richiamando le conclusioni già depositate; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., alla pena finale di anni due e mesi dieci di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

All'imputato si contesta di essersi appropriato - tra gli anni 2010 e 2014 - della complessiva somma di circa €162.000, prelevando tali importi dai fondi dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ODCEC), di cui era Presidente.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati dodici motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si formulano plurime censure di ordine processuale: si contesta il mancato riconoscimento della competenza territoriale per connessione con altro procedimento, sempre reiativo al reato di peculato, pendente in sede di appello, sostiene la difesa che i giudici di merito avrebbero erroneamente negato la sussistenza della continUazione tra i reati separatamente giudicati, in tal modo disattendendo il criterio dettato dall'art. 12, lett.b), cod. proc. pen.; ulteriore deduzione di nullità è formulata in relazione alla genericità del capo di imputazione, stante l'indeterminatezza delle somme oggetto di appropriazione, posto che si indicherebbero le somme incassate dall'ODCEC territoriale e non riversate all'Ordine nazionale, senza specificare gli importi di cui l'imputato avrebbe disposto per finalità personali.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nùllità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, in quanto plurime ordinanze rese nel corso del dibattimento sarebbero state adottate dal solo Presidente del Collegio, senza alcuna preventiva camera di consiglio.

2.3. Con il terzo motivo, si contesta l'omessa motivazione in merito all'esclusione dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, avanzato dinanzi al g.u.p. con richiesta reiterata dinanzi al Tribunale, il quale si limitava a rilevare che il giudizio abbreviato non poteva egere ammesso subordinatamente alla preventiva modifica dell'imputazione.

2.4. Con il quarto motivo, la difesa contesta che le sentenze di merito non avevano valutato e verificato la commissione delle singole condotte appropriative, fornendo una motivazione omnicomprensiva e indistinta.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione delle condotte commesse nel 2010 e nel 2011, sul presupposto che - in mancanza di specificazione - la data del dommesso reato doveva essere 2determinata in quella più favorevole per l'imputate) e, quindi, corrispondente con il primo giorno dell'anno.

Applicando i periodi di sospensione, complessivamente pari a 1 anno, 9 mesi e 12 giorni (computati in 6 mesi e 42 giorni per il primo grado, nonché in 1 anno e 2 mesi in appello) e sommato il termine di prescrizione massimo pari a 12 anni e 6 mesi, le condotte relative agli anni 2010 e 2011 risulterebbero ampiamente prescritte in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (emessa il 14 ottobre 2025).;

2.6. Con il sesto motivo si deduce la violaz'ione dell'art. 317-bis cod. pen., essendo stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anziché quella temporanea, nonostante la pena irrogata sia inferiore al limite dei tre anni.

2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art.507 cod. proc. pen., sul presupposto che, nel corso della discussione all'udienza del 29 marzo 2022, la difesa rilevava la presenza nel fascicolo del dibattimento di atti di indagine mai formalmente acquisiti, in relazione ai quali il Collegio disponeva l'acquisizione ex art.507 cod. proc. pen., senza motivare in ordrne alla assoluta necessità della prova .documentale.

La Corte di appello, inoltre, aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità evidenziando come la difesa non avesse specificato quali documenti fossero stati indebitamente acquisiti e ritenendo che, in ogni caso, alcuna lesione si era prodotta per le prerogative difensive, dato che i documenti in questioni erano quelli posti a fondamento delle indagini e ampiamente utilizzati in sede di escussione dei testi addotti dalla pubblica accusa.

2.8. Con l'ottavo motivo si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta commissione delle condotté appropriative, desunta dal fatto che l'imputato era l'unico soggetto ad operare sui conti corrente dell'Ordine, che la documentazione contabile era del tutto insufficiente a ricostruire le movimentazioni e che, infine, vi sarebbe stata la confessione stragiudiziale a conferma di quanto accertato.

Sostiene la difesa che la presunta confessione stragiudiziale era riferita esclusivamente alle irregolarità nella tenuta della contabilità, difettando qualsivoglia dimostrazione in merito all'effettiva destinazione delle somme il cui impiego non era stato giustificato, in tal modo confondendosi i piani dell'appropriazione con quelli dell'omessa rendicontazione.

In tale contesto, non si era neppure valorizzato il fatto che gli organi dell'ODCEC (segretario, consiglio dell'Ordine, revisori, assemblea) non avevano sollevato eccezione o dubbi sulla gestione dei fondi dell'Ordine.

2.9. Con il nono motivo si contesta il vizio di motivazione relativamente alla determinazione degli importi oggetto di appropriazione, rimasto sostanzialmente indeterminato, avendo i giudici di merito ritenuto che il reato di peculato si configura a prescindere dalla esatta quantificazione del denaro che l'imputato 3avrebbe utilizzato per finalità privatistiche.

Peraltro, tale incertezza rileverebbe anche ai fini della determinazione della pena, essendo un elemento direttamente incidente sulla gravità del fatto.

2.10. Con il decimo motivo si deduce l'erronea attribuzione della qualifica pubblicistica, sul presupposto che l'imputato - in r!elazione alla gestione del denaro - non. aveva alcun potere autoritativo o certifiCitivo, posto che il Presidente dell'Ordine si limitava a ricevere le quote da parte degli iscritti per poi riversarle all'Ordine nazionale, compiendo una mera operazione contabile.

2.11. Con l'undicesimo motivo, si eccepisce l'omessa individuazione degli aumenti di pena disposti in relazione a ciascun reato satellite.

2.12. Con il dodicesimo motivo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza che disponeva la revoca delle prove testimoniali richiéste dalla difesa, sulla base della presunta superfluità dei plurimi testi addotti sulle Medesime circostanze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. I motivi di ricorso incentrati sulle questioni processuali sono infondati.

2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe dòvuta riconoscere la connessione tra il presente procedimento e quello - pendente in appello - concernente la condotta di peculato che l'imputato avrebbe commesso nella qualità di custode nominato in una procedura immobiliare, nel quale si contesta l'appropriazione di oltre €160.000.

Il motivo è manifestamente infondato, posto che la competenza per connessione, che pur costituisce un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez.U, n. 27343 del 28/2/2013, Taricco, Rv.255345) può determinare lo spostamento della competenza territoriale o per materia, nonché la riunione di procedimenti.

Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riconoscere che entrambi i procedimenti, ritenuti avvinti da connessione, sono stati celebrati dinanzi alle medesime autorità giudiziarie, posto che i fatti sono stati tutti commessi a [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che l'omesso riconoscimento dilla connessione non ha in alcun modo inciso sulla determinazione della competenza territoriale e, tanto meno, su quella per materia, essendo contestati in entrambi i procedimenti il reato di peculato.

L'unico profilo rilevante, pertanto, rimane quello dell'omessa riunione che, tuttavia, non è suscettibile di impugnazione, posto .che per l'omessa osservanza 4degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., che contengono la disciplina dei provvedimenti di separazione o di riunione, il codice non prevede alcuna sanzione di nullità, nè alcun mezzo di impugnazione, sicc:hé, per il principio di tassatività della nullità e delle impugnazioni, l'ordinanza che non dispone la separazione o la riunione non è impugnabile (Sez.4, n.3190 del 19/12/1996, dep.1997, Rv.206618; si veda anche Sez.5, n. 8404 del 3/10/2013, dep.2014, Rv.259050).

Per mera completezza, deve anche rilevarsi come la motivazione resa in ordine all'insussistenza della continuazione tra i reati separatamente giudicati è immune da censure, stante l'assoluta diversità yi ruoli in cui le due condotte di peculato sarebbero state commesse e l'assénza di elementi per poterle congiuntamente inserire nell'ambito del medèsimo disegno criminoso, non potendosi neppure ritenere che la propensione dell'imputato a compiere reati strumentalizzando l'abuso di posizione pubblicistiche possa di per sé fondare il riconoscimento della continuazione.

2.2. L'ulteriore doglianza concernente la genericità del capo di imputazione è manifestamente infondata, non risultando la tempestività dell'eccezione e non avendo il ricorrente fornito alcun elemento a supporto della stessa.

Deve premettersi che la nullità per indeternriinazione della contestazione è pacificamente riconducibile alla categoria delle nullità relative e in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 19649 del 27/2/2019, Rv.275749).

Nel caso di specie, il ricorrente non indica se e quanto ha eccepito la nullità che, invero, risulta eccepita, per la prima volta, con l'atto di appello, posto che neppure nella sentenza di primo grado vi è tracci t) di tale eccezione.

2.3. Del tutto generica è la doglianza formidata con il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme relative alla costituzione del giudice, desunta dal fatto che alcune ordinanze dibattimentali sarebbero state pronunciate "in forma estemporanea" dal solo Presidente del collegio, senza la previa camera di consiglio.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale presunta violazione non integra certamente una violazione riconducibile al novero di quelle afferenti alla costituzione del giudice, essendo queste últime collegate esclusivamente all'assunzione della qualifica e non già alle modalità di esercizio della giurisdizione da parte di soggetto sicuramente legittimato.

Nel caso in esame, quindi, si ipotizza al più che il Presidente del collegio avrebbe deciso - anche su questioni istruttorie - senza la preventiva consultazione degli altri due componenti del Tribunale.

Si tratta di una deduzione generica, posto che la pronuncia delle ordinanze, anche istruttorie, rese nel corso del dibattimento, non presuppone5 A'necessariamente che le stesse siano assunte all'esito di una separata ed autonoma camera di consiglio, ben potendo i componenti del collegio procedere mediante una celere ed informale consultazione.

Peraltro, la collegialità della decisione è, in ognitaso, assicurata dalla camera di consiglio celebrata all'esito del giudizio, nel corso della quale ben potrebbe addivenirsi all'eventuale revoca delle ordinanze dibattimentali rispetto alle quali dovesse venir meno il consenso del collegio.

2.4. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'esclusione del rito abbreviato condizionato, è manifestamente infondato.

L'unica condizione che può essere apposta, ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla richiesta di rito abbreviato attiene all'acquisizione di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.

Ne consegue che l'imputato non poteva subordinare l'ammissione al rito abbreviato alla preventiva derubricazione del ìeato contestato, trattandosi di richiesta attinente alla qualificazione dell'imputazi6ne e non già all'acquisizione di prove integrative e necessarie.

2.5. Il settimo motivo concerne la nullità dell'ordinanza resa ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., con la quale venivano formal=e acquisiti documenti già presenti in atti, senza che fosse stata preventiva emessa alcuna decisione in ordine alla loro utilizzabilità dibattimentale.

Il motivo è infondato, posto che il Tribunale, sia pur erroneamente pronunciando ai sensi dell'art.507 cod. proc. perv., ha formalmente legittimato un'acquisizione documentale che, invero, era già avvenuta in precedenza senza che le parti sollevassero alcuna obiezione.

Pur in mancanza di specificazione circa i documenti che, secondo la difesa, sarebbero stati irritualnnente acquisiti, dalle sentenze di merito emerge che si tratta di documenti utilizzati nel corso dell'escussione della p.g. che aveva svolto le indagini.

Ne consegue che qualsivoglia eccezione andava necessariamente posta fin dal momento del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento.

Peraltro, la difesa del ricorrente non ha neppure specificato se ed in che misura la documentazione in questione risulterebbe determinate ai fini della decisione, in tal modo non offrendo quella prova di resistenza cui è subordinata la positiva valutazione dell'interesse a dedurre la questione.

2.6. Il dodicesimo motivo attiene alla ritenuta illegittimità della revoca di alcune tra le prove testimoniali addotte dalla difesa.

Sul punto la motivazione resa in primo grado' è immune da censure, posto che il Tribunale - secondo una valutazione di merito - ha ritenuto l'eccessivo numero dei testi addotti dalla difesa vertenti sulle medesime circostanze di fatto. 6La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il !livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez.6, n. 15673 del 19/12/2011, Ceresoli, Rv.252581).

Nel caso di specie, sarebbero stata revocata la deposizione di alcuni degli iscritti, dopo che erano stati già escussi altri componenti del consiglio dell'ordine e senza che si sia specificata la ragione dell'apporto, 'ulteriore e decisivo, che i testi esclusi avrebbero potuto offrire.

3. Passando all'esame dei motivi che attendono al merito dell'accertamento (quarto, ottavo e nono), se ne rileva la manifesta infondatezza, trattandosi di questioni che, sotto diversi profili, tendono a riproporre aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto, senza che emerga alcuna illogicità o contraddittorietà manifesta.

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare l'esatto ammontare degli importi oggetto di ) appropriazione, limitandosi a valorizzare la mera irregolarità della contabilità, in tal modo facendo leva sull'erronea equiparazione dell'omessa o insufficiente rendicontazione rispetto alla condotta appropriativa.

La tesi difensiva non si confronta in alcun modo con la motivazione resa dai giudici di merito, come risultante dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado.

Invero, è stato accertato che l'imputato era l'unico soggetto che operava sui conti dell'ODCEC e, al contempo, sono stati rilevati plurimi prelievi (in contanti mediante bancomat, nonché con emissione dì 'assegni) direttamente riferiti a finalità personali del ricorrente (pagamenti presso ristoranti, alberghi, rifornimenti di carburante, spese mediche).

Il dato accertato, pertanto, non si limita affatto alla mera irregolarità della contabilità e della rendicontazione delle spese, bensì ha consentito di accertare l'utilizzo di fondi dell'ODCEC per finalità personali dell'imputato, il che integra pacificamente il reato di peculato. ) Né a diverse conclusioni conduce l'ulteriore:. contestazione in merito alla mancanza di una puntuale verifica delle singole appropriazioni, anche in correlazione con le entrate (essenzialmente derivanti dai versamenti delle quote di iscrizione all'ODCEC) che, secondo la difesa, risulterebbero inferiori rispetto alle appropriazioni.

Si tratta di questione di fatto, rispetto alla quale è stata offerta un'adeguata 7motivazione dai giudici di merito, insuscettibile di rivalutazione in questa sede, non essendo consentita una valutazione della ricostruzione alternativa formulata dalla difesa.

Infine, si rileva che ove pure non vi sia una esatta e puntuale ricostruzione degli importi oggetto di appropriazione, ciò non escluderebbe la sussistenza del reato di peculato, posto che le discrepanze tra l'ammontare del profitto e il provento concretamente conseguito potrebbe rilevare esclusivamente ai fini della quantificazione della confisca che, tuttavia, nel caro di specie non è stata disposta, il che fa venir meno l'interesse alla puntuale ricostruzione del quantum.

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'inci-de- nza del quantum sulla gravità del reato e sulla conseguente determinazione della pena, essendo stata questa determinata nel minimo edittale.

3.1. Maggior attenzione merita l'ulteriore doglianza concernente la valorizzazione, quale elemento di conferma del quadro probatorio di per sé già idoneo a condurre alla condanna dell'imputato, della confessione stragiudiziale resa dal medesimo.

Sostiene la difesa che il ricorrente non avrebbe reso alcuna ammissione in merito alle appropriazioni, avendo unicamente riconosciuto che la contabilità era tenuta in maniera irregolare e che le spese non venivano adeguatamente rendicontante e documentate.

Si tratta di una prospettazione palesemente contraria al dato documentale valorizzato dai giudici di merito.

La confessione stragiudiziale, infatti, è stataidesunta dalla dichiarazione resa dall'imputato al Collegio dei Revisori, allorchè questi ammetteva di aver effettuato numerosi prelievi e di aver provveduto al 'pagamento di ulteriori spese, aggiungendo che le spese per le quali non avrebbe fornito adeguata giustificazione, dovevano intendersi "come spese ad personam".

Orbene, il Tribunale ha correttamente sottolineato come, a fronte dell'impegno di fornire la giustificazione delle spese sostenute, l'imputato non ha successivamente provveduto a documentare - né al Collegio dei revisori e tanto meno in giudizio - la causale dei prelievi e delle spese, in tal modo confermando quanto dal medesimo dichiarato e, cioè, che si . trattava di somme di denaro dell'ente destinate a soddisfare esigenze personali.

4. Il decimo motivo è volto a censurare la sussistenza della qualifica pubblicistica, sul presupposto che il Presidente dell'Ordine svolgerebbe mere funzioni materiali, ricevendo le quote degli iscritti e riversandole all'organismo nazionale.

Invero, la giurisprudenza è consolidata nel riteciere che gli ordini professionali 8devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano e, conseguentemente, il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale (Sez.6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi, Rv. 262803; Sez.6, n. 39351 del 20/10/2010, Mecozzi, Rv.248811).

Né è condivisibile la tesi secondo cui il presidente dell'ODCEC svolgerebbe mere funzioni d'ordine, posto che la riscossione delle quote di iscrizione, come pure la loro gestione, presuppone necessariamente il compimento di attività di certificazione e di scelta in merito alla loro destinazione, che comportano sicuramente l'esercizio di poteri di natura pubblicistica.

5. Con l'undicesimo motivo si eccepisce l'illegittima determinazione della pena, non essendo stato individuato il reato più grave, né gli aumenti disposti per i singoli aumenti disposti a titolo di continuaziong.

Il motivo è manifestamente infondato, poto che è stata riconosciuta la continúazione tra reati omogenei ed è stata riconosciuto il minimo edittale.

Parimenti, l'aumento per la continuazione è stato talmente contenuto (2 mesi a fronte di cinque episodi di peculato in continuazione) da far ritenere non necessaria l'analitica individuazione dei singoli aumenti.

6. Il sesto motivo di ricorso è fondato.

Nella sentenza di primo grado, il Triburìale ha applicato al ricorrente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur a fronte della pena principale contenuta al di sotto dei tre anni di reclusione, nel qual caso - in base alla previsione normativa applicabile ratione temporis - doveva disporsi l'interdizione temporanea.

Deve evidenziarsi come la Corte d'appello sia incorsa in un errore percettivo, indicato nella sintesi della motivazione di primo grado l'applicazione dell'interdizione temporanea, il che ha condotto!alla conferma della pena senza procedere alla correzione.

L'illegale determinazione della pena accessoria, pertanto, deve trovare rimedio in questa sede, mediante la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici.

7. La fondatezza del sesto motivo, escludendo l'inammissibilità del ricorso, impone di provvedere alla verifica delle condotte di peculato per le quali è intervenuta la prescrizione (fino alla data de(l presente pronuncia), il che determina anche l'assorbimento del quinto motivo di ricorso che verteva proprio su tale aspetto.

Premesso che i periodi di sospensione indicati dal ricorrente risultano 9correttamente calcolati, risultano prescritte le condotte antecedenti al 17 gennaio 2012 (sommando al termine massimo per il reato di cui all'art.314 cod. pen., pari a 12 anni 6 mesi, l'ulteriore periodo pari ad 4 anno 9 mesi e 12 giorni per sospensione).

Si. ritiene che le condotte relative al 2012 non possano essere integralmente dichiarate prescritte, in quanto è emersa una reiterazione di appropriazioni, commesse durante tutto il periodo di gestione dell'ente da parte dell'imputato e, quindi, è da escludere che il reato sia stato commesso esclusivamente nella prima parte del mese di gennaio 2012.

Quanto detto consente di affermare che la penale responsabilità dell'imputato deve essere confermata esclusivamente per i fatti commessi nelle annualità che vanno dal 2012 al 2015.

7.1. Pur a fronte della conseguente dichiarazione di prescrizione per i fatti antecedenti al 17 gennaio 2012, non occorre disporre il rinvio al giudice di appello per procedere alla rideterminazione della pena, posto che - ai sensi dell'art. 620, lett.1), cod. proc. pen. - questa Corte dispone di tutti gli elementi necessari per la rideterminazione della pena, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto.

A tal riguardo, infatti, deve farsi applicazide del principio, autorevolmente affermato, secondo cui la Corte di cassazione pronel. ficia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez.U, n.3464 del 30/11/2017, dep.2018, Matrone, Rv.278131).

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno,riconosciuto come equa la pena base di mesi 4 di reclusione, pari al minimo ediitaie, riconoscendo le attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena per il reato più grave ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, aumentata ad anni 2 e mesi 10 per la continuazione La pena irrogata base non è suscettibile di modificazione, peraltro, trattandosi di un'ipotesi di continuazione tra reati omogenei, è agevole individuare la violazione più grave con riferimento al reato commesso nel 2013, per il quale l'importo oggetto di appropriazione è più elevato. ) Deve ribadirsi, in ogni caso, che essendo stata applicato il minimo edittale, non si'sarebbe potuti pervenire ad una quantificazione più favorevole per l'imputato.

Ne consegue che si deve procedere esclusivamente alla rimodulazione dell'aumento disposto a titolo di continuazione che, scioglimento il cumulo con riguardo ai reati prescritti, appare equo ridurre ad 1 mese di reclusione (proporzionalmente inferiore rispetto all'aumento complessivamente disposto dal giudice di primo grado e, quindi, sicuramente favorevole per l'imputato), sicchè si 10perviene alla pena finale di anni 2 e mesi 9 di reclusione.

8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso dell'imputato va accolto esclusivamente in ordine al riconoscimento parziale della prescrizione, da cui consegue l'annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte antecedenti al 17 gennaio 2012 e con conseguente rideterminazione della pena irrogata pari ad anni 2 e mesi 9 di reclusione.

Si deve disporre, inoltre, l'annullamento sena rinvio relativamente alla pena accessoria, mediante l'irrogazione dell'interdizionemporanea, anziché perpetua, dai pubblici uffici, per la durata della pena principale.

Il ricorso dell'imputato deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile ordine dei dott. [OSCURATO:PERSONA] ed esperti contabili di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta agli scritti difensivi richiamando le conclusioni già depositate; udito l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputato, il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 314 cod. pen., alla pena finale di anni due e mesi dieci di reclusione, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile. All'imputato si contesta di essersi appropriato - tra gli anni 2010 e 2014 - della complessiva somma di circa €162.000, prelevando tali importi dai fondi dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ODCEC), di cui era Presidente. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati dodici motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si formulano plurime censure di ordine processuale: si contesta il mancato riconoscimento della competenza territoriale per connessione con altro procedimento, sempre reiativo al reato di peculato, pendente in sede di appello, sostiene la difesa che i giudici di merito avrebbero erroneamente negato la sussistenza della continUazione tra i reati separatamente giudicati, in tal modo disattendendo il criterio dettato dall'art. 12, lett.b), cod. proc. pen.; ulteriore deduzione di nullità è formulata in relazione alla genericità del capo di imputazione, stante l'indeterminatezza delle somme oggetto di appropriazione, posto che si indicherebbero le somme incassate dall'ODCEC territoriale e non riversate all'Ordine nazionale, senza specificare gli importi di cui l'imputato avrebbe disposto per finalità personali. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la nùllità per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, in quanto plurime ordinanze rese nel corso del dibattimento sarebbero state adottate dal solo Presidente del Collegio, senza alcuna preventiva camera di consiglio. 2.3. Con il terzo motivo, si contesta l'omessa motivazione in merito all'esclusione dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, avanzato dinanzi al g.u.p. con richiesta reiterata dinanzi al Tribunale, il quale si limitava a rilevare che il giudizio abbreviato non poteva egere ammesso subordinatamente alla preventiva modifica dell'imputazione. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa contesta che le sentenze di merito non avevano valutato e verificato la commissione delle singole condotte appropriative, fornendo una motivazione omnicomprensiva e indistinta. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione delle condotte commesse nel 2010 e nel 2011, sul presupposto che - in mancanza di specificazione - la data del dommesso reato doveva essere 2determinata in quella più favorevole per l'imputate) e, quindi, corrispondente con il primo giorno dell'anno. Applicando i periodi di sospensione, complessivamente pari a 1 anno, 9 mesi e 12 giorni (computati in 6 mesi e 42 giorni per il primo grado, nonché in 1 anno e 2 mesi in appello) e sommato il termine di prescrizione massimo pari a 12 anni e 6 mesi, le condotte relative agli anni 2010 e 2011 risulterebbero ampiamente prescritte in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello (emessa il 14 ottobre 2025).; 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violaz'ione dell'art. 317-bis cod. pen., essendo stata disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anziché quella temporanea, nonostante la pena irrogata sia inferiore al limite dei tre anni. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione dell'art.507 cod. proc. pen., sul presupposto che, nel corso della discussione all'udienza del 29 marzo 2022, la difesa rilevava la presenza nel fascicolo del dibattimento di atti di indagine mai formalmente acquisiti, in relazione ai quali il Collegio disponeva l'acquisizione ex art.507 cod. proc. pen., senza motivare in ordrne alla assoluta necessità della prova .documentale. La Corte di appello, inoltre, aveva rigettato l'eccezione di inutilizzabilità evidenziando come la difesa non avesse specificato quali documenti fossero stati indebitamente acquisiti e ritenendo che, in ogni caso, alcuna lesione si era prodotta per le prerogative difensive, dato che i documenti in questioni erano quelli posti a fondamento delle indagini e ampiamente utilizzati in sede di escussione dei testi addotti dalla pubblica accusa. 2.8. Con l'ottavo motivo si deduce il vizio di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta commissione delle condotté appropriative, desunta dal fatto che l'imputato era l'unico soggetto ad operare sui conti corrente dell'Ordine, che la documentazione contabile era del tutto insufficiente a ricostruire le movimentazioni e che, infine, vi sarebbe stata la confessione stragiudiziale a conferma di quanto accertato. Sostiene la difesa che la presunta confessione stragiudiziale era riferita esclusivamente alle irregolarità nella tenuta della contabilità, difettando qualsivoglia dimostrazione in merito all'effettiva destinazione delle somme il cui impiego non era stato giustificato, in tal modo confondendosi i piani dell'appropriazione con quelli dell'omessa rendicontazione. In tale contesto, non si era neppure valorizzato il fatto che gli organi dell'ODCEC (segretario, consiglio dell'Ordine, revisori, assemblea) non avevano sollevato eccezione o dubbi sulla gestione dei fondi dell'Ordine. 2.9. Con il nono motivo si contesta il vizio di motivazione relativamente alla determinazione degli importi oggetto di appropriazione, rimasto sostanzialmente indeterminato, avendo i giudici di merito ritenuto che il reato di peculato si configura a prescindere dalla esatta quantificazione del denaro che l'imputato 3avrebbe utilizzato per finalità privatistiche. Peraltro, tale incertezza rileverebbe anche ai fini della determinazione della pena, essendo un elemento direttamente incidente sulla gravità del fatto. 2.10. Con il decimo motivo si deduce l'erronea attribuzione della qualifica pubblicistica, sul presupposto che l'imputato - in r!elazione alla gestione del denaro - non. aveva alcun potere autoritativo o certifiCitivo, posto che il Presidente dell'Ordine si limitava a ricevere le quote da parte degli iscritti per poi riversarle all'Ordine nazionale, compiendo una mera operazione contabile. 2.11. Con l'undicesimo motivo, si eccepisce l'omessa individuazione degli aumenti di pena disposti in relazione a ciascun reato satellite. 2.12. Con il dodicesimo motivo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza che disponeva la revoca delle prove testimoniali richiéste dalla difesa, sulla base della presunta superfluità dei plurimi testi addotti sulle Medesime circostanze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. I motivi di ricorso incentrati sulle questioni processuali sono infondati. 2.1. Il ricorrente sostiene che si sarebbe dòvuta riconoscere la connessione tra il presente procedimento e quello - pendente in appello - concernente la condotta di peculato che l'imputato avrebbe commesso nella qualità di custode nominato in una procedura immobiliare, nel quale si contesta l'appropriazione di oltre €160.000. Il motivo è manifestamente infondato, posto che la competenza per connessione, che pur costituisce un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Sez.U, n. 27343 del 28/2/2013, Taricco, Rv.255345) può determinare lo spostamento della competenza territoriale o per materia, nonché la riunione di procedimenti. Nel caso di specie, è lo stesso ricorrente a riconoscere che entrambi i procedimenti, ritenuti avvinti da connessione, sono stati celebrati dinanzi alle medesime autorità giudiziarie, posto che i fatti sono stati tutti commessi a [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l'omesso riconoscimento dilla connessione non ha in alcun modo inciso sulla determinazione della competenza territoriale e, tanto meno, su quella per materia, essendo contestati in entrambi i procedimenti il reato di peculato. L'unico profilo rilevante, pertanto, rimane quello dell'omessa riunione che, tuttavia, non è suscettibile di impugnazione, posto .che per l'omessa osservanza 4degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen., che contengono la disciplina dei provvedimenti di separazione o di riunione, il codice non prevede alcuna sanzione di nullità, nè alcun mezzo di impugnazione, sicc:hé, per il principio di tassatività della nullità e delle impugnazioni, l'ordinanza che non dispone la separazione o la riunione non è impugnabile (Sez.4, n.3190 del 19/12/1996, dep.1997, Rv.206618; si veda anche Sez.5, n. 8404 del 3/10/2013, dep.2014, Rv.259050). Per mera completezza, deve anche rilevarsi come la motivazione resa in ordine all'insussistenza della continuazione tra i reati separatamente giudicati è immune da censure, stante l'assoluta diversità yi ruoli in cui le due condotte di peculato sarebbero state commesse e l'assénza di elementi per poterle congiuntamente inserire nell'ambito del medèsimo disegno criminoso, non potendosi neppure ritenere che la propensione dell'imputato a compiere reati strumentalizzando l'abuso di posizione pubblicistiche possa di per sé fondare il riconoscimento della continuazione. 2.2. L'ulteriore doglianza concernente la genericità del capo di imputazione è manifestamente infondata, non risultando la tempestività dell'eccezione e non avendo il ricorrente fornito alcun elemento a supporto della stessa. Deve premettersi che la nullità per indeternriinazione della contestazione è pacificamente riconducibile alla categoria delle nullità relative e in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 19649 del 27/2/2019, Rv.275749). Nel caso di specie, il ricorrente non indica se e quanto ha eccepito la nullità che, invero, risulta eccepita, per la prima volta, con l'atto di appello, posto che neppure nella sentenza di primo grado vi è tracci t) di tale eccezione. 2.3. Del tutto generica è la doglianza formidata con il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione delle norme relative alla costituzione del giudice, desunta dal fatto che alcune ordinanze dibattimentali sarebbero state pronunciate "in forma estemporanea" dal solo Presidente del collegio, senza la previa camera di consiglio. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, tale presunta violazione non integra certamente una violazione riconducibile al novero di quelle afferenti alla costituzione del giudice, essendo queste últime collegate esclusivamente all'assunzione della qualifica e non già alle modalità di esercizio della giurisdizione da parte di soggetto sicuramente legittimato. Nel caso in esame, quindi, si ipotizza al più che il Presidente del collegio avrebbe deciso - anche su questioni istruttorie - senza la preventiva consultazione degli altri due componenti del Tribunale. Si tratta di una deduzione generica, posto che la pronuncia delle ordinanze, anche istruttorie, rese nel corso del dibattimento, non presuppone5 A'necessariamente che le stesse siano assunte all'esito di una separata ed autonoma camera di consiglio, ben potendo i componenti del collegio procedere mediante una celere ed informale consultazione. Peraltro, la collegialità della decisione è, in ognitaso, assicurata dalla camera di consiglio celebrata all'esito del giudizio, nel corso della quale ben potrebbe addivenirsi all'eventuale revoca delle ordinanze dibattimentali rispetto alle quali dovesse venir meno il consenso del collegio. 2.4. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'esclusione del rito abbreviato condizionato, è manifestamente infondato. L'unica condizione che può essere apposta, ex art. 438, comma 5, cod. proc. pen., alla richiesta di rito abbreviato attiene all'acquisizione di una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Ne consegue che l'imputato non poteva subordinare l'ammissione al rito abbreviato alla preventiva derubricazione del ìeato contestato, trattandosi di richiesta attinente alla qualificazione dell'imputazi6ne e non già all'acquisizione di prove integrative e necessarie. 2.5. Il settimo motivo concerne la nullità dell'ordinanza resa ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., con la quale venivano formal=e acquisiti documenti già presenti in atti, senza che fosse stata preventiva emessa alcuna decisione in ordine alla loro utilizzabilità dibattimentale. Il motivo è infondato, posto che il Tribunale, sia pur erroneamente pronunciando ai sensi dell'art.507 cod. proc. perv., ha formalmente legittimato un'acquisizione documentale che, invero, era già avvenuta in precedenza senza che le parti sollevassero alcuna obiezione. Pur in mancanza di specificazione circa i documenti che, secondo la difesa, sarebbero stati irritualnnente acquisiti, dalle sentenze di merito emerge che si tratta di documenti utilizzati nel corso dell'escussione della p.g. che aveva svolto le indagini. Ne consegue che qualsivoglia eccezione andava necessariamente posta fin dal momento del loro ingresso nel fascicolo del dibattimento. Peraltro, la difesa del ricorrente non ha neppure specificato se ed in che misura la documentazione in questione risulterebbe determinate ai fini della decisione, in tal modo non offrendo quella prova di resistenza cui è subordinata la positiva valutazione dell'interesse a dedurre la questione. 2.6. Il dodicesimo motivo attiene alla ritenuta illegittimità della revoca di alcune tra le prove testimoniali addotte dalla difesa. Sul punto la motivazione resa in primo grado' è immune da censure, posto che il Tribunale - secondo una valutazione di merito - ha ritenuto l'eccessivo numero dei testi addotti dalla difesa vertenti sulle medesime circostanze di fatto. 6La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa, è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il !livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez.6, n. 15673 del 19/12/2011, Ceresoli, Rv.252581). Nel caso di specie, sarebbero stata revocata la deposizione di alcuni degli iscritti, dopo che erano stati già escussi altri componenti del consiglio dell'ordine e senza che si sia specificata la ragione dell'apporto, 'ulteriore e decisivo, che i testi esclusi avrebbero potuto offrire. 3. Passando all'esame dei motivi che attendono al merito dell'accertamento (quarto, ottavo e nono), se ne rileva la manifesta infondatezza, trattandosi di questioni che, sotto diversi profili, tendono a riproporre aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto, senza che emerga alcuna illogicità o contraddittorietà manifesta. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di accertare l'esatto ammontare degli importi oggetto di ) appropriazione, limitandosi a valorizzare la mera irregolarità della contabilità, in tal modo facendo leva sull'erronea equiparazione dell'omessa o insufficiente rendicontazione rispetto alla condotta appropriativa. La tesi difensiva non si confronta in alcun modo con la motivazione resa dai giudici di merito, come risultante dalla congiunta lettura delle sentenze di primo e secondo grado. Invero, è stato accertato che l'imputato era l'unico soggetto che operava sui conti dell'ODCEC e, al contempo, sono stati rilevati plurimi prelievi (in contanti mediante bancomat, nonché con emissione dì 'assegni) direttamente riferiti a finalità personali del ricorrente (pagamenti presso ristoranti, alberghi, rifornimenti di carburante, spese mediche). Il dato accertato, pertanto, non si limita affatto alla mera irregolarità della contabilità e della rendicontazione delle spese, bensì ha consentito di accertare l'utilizzo di fondi dell'ODCEC per finalità personali dell'imputato, il che integra pacificamente il reato di peculato. ) Né a diverse conclusioni conduce l'ulteriore:. contestazione in merito alla mancanza di una puntuale verifica delle singole appropriazioni, anche in correlazione con le entrate (essenzialmente derivanti dai versamenti delle quote di iscrizione all'ODCEC) che, secondo la difesa, risulterebbero inferiori rispetto alle appropriazioni. Si tratta di questione di fatto, rispetto alla quale è stata offerta un'adeguata 7motivazione dai giudici di merito, insuscettibile di rivalutazione in questa sede, non essendo consentita una valutazione della ricostruzione alternativa formulata dalla difesa. Infine, si rileva che ove pure non vi sia una esatta e puntuale ricostruzione degli importi oggetto di appropriazione, ciò non escluderebbe la sussistenza del reato di peculato, posto che le discrepanze tra l'ammontare del profitto e il provento concretamente conseguito potrebbe rilevare esclusivamente ai fini della quantificazione della confisca che, tuttavia, nel caro di specie non è stata disposta, il che fa venir meno l'interesse alla puntuale ricostruzione del quantum. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'inci-de- nza del quantum sulla gravità del reato e sulla conseguente determinazione della pena, essendo stata questa determinata nel minimo edittale. 3.1. Maggior attenzione merita l'ulteriore doglianza concernente la valorizzazione, quale elemento di conferma del quadro probatorio di per sé già idoneo a condurre alla condanna dell'imputato, della confessione stragiudiziale resa dal medesimo. Sostiene la difesa che il ricorrente non avrebbe reso alcuna ammissione in merito alle appropriazioni, avendo unicamente riconosciuto che la contabilità era tenuta in maniera irregolare e che le spese non venivano adeguatamente rendicontante e documentate. Si tratta di una prospettazione palesemente contraria al dato documentale valorizzato dai giudici di merito. La confessione stragiudiziale, infatti, è stataidesunta dalla dichiarazione resa dall'imputato al Collegio dei Revisori, allorchè questi ammetteva di aver effettuato numerosi prelievi e di aver provveduto al 'pagamento di ulteriori spese, aggiungendo che le spese per le quali non avrebbe fornito adeguata giustificazione, dovevano intendersi "come spese ad personam". Orbene, il Tribunale ha correttamente sottolineato come, a fronte dell'impegno di fornire la giustificazione delle spese sostenute, l'imputato non ha successivamente provveduto a documentare - né al Collegio dei revisori e tanto meno in giudizio - la causale dei prelievi e delle spese, in tal modo confermando quanto dal medesimo dichiarato e, cioè, che si . trattava di somme di denaro dell'ente destinate a soddisfare esigenze personali. 4. Il decimo motivo è volto a censurare la sussistenza della qualifica pubblicistica, sul presupposto che il Presidente dell'Ordine svolgerebbe mere funzioni materiali, ricevendo le quote degli iscritti e riversandole all'organismo nazionale. Invero, la giurisprudenza è consolidata nel riteciere che gli ordini professionali 8devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano e, conseguentemente, il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale (Sez.6, n. 10140 del 18/2/2015, Bossi, Rv. 262803; Sez.6, n. 39351 del 20/10/2010, Mecozzi, Rv.248811). Né è condivisibile la tesi secondo cui il presidente dell'ODCEC svolgerebbe mere funzioni d'ordine, posto che la riscossione delle quote di iscrizione, come pure la loro gestione, presuppone necessariamente il compimento di attività di certificazione e di scelta in merito alla loro destinazione, che comportano sicuramente l'esercizio di poteri di natura pubblicistica. 5. Con l'undicesimo motivo si eccepisce l'illegittima determinazione della pena, non essendo stato individuato il reato più grave, né gli aumenti disposti per i singoli aumenti disposti a titolo di continuaziong. Il motivo è manifestamente infondato, poto che è stata riconosciuta la continúazione tra reati omogenei ed è stata riconosciuto il minimo edittale. Parimenti, l'aumento per la continuazione è stato talmente contenuto (2 mesi a fronte di cinque episodi di peculato in continuazione) da far ritenere non necessaria l'analitica individuazione dei singoli aumenti. 6. Il sesto motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza di primo grado, il Triburìale ha applicato al ricorrente l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur a fronte della pena principale contenuta al di sotto dei tre anni di reclusione, nel qual caso - in base alla previsione normativa applicabile ratione temporis - doveva disporsi l'interdizione temporanea. Deve evidenziarsi come la Corte d'appello sia incorsa in un errore percettivo, indicato nella sintesi della motivazione di primo grado l'applicazione dell'interdizione temporanea, il che ha condotto!alla conferma della pena senza procedere alla correzione. L'illegale determinazione della pena accessoria, pertanto, deve trovare rimedio in questa sede, mediante la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici. 7. La fondatezza del sesto motivo, escludendo l'inammissibilità del ricorso, impone di provvedere alla verifica delle condotte di peculato per le quali è intervenuta la prescrizione (fino alla data de(l presente pronuncia), il che determina anche l'assorbimento del quinto motivo di ricorso che verteva proprio su tale aspetto. Premesso che i periodi di sospensione indicati dal ricorrente risultano 9correttamente calcolati, risultano prescritte le condotte antecedenti al 17 gennaio 2012 (sommando al termine massimo per il reato di cui all'art.314 cod. pen., pari a 12 anni 6 mesi, l'ulteriore periodo pari ad 4 anno 9 mesi e 12 giorni per sospensione). Si. ritiene che le condotte relative al 2012 non possano essere integralmente dichiarate prescritte, in quanto è emersa una reiterazione di appropriazioni, commesse durante tutto il periodo di gestione dell'ente da parte dell'imputato e, quindi, è da escludere che il reato sia stato commesso esclusivamente nella prima parte del mese di gennaio 2012. Quanto detto consente di affermare che la penale responsabilità dell'imputato deve essere confermata esclusivamente per i fatti commessi nelle annualità che vanno dal 2012 al 2015. 7.1. Pur a fronte della conseguente dichiarazione di prescrizione per i fatti antecedenti al 17 gennaio 2012, non occorre disporre il rinvio al giudice di appello per procedere alla rideterminazione della pena, posto che - ai sensi dell'art. 620, lett.1), cod. proc. pen. - questa Corte dispone di tutti gli elementi necessari per la rideterminazione della pena, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. A tal riguardo, infatti, deve farsi applicazide del principio, autorevolmente affermato, secondo cui la Corte di cassazione pronel. ficia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez.U, n.3464 del 30/11/2017, dep.2018, Matrone, Rv.278131). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno,riconosciuto come equa la pena base di mesi 4 di reclusione, pari al minimo ediitaie, riconoscendo le attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena per il reato più grave ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, aumentata ad anni 2 e mesi 10 per la continuazione La pena irrogata base non è suscettibile di modificazione, peraltro, trattandosi di un'ipotesi di continuazione tra reati omogenei, è agevole individuare la violazione più grave con riferimento al reato commesso nel 2013, per il quale l'importo oggetto di appropriazione è più elevato. ) Deve ribadirsi, in ogni caso, che essendo stata applicato il minimo edittale, non si'sarebbe potuti pervenire ad una quantificazione più favorevole per l'imputato. Ne consegue che si deve procedere esclusivamente alla rimodulazione dell'aumento disposto a titolo di continuazione che, scioglimento il cumulo con riguardo ai reati prescritti, appare equo ridurre ad 1 mese di reclusione (proporzionalmente inferiore rispetto all'aumento complessivamente disposto dal giudice di primo grado e, quindi, sicuramente favorevole per l'imputato), sicchè si 10perviene alla pena finale di anni 2 e mesi 9 di reclusione. 8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso dell'imputato va accolto esclusivamente in ordine al riconoscimento parziale della prescrizione, da cui consegue l'annullamento senza rinvio limitatamente alle condotte antecedenti al 17 gennaio 2012 e con conseguente rideterminazione della pena irrogata pari ad anni 2 e mesi 9 di reclusione. Si deve disporre, inoltre, l'annullamento sena rinvio relativamente alla pena accessoria, mediante l'irrogazione dell'interdizionemporanea, anziché perpetua, dai pubblici uffici, per la durata della pena principale. Il ricorso dell'imputato deve essere rigettato nel resto. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20902/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris