CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 maggio 2018
Cassazione n. 26228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33738/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1113/2018,depositata il 17/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione contro il decreto che aveva ad esso ingiunto il pagamento di euro 32.053,48 in favore della società Comesa s.r.l. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva n. 833/2012, accertava che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto avente ad oggetto l’installazione presso il Supercondominio di due cancelli automatici e di un impianto citofonico per l’importo complessivo di euro 39.281,41; che le parti avevano convenuto l’invariabilità del prezzo dei lavori appaltati, prezzo accettato dall’appaltatore a suo rischio in quanto globalmente convenuto; che nel corso dell’appalto erano stati ordinati dal committente altri lavori, che erano stati pagati e in relazione ai quali non vi erano contestazioni; che sempre nel corso dell’appalto erano stati eseguiti altri lavori, per i quali era invece sorta contestazione circa la loro remunerabilità, sostenendo il Supercondominio che nulla era dovuto. La causa proseguiva per stabilire se fosse o meno dovuto all’appaltatore il corrispettivo per tali opere e in quale misura. Con sentenza definitiva n. 2330/2014 il Tribunale di Siracusa revocava il decreto ingiuntivo e condannava il Supercondominio a pagare euro 864,34; il Tribunale riteneva, rispetto ai lavori identificati dal consulente tecnico d’ufficio, che andassero riconosciuto in favore di Comesa il pagamento dei lavori imprevisti consistenti nella copertura di due buche causate da un cedimento del manto stradale (lettera a) e il pagamento dei costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per i cancelli (lettera c), mentre non andava riconosciuto il pagamento del compenso per i lavori di allocazione di due pali e di alcuni paletti di illuminazione (lettera b); ridotto così il credito a euro 6.882,04, la somma andava decurtata di quella pagata banco judicis dall’opponente, ossia euro 6.017,70, così individuando il credito di Comesa in euro 864,34. 2. Veniva proposto appello da entrambe le parti, in via principale da Comesa e in via incidentaledal Supercondominio. Con la sentenza 17 maggio 2018, n. 1113, la Corte d’appello di Catania ha accolto la censura dell’appaltatore che contestava la detrazione di euro 6.017,70, trattandosi di pagamento riferito alle altre opere extracontratto e non quale acconto per le opere in contestazione (come riconosciuto dallo stesso committente); ha poi accolto la censura, sempre dell’appaltatore, relativa al mancato pagamento dei lavori di allocazione dei pali (lettera b), trattandosi di lavori, quelli di cui allelettere a) e b) relative a opere impreviste e a opere extracontratto, che come tali dovevano essere pagate dal committente, considerato che si trattava di opere non ricomprese nell’oggetto del contratto di appalto a corpo e che sono state concertate con la committenza, alle quali non si applica la clausola di esonero dall’applicabilità dell’art. 1664 c.c. e dalla revisione del prezzo; la Corte d’appello ha ancora accolto la censura, questa volta del committente, relativa al pagamento dei costi di cui alla lettera c), trattandosi di costi relativi a opere previste nel contratto, nel quale si è pattuita l’invariabilità del prezzo globalmente convenuto, l’esclusione della revisione del prezzo in caso di aumento dei costi per materiali o manodopera e altresì l’intangibilità assoluta del prezzo che, pertanto, resta indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori; la Corte d’appello ha quindi condannato il Supercondominio a pagare a Comesa euro 9.247,63 e posto le spese del processo per 2/3 a carico del Supercondominio, compensando la restante parte. 3. Avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Comesa s.r.l. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1659, 1660, 1661, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.”: la sentenza della Corte d’appello, nel riconoscere il pagamento per i lavori di cui alle lettere a) e b), ossia la copertura di buche nel manto stradale e l’allocazione di alcuni pali di illuminazione, ha disatteso il contratto di appalto che da un lato dichiara fisso e invariabile il corrispettivo convenuto, accettato dall’appaltatore in quanto globalmente remunerativo e dall’altro lato riconosce l’aleatorietà del contratto con riferimento al rischio di lavori ulteriori. Ilmotivo è fondato. La Corte d’appello, a fronte di un contratto d’appalto che prevede all’art. 18 che si tratta di “contratto avente esclusivamente natura aleatoria ex art. 1469 c.c. e pertanto [l’appaltatore] nulla potrà richiedere alla committente in aggiunta per qualsiasi ragione, motivo o causa”, all’art. 19, ancora, che si tratta di “un contratto avente natura aleatoria in base all’art. 1469 c.c., rinunciando [l’appaltatore] espressamente a quanto previsto agli artt. 1467 e 1664 c.c.” e che l’appaltatore dichiara che il “prezzo è globalmente remunerativo”, ha correttamente osservato come tali pattuizioni amplino “l’alea tipica del contratto di appalto a corpo” e la concordata “intangibilità assoluta del prezzo, che resta indifferente a tutte le ipotesi, anche imprevedibili, capaci di influenzare il prezzo dei lavori”. Il giudice d’appello ha poi però applicato quanto affermato ai soli costi relativi alla maggiore quantità di ferro utilizzata per cancelli, riconoscendo invece il pagamento dei lavori causati dal cedimento del manto stradale e dall’installazione di pali illuminanti, lavori di cui la committente aveva consentito l’esecuzione, ma rispetto ai quali non è stato concordato il pagamento e che quindi non possono che ricadere in quello che la Corte d’appello chiama lo “scudo contrattuale”. 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., erronea e contraddittoria motivazione”, in quanto la Corte d’appello, dopo avere riconosciuto la fondatezza di uno dei motivi di gravame fatti valere dal ricorrente, in dispositivo ha dichiarato di rigettare l’appello incidentale, con conseguenze sulla attribuzione delle spese di lite II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d