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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 gennaio 2020

Cassazione n. 01744/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24267-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "G.

MARTINO" , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato a propria volta, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso e poi opposto, la domanda di pagamento delle spese sostenute dal lavoratore in sede di difesa penale per un sinistro medico verificatosi in sede ospedaliera, il cui procedimento era stato poi archiviato;

2. la Corte territoriale, pronunciando nel contraddittorio dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'assicuratore AM Trust chiamato in causa in manleva, affermava che la norma collettiva (art. 25 CCNL), per il riconoscimento del rimborso, prevedeva che l'Azienda fosse stata informata dell'esistenza del giudizio e dell'intento del lavoratore di chiedere l'assistenza legale, con indicazione di un difensore, come non era invece avvenuto;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso per cassazione resistiti da controricorso di entrambe le controparti; Ric. 2020 n. 24267 sez.

ML - ud. 21-09-2021 -2-

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

5. il ricorrente prima dell'adunanza camerale ha depositato nota di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ed è formulato lamentando la mancata assunzione di prova testimoniale, mentre il secondo motivo, analogamente rubricato, lamenta il fatto che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul motivo di gravame riguardante le spese di lite, di cui si contestava la mancata compensazione;

2. l'intervenuta rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio;

3. la scelta remissiva del ricorrente conseguita alla comunicazione della proposta giustifica la compensazione delle spese del grado; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese del grado.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA oggi, 2 2022 [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24267-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "G. MARTINO" , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato a propria volta, revocando il decreto ingiuntivo originariamente concesso e poi opposto, la domanda di pagamento delle spese sostenute dal lavoratore in sede di difesa penale per un sinistro medico verificatosi in sede ospedaliera, il cui procedimento era stato poi archiviato; 2. la Corte territoriale, pronunciando nel contraddittorio dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'assicuratore AM Trust chiamato in causa in manleva, affermava che la norma collettiva (art. 25 CCNL), per il riconoscimento del rimborso, prevedeva che l'Azienda fosse stata informata dell'esistenza del giudizio e dell'intento del lavoratore di chiedere l'assistenza legale, con indicazione di un difensore, come non era invece avvenuto; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso per cassazione resistiti da controricorso di entrambe le controparti; Ric. 2020 n. 24267 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. il ricorrente prima dell'adunanza camerale ha depositato nota di rinuncia al ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ed è formulato lamentando la mancata assunzione di prova testimoniale, mentre il secondo motivo, analogamente rubricato, lamenta il fatto che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul motivo di gravame riguardante le spese di lite, di cui si contestava la mancata compensazione; 2. l'intervenuta rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio; 3. la scelta remissiva del ricorrente conseguita alla comunicazione della proposta giustifica la compensazione delle spese del grado; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del grado. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA oggi, 2 2022 [OSCURATO:PERSONA] E
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