CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 02526/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto a propria firma, depositato in data 11 luglio 2023 (come da attestazione in calce alla sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 1 luglio 2023, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, commessi in Savignano e Genola il 29 giugno 2023. 2. Dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione. 3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., perché inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato. A seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., infatti, è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221). 4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso